(giurisprudenza)
T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 1340 del 22-10-1999, Q.G. c.
Regione Puglia.
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 857 del 14-11-1995, Soc. ERG
Petroli c. Comune di Lecce e Soc. Greco.
(1) La presente legge è stata
abrogata dall'art. 25,
comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti
previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TITOLO I
Disposizioni
generali
Art. 1
Principi ispiratori e
obiettivi.
[1. La
distribuzione automatica dei carburanti per uso autotrazione costituisce
«pubblico servizio» ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 16 del
D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, concernente i provvedimenti urgenti per la ripresa
economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
2. La
Regione Puglia, in esecuzione di quanto disposto dal decreto del Presidente del
Consiglio Ministri 8 luglio 1978 e dal piano energetico nazionale approvato dal
C.I.P.E. in data 10 agosto 1988, con la presente legge emana le norme che
attuano la razionalizzazione della rete di distribuzione automatica di
carburanti per uso autotrazione e disciplinano l'esercizio delle funzioni
amministrative delegate dallo Stato ai sensi della lett. a) dell'art. 52 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
3.
Della presente legge sono parte integrante le tabelle in allegato «A», che hanno
validità quinquennale dalla data di entrata in vigore della legge medesima] .
La presente legge è stata abrogata
dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge
(giurisprudenza)
T.A.R. Bari
Sez.
I, sent. n. 254 del 29-03-1996, Franzi c. Comune di Cerignola.
Art. 2
Fonti normative e rinvii.
[1. Per il conseguimento delle finalità previste dal precedente art.
1, le fonti legislative e amministrative statali di riferimento, alle quali si
fa rinvio per tutto quanto non previsto con la presente legge, sono:
a)
l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella
legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente la disciplina dei distributori
automatici di carburante per uso autotrazione;
b) il
D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, concernente le norme per l'esecuzione dell'art.
16;
c) il
D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208, modificato con i D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28 e
D.P.R. 17 novembre 1986, n. 1024;
d) il
D.P.C.M. 11 settembre 1989;
e) le
direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(C.I.P.E.) del 10 agosto 1988;
f) il
D.M. 24 novembre 1984, concernente gli impianti di metano per uso autotrazione.
2. Per
l'esercizio delle funzioni amministrative, la Regione si avvale, ai sensi
dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, degli uffici e organi tecnici
dello Stato] .
La presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge
Art. 3
Definizioni.
[1. Ai
fini della presente legge si intende per:
a)
rete: l'insieme dei punti vendita stradali abilitati alla distribuzione di
carburanti e lubrificanti per uso autotrazione;
b)
impianto: l'unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di
erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione, compreso il metano ed
il G.P.L., con le relative attrezzature ed accessori;
c)
erogatore o distributore: il complesso di attrezzature (pompa o sistema di
adduzione, contatore o misuratore, pistola o valvola di intercettazione,
tubazioni di collegamento) mediante le quali il carburante viene trasferito dal
serbatoio dell'impianto a quello dell'automezzo;
d)
colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
e)
self-service pre-pagamento: l'apparecchiatura a lettura ottica e/o magnetica per
la erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione della quale l'utente
si serve direttamente e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza
di apposito personale;
f)
self-service post-pagamento: la speciale apparecchiatura per la trasmissione a
distanza dei risultati di misura, usata direttamente dall'utente con relativo
pagamento ed apposito incaricato;
g)
modifica dell'impianto:
1) la
sostituzione del distributore semplice con altro a doppia erogazione;
2)
l'interramento di altri serbatoi per prodotti già erogati o la sostituzione di
quelli esistenti con altri di maggiore capacità;
3) il
cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra i prodotti già erogati
dall'impianto;
4)
l'installazione di un miscelatore tra prodotti già erogati;
5) il
riposizionamento delle attrezzature costituenti l'impianto;
h)
potenziamento dell'impianto:
1)
l'aumento delle colonnine;
2)
l'aumento dei prodotti erogabili;
3)
l'installazione di apparecchiature self service prepagamento.
i)
trasferimento dell'impianto: lo spostamento di un impianto dall'attuale
ubicazione su una nuova posizione commerciale
l)
trasferimento della titolarità della concessione: la voltura del decreto di
concessione o di autorizzazione da un soggetto ad altro unitamente alla cessione
in proprietà delle attrezzature costituenti l'impianto;
m)
concentrazione: la utilizzazione di decreti relativi ad uno o più impianti
esistenti e funzionanti, le cui attrezzature vengono trasferite su un impianto
già esistente ai fini della ristrutturazione e potenziamento di quest'ultimo;
n)
trasferimento e concentrazione: la utilizzazione di decreti relativi a due o più
impianti esistenti e funzionanti, le cui attrezzature vengono trasferite e
concentrate su una nuova posizione commerciale per la realizzazione di un nuovo
impianto;
o)
incompatibilità tra impianto e territorio: la situazione di contrasto con l'area
di ubicazione determinata:
1) da
intralcio al traffico quando nel tratto di sede stradale prospiciente
l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga
in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia la larghezza della sede
stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta
l'arresto del flusso di traffico;
2) da
eccessiva vicinanza ad un semaforo, ad un incrocio, ad una curva o ad un dosso;
3) da
necessità di salvaguardia del patrimonio storico-ambientale, qualora le
strutture dell'impianto impediscano la visuale, anche parziale, dei beni di
interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscano,
comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale
di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale;
4) da
necessità di salvaguardia della incolumità dei residenti;
p)
indice di elasticità: il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la
quantità di prodotti erogati;
q)
spostamento dell'impianto: il riposizionamento coatto del punto di vendita sulla
stessa direttrice di marcia e nelle adiacenze dell'attuale ubicazione] .
La presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge
Art. 4
Tipologia di
impianto.
[1.
Gli impianti costituenti la rete sono classificati convenzionalmente nel modo
seguente:
a)
stazione di servizio: l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o
a doppia erogazione dei carburanti, con relativi serbatoi, che dispone di locali
o attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo
nonché di servizi igienici e di eventuali altri servizi accessori;
b)
stazione di rifornimento: l'impianto costituito da uno o più apparecchi a
semplice o a doppia erogazione dei carburanti, con relativi serbatoi, che
dispone di servizi igienici e di eventuali altri servizi accessori, con
esclusione di locali o attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri
servizi all'autoveicolo;
c)
chiosco: l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia
erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e da un locale adibito
esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente
all'esposizione di lubrificanti od altri prodotti e accessori per autoveicoli;
d)
punto isolato e/o appoggiato: l'impianto costituito da uno o più apparecchi a
semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi ed eventuale
pensilina senza alcuna struttura sussidiaria] .
La presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 6395 del 01-10-2004,
Comune di Foggia c. Fina Italiana s.p.a.
Art. 5
Zone omogenee
comunali.
[1. Il
territorio comunale, in relazione ai tipi di impianto consentiti, è ripartito in
quattro zone omogenee:
a) la
zona «uno» è la zona «A» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè quella parte del
territorio interessata da agglomerati urbani che rivestono carattere storico,
artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le
aree circostanti, che per tali caratteristiche possono considerarsi parte
integrante degli agglomerati stessi;
b) la
zona «due» comprende le zone «B» e «C» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè quelle
parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A, o
destinate a nuovi complessi insediativi;
c) la
zona «tre» comprende le zone «D» e «F» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè quelle
parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad
essi assimilati ovvero destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale;
d) la
zona «quattro» è rappresentata dalla zona «E» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè
quelle parti di territorio destinate ad usi agricoli.
2.
Tenuto conto della ripartizione zonale del territorio comunale, sono previsti:
a)
nella zona «uno» gli impianti al servizio prevalente dell'utenze con abituale
dimora nei centri storici;
b)
nelle zone «due» e «tre», a seconda della disponibilità delle aree. gli impianti
al servizio dell'utenza stanziale ed itinerante e, perciò, di tipo chiosco,
stazione di servizio, stazione di rifornimento;
e)
nella zona «quattro» gli impianti di tipo stazione di servizio, stazione di
rifornimento.
3.
Nella zona «uno», non essendo consentite nuove concessioni, l'esistenza di
impianti dovrà, comunque, non essere in contrasto con le disposizioni rivenienti
dal terzo e quinto comma dell'art. 6 del D.P.C.M. 11 settembre 1989 e soggiacere
alle limitazioni del sesto comma del successivo art. 15] .
La presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge
Art. 6
Strumenti urbanistici
comunali.
[1. I
Comuni, tenuto conto che l'attività di distribuzione dei carburanti per uso
autotrazione ha natura giuridica di pubblico servizio ai sensi del primo comma
dell'art. 1 della presente legge, nella redazione o revisione dei propri
strumenti urbanistici generali e/o di attuazione devono prevedere ubicazioni
idonee su cui permettere l'installazione degli impianti.
2. Per
il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma ed al fine di
consentire il sollecito trasferimento degli impianti nei casi previsti dagli
articoli seguenti, il Comune, laddove è possibile, farà ricorso all'esproprio
per causa di pubblica utilità delle aree idonee individuate e, quindi, le
concederà, mediante stipula di apposita convenzione, ai titolari-concessionari
cui il trasferimento è consentito].
La presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge
Art. 7
Commissione
consultiva regionale . (2)
[1. Presso il competente Assessorato al commercio viene costituita
la Commissione consultiva regionale, della quale sono chiamati a far parte
componenti residenti e/o domiciliati in Puglia in rappresentanza di enti e
organizzazioni di categoria a carattere nazionale aventi sede nella Regione.
2. La
Commissione consultiva, presieduta dall'Assessore al commercio o, per sua
delega, dal dirigente del Settore commercio, si compone di:
a) un
rappresentante dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.);
b) un
rappresentante dell'Unione petrolifera;
c) un
rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni sindacali a carattere
nazionale dei commercianti all'ingrosso di prodotti petroliferi operanti in
Puglia: Assopetroli, Federpetroli, Competrol;
d) un
rappresentante dell'Associazione nazionale distribuzione stradale di gas
petrolio liquefatto (gpl);
e) un
rappresentante delle Organizzazioni a carattere nazionale delle imprese
distributrici di metano;
f) un
rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni sindacali a carattere
nazionale della categoria dei gestori degli impianti, più rappresentative in
Puglia: F.I.G.I.S.C., F.A.I.B., F.L.E.R.I.C.A.-C.I.S.L.;
g) un
rappresentante dell'Automobile club (A.C.I.);
h) un
rappresentante del Compartimento A.N.A.S.;
i) un
rappresentante dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) di Bari;
l) un
rappresentante dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) di
Lecce;
m) un
rappresentante del Corpo vigili del fuoco, designato dall'Ispettorato regionale;
n) un
rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio.
3. Le
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso
il Settore.
4. La
Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore
al commercio, se delegato, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti
ed organismi interessati e soggiace alla normativa della L.R. 12 agosto 1981, n.
45, ed eventuali successive modifiche de integrazioni.
5. La
commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere
confermati per il quinquennio successivo o sostituiti nel corso del quinquennio
su richiesta del rispettivi enti ed organismi.
6.
Seguendo la procedura di designazione e nomina degli effettivi, deve far parte
della commissione anche un componente supplente in sostituzione di ciascun
rappresentante effettivo.
7. La
commissione per l'esercizio delle funzioni ad essa assegnate, può avvalersi di
esperti senza diritto di voto.
8. La
commissione consultiva ha facoltà di sentire anche i soggetti interessati ai
problemi da trattare.
9. In
prima convocazione le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza
assoluta dei componenti e le deliberazioni sono validamente adottate con il voto
della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la commissione è
regolarmente costituita con la presenza di almeno 4 componenti oltre al
Presidente e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Gli
astenuti sono computati ai fini del quorum. Le sedute di prima e seconda
convocazione possono essere tenute nella stessa giornata con l'intervallo di
almeno un'ora.
10.
L'ordine del giorno deve essere inviato almeno otto giorni prima di ciascuna
seduta] .
(2) Ai sensi dell'art. 24,
comma 3, L.R.
13 dicembre 2004, n. 23 la Commissione consultiva regionale carburanti di
cui al presente articolo continua a operare fino alla nomina della nuova
Commissione prevista dall'art. 21 della suddetta legge.
La presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez. II, Sent. n. 220 del 28-01-2008
(ud. del 24-01-2008), C.S. c. Comune di Caprarica di Lecce e
altri
Art. 8
Compiti della
commissione consultiva.
