Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13,
comma 2, Reg.
reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo
articolo).
Art. 1
Finalità.
[1. Il presente regolamento disciplina gli scarichi provenienti da nuovi
insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc siti nei
Comuni o nelle aree urbane non ancora servite da pubbliche fognature. Gli
scarichi di cui al presente titolo sono «provvisori» e saranno inattivati al
momento in cui entrerà in esercizio l'impianto di pubblica fognatura].
Art. 2
Scarichi degli insediamenti civili esistenti.
[1. Gli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi ad esso, per
quanto possibile, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'autorità
locale].
Art. 3
Modalità di smaltimento per gli scarichi provenienti da
insediamenti civili di cui al presente regolamento.
[1. Lo smaltimento provvisorio dei liquami provenienti dai nuovi insediamenti
civili rientranti nel presente regolamento sarà realizzato nei modi seguenti:
a) vasca tipo Imhoff per la chiarificazione del liquame e vasca a perfetta
tenuta stagna per la raccolta del liquame chiarificato;
b) impianto con trattamento biologico.
2. Gli impianti di cui al precedente comma vanno realizzati con le seguenti
caratteristiche tecniche e funzionali:
a) vasca tipo Imhoff caratterizzata dalla presenza di due comparti distinti
(il primo detto di sedimentazione e il secondo di digestione) per il liquame e
fango che consentono un trattamento di chiarificazione dei reflui e parziale
stabilizzazione dei fanghi.
L'ubicazione deve essere esterna agli edifici e distante almeno metri 1 dai
muri di fondazione e non meno di metri 10 da condotte, pozzi o serbatoi di acqua
potabile.
Le vasche devono essere interrate ed a perfetta tenuta stagna; devono avere
l'accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di tubo di
ventilazione.
Il proporzionamento della vasca sarà stabilito tenendo presente che il
comparto di sedimentazione deve permettere, per le portate di punta, una
detenzione di almeno 4-6 ore. Come valori medi nel comparto di sedimentazione si
devono avere circa 40-50 litri per utente; in ogni caso, anche per le vasche più
piccole, la capacità non deve essere inferiore a 250-300 litri complessivi.
Per il compartimento del fango si devono avere 100-120 litri pro-capite.
All'avviamento dovrà essere messa calce. In fase di conduzione il fango che
viene a formarsi dovrà essere asportato con periodicità almeno trimestrale ad
opera di ditte autorizzate allo smaltimento, avendo cura di lasciare in sito la
quantità necessaria ad assicurare l'innesto con il fango che andrà a
sedimentarsi successivamente.
Lo smaltimento del fango asportato dovrà essere eseguito nel rispetto della
disciplina statale e regionale all'uopo vigente.
Il pozzo a perfetta tenuta stagna per lo stoccaggio provvisorio del liquame
chiarificato deve essere interrato, munito di idoneo tubo di ventilazione e
distante almeno metri 1 dai muri di fondazione e non meno di metri 10 da
condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile.
Il proporzionamento sarà stabilito in funzione del numero di utenti e tenendo
presente che lo svuotamento dovrà avvenire almeno mensilmente.
b) Per gli impianti con trattamento biologico o chimico lo smaltimento potrà
avvenire per dispersione o percolazione mediante sub-irrigazione ai sensi della
normativa statale e regionale ovvero nel sottosuolo e nei corpi idrici
recipienti, nel qual caso dovranno rispettarsi i limiti di accettabilità
previsti dal piano di risanamento delle acque per gli scarichi delle pubbliche
fognature].
Art. 4
Individuazione dei siti per lo smaltimento.
[1. I Comuni individuano, su suolo non adibito ad uso agricolo, secondo le
indicazioni e prescrizioni contenute nella normativa statale e regionale, i siti
provvisori per lo smaltimento dei fanghi e del liquame chiarificato e provvedono
alla corretta ed igienica conduzione e regolamentazione dello smaltimento negli
stessi. I siti così individuati dovranno essere dichiarati idonei in base a
quanto previsto nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio
1977].
Art. 5
Autorizzazioni.
[1. Agli utenti di scarichi provvisori previsti nel presente regolamento, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e art. 43
della legge
regionale 19 dicembre 1983, n. 24, sarà rilasciata da parte del Sindaco del
Comune un'autorizzazione provvisoria che avrà validità sino all'entrata in
funzione della pubblica fognatura.
2. Le autorizzazioni allo scarico per gli impianti di smaltimento di cui alla
lettera a) dell'art. 3 devono contenere l'indicazione del sito di smaltimento
finale individuato dal Comune].
Art. 6
Documentazione da presentare per l'autorizzazione .
[1. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, il titolare
dello scarico dovrà presentare istanza in bollo all'autorità competente con
allegato:
a) relazione tecnica illustrante, con riferimento al tipo di insediamento, il
tipo di trattamento previsto e le modalità di smaltimento;
b) progetto del sistema trattamento-smaltimento.
2. La documentazione tecnica di cui al precedente comma dovrà essere
trasmessa, a cura dell'interessato, all'autorità competente per l'autorizzazione
allo scarico contestualmente alla presentazione della domanda di concessione ad
edificare o lottizzare].
Art. 7
Controllo urbanistico .
[1. Le autorizzazioni a lottizzare le concessioni edilizie non possono essere
rilasciate se non risultino osservati gli adempimenti di cui al precedente
articolo.
2. Le norme del presente regolamento non sono applicabili agli insediamenti
sorti in violazione di leggi e di regolamenti urbanistici].
Art. 8
Vigilanza e controllo sugli scarichi.
[1. I controlli sugli scarichi sono effettuati dall'autorità preposta al
rilascio delle autorizzazioni.
2. I controlli devono essere effettuati con cadenza periodica almeno
semestrale e devono essere tesi a verificare il regolare funzionamento delle
attrezzature tecniche nonché l'osservanza delle presenti norme e delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
3. I controlli devono, comunque, accertare che le operazioni di smaltimento
non provochino danno alla salute pubblica e all'ambiente].
Art. 9
Revoca delle autorizzazioni allo scarico.
[1. Tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate a norma del presente
regolamento si intendono di fatto revocate non appena sarà entrato in funzione
il sistema fognante urbano a servizio delle aree in cui ricade l'impianto
autorizzato provvisoriamente.
2. Le autorizzazioni allo scarico devono essere, inoltre, revocate nei casi
contemplati dagli artt. 15, ultimo comma, e 22 della legge 10 maggio 1976, n.
319 e sue modifiche ed integrazioni nonché per il mancato adeguamento alle
disposizioni del presente regolamento.
3. Prima di revocare l'autorizzazione l'autorità competente al controllo,
fermo l'obbligo di applicare le sanzioni pecuniarie, assegna un termine
perentorio per la regolarizzazione dello scarico. Decorso tale termine senza che
l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente, contestualmente alla
revoca dell'autorizzazione, ingiunge immediata cessazione dello scarico].
Art. 10
Sanzioni.
[1. Per le violazioni alle presenti disposizioni si applicano le sanzioni
previste dagli artt. 21, 22, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue
modifiche ed integrazioni.
2. All'accertamento delle violazioni provvedono i funzionari ed agenti degli
organi di controllo di cui al precedente art. 8.
3. I soggetti cui compete effettuare l'accertamento possono accedere alle
proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle
operazioni necessarie allo svolgimento del loro compito].