(1) La presente legge è stata abrogata
dall'allegato A, n. 10), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
Estensione benefici di cui alla L.R. 13 giugno 1978, n.
22 e successive modificazioni.
[Le imprese artigiane che
abbiano usufruito della sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
parzialmente modificata con decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito in
legge 21 giugno 1985, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, sono
ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, modificata ed
integrata con legge regionale 5 gennaio 1985, n. 1 e con legge regionale 11 aprile 1985, n. 17]
Art. 2
Presentazione
domanda.
[La domanda di contributo deve,
a pena di decadenza, essere presentata all'Assessorato industria, commercio ed
artigianato - Settore artigianato - entro e non oltre sei mesi decorrenti dal
rilascio della concessione edilizia in sanatoria con la copia autenticata della
concessione edilizia medesima.
Qualora la concessione in
sanatoria sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente
legge, il termine perentorio di mesi sei decorre alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Nella domanda di contributo
l'impresa deve indicare se i lavori di costruzione, ampliamento od
ammodernamento del laboratorio siano già ultimati od in corso di ultimazione.
La domanda di contributo con la
copia autenticata della concessione edilizia può altresì essere spedita per
posta all'Assessorato industria, commercio ed artigianato - Settore artigianato
- esclusivamente con accomandata con ricevuta di ritorno.
In tal caso, ai fini del
decorso del termine di cui ai precedenti commi, fa fede la data risultante dal
timbro postale apposto sul plico] .
Art. 3
Documentazione definitiva di spesa.
[Le domande di contributo
saranno definite sulla base delle seguenti direttive:
a) - richiesta della
documentazione definitiva di spesa, da farsi con accomandata con ricevuta di
ritorno, fissando all'interessato un termine perentorio di mesi sei per la
trasmissione della documentazione medesima per tutte le opere che risultino già
ultimate alla data della domanda di contributo;
b) - fissazione di un termine
perentorio di mesi ventiquattro da farsi con raccomandata con ricevuta di
ritorno per il completamento delle opere e per la trasmissione della
documentazione definitiva di spesa.
La documentazione definitiva di
spesa è quella prevista dall'art. 30 del regolamento regionale 24 maggio 1979, n. 2 e sue successive
modifiche ed integrazioni] .
Art. 4
Norma
finanziaria.
[Per quanto non delegato nei
precedenti articoli si applicano le disposizioni della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, e sue successive
modifiche ed integrazioni.
Al finanziamento della maggiore
spesa prevista in lire 300 milioni per il corrente esercizio finanziario si fa
fronte con i fondi già stanziati al capitolo 0215020 del bilancio di previsione
1988 e per gli esercizi successivi con i corrispondenti capitoli dei bilanci
regionali ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni] .