[1. La
commissione ha il compito di esprimere pareri su questioni riguardanti
l'attuazione della presente legge ed in particolare:
a)
sulle istanze di rinnovo delle concessioni ovvero sulle istanze di conversione
delle autorizzazioni in concessione, solamente quando i relativi impianti
insistono su suolo pubblico ed il Comune, previa revoca della concessione del
suolo per ragioni di pubblico interesse, propone alla Regione la conseguente
revoca del titolo abilitativo all'esercizio;
b)
sulle istanze di trasferimento;
c)
sulle istanze di potenziamento;
d)
sulle istanze di nuove concessioni, sia stradali che per uso privato e per
natanti, comprese quelle di GPL e di metano;
e)
sulle istanze di sospensione dell'attività qualora il periodo di chiusura
richiesto sia superiore a sei mesi;
f)
sulla ristrutturazione e razionalizzazione del servizio notturno;
g)
sulla razionale localizzazione delle apparecchiature self-service pre-pagamento;
h)
sulle istanze di voltura dei decreti di concessione a favore di soggetti non
titolari di altre concessioni;
i)
sulle questioni in materia di orario rivenienti dalla L.R. 23 maggio 1980, n.
49, e successive modifiche].
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TITOLO II
Impianti per
uso pubblico
Art. 9
Requisiti soggettivi
del richiedente.
[1. Il
richiedente la concessione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di
distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione deve essere in
possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27
ottobre 1971, n. 1269] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 10
Domanda di
concessione e contenuti.
[1. La
domanda di concessione, in competente bollo e diretta alla Regione Puglia -
Assessorato industria, commercio, artigianato - Settore commercio - Ufficio
carburanti, deve indicare:
a) le
generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale
rappresentante, nonché, per le società, i dati di cui al primo e secondo comma
dell'art. 2250 del codice civile;
b) la
località in cui si intende installare l'impianto;
c) la
dettagliata composizione dell'impianto con l'indicazione del numero dei
distributori semplici o doppi, del numero dei serbatoi con relative capacità,
del tipo di carburante, del serbatoio dell'olio esausto, nonché delle quantità
massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante
adulterato per uso riscaldamento in confezioni diverse originali sigillate che
si intendono detenere presso l'impianto per la vendita al dettaglio;
d) la
precisa denominazione della strada o via comunale e della chilometrica, con
relativo numero nel caso di strada statale o provinciale;
e) il
proprietario dell'area su cui si intende installare l'impianto;
f) la
documentazione da cui risulti il possesso delle capacità tecnico-organizzativa
ed economica;
g) il
numero delle altre concessioni di cui il richiedente sia eventualmente titolare;
h) la
indicazione della distanza tra la posizione del nuovo impianto e quella del più
vicino esistente, sia nello stesso senso di marcia che nel senso inverso.
2.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a)
dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell'art. 18 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, da cui risulti che per il
richiedente non sussistono le condizioni di incapacità soggettiva previste
dall'art. 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;
b)
atto di assenso, in competente bollo ed autenticato nei modi di legge, o altro
idoneo documento comprovante la disponibilità dell'area su cui si intende
installare l'impianto, qualora trattisi di suolo di proprietà privata;
c)
disegno planimetrico in bollo a firma di tecnico abilitato da cui risulti:
1) la
corografia della zona di ubicazione dell'impianto;
2)
l'esatta superficie in metri quadri dell'area destinata all'impianto;
3) la
posizione esatta dei distributori e dei serbatoi, con la indicazione delle
capacità, dei prodotti e dei relativi collegamenti tra erogatori e serbatoi;
4) la
precisa ubicazione di tutti i locali destinati ai vari servizi dell'impianto con
le rispettive superfici e le distanze dalle posizioni delle attrezzature;
5) la
distanza dei distributori e dei serbatoi da eventuali fabbricati adiacenti
all'impianto;
6)
copie di domanda e di disegno planimetrico per gli enti ed organi ai quali
necessita richiedere il parere e l'autorizzazione di cui ai successivi artt. 11
e 12] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 11
Istruttoria delle
domande.
[1.
Ricevute le domande di concessione, l'Ufficio carburanti procede all'esame
preliminare delle stesse respingendo con comunicazione motivata:
a)
quelle presentate da soggetti ritenuti non idonei in base alle disposizioni
della presente legge;
b)
quelle riferentisi a località in cui l'installazione di un nuovo impianto sia in
contrasto con le disposizioni della presente legge.
2. Per
le altre domande si provvede a richiedere:
a) il
parere del Comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio;
b) il
parere dell'U.T.I.F. competente per territorio;
c) il
parere dell'ente proprietario della sede stradale prospiciente l'impianto:
A.N.A.S. o Amministrazione provinciale;
d) il
parere della Capitaneria di porto competente per territorio qualora l'area di
ubicazione ricada su suolo demaniale marittimo;
e) il
parere della Circoscrizione doganale qualora l'area interessata ricada in
territorio doganale;
f) il
parere della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura competente
per territorio per concessioni relative a nuovi impianti] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 12
Autorizzazione
comunale.
[1. Ai
fini del completamento del procedimento istruttorio delle domande, la Regione è
tenuta a munirsi dell'autorizzazione comunale per quanto attiene alle condizioni
di viabilità e di traffico, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici,
sia che l'impianto vada a porsi su suolo comunale sia che si ponga su suolo
privato.
2.
L'autorizzazione è fornita con deliberazione della Giunta comunale (3).
3. Le
aree sottoposte a vincoli impediscono al Comune il rilascio dell'autorizzazione
sino a quando lo stesso non ottenga il nulla-osta della Sovraintendenza per i
beni ambientali ed architettonici ovvero dell'Assessorato regionale
all'urbanistica qualora trattisi di vincoli paesaggistici di cui alla legge 29
giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali).
4.
L'autorizzazione relativa ad impianti che erogano solo o anche G.P.L. comporta
l'esplicita menzione che gli stessi non vanno a porsi nelle zone vietate, così
come individuate dall'art. 22 del D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 (contenente le
norme di sicurezza degli impianti di gas petrolio liquefatto), sostituito
dall'art. 2 del D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 29] .
(3) Comma così sostituito dal primo
comma dell'art. 2, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 13
Durata e contenuto della concessione.
[1. La concessione ha la durata di anni
diciotto e può essere rinnovata.
2.
L'atto di concessione deve contenere tutte le clausole, le modalità, le
condizioni e le prescrizioni previste dal secondo comma dell'art. 10 del D.P.R.
27 ottobre 1971, n. 1269.
3.
Sono, comunque, riportate nell'atto di concessione le clausole, le condizioni e
le prescrizioni risultanti dai pareri degli organi ed enti interessati e
dall'autorizzazione del Comune].
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TITOLO III
Voltura,
rinnovo ed estinzione della concessione
Art. 14
Voltura delle concessioni.
[1. La
concessione, fermi restandone i contenuti e la durata, può essere trasferita ad
altro soggetto, purché quest'ultimo acquisisca la proprietà dell'impianto e
possegga i requisiti previsti dall'art. 9 della presente legge, non prima del
decorso di cinque anni dalla data del rilascio del decreto di concessione o di
voltura (4).
2.
Nella domanda, che deve essere inoltrata alla Regione, per ottenere
l'autorizzazione al trasferimento della concessione le parti, concessionario ed
acquirente, devono manifestare le rispettive volontà di rinuncia e di assenso al
trasferimento della concessione, nonché fornire tutte le indicazioni previste
dall'art. 9 e dalle lett. a) ed e) del primo comma dell'art. 10 della presente
legge.
3. In
calce alla domanda va posta la sottoscrizione autenticata di entrambi i
contraenti.
4. Ai
fini della verifica delle condizioni di cui al primo comma, alla domanda vanno
allegati, in originale o in copia autenticata, gli atti comprovanti, per legge,
il trasferimento della proprietà.
5. Non
è consentita la voltura concernente impianti che nel quinquennio solare
antecedente la data di presentazione della domanda non abbiano registrato
erogazione per un periodo superiore almeno a ventiquattro mesi.
6. Il
decreto regionale di assenso è adottato previo accertamento d'ufficio della
funzionalità dell'impianto e dei requisiti soggettivi del subentrante.
7.
Sono di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
le funzioni di cui al secondo comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 settembre 1989]
(4) Comma così modificato dal primo
comma dell'art. 3, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 15
Rinnovo della concessione.
[1. La
domanda per ottenere il rinnovo della concessione ovvero la conversione
dell'autorizzazione in concessione deve essere presentata dall'interessato alla
Regione, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.
1269, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di validità fissato nel
decreto di concessione ovvero nel decreto originario di autorizzazione; decorso
tale termine, la concessione o l'autorizzazione si intendono decadute.
2. Per
decreto originario deve intendersi il primo decreto concernente l'autorizzazione
alla installazione ed esercizio dell'impianto, per cui non hanno alcuna
rilevanza eventuali decreti emessi successivamente al primo per modifiche o per
potenziamento ovvero per voltura a terzi, qualora il decreto originario non
prescriva alcuna scadenza, la sua efficacia è limitata a diciotto anni.
3.
L'emissione del decreto regionale di rinnovo o conversione è subordinata
all'acquisizione, a seconda dei casi, dei pareri favorevoli degli enti ed organi
interessati, dell'autorizzazione del Comune, nonché dell'accertamento della
idoneità tecnica dell'impianto al sicuro e regolare espletamento dell'attività
da effettuarsi a cura del comando provinciale vigili del fuoco ed, infine,
all'accertamento della permanenza dei requisiti soggettivi del richiedente.
4.
Qualora si rendano necessari lavori di ripristino o di regolarizzazione delle
strutture dell'impianto. deve essere diffidato il titolare, a mezzo raccomandata
dell'ufficio competente, assegnando un termine perentorio per la esecuzione dei
lavori stessi e disponendo, se necessaria, la sospensione dell'esercizio. In
caso di inottemperanza nel termine assegnato, la domanda di rinnovo viene
respinta e, nel contempo, si provvede alla revoca del titolo abilitativo
all'esercizio dell'impianto.
5. La
domanda di cui al primo comma del presente articolo, che deve contenere i dati
previsti dalle lett. a), c) e d) del primo comma del precedente art. 10. deve
essere corredata della documentazione indicata alle lett. a) e c) del secondo
comma dello stesso articolo, nonché di copia dei decreti assistenti l'impianto.
Con l'istanza di rinnovo può essere richiesta anche la modifica o il
potenziamento dell'impianto.
6. Non
sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nella zona «uno» di
cui alla lett. a) del primo e terzo comma del precedente art. 5, se
incompatibili con la normativa urbanistica e non in regola con quella vigente in
materia di licenza di accesso.
7.
Agli impianti di cui al comma precedente si applica quanto previsto dalla lett.
a), secondo comma, del successivo art. 18].
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 16
Estinzione della concessione.
[1.
Per le cessazioni delle concessioni valgono le norme di cui all'art. 18 del
D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.
2. I
provvedimenti di cui al precedente comma devono essere motivati e devono
stabilire il giorno di cessazione dell'esercizio dell'impianto.
3. Si incorre, altresì, nella decadenza quando la Regione riceve la
comunicazione dei comuni, di cui al terzo comma del successivo art. 33
attestante la sospensione dell'esercizio. In tali casi, così come in tutti gli
altri casi in cui si viene a conoscenza della sospensione il concessionario,
previa diffida, deve rimettere in esercizio l'impianto o, in alternativa,
chiedere l'autorizzazione alla sospensione. Trascorsi sessanta (60) giorni dalla
lettera di diffida senza che l'esercizio sia ripreso o senza che sia stata
presentata domanda di autorizzazione alla sospensione, previa verifica d'ufficio
sul posto e senza alcun altro avviso si procede alla dichiarazione di
decadenza (5)]
(5) Comma così sostituito dal primo
comma dell'art. 4, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TITOLO IV
Potenziamento, modifica, trasferimento e concentrazione
Art. 17
Potenziamento e modifica.
[1.
L'impianto può essere potenziato con l'aggiunta di altro prodotto previa
rinuncia alla concessione di altro impianto regolarmente in esercizio o la cui
attività risulti sospesa con autorizzazione. In ogni caso deve trattarsi di
impianto dotato di piazzale o di adeguamento fuori strada (6).
2. A
tal fine, la domanda di potenziamento in competente bollo, recante tutte le
notizie di cui alle lett. a) e e) del primo comma del precedente art. 10 nonché
gli estremi del decreto o dei decreti assistenti l'impianto, deve essere
corredata di planimetria bollata e firmata sulla quale dovrà risultare non solo
la consistenza attuale dell'impianto, ma anche quella futura con l'indicazione
di quanto previsto alla lett. e) del secondo comma dello stesso art. 10. Alla
domanda medesima debbono essere allegate, altresì, copie della istanza e della
planimetria occorrenti per richiedere pareri ed autorizzazioni agli organi ed
enti prescritti.
3.
Agli impianti esistenti possono essere aggiunti altri distributori per prodotti
già erogati ai sensi del comma 3 dell'art. 7 D.P.C.M. 11 settembre 1989. La
domanda di autorizzazione da parte del concessionario deve essere corredata del
parere favorevole dei Vigili del fuoco, dell'U.T.I.F. e dell'A.N.A.S. o
dell'Amministrazione provinciale, qualora l'impianto prospetti su strade di loro
pertinenza, nonché del parere del Comune espresso dalla Giunta comunale per
impianti installati su suolo del demanio comunale. Prima della messa in
esercizio, i nuovi distributori devono essere collaudati dall'apposita
Commissione (7).
4. Non
saranno prese in considerazione istanze di potenziamento qualora il decreto di
concessione ovvero l'originario decreto di autorizzazione assistente l'impianto
stesso scada nel biennio successivo. In tali casi la domanda medesima deve
contenere anche la richiesta di rinnovo della concessione o di conversione
dell'originano decreto in concessione, al fine di effettuare unica istruttoria e
conseguente unico provvedimento finale.
5. Non
sono soggette ad autorizzazione le modifiche contemplate dal quarto e sesto
comma dell'art. 7 del D.P.C.M. 11 settembre 1989.
6. Le
modifiche di cui al quarto comma dell'art. 7 del citato D.P.C.M., prima di
essere realizzate, necessitano della preventiva comunicazione alla Regione e del
preventivo parere favorevole dei vigili del fuoco e dell'ente proprietario della
strada nonché dell'autorizzazione comunale, dove richiesta. A lavori ultimati e
prima della messa in esercizio delle modifiche previste dalle lett. a), c) e d)
va chiesto il collaudo alla Regione, che vi provvede a mezzo dell'apposita
commissione. Per le modifiche dei restanti punti b), e), f) occorre, qualora
richiesto, l'accertamento del comando dei vigili del fuoco e dell'U.T.I.F. ai
fini della corrispondenza delle norme di sicurezza e fiscali. Alla stessa
procedura dei punti a), c), d) è soggetta l'inversione d'uso dei
distributori (8).
7. Le detenzioni di cui al sesto comma
dell'art. 7 del già citato D.P.C.M. sottostanno al rispetto delle norme di
sicurezza. La loro consistenza, comunque, deve essere comunicata, ai fini
conoscitivi, alla Regione, che provvede a farne menzione nel primo provvedimento
autorizzativo in, corso o, in mancanza, ad avvisarne l'U.T.I.F.
8. La
detenzione dell'olio lubrificante in confezioni o del petrolio lampante
adulterato ovvero l'aumento di stoccaggio degli stessi prodotti non costituisce
né modifica né potenziamento dell'impianto. La domanda per il rilascio
dell'autorizzazione regionale deve essere corredata del benestare del comando
dei vigili del fuoco.
9. Non
sono consentite eliminazioni di prodotti dagli impianti non previste da
normative statali o regionali.
10. In
deroga al precedente primo comma, limitatamente al prodotto gasolio e nel
periodo di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei
Comuni sprovvisti di tale prodotto e contemplati dalla tabella IV - all. «A» - è
consentito il potenziamento ad un solo impianto senza rinuncia ad altra
concessione. La domanda va presentata entro il termine di giorni novanta dalla
entrata in vigore della presente legge.
In
caso di più domande, sarà data preferenza a quella riflettente un impianto con
più ampio piazzale e con erogato medio di benzine più alto nell'ultimo biennio.
A parità di condizioni prevarrà la data dell'originario decreto. Non saranno
prese in considerazioni domande relative ad impianti non dotati di piazzale o,
almeno, di adeguato fuori strada].
(6) Comma così sostituito dal primo
comma dell'art. 5, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
(7) Comma così sostituito dal secondo
comma dell'art. 5, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
(8) Periodo aggiunto dal terzo comma
dell'art. 5, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
(giurisprudenza)
T.A.R. Bari
Sez. II, sent. n. 150 del 07-03-1994, Giannelli c. Comune di
Ugento ed altri.
Art. 18
Trasferimenti e concentrazioni.
[1. Il
trasferimento degli impianti ha lo scopo principale di favorire il
decongestionamento di zone abitate, oramai sature, e di dotare del servizio zone
sprovviste o non sufficientemente servite.
2. Per
i trasferimenti che si effettuano nell'ambito territoriale dello stesso comune,
tenuto conto della ripartizione zonale prevista al precedente art. 5, devono
seguirsi i seguenti criteri:
a) gli
impianti ubicati nella zona «uno» e soggetti all'obbligo del trasferimento
possono ricollocarsi in qualsiasi altra zona del territorio comunale;
b) gli
impianti ubicati nella zona «due» possono trovare ricollocazione tanto nella
stessa zona quanto nelle zone «tre» e «quattro»;
c) gli
impianti ubicati nella zona «tre» possono trovare ricollocazione all'interno
della stessa zona e nella zona «quattro»;
d) gli
impianti ubicati nella zona «quattro» possono trovare ricollocazione solo
all'interno della stessa.
3. Per
i trasferimenti che si effettuano fra comuni diversi nell'ambito della stessa
Provincia, ai fini istruttori la Regione deve acquisire anche il parere del
comune di origine che, se negativo, è da ritenersi vincolante solamente quando
motivato dal fatto che gli impianti da trasferire comprometterebbero
irrimediabilmente in loco il pubblico servizio. Sono, comunque, vietati i
trasferimenti che facciano aumentare il numero massimo degli impianti previsto
in ogni comune dalla tabella I, allegato «A».
4. Al fine di riequilibrare e razionalizzare la rete non è
consentito il trasferimento di un solo impianto nell'ambito dello stesso comune
o della stessa Provincia. Detto trasferimento su nuova posizione può essere
autorizzato solo previa rinuncia alla concessione di almeno due impianti, fatti
salvi i trasferimenti coatti derivanti da determinazioni di organismi pubblici e
quelli decisi dal Comune con il piano di razionalizzazione di cui al successivo
art. 30 per riposizionamenti limitati al solo territorio comunale
(9).
5. In
caso di più domande, sia di trasferimento che di trasferimento e concentrazione,
presentate nell'arco di tempo di giorni sessanta dalla prima e concernenti
posizioni che si escludono fra loro per la normativa della presente legge, sarà
istruita quella avente per oggetto il trasferimento e concentrazione di più
impianti. A parità di condizioni, vale la data di presentazione.
6. Le
domande devono contenere tutte le notizie e le documentazioni previste dal
precedente art. 10, con esclusione di quelle relative alla lett. f) del primo
comma e alla lett. a) del secondo comma. Devono, altresì, essere corredate di
copia dei decreti relativi agli impianti da trasferire o da trasferire e
concentrare nonché da idonea documentazione che ne comprovi il regolare
funzionamento. Per l'istruttoria si segue la procedura contenuta nel precedente
art. 10.
7. È
vietato ogni trasferimento di impianti, comunque inteso, tra comuni di provincie
diverse, salvo i casi previsti dal successivo art. 22.
8.
Sono prese in esame soltanto le domande relative ad impianti funzionanti o la
cui sospensione di esercizio sia stata regolarmente autorizzata.
9. Non
si considera trasferimento di impianto il suo spostamento coatto sulla stessa
direttrice di marcia di strade statali o provinciali fino ad un massimo di metri
lineari duecento, nel rispetto della normativa prevista dalla presente legge,
fatta eccezione per le distanze di cui al comma 2 del successivo art. 20
(10) ].
(9) Comma così sostituito dal primo
comma dell'art. 6, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
(10) Comma così modificato dal
secondo comma dell'art. 6, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 19
Sospensione dell'esercizio.
[1. Fermo restando il
comma 3 del precedente art. 16, in generale, l'esercizio degli impianti non può
essere sospeso senza la preventiva autorizzazione della Regione tranne che per
le ferie dei gestori, previste dall'art. 19 della L.R. 23 maggio 1980, n. 49 (11) .
2. Per gravi e urgenti
ragioni di sicurezza o di pubblico interesse, la Regione può disporre la
immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso, lo
svuotamento dei serbatoi.
3. La sospensione può
essere autorizzata per la durata di mesi sei per crisi di gestione; negli altri
casi, compresa la indisponibilità del suolo pubblico o di proprietà privata, la
sospensione può avere la durata di un anno. Con lo stesso provvedimento il
titolare della concessione o dell'autorizzazione deve essere diffidato a
rimettere in esercizio l'impianto entro il termine di sospensione accordato o,
in alternativa, a presentare domanda di trasferimento o di concentrazione. Nei
casi di trasferimento coattivo la sospensione può essere protratta per altri due
anni.
4. Trascorso inutilmente
il termine di cui al precedente comma, si provvede alla revoca del decreto
assistente l'impianto a meno che non penda vertenza giudiziaria tra
concessionario e gestore. In tal caso o per documentata causa di forza maggiore,
la sospensione dell'esercizio deve essere protratta fino alla definizione della
vertenza o fino alla cessazione della causa di forza maggiore] .
(11) Comma così sostituito dal primo
comma dell'art. 7, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TITOLO V
Nuove
localizzazioni, Self-service, G.P.L. e Metano
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce.
Sez. II, sent. n. 3986 del 17-07-2006 (ud. del
12-07-2006), Ditta P. c. Comune di Ginosa e altri
Art. 20
Ubicazioni nuovi impianti.
[1. I nuovi impianti,
sia quelli per nuove concessioni che per trasferimento o per trasferimento e
concentrazione, devono essere installati in zone di espansione e di traffico
conformemente a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge.
2. Fuori dai centri
abitati, lungo le strade statali e provinciali, il nuovo impianto non può essere
installato, sulla stessa direttrice di marcia, a distanza inferiore a Km. 15
(quindici) da altro impianto sulle strade di grande comunicazione con
spartitraffico centrale già realizzato o in fase di realizzazione o
progettazione, fatte salve le eventuali pratiche in corso di perfezionamento
alla data di entrata in vigore della presente legge. Negli altri casi, fermo
restando il numero complessivo degli impianti, tale distanza non deve essere
inferiore a Km. 10 (dieci) da altro impianto similare ubicato nella stessa
direttrice di marcia e non inferiore a Km. 5 (cinque) nel senso inverso.
Comunque, lungo il primo chilometro di strada, statale o provinciale, a partire
dalla perimetrazione dell'abitato, formalmente delimitata dagli strumenti
urbanistici, i nuovi impianti derivanti da trasferimento e/o concentrazione
possono essere ricollocati ad una distanza non inferiore a metri duecento in
entrambi i sensi di marcia.
3. All'interno dei
centri abitati ed in relazione al volume di traffico, l'impianto può collocarsi
a distanza non inferiore a metri trecento da altro impianto nei comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti ed a metri cinquecento nei comuni con
popolazione inferiore, misurata sul percorso più breve, sempre che i Comuni
medesimi non abbiano adottato il provvedimento di cui al terzo e quarto comma
del successivo art. 30.
4. L'accertamento delle
distanze è riservato al Comune. Per le strade extraurbane la distanza va
misurata dal punto di vista in cui è installata l'apposita segnaletica indicante
l'inizio del centro urbano.
5. Qualora la nuova area
di ricollocazione dell'impianto ricada lungo una strada di grande comunicazione
intercorrente il territorio di più comuni o di più province e, comunque, esterna
ai rispettivi centri abitati, il trasferimento e la concentrazione è ammesso in
deroga alle limitazioni della tabella I - allegato «A» - della presente legge e
ai contenuti del terzo comma del precedente art. 18 e nel rispetto delle
distanze stabilite dal presente articolo] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 21
Self-Service pre-pagamento.
[1. La installazione
delle apparecchiature self-service pre-pagamento presso gli impianti è
consentita previa rinuncia alla concessione di altro impianto installato e
funzionante (erogazione effettiva di carburante negli ultimi dodici mesi).
2. In deroga al
precedente comma ed in fase di prima attuazione della presente legge, tenuto
conto della carenza delle apparecchiature self- service pre-pagamento nella
Regione, il numero di impianti che potrà essere dotato di dette apparecchiature
senza rinuncia alla concessione di altro impianto è quello riportato nella
tabella VI - All. «A». Le relative domande vanno presentate alla Regione entro
il termine perentorio di giorni novanta dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In ogni caso, ha priorità assoluta la domanda che rinuncia ad
una concessione.
3. Il self-service è
installato presso impianti provvisti anche di gasolio, preferibilmente ubicati
all'interno delle perimetrazioni urbane con il rispetto delle distanze previste
nel terzo comma del precedente art. 20.
4. Ferme restando le
autorizzazioni rilasciate alla data del 31 dicembre 1977, per gli impianti già
autorizzati ad erogare benzina super attraverso il sistema self-service
pre-pagamento l'autorizzazione può essere estesa anche agli altri prodotti,
sempre che l'impianto possieda i requisiti previsti dal presente articolo.
5. Per le finalità di
cui al precedente secondo comma e tenuto conto delle priorità in esso
contemplate, nel caso di più domande intese ad ottenere la installazione
dell'apparecchiatura self-service pre-pagamento per uno stesso comune o
quartiere, l'autorizzazione è rilasciata con priorità per gli impianti:
a) dotati di piazzale;
b) con più alto erogato
medio annuo di benzine e gasolio negli ultimi tre anni;
c) con maggior numero di
carburanti erogabili.
6. Il trasferimento
dell'apparecchiatura da un impianto ad altro del medesimo concessionario
nell'ambito dello stesso comune è ammesso solamente quando viene ad esserne
servita una zona o un quartiere sprovvisto. Il medesimo trasferimento tra comuni
della stessa Provincia è ammesso purché il comune di origine non ne resti
sprovvisto e il nuovo comune non ne sia dotato.
7. L'apparecchiatura
self-service pre-pagamento deve funzionare ininterrottamente. In caso di
inosservanza e qualora la interruzione del servizio si protragga per più di due
mesi per anno solare, l'autorizzazione può essere revocata su proposta del
Comune] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 22
Impianti di g.p.l. e
di metano.
[1. Fermo restando il
rispetto delle distanze di sicurezza sancite dal D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208,
e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di gas petrolio liquefatto
(g.p.l.) per uso autotrazione devono essere installati nei bacini di utenza
risultanti dalla tabella V, allegato «A», sia potenziandolo del prodotto
impianti già esistenti e sia consentendo l'installazione di nuovi impianti per
la distribuzione del solo g.p.l.. Il numero complessivo dei punti di vendita,
sia misti che di solo g.p.l., non potrà essere superiore al 6% (sei per cento)
del totale degli impianti di carburante programmati.
2. Il potenziamento di
un impianto esistente con il prodotto g.p.l. si consegue previa rinuncia alla
concessione di altro impianto installato e funzionante ai sensi del primo comma
dell'art. 7 del D.P.C.M. 11 settembre 1989. La nuova concessione per gli
impianti di distribuzione del solo g.p.l. ai sensi del secondo comma dell'art. 6
del citato D.P.C.M., non comporta alcuna rinuncia.
3. Il potenziamento o la
nuova concessione si consegue anche con il trasferimento da zone sature di
province diverse del solo decreto di g.p.l. se coesistente con altri prodotti
sull'impianto.
4. Per più domande
concorrenti per una medesima località è data preferenza a quella tesa a
realizzare il potenziamento. Per più domande simili deve preferirsi quella che
potenzia un impianto con più alto erogato nell'ultimo triennio.
5. Ferme restando le
zone di cui al precedente primo comma, le nuove installazioni o i potenziamenti
sono assentiti quando l'area prescelta sia ubicata:
a) al di fuori di un
bacino di influenza di un impianto di g.p.l. preesistente delimitato da una
circonferenza avente il raggio di Km. 7 (sette);
b) a distanza non
inferiore a Km. 25 da altro impianto similare o da altra localizzazione
prescelta sia sulla stessa direttrice che nel senso inverso di marcia per strade
statali o provinciali e comunque fuori del raggio di cui alla lett. a). A tali
distanze si deroga solamente per i capoluoghi di Bari e Taranto nonché per i
trasferimenti di impianti, misti o di solo g.p.l., nell'ambito dello stesso
bacino, a condizione che l'area prescelta sia ubicata al di fuori di un raggio
di Km. 3 da altro impianto di g.p.l.
6. Oltre alle
localizzazioni indicate nella tabella V, allegato «A», al fine di completare la
distribuzione omogenea degli impianti sul territorio regionale, nuove
installazioni di distributori o impianti eroganti g.p.l. potranno essere
realizzati purché:
a) non venga superato il
limite del 6% del totale dei punti di vendita di tutti i carburanti della
Regione;
b) l'erogato medio annuo
di G.P.L. dell'impianto più vicino non sia stato inferiore a due milioni di
litri nel triennio antecedente la data della domanda (12) ;
c) si pongano in comune
sprovvisto di prodotto con popolazione superiore a 20.000 abitanti o, se
inferiore, purché rientrante in un bacino di utenza infracomunale con
popolazione superiore a 20.000 abitanti. In quest'ultimo caso, il bacino di
utenza è dato dalla somma degli abitanti dei comuni all'ultimo censimento, non
distanti tra loro più di 10 Km;
d) sussistano le
distanze minime di cui al precedente quinto comma.
7. Le domande di cui al
primo comma, con le modalità dell'art. 10, in fase di prima applicazione, vanno
presentate entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le successive, sino all'esaurimento delle
localizzazioni di cui al primo comma, vanno presentate inderogabilmente entro il
30 giugno di ogni anno. Non saranno prese in considerazione le domande relative
a localizzazioni non inserite nella tabella V - allegato «A» - sino a quando la
stessa non sia stata completata.
8. Fermo restando il
rispetto delle distanze di sicurezza sancite, gli impianti per la distribuzione
del metano per uso autotrazione possono essere installati nei bacini di utenza
risultanti dalla tabella VII - allegato «A». Altri impianti di metano possono
essere realizzati in bacini di maggiore prevedibile utenza compatibilmente a
ragioni tecnico-economiche connesse alla condotta di adduzione del metano.
9. Le domande per la
installazione degli impianti di metano per uso autotrazione devono essere
conformi a quanto previsto dal precedente art. 10, nonché alle disposizioni del
D.M. 24 novembre 1984. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge sono in possesso di autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di metano
hanno diritto ad ottenere la concessione previa apposita istanza alla
Regione] .
(12) Lettera così sostituita dal
primo comma dell'art. 8, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 23
Istruttoria delle domande di self-service di g.p.l. e di
metano.
[1. Le domande per la
installazione delle apparecchiature self - service prepagamento e quelle per gli
impianti di g.p.l. e di metano, prima della richiesta di pareri e autorizzazioni
agli organi ed enti prescritti, devono essere sottoposte all'esame della
Commissione consultiva regionale carburanti.
2. Con provvedimento
motivato verranno respinte le domande le cui posizioni saranno ritenute non
idonee per l'utenza, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti.
3. Fermo restando il
disposto del comma 4° del precedente art. 22, nel caso che più domande di solo
g.p.l. o di metano concorrano per una medesima località o bacino, si deve tener
conto della posizione prescelta e dei conseguenti vantaggi per l'utenza, sia
stanziale che itinerante.
4. Per le istanze
afferenti la sola installazione dell'apparecchiatura self-service pre-pagamento
l'emissione del decreto autorizzativo è subordinata alla presentazione del
certificato di prevenzione incendi e della licenza U.T.I.F., purché ancora
validi. La messa in esercizio è subordinata al solo accertamento del Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco, che deve darne comunicazione alla Regione e
all'U.T.I.F] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa
legge.
TITOLO VI
Nuove
concessioni e impianti stagionali
Art. 24
Nuove concessioni.
[1. I rilasci di nuove
concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione
automatica di carburanti sono consentiti:
a) previa rinuncia alla
concessione di due impianti installati e funzionanti e con le modalità di cui al
primo comma dell'art. 6 del D.P.C.M. 11 settembre 1989;
b) per gli impianti di
distribuzione di solo g.p.l. con le modalità e i limiti di cui al secondo comma
del succitato art. 6;
c) per gli impianti di
distribuzione di solo metano:
d) per i nuovi impianti
derivanti da trasferimento con concentrazione di almeno due impianti esistenti e
funzionanti o con sospensione autorizzata;
e) nei Comuni sprovvisti
di impianti di distribuzione di carburanti risultanti dalla tabella 11 Allegato
«A».
2. Le nuove concessioni
afferenti gli impianti di cui alle lett. a), d) ed e) del precedente comma si
intendono completi di benzine, gasolio e miscela] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 25
Impianti stagionali.
[1. Gli impianti con
esercizio limitato ad un determinato periodo dell'anno si considerano stagionali
sempre che ci sia richiesta in tal senso da pane del concessionario o, per
quelli già installati e funzionanti, del concessionario e del gestore.
2. Nelle località o
frazioni di comuni situate nelle zone montane o lungo i litorali, caratterizzate
da turismo stagionale e distanti almeno 8 km. (otto) dal più vicino impianto,
possono essere realizzati nuovi impianti soltanto in corrispondenza della
chiusura di impianti esistenti e funzionanti in altre località dello stesso
comune o della stessa Provincia, nel preciso rispetto delle disposizioni
previste dal precedente art. 18 e, comunque, dalla presente legge.
3. Le richieste di
esercizio limitato vanno poste nell'ambito del periodo stagionale di maggior
afflusso turistico e comunque non superiore a mesi sei per ogni anno. Durante il
periodo di esercizio accordato, l'impianto stagionale, al pari di tutti gli
altri impianti esistenti, è obbligato all'osservanza degli orari di apertura e
chiusura, nonché alle turnazioni domenicali e festive e della mezza giornata di
riposo infrasettimanale, pena la decadenza della concessione su proposta del
Comune.
4. Il decreto regionale
con il quale viene attribuita ad un impianto la qualifica di «stagionale» è
emesso una volta acquisita, fra l'altro, l'autorizzazione comunale] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TITOLO VII
Impianti per
uso privato e per natanti e prelievi in fusti
Art. 26
Impianti ad uso privato.
[1. Ai fini della
presente legge, per impianti ad uso privato si intendono gli impianti ubicati
all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti,
cantieri, magazzini, depositi e simili, destinati all'esclusivo rifornimento
degli automezzi di proprietà o di uso esclusivo dell'impresa o società operante
sulle aree stesse, nonché gli impianti di proprietà delle Amministrazioni
pubbliche con esclusione delle Amministrazioni dello Stato.
2. Le autorizzazioni
regionali di cui al precedente comma sono rilasciate purché:
a) sia dimostrata ed
accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione
all'attività e produttività dell'impresa e società;
b) il parco degli
automezzi non sia inferiore a dodici con esclusione delle autovetture.
3. Le domande, in
competente bollo, devono contenere tutte le notizie di cui alle lett. a), b), c)
e d) del primo comma del precedente art. 10 e devono essere corredate di:
a) disegno planimetrico
conforme a quanto previsto dalla lett. c), secondo comma, dell'art. 10 della
presente legge;
b) titolo di proprietà o
contratto di fitto, debitamente registrato, dell'area su cui si intende
realizzare l'impianto;
c) dichiarazione
sostitutiva di notorietà di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modifiche, contenente l'elenco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo
della impresa con estremi di targa e telaio;
d) certificato della
Camera di commercio competente per territorio, di data non anteriore a mesi tre,
attestante l'iscrizione dell'impresa al registro ditte, nonché l'indicazione
dell'attività esercitata e del legale rappresentante con i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione nel caso di società;
e) tre copie della
domanda e della planimetria.
4. Ai fini
dell'istruttoria, le domande vanno corredate, inoltre, della certificazione
dell'avvenuto espletamento degli adempimenti richiesti dal comma 1 dell'art. 5
del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162 (13) .
5. Il provvedimento di
autorizzazione ha la durata di anni diciotto, salvo più breve periodo su
esplicita dichiarazione del richiedente, e può essere rinnovato.
6. L'autorizzazione deve
contenere:
a) le clausole, le
modalità, le condizioni e le prescrizioni di cui al comma secondo dell'art. 13
della presente legge;
b) l'obbligo
dell'aggiornamento, con periodicità triennale, dell'elenco degli automezzi che
utilizzano l'impianto;
c) il divieto di
cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, con
l'avvertenza che in caso di inosservanza sarà revocata l'autorizzazione, salva
l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 16, comma quarto, della
legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
7. L'autorizzazione può
essere revocata o sospesa per violazione degli obblighi imposti, nonché per
motivi di pubblico interesse e per diminuzione degli automezzi riforniti
dall'impianto al di sotto del numero previsto dal secondo comma del presente
articolo (14) ] .
(13) Comma così sostituito dal primo
comma dell'art. 9, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
(14) «Il Governo non si oppone
all'ulteriore corso della legge in argomento nell'intesa che le disposizioni di
cui agli articoli 26 e 27 siano interpretate alla luce del D.P.C.M. 11 settembre
1989, richiamato dall'art. 2, in relazione alle autorizzazioni prefettizie per
l'installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'art. 3 del citato
D.P.C.M. 11 settembre 1989».
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 27
Impianti per natanti.
[1. Ferme restando le
facoltà spettanti alla competente autorità marittima, la Regione provvede al
rilascio delle concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti per
l'esclusivo rifornimento di natanti, sia da diporto che per buncheraggio navi e
motopesca.
2. La concessione
afferente gli impianti per natanti è accordata solamente in presenza di reali e
comprovate necessità e può essere rilasciata a soggetti che siano in possesso
dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. Le istanze e la
relativa istruttoria devono essere conformi alle disposizioni contenute nella
presente legge.
4. Nel caso di impianti
«S.I.F. - Schiavi imposta di fabbricazione» per motopesca e buncheraggio navi è
richiesto anche il parere della circoscrizione doganale e dell'Utif competente
per territorio.
5. L'impianto per
natanti da diporto deve essere ubicato in posizione tale da rendere impossibile
il rifornimento ai veicoli stradali.
6. Non è consentita la
concessione per nuovi impianti «S.I.F.» qualora nel porto siano installati e
funzionanti altri impianti con erogato medio inferiore a duemila tonnellate nel
biennio solare precedente (15) ] .
(15) Comma così sostituito dal primo
comma dell'art. 9, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 28
Autorizzazioni al prelievo e trasporto di carburante sul posto di
lavoro.
[1. Gli operatori
economici che abbiano necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati
direttamente sul posto di lavoro possono ottenere l'autorizzazione al prelievo
di carburante ed al trasporto sul posto di lavoro.
2. Le autorizzazioni di
cui al precedente comma, nel rispetto della normativa fiscale, devono essere
subordinate alle seguenti condizioni e prescrizioni:
a) il carburante deve
essere prelevato presso impianti stradali ubicati fuori della sede stradale
pubblica e dotati di ampio piazzale;
b) il carburante deve
essere prelevato in fusti o recipienti in ferro regolamentari ai fini della
sicurezza e prevenzione incendi;
c) il provvedimento
autorizzativo è valido esclusivamente nell'ambito del territorio regionale e può
avere durata non superiore ad anni sette.
3. Le istanze in bollo
devono riportare le complete generalità e l'attività esercitata dall'impresa o
società richiedente, nonché il numero dei mezzi meccanici da rifornire e devono
essere corredate di:
a) certificato della
Camera di commercio competente per territorio, di data non anteriore a mesi tre,
attestante l'iscrizione dell'impresa o società al registro ditte e l'attività
esercitata;
b) dichiarazione
sostitutiva di notorietà attestante l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di
lavoro. In alternativa, tale dichiarazione può essere inserita nella domanda a
condizione che quest'ultima sia autenticata nelle forme di legge;
c) marca da bollo per il
rilascio dell'autorizzazione.
4. Le autorizzazioni
previste dal presente articolo sono rilasciate dal Sindaco del Comune di
residenza dell'impresa richiedente ovvero dal Sindaco del Comune nel cui
territorio si trovano gli impianti e/o i mezzi meccanici da rifornire, a seconda
che l'impresa richiedente l'autorizzazione al prelievo e trasporto di carburante
sul posto di lavoro abbia o meno la residenza ovvero la sede legale od
amministrativa in uno dei comuni della Puglia] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TITOLO VIII
Razionalizzazione della rete
Art. 29
Obiettivi da conseguire.
[1. Per il conseguimento
degli obiettivi di razionalizzazione e riequilibrio della rete di carburanti, la
presente legge favorisce e prevede:
a) il decongestionamento
dei centri storici;
b) il decongestionamento
di località o quartieri saturi e, conseguentemente la localizzazione in zone
sprovviste o di espansione abitativa;
c) il potenziamento di
impianti carenti di prodotti;
d) la riduzione del
numero degli impianti;
e) il miglioramento del
servizio di distribuzione a mezzo apparecchiature self-service pre-pagamento;
f) l'omogenea
dislocazione degli impianti di g.p.l. sul territorio regionale].
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez. III, sent. n. 43 del 14-01-2009 (ud. del
26-11-2008), Sell Gas s.r.l. e altri c. Comune di Campi Salentina
Art. 30
Attribuzioni dei Comuni.
[1. Oltre che per le
nuove concessioni l'autorizzazione del Comune di cui al precedente art. 12 va
richiesta per:
a) i rinnovi delle
concessioni in scadenza;
b) la conversione delle
autorizzazioni in concessione;
c) la installazione di
nuove attrezzature presso gli impianti in caso di potenziamento, con esclusione
della installazione dei distributori previsti al terzo comma del precedente art.
17 e per i self-service pre - pagamento;
d) i trasferimenti di
impianti da altre località.
2. L'autorizzazione del
Comune si intende tacitamente accordata, se non espressa entro novanta giorni
dalla data di acquisizione al protocollo della richiesta regionale, per gli
impianti ubicati su suolo di proprietà privata e limitatamente ai seguenti casi:
a) rinnovo delle
concessioni in scadenza;
b) conversione delle
autorizzazioni in concessione;
c) potenziamento
dell'impianto con nuovo prodotto.
3. Ai fini della
razionalizzazione delle rispettive reti, i Comuni, nell'ambito delle previsioni
urbanistiche di cui al precedente art. 6, sentite le organizzazioni di categoria
indicate all'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 23 maggio 1980, n. 49 e nel
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (16), adottano apposita
deliberazione del Consiglio dalla quale, tenuto conto delle determinazioni della
legge medesima, risulti:
a) il fondato motivo
connesso al servizio ed al pubblico interesse, per cui è necessario il
trasferimento di determinati impianti;
b) l'elencazione degli
impianti e l'esatta descrizione delle incompatibilità degli stessi con il
territorio per cui se ne rende necessario il trasferimento coatto;
c) la individuazione
delle possibili nuove localizzazioni;
d) la diffida ai
concessionari degli impianti incompatibili a richiedere il trasferimento,
assegnando agli stessi un congruo termine, pena, in caso di inosservanza, la
revoca della concessione del suolo pubblico e la proposta di revoca del titolo
abilitativo.
4. La deliberazione del
Consiglio comunale, appena divenuta esecutiva, deve essere inviata in copia
all'Ufficio carburanti della Regione ed il contenuto della stessa deve essere
notificato nei modi di legge ai concessionari interessati.
5. In caso di inerzia
delle Amministrazioni comunali e previa diffida da parte della Regione ad
adempiere nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data della stessa, il
Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al commercio, se delegato,
nomina con decreto il commissario ad acta] .
(16) Il termine previsto per
l'adozione della deliberazione comunale, di cui al presente alinea, è prorogato
di dodici mesi dall'entrata in vigore della L.R. 1° settembre 1993, n. 20, come
disposto dal primo comma dell'art. 10, L.R. n. 20/1993.
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TITOLO IX
Termini,
comunicazioni, collaudi
Art. 31
Termini per la riattivazione degli impianti chiusi.
[1. Gli impianti il cui
esercizio, previa autorizzazione, è attualmente sospeso per crisi di gestione
devono essere rimessi in esercizio entro il termine perentorio di mesi sei dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per gli impianti con
sospensione regolarmente autorizzata a causa della indisponibilità del suolo
pubblico o privato ovvero per altri motivi, deve essere presentata, entro il
termine perentorio di anni uno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, istanza di trasferimento ovvero di trasferimento e concentrazione su
nuova posizione oppure istanza di semplice concentrazione su altro impianto
esistente e funzionante, seguendo le modalità, i termini e le condizioni
previste dalla presente legge.
3. Gli impianti di cui
al secondo comma del presente articolo devono essere realizzati e messi in
esercizio entro i successivi due anni dalla data di presentazione della domanda.
Non è ammessa alcuna proroga.
4. Trascorsi inutilmente
i termini previsti dai precedenti comma, si provvederà, senza alcun preavviso,
alla definitiva revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto con
oneri a carico del concessionario per la rimozione delle attrezzature residue e
per la rimessa in pristino del relativo suolo] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
(giurisprudenza)
T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 482 del 29-06-1996, ERG Petroli
S.p.A. c. Regione Puglia.
Art. 32
Termini per la ultimazione dei lavori.
[1. I lavori per la
realizzazione di nuovi impianti ovvero per qualsiasi tipo di modifica agli
impianti medesimi devono essere eseguiti ed ultimati entro il termine massimo di
un anno dalla data di esecutività del decreto di concessione o di
autorizzazione. Il termine di ultimazione dei lavori fissato nel relativo
provvedimento, se potrà essere diverso a seconda della entità dei lavori
medesimi, non sarà mai superiore ad un anno.
2. Il termine di cui al
precedente comma, in presenza di comprovata e documentata necessità e su
richiesta del concessionario, può essere prorogato una sola volta e per un
periodo massimo di sei mesi (17) .
3. Entro il termine di
ultimazione dei lavori il concessionario deve presentare la domanda in bollo con
la quale ne richiede il collaudo] .
(17) Comma così sostituito dal primo
comma dell'art. 11, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 33
Comunicazioni.
[1. Ai soli fini
dell'accertamento del funzionamento degli impianti e del rispettivo erogato
annuo, entro il termine del 31 marzo di ogni anno ciascun concessionario deve
presentare alla Regione copia dell'esemplare dell'inventario del movimento dei
prodotti petroliferi da cui risulti il complessivo del carico e dello scarico
dei prodotti erogati durante l'anno precedente da ciascun impianto, presentato
all'U.T.I.F. competente per territorio dal gestore.
2. Entro il termine di
cui al precedente comma ciascun U.T.I.F. deve trasmettere alla Regione l'elenco
degli impianti che risultino chiusi alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente ovvero l'elenco degli impianti per i quali non è stato richiesto il
registro di carico e scarico per l'anno in corso.
3. Fermo restando il
disposto del comma 1 del precedente art. 19, i Comuni devono comunicare alla
Regione le chiusure degli impianti ogni qualvolta dovessero verificarsi tali
evenienze e sempre che il periodo di inattività sia superiore a quindici giorni
consecutivi (18) ] .
(18) Comma così sostituito dal primo
comma dell'art. 12, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 34
Collaudi.
[1. Ultimati i lavori e
prima della messa in esercizio, i nuovi impianti o la parte modificata o
potenziata degli stessi devono essere sottoposti a collaudo da parte di
un'apposita commissione.
2. La commissione di
collaudo è nominata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore al
Commercio, se delegato, ed è composta:
a) dal coordinatore del
Settore commercio o suo delegato appartenente alla qualifica dirigenziale, con
funzione di Presidente;
b) dal Comandante
provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio, o suo delegato;
c) dal dirigente
dell'U.T.I.F. competente per territorio o suo delegato;
d) da un dipendente
regionale in servizio presso il Settore commercio - Ufficio carburanti, con
funzione di segretario.
3. La commissione
soggiace alla normativa della L.R. 12 agosto 1981, n. 45,e sue eventuali
modifiche ed integrazioni. Le spese di funzionamento sono a carico dei
concessionari trattandosi di prestazioni per conto di terzi] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TITOLO X
Disposizioni
finali e transitorie
Art. 35
Stato di conservazione degli impianti.
[1. Per assicurare e
garantire la continuità e regolarità del servizio pubblico di distribuzione
automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti
devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche
ai fini dell'estetica e del decoro.
2. Il concessionario
dell'impianto deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria non
solo delle attrezzature costituenti il punto di vendita, ma anche dell'area
interessata all'impianto medesimo e di tutti i locali destinati ai vari servizi
accessori per l'utenza e per l'automobilista, ove esistano.
3. Al concessionario è
fatto, altresì, obbligo di tenere costantemente pulita l'area destinata
all'intero complesso commerciale e di osservare tutte le norme comunali
igienico-sanitarie, di polizia urbana, di traffico e di edilizia] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 36
Norme transitorie e di sanatoria.
[1. I concessionari
degli impianti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sia scaduto l'originario decreto di concessione o di autorizzazione senza che
sia stata presentata la domanda di rinnovo nei termini previsti dalla
legislazione vigente possono regolarizzare la posizione amministrativa
presentando domanda di rinnovo in bollo entro il termine perentorio di mesi sei
dalla data di entrata in vigore della presente legge (19).
2. La domanda deve
essere corredata, oltre che della documentazione prevista dall'art. 15 della
presente legge, di:
a) attestato del Sindaco
circa la ininterrotta funzionalità dell'impianto;
b) certificato
dell'U.T.I.F. da cui risulti l'erogato dell'impianto relativamente al periodo
non coperto da concessione.
3. Trascorso inutilmente
il termine di cui al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione o la
concessione si intendono decadute.
4. Gli impianti che alla
data di entrata in vigore della presente legge sono inattivi per crisi di
gestione con chiusura debitamente autorizzata o in corso di autorizzazione e per
i quali risulti già presentata istanza di semplice concentrazione sono
automaticamente autorizzati a protrarre la sospensione dell'esercizio fino al
perfezionamento dell'iter istruttorio ed al completamento dei conseguenti lavori
di concentrazione.
5. Nel primo biennio di
attuazione della presente legge al fine di favorire la eventuale ricollocazione
degli impianti esistenti nei rispettivi Comuni, non possono essere presentate
domande che, a qualsiasi titolo, facciano aumentare il numero degli impianti già
installati nei dieci Comuni risultanti dalla tabella I - alleg. «A». Sono
comunque salve le domande già autorizzate in base a provvedimenti formalmente
esecutivi] .
(19) Il termine previsto per le
domande di regolarizzazione della posizione amministrative da parte dei
concessionari, di cui al presente comma, è prorogato di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della L.R. 1° settembre 1993, n. 20, come disposto dal primo
comma dell'art. 13, L.R. n. 20/1993.
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 37
Esercizio delle funzioni.
[1. Le funzioni
amministrative afferenti la presente legge sono esercitate dalla Regione ai
sensi e con le modalità previste dall'art. 27 della L.R. 23 maggio 1980, n. 49,
modificata ed integrata dalla L.R. 30 maggio 1985, n. 50.
2. Con la legge di
riordino degli Uffici regionali sarà istituito presso l'Assessorato industria,
commercio ed artigianato Settore commercio - l'Ufficio carburanti.
3. Fino all'entrata in
vigore della legge di cui al precedente comma, l'espletamento delle funzioni
nonché gli accertamenti ai fini istruttori e le ispezioni, rivenienti
dall'applicazione della presente legge, sono affidate al settore commercio
dell'Assessorato - Ufficio carburanti (20) ] .
(20) Comma così sostituito dal primo
comma dell'art. 14, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 38
Disposizioni abrogate.
[1. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni
incompatibili con la stessa e in particolare l'art. 2 e l'art. 17 della L.R. 23
maggio 1980, n. 49.
La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.
127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei
regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TABELLA I
PROGETTO COMPLETO DELLA RETE
Codice |
Comuni - Nome |
Numero Impianti |
Attuale |
Fine
Quinquennio |
71101 |
ACCADIA |
2 |
1 |
2 |
AALBERONA |
1 |
1 |
3 |
ANZANO di PUGLIA |
1 |
1 |
4 |
APRICENA |
5 |
5 |
5 |
ASCOLI SATRIANO |
3 |
3 |
6 |
BICCARI |
2 |
1 |
7 |
BOVINO |
2 |
2 |
8 |
CAGNANO VARANO |
2 |
2 |
9 |
CANDELA |
5 |
3 |
10 |
CARAPELLE |
2 |
2 |
11 |
CARLANTINO |
1 |
1 |
12 |
CARPINO |
2 |
2 |
13 |
CASALNUOVO MONTEROTARO |
1 |
1 |
14 |
CASALVECCHIO di PUGLIA |
2 |
1 |
15 |
CASTELLUCCIO dei SAURI |
1 |
1 |
16 |
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE |
1 |
1 |
17 |
CASTELNUOVO della DAUNIA |
2 |
1 |
18 |
CELENZA VALFORTORE |
1 |
1 |
19 |
CELLE di SAN VITO |
- |
- |
20 |
CERIGNOLA |
27 |
27 |
21 |
CHIEUTI |
2 |
2 |
22 |
DELICETO |
3 |
2 |
23 |
FAETO |
1 |
1 |
24 |
FOGGIA |
79 |
66 |
25 |
ISCHITELLA |
2 |
2 |
26 |
ISOLE TREMITI |
- |
- |
27 |
LESINA |
5 |
5 |
28 |
LUCERA |
14 |
14 |
29 |
MANFREDONIA |
18 |
18 |
30 |
MARGHERITA di SAVOIA |
3 |
2 |
31 |
MATTINATA |
2 |
2 |
32 |
MONTELEONE di PUGLIA |
- |
- |
33 |
MONTE SANT'ANGELO |
5 |
3 |
34 |
MOTTA MONTECORVINO |
1 |
1 |
35 |
ORSARA di PUGLIA |
3 |
3 |
36 |
ORTANOVA |
11 |
11 |
37 |
PANNI |
- |
- |
38 |
PESCHICI |
2 |
2 |
39 |
PIETRAMONTECORVINO |
1 |
1 |
40 |
POGGIO IMPERIALE |
3 |
2 |
41 |
RIGNANO GARGANICO |
4 |
2 |
42 |
ROCCHETTA SANT'ANTONIO |
2 |
1 |
43 |
RODI GARGANICO |
3 |
3 |
44 |
ROSETO VALFORTORE |
1 |
1 |
45 |
SAN FERDINANDO di PUGLIA |
7 |
5 |
46 |
SAN GIOVANNI ROTONDO |
6 |
6 |
47 |
SAN MARCO in LAMIS |
4 |
3 |
48 |
SAN MARCO LA CATOLA |
1 |
1 |
49 |
SANNICANDRO GARGANICO |
7 |
7 |
50 |
SAN PAOLO di CIVITATE |
2 |
2 |
51 |
SAN SEVERO |
26 |
26 |
52 |
SANT'AGATA di PUGLIA |
2 |
1 |
Codice |
Comuni - Nome |
Numero Impianti |
Attuale |
Fine
Quinquennio |
71153 |
SERRACAPRIOLA |
3 |
2 |
54 |
STORNARA |
3 |
3 |
55 |
STORNARELLA |
2 |
2 |
56 |
TORREMAGGIORE |
6 |
6 |
57 |
TRINITAPOLI |
8 |
8 |
58 |
TROIA |
2 |
2 |
59 |
VICO del GARAGANO |
3 |
3 |
60 |
VIESTE |
5 |
5 |
61 |
VOLTURARA APPULA |
2 |
1 |
62 |
VOLTURINO |
2 |
2 |
63 |
ORDONA |
2 |
2 |
64 |
ZAPPONETA |
1 |
1 |
|
72001 |
ACQUAVIVA delle FONTI |
11 |
10 |
2 |
ADELFIA |
5 |
4 |
3 |
ALBEROBELLO |
6 |
5 |
4 |
ALTAMURA |
14 |
18 |
5 |
ANDRIA |
34 |
38 |
6 |
BARI |
170 |
156 |
7 |
BARLETTA |
26 |
28 |
8 |
BINETTO |
1 |
1 |
9 |
BISCEGLIE |
15 |
15 |
10 |
BITETTO |
4 |
3 |
11 |
BITONTO |
18 |
19 |
12 |
BITRITTO |
3 |
3 |
13 |
CANOSA di PUGLIA |
13 |
13 |
14 |
CAPURSO |
4 |
4 |
15 |
CASAMASSIMA |
10 |
10 |
16 |
CASSANO delle MURGE |
3 |
3 |
17 |
CASTELLANA GROTTE |
9 |
8 |
18 |
CELLAMARE |
- |
- |
19 |
CONVERSANO |
11 |
10 |
20 |
CORATO |
14 |
18 |
21 |
GIOIA del COLLE |
14 |
14 |
22 |
GIOVINAZZO |
5 |
5 |
23 |
GRAVINA di PUGLIA |
13 |
13 |
24 |
GRUMO APPULA |
3 |
2 |
25 |
LOCOROTONDO |
10 |
7 |
26 |
MINERVINO MURGE |
5 |
5 |
27 |
MODUGNO |
9 |
10 |
28 |
MOLA di BARI |
10 |
10 |
29 |
MOLFETTA |
11 |
11 |
30 |
MONOPOLI |
24 |
24 |
31 |
NOCI |
6 |
7 |
32 |
NOICATTARO |
6 |
6 |
33 |
PALO del COLLE |
6 |
5 |
34 |
POGGIORSINI |
1 |
1 |
35 |
POLIGNANO a MARE |
10 |
10 |
36 |
PUTIGNANO |
14 |
12 |
37 |
RUTIGLIANO |
5 |
5 |
38 |
RUVO di PUGLIA |
10 |
9 |
39 |
SAMMICHELE di BARI |
5 |
3 |
40 |
SANNICANDRO di BARI |
6 |
5 |
41 |
SANTERAMO in COLLE |
6 |
7 |
42 |
SPINAZZOLA |
6 |
6 |
Codice |
Comuni - Nome |
Numero Impianti |
Attuale |
Fine
Quinquennio |
72043 |
TERLIZZI |
12 |
12 |
44 |
TORITTO |
5 |
5 |
45 |
TRANI |
18 |
18 |
46 |
TRIGGIANO |
9 |
8 |
47 |
TURI |
6 |
5 |
48 |
VALENZANO |
7 |
4 |
|
73001 |
AVETRANA |
2 |
3 |
2 |
CAROSINO |
2 |
1 |
3 |
CASTELLANETA |
8 |
8 |
4 |
CRISPIANO |
5 |
5 |
5 |
FAGGIANO |
2 |
2 |
6 |
FRAGAGNANO |
2 |
2 |
7 |
GINOSA |
13 |
13 |
8 |
GROTTAGLIE |
12 |
12 |
|
72009 |
LATERZA |
4 |
4 |
10 |
LEPORANO |
4 |
2 |
11 |
LIZZANO |
7 |
5 |
12 |
MANDURIA |
15 |
15 |
13 |
MARTINA FRANCA |
25 |
17 |
14 |
MARUGGIO |
4 |
4 |
15 |
MASSAFRA |
17 |
17 |
16 |
MONTEIASI |
2 |
2 |
17 |
MONTEMESOLA |
2 |
1 |
18 |
MONTEPARANO |
1 |
1 |
19 |
MOTTOLA |
10 |
10 |
20 |
PALAGIANELLO |
2 |
2 |
21 |
PALAGIANO |
9 |
15 |
22 |
PULSANO |
7 |
6 |
23 |
ROCCAFORZATA |
1 |
1 |
24 |
SAN GIORGIO JONICO |
3 |
3 |
25 |
SAN MARZANO di SAN GIUSEPPE |
3 |
3 |
26 |
SAVA |
6 |
6 |
27 |
TARANTO |
109 |
96 |
28 |
TORRICELLA |
4 |
3 |
|
74100 |
BRINDISI |
62 |
41 |
2 |
CAROVIGNO |
9 |
9 |
3 |
CEGLIE MESSAPICO |
12 |
12 |
4 |
CELLINO SAN MARCO |
4 |
4 |
5 |
CISTERNINO |
8 |
5 |
6 |
ERCHIE |
6 |
5 |
7 |
FASANO |
27 |
23 |
8 |
FRANCAVILLA FONTANA |
14 |
14 |
9 |
LATIANO |
6 |
5 |
10 |
MESAGNE |
18 |
13 |
11 |
ORIA |
13 |
9 |
12 |
OSTUNI |
22 |
19 |
13 |
SANDONACI |
5 |
3 |
14 |
SAN MICHELE SALENTINO |
4 |
3 |
15 |
SAN PANCRAZIO SALENTINO |
5 |
5 |
16 |
SAN PIETRO VERNOTICO |
8 |
5 |
17 |
SAN VITO dei NORMANNI |
12 |
11 |
18 |
TORCHIAROLO |
3 |
3 |
Codice |
Comuni - Nome |
Numero Impianti |
Attuale |
Fine
Quinquennio |
74119 |
TORRE SANTA SUSANNA |
7 |
6 |
20 |
VILLA CASTELLI |
3 |
3 |
|
75001 |
ACQUARICA del CAPO |
3 |
2 |
2 |
ALESSANO |
5 |
3 |
3 |
ALEZIO |
4 |
2 |
4 |
ALLISTE |
5 |
2 |
5 |
ANDRANO |
4 |
2 |
6 |
ARADEO |
5 |
3 |
7 |
ARNESANO |
2 |
2 |
8 |
BAGNOLO del SALENTO |
1 |
1 |
9 |
BOTRUGNO |
2 |
2 |
10 |
CALIMERA |
5 |
5 |
11 |
CAMPI SALENTINA |
5 |
5 |
12 |
CANNOLE |
1 |
1 |
13 |
CAPRARICA di LECCE |
5 |
2 |
14 |
CARMIANO |
8 |
6 |
15 |
CARPIGNANO SALENTINO |
4 |
3 |
16 |
CASARANO |
9 |
7 |
17 |
CASTRI' di LECCE |
2 |
1 |
18 |
CASTRIGNANO de' GRECI |
3 |
2 |
19 |
CASTRIGNANO del CAPO |
5 |
3 |
20 |
CAVALLINO |
10 |
7 |
21 |
COLLEPASSO |
4 |
3 |
22 |
COPERTINO |
13 |
8 |
23 |
CORIGLIANO d'OTRANTO |
3 |
3 |
24 |
CORSANO |
2 |
1 |
25 |
CURSI |
2 |
1 |
26 |
CUTROFIANO |
7 |
5 |
27 |
DISO |
4 |
2 |
28 |
GAGLIANO del CAPO |
2 |
2 |
29 |
GALATINA |
25 |
19 |
30 |
GALATONE |
8 |
8 |
31 |
GALLIPOLI |
13 |
13 |
32 |
GIUGGIANELLO |
1 |
1 |
33 |
GIURDIGNANO |
2 |
1 |
34 |
GUAGNANO |
6 |
3 |
35 |
LECCE |
92 |
58 |
36 |
LEQUILE |
3 |
3 |
37 |
LEVERANO |
6 |
5 |
38 |
LIZZANELLO |
4 |
3 |
39 |
MAGLIE |
17 |
11 |
40 |
MARTANO |
6 |
4 |
41 |
MARTIGNANO |
1 |
1 |
42 |
MATINO |
3 |
3 |
43 |
MELENDUGNO |
8 |
5 |
44 |
MELISSANO |
4 |
3 |
45 |
MELPIGNANO |
4 |
4 |
46 |
MIGGIANO |
2 |
1 |
47 |
MINERVINO di LECCE |
3 |
2 |
48 |
MONTERONI di LECCE |
5 |
4 |
49 |
MONTESANO SALENTINO |
3 |
2 |
50 |
MORCIANO di LEUCA |
3 |
2 |
51 |
MURO LECCESE |
2 |
2 |
52 |
NARDO' |
17 |
15 |
Codice |
Comuni - Nome |
Numero Impianti |
Attuale |
Fine
Quinquennio |
75053 |
NEVIANO |
1 |
1 |
54 |
NOCIGLIA |
2 |
2 |
55 |
NOVOLI |
6 |
3 |
56 |
ORTELLE |
3 |
1 |
57 |
OTRANTO |
3 |
2 |
58 |
PALMARIGGI |
1 |
1 |
59 |
PARABITA |
4 |
4 |
60 |
PATU' |
1 |
1 |
61 |
POGGIARDO |
5 |
4 |
62 |
PRESICCE |
4 |
4 |
63 |
RACALE |
10 |
7 |
64 |
RUFFANO |
5 |
5 |
65 |
SALICE SALENTINO |
5 |
4 |
66 |
SALVE |
4 |
3 |
67 |
SANARICA |
1 |
1 |
68 |
SAN CESARIO di LECCE |
8 |
5 |
69 |
SAN DONATO di LECCE |
3 |
2 |
70 |
SANNICOLA |
5 |
3 |
71 |
SAN PIETRO IN LAMA |
2 |
1 |
72 |
SANTA CESAREA TERME |
4 |
2 |
73 |
SCORRANO |
2 |
2 |
74 |
SECLI' |
3 |
3 |
75 |
SOGLIANO CAVOUR |
3 |
2 |
76 |
SOLETO |
4 |
3 |
77 |
SPECCHIA |
3 |
2 |
78 |
SPONGANO |
2 |
2 |
79 |
SQUINZANO |
10 |
7 |
80 |
STERNATIA |
2 |
1 |
81 |
SUPERSANO |
2 |
2 |
82 |
SURANO |
1 |
1 |
83 |
SURBO |
3 |
3 |
84 |
TAURISANO |
4 |
4 |
85 |
TAVIANO |
8 |
4 |
86 |
TIGGIANO |
3 |
3 |
87 |
TREPUZZI |
3 |
3 |
88 |
TRICASE |
10 |
10 |
89 |
TUGLIE |
2 |
2 |
90 |
UGENTO |
9 |
9 |
91 |
UGGIANO LA CHIESA |
2 |
2 |
92 |
VEGLIE |
9 |
7 |
93 |
VERNOLE |
6 |
3 |
94 |
ZOLLINO |
2 |
2 |
95 |
SAN CASSIANO |
1 |
1 |
96 |
CASTRO |
2 |
2 |
97 |
PORTO CESAREO |
5 |
5 |
TABELLA I/A
SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE PER PROVINCIA
Codice |
Provincia |
Numero impianti |
Venduto medio
(m3/imp.) |
Indice
di elasticità |
71 |
FOGGIA |
322 |
691 |
2.86 |
72 |
BARI |
613 |
795 |
2.17 |
73 |
TARANTO |
281 |
752 |
2.37 |
74 |
BRINDISI |
248 |
586 |
2.99 |
75 |
LECCE |
541 |
482 |
3.14 |
Totale Regionale |
2005 |
662 |
2.60 |
TABELLA I/B
PROGETTO COMPLETO DELLA RETE A FINE QUINQUENNIO
Provincie |
Numero di Impianti |
Venduto medio
m/3 imp. |
Indice elasticità |
Numero Comuni
variazione impianti
-
=
+ |
Cod. |
Nome |
71 |
FOGGIA |
289 |
775 |
2.66 |
17 |
43 |
0 |
72 |
BARI |
595 |
819 |
2.27 |
17 |
23 |
8 |
73 |
TARANTO |
259 |
816 |
2.36 |
8 |
18 |
2 |
74 |
BRINDISI |
198 |
734 |
2.48 |
13 |
7 |
0 |
75 |
LECCE |
400 |
653 |
2.45 |
56 |
41 |
0 |
Totale Regionale |
1741 |
763 |
2.41 |
111 |
132 |
10 |
Nota: - In diminuzione; = Costante; + In aumento
TABELLA I/C
PROGETTO COMPLETO DELLA RETE
Zone
omogenee |
Numero di impianti |
Venduto medio
(m3/imp.) |
Indice di elasticità |
Numero Comuni
con numero impianti |
Min. |
Cost.. |
Magg. |
1 |
907 |
838 |
2.29 |
13 |
21 |
6 |
2 |
387 |
705 |
2.35 |
57 |
39 |
0 |
3 |
38 |
630 |
3.04 |
7 |
15 |
0 |
4 |
390 |
676 |
2.69 |
31 |
54 |
4 |
5 |
19 |
480 |
3.79 |
6 |
4 |
0 |
Raggruppamento di Comuni per livelli di urbanizzazione
TABELLA I/D
PROGETTO COMPLETO DELLA RETE
Zone
omogenee |
Numero di impianti |
Venduto medio
(m3/imp.) |
Indice di elasticità |
Numero Comuni
con numero impianti |
Min. |
Cost.. |
Magg. |
1 |
264 |
749 |
2.61 |
2 |
36 |
6 |
2 |
319 |
749 |
2.48 |
15 |
25 |
7 |
3 |
322 |
753 |
2.39 |
18 |
20 |
5 |
4 |
425 |
760 |
2.36 |
44 |
16 |
5 |
5 |
411 |
738 |
2.29 |
35 |
25 |
2 |
Raggruppamento di Comuni secondo zonizzazione dei consumi
TABELLA II
COMUNI SPROVVISTI DI IMPIANTI
PROVINCIA 71 - FOGGIA |
Codice |
Comune |
Popol.ne |
Parco |
Percorso min. in Km. |
1 71019 |
CELLE SAN VITO |
327 |
48 |
3 |
2 71026 |
ISOLE TREMITI |
325 |
48 |
- |
3 71032 |
MONTELEONE di P. |
1.652 |
244 |
|
4 71037 |
PANNI |
1.322 |
176 |
|
PROVINCIA 72 - BARI |
Codice |
Comune |
Popol.ne |
Parco |
Percorso min. in Km. |
1 72018 |
CELLAMARE |
1.863 |
423 |
1 |
TABELLA III
SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE GASOLIO PER PROVINCIA
Codice |
Provincie - Nome |
Numero impianti |
Venduto medio
(m3/imp.) |
Indice di elasticità |
71 |
FOGGIA |
262 |
388 |
2.20 |
72 |
BARI |
428 |
493 |
1.67 |
73 |
TARANTO |
183 |
487 |
1.66 |
74 |
BRINDISI |
165 |
337 |
2.29 |
75 |
LECCE |
293 |
295 |
1.97 |
Totale regionale |
1331 |
409 |
1.97 |
TABELLA III/A
SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE GASOLIO
RAGGRUPPAMENTO DEI COMUNI PER LIVELLI DI URBANIZZAZIONE
Zone omogenee |
Numero di impianti |
Venduto medio
(m3/imp.) |
Indice di elasticità |
1 |
657 |
467 |
1.78 |
2 |
310 |
343 |
2.26 |
3 |
39 |
264 |
2.80 |
4 |
304 |
385 |
2.05 |
5 |
21 |
173 |
4.77 |
TABELLA III/B
SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE GASOLIO
RAGRUPPAMENTO DEI COMUNI SECONDO LE ZONIZZAZIONI DEI
CONSUMI
Zone omogenee |
Numero di impianti |
Venduto medio
(m3/imp.) |
Indice di elasticità |
1 |
213 |
488 |
1.75 |
2 |
257 |
464 |
1.74 |
3 |
252 |
436 |
1.76 |
4 |
352 |
334 |
2.38 |
5 |
257 |
364 |
2.24 |
TABELLA IV
COMUNI CON IMPIANTI PRIVI DEL PRODOTTO GASOLIO
Codice |
Comune - Nome |
Popol.ne |
Parco |
Percorso
min. in Km. |
|
Provincia 71 - Foggia |
|
|
|
1 71006 |
BICCARI |
3.523 |
726 |
10 |
1 71064 |
ZAPPONETA |
2.345 |
80 |
4 |
|
|
Provincia 73 - Taranto |
|
|
|
1 73016 |
MONTEIASI |
5.208 |
994 |
2 |
|
|
|
|
Provincia 75 - Lecce |
|
1 75008 |
BAGNOLO del SAL. |
1.881 |
491 |
4 |
2 75012 |
CANNOLE |
1.995 |
556 |
4 |
3 75017 |
CASTRI' di LECCE |
2.994 |
901 |
2 |
4 75033 |
GIURDIGNANO |
1.783 |
383 |
1 |
5 75041 |
MARTIGNANO |
1.839 |
509 |
2 |
6 75056 |
ORTELLE |
2.587 |
627 |
2 |
7 75058 |
PALMARIGGI |
1.668 |
408 |
5 |
8 75069 |
S. DONATO di LECCE |
5.643 |
1508 |
3 |
9 75072 |
SANTA CESAREA T. |
3.134 |
781 |
3 |
10 75074 |
SECLI' |
1.872 |
476 |
1 |
|
Provincia 75 - Lecce |
|
11 75080 |
STERNATIA |
2.714 |
839 |
2 |
12 75082 |
SURANO |
1.994 |
424 |
2 |
13 75095 |
SAN CASSIANO |
2.205 |
78 |
1 |
TABELLA V
NUOVE LOCALIZZAZIONI DI IMPIANTI DI G.P.L.
Zona |
Localizzazione |
N. Imp. |
Pop.ne |
Altri Comuni serviti |
|
Prov. di FOGGIA |
|
|
|
+ 1 |
71043 |
RODI GARGANICO |
1 |
3987 |
Cagnano Varano, Peschici, Ischitella |
+ 2 |
71046 |
S. GIOVANNI Rot.do |
1 |
21891 |
Monte S. Angelo e San Marco in Lamis |
+ 3 |
71029 |
MANFREDONIA |
1 |
53030 |
Mattinata |
+ 4 |
71060 |
VIESTE |
1 |
12796 |
Utenza turistica |
+ 5 |
71009 |
CANDELA |
1 |
3096 |
Diversi Comuni |
6 |
71049 |
SANNICANDRO G.co |
1 |
18759 |
|
+ 7 |
71057 |
TRINITAPOLI |
1 |
13286 |
S. Ferdinando di P. e Margherita di Savoia |
|
|
|
Prov. di BARI |
|
|
|
+ 8 |
72010 |
ACQUAVIVA d. Fonti |
1 |
18390 |
Cassano delle Murge |
9 |
72004 |
ALTAMURA |
1 |
51346 |
|
10 |
72005 |
ANDRIA |
1 |
84661 |
|
11 |
72006 |
BARI |
1 |
371022 |
dir. Carbonara - Bitritto |
12 |
72006 |
BARI |
1 |
371022 |
|
13 |
72007 |
BARLETTA |
1 |
83452 |
|
14 |
72011 |
BITONTO |
1 |
49714 |
|
15 |
72013 |
CANOSA di PUGLIA |
1 |
30948 |
|
16 |
72015 |
CASAMASSIMA |
1 |
12047 |
SS. 100 dir.ce Taranto |
+ 17 |
72019 |
CONVERSANO |
1 |
20511 |
Rutigliano |
18 |
72021 |
GIOIA del COLLE |
1 |
27411 |
|
19 |
72022 |
GIOVINAZZO |
1 |
19202 |
dir.ce Mare |
20 |
72023 |
GRAVINA di PUGLIA |
1 |
36226 |
|
+ 21 |
72024 |
GRUMO APPULA |
1 |
11821 |
Toritto - Bitetto |
+ 22 |
72027 |
MODUGNO |
1 |
33830 |
Palo del Colle |
23 |
72029 |
MOLFETTA |
1 |
65625 |
|
24 |
73030 |
MONOPOLI |
1 |
44155 |
|
+ 25 |
72042 |
MINERVINO MURGE |
1 |
11909 |
Spinazzola |
+ 26 |
72036 |
PUTIGNANO |
1 |
25432 |
Castellana G. - Noci e Alberobello |
27 |
72041 |
SANTERAMO in COLLE |
1 |
22417 |
|
28 |
72045 |
TRANI |
1 |
445120 |
|
|
|
|
Prov. di TARANTO |
|
|
|
+ 29 |
73003 |
CASTELLANETA |
1 |
15555 |
Laterza - Palagianello |
30 |
73007 |
GINOSA Marina |
1 |
20284 |
SS. 106 |
31 |
73027 |
TARANTO |
1 |
244101 |
|
32 |
73027 |
TARANTO |
1 |
244101 |
|
33 |
73008 |
GROTTAGLIE |
1 |
27964 |
|
+ 34 |
73011 |
LIZZANO |
1 |
8765 |
Pulsano - Fragagnano - Faggiano e Leporano |
|
|
|
Prov. di BRINDISI |
|
|
|
35 |
74012 |
FASANO |
1 |
35440 |
|
36 |
74007 |
OSTUNI |
1 |
31367 |
|
+ 37 |
74017 |
S. VITO dei NORM. |
1 |
19033 |
dir.ce Carovigno |
+ 38 |
74011 |
ORIA |
1 |
14812 |
dir.ce Francavilla F.na |
|
|
Prov. di BRINDISI |
|
|
|
+ 39 |
74015 |
S. PANCRAZIO S.no |
1 |
10119 |
Torre S. S.na - Erchie e Sandonaci |
+ 40 |
74016 |
S. PIETRO V.co |
1 |
15567 |
Cellino S. Marco - Torchiarolo |
|
|
|
Prov. di LECCE |
|
|
|
+ 41 |
75016 |
CASARANO |
1 |
17792 |
Matino - Melissano - Supersano |
+ 42 |
75088 |
TRICASE |
1 |
15803 |
Specchia - Miggiano - Montesano - Andrano |
+ 43 |
75062 |
PRESICCE |
1 |
6556 |
Alessano - Acquarica C. |
+ 44 |
75061 |
POGGIARDO |
1 |
5750 |
Botrugno - Ortelle - Sanarica |
+ 45 |
75031 |
GALLIPOLI |
1 |
19622 |
Alezio |
+ 46 |
75052 |
NARDO' |
1 |
28461 |
dir.ce Porto Cesareo |
+ Comuni eccentrici caratterizzati da domanda itinerante
TABELLA VI
LOCALIZZAZIONE SELF-SERVICE PROVINCIA DI FOGGIA
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
71004 |
APRICENA |
5 |
5 |
1 |
1 |
12774 |
2373 |
71020 |
CERIGNOLA |
27 |
27 |
1 |
3 |
52050 |
11598 |
71024 |
FOGGIA |
79 |
66 |
2 |
8 |
157371 |
50243 |
71027 |
LESINA 5 |
5 |
5 |
1 |
1 |
6504 |
1303 |
71028 |
LUCERA |
14 |
14 |
1 |
2 |
33464 |
7743 |
71029 |
MANFREDONIA |
18 |
18 |
1 |
3 |
55668 |
11759 |
71030 |
MARGHERITA DI SAVOIA |
3 |
2 |
- |
1 |
11804 |
2045 |
71033 |
MONTE SANT'ANGELO |
5 |
3 |
- |
1 |
16871 |
3054 |
71035 |
ORSARA di PUGLIA |
3 |
3 |
1 |
1 |
3956 |
648 |
71036 |
ORTANOVA |
11 |
11 |
- |
1 |
15341 |
3500 |
71045 |
SAN FERDINANDO di P. |
7 |
5 |
- |
1 |
12984 |
2367 |
71046 |
SAN GIOVANNI R.do |
6 |
6 |
1 |
1 |
22247 |
4726 |
71047 |
SAN MARCO in LAMIS |
4 |
3 |
- |
1 |
15356 |
2683 |
71049 |
SANNICANDRO G.co |
7 |
7 |
- |
1 |
19056 |
3470 |
71051 |
SAN SEVERO |
26 |
26 |
3 |
3 |
54851 |
13492 |
71056 |
TORREMAGGIORE |
6 |
6 |
- |
1 |
17334 |
3646 |
71057 |
TRINITAPOLI |
8 |
8 |
- |
1 |
14024 |
2231 |
71058 |
TROIA |
2 |
2 |
- |
1 |
7854 |
1822 |
71059 |
VICO del GARGANO |
3 |
3 |
- |
1 |
8057 |
1664 |
71060 |
VIESTE |
5 |
5 |
- |
1 |
13247 |
2474 |
Numero di Comuni = 20 |
12 |
34 |
|
LOCALIZZAZIONE SELF-SERVICE PROVINCIA DI BARI
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
72001 |
ACQUAVIVA DELLE FONTI |
11 |
10 |
1 |
1 |
18945 |
4904 |
72002 |
ADELFIA |
5 |
4 |
0 |
1 |
11571 |
2991 |
72003 |
ALBEROBELLO |
6 |
5 |
1 |
1 |
10068 |
3117 |
72004 |
ALTAMURA |
14 |
18 |
1 |
3 |
52902 |
11440 |
72005 |
ANDRIA |
34 |
38 |
0 |
4 |
86391 |
22232 |
72006 |
BARI |
170 |
156 |
7 |
18 |
369576 |
131336 |
72007 |
BARLETTA |
26 |
28 |
1 |
4 |
84900 |
19354 |
72009 |
BISCEGLIE |
15 |
15 |
1 |
3 |
46869 |
11023 |
72010 |
BITETTO |
4 |
3 |
0 |
1 |
8686 |
2083 |
72011 |
BITONTO |
18 |
19 |
0 |
3 |
50727 |
11729 |
72012 |
BITRITTO |
3 |
3 |
0 |
1 |
5918 |
1591 |
72013 |
CANOSA DI PUGLIA |
13 |
13 |
0 |
2 |
30971 |
5113 |
72014 |
CAPURSO |
4 |
4 |
0 |
1 |
11046 |
2879 |
72015 |
CASAMASSIMA |
10 |
10 |
0 |
1 |
12454 |
2618 |
72016 |
CASSANO DELLE MURGE |
3 |
3 |
0 |
1 |
8364 |
2179 |
72017 |
CASTELLANA GROTTE |
9 |
8 |
0 |
2 |
16886 |
5996 |
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
72019 |
CONVERSANO |
11 |
10 |
1 |
3 |
21088 |
6084 |
72020 |
CORATO |
14 |
10 |
1 |
3 |
42010 |
10426 |
72021 |
GIOIA DEL COLLE |
14 |
14 |
1 |
2 |
27603 |
7661 |
72022 |
GIOVINAZZO |
5 |
5 |
0 |
1 |
19895 |
4354 |
72023 |
GRAVINA IN PUGLIA |
13 |
13 |
0 |
2 |
37041 |
8330 |
72024 |
GRUMO APPULA |
3 |
2 |
0 |
1 |
12097 |
2514 |
72025 |
LOCOROTONDO |
10 |
7 |
1 |
1 |
12630 |
4603 |
72026 |
MINERVINO |
5 |
5 |
0 |
1 |
11909 |
1923 |
72027 |
MODUGNO |
9 |
10 |
0 |
2 |
34766 |
9744 |
72028 |
MOLA DI BARI |
10 |
10 |
0 |
1 |
26353 |
4937 |
72029 |
MOLFETTA |
11 |
11 |
0 |
3 |
65427 |
15989 |
72030 |
MONOPOLI |
24 |
24 |
0 |
3 |
45061 |
14778 |
72031 |
NOCI |
6 |
7 |
0 |
2 |
18433 |
5397 |
72032 |
NOICATTARO |
6 |
6 |
0 |
1 |
17360 |
4762 |
72033 |
PALO DEL COLLE |
6 |
5 |
0 |
1 |
15384 |
3872 |
72035 |
POLIGNANO A MARE |
10 |
10 |
0 |
1 |
15268 |
4447 |
72036 |
PUTIGNANO |
14 |
12 |
0 |
2 |
26005 |
8284 |
72037 |
RUTIGLIANO |
5 |
5 |
0 |
1 |
15208 |
4046 |
72038 |
RUVO DI PUGLIA |
10 |
9 |
1 |
2 |
23963 |
5492 |
72039 |
SAMMICHELE DI BARI |
5 |
3 |
0 |
1 |
7008 |
1896 |
72040 |
SANNICANDRO DI BARI |
6 |
5 |
0 |
1 |
7981 |
1672 |
72041 |
SANTERAMO IN COLLE |
6 |
7 |
1 |
2 |
23048 |
5425 |
72042 |
SPINAZZOLA |
6 |
6 |
0 |
1 |
8073 |
1707 |
72043 |
TERLIZZI |
12 |
12 |
0 |
1 |
25428 |
4967 |
72044 |
TORITTO |
5 |
5 |
0 |
1 |
7530 |
1534 |
72045 |
TRANI |
18 |
18 |
0 |
3 |
45776 |
10561 |
72046 |
TRIGGIANO |
9 |
8 |
0 |
1 |
21220 |
6109 |
72047 |
TURI |
6 |
5 |
0 |
1 |
10831 |
2881 |
72048 |
VALENZANO |
7 |
4 |
0 |
1 |
12280 |
3182 |
Numero di Comuni = 45 |
18 |
93 |
|
LOCALIZZAZIONE SELF-SERVICE PROVINCIA DI TARANTO
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
73001 |
AVETRANA |
2 |
3 |
- |
1 |
7772 |
1646 |
73003 |
CASTELLANETA |
8 |
8 |
4 |
1 |
16156 |
4224 |
73004 |
CRISPIANO |
5 |
5 |
- |
1 |
12235 |
3211 |
73007 |
GINOSA |
13 |
13 |
- |
1 |
20639 |
4957 |
73008 |
GROTTAGLIE |
12 |
12 |
2 |
2 |
29090 |
7347 |
73009 |
LATERZA |
4 |
4 |
- |
1 |
13748 |
2969 |
73011 |
LIZZANO |
7 |
5 |
- |
1 |
9224 |
2082 |
73012 |
MANDURIA |
15 |
15 |
2 |
2 |
31418 |
8654 |
73013 |
MARTINA FRANCA |
25 |
17 |
2 |
3 |
43926 |
14713 |
73015 |
MASSAFRA |
17 |
17 |
2 |
2 |
28419 |
7169 |
73019 |
MOTTOLA |
10 |
10 |
- |
1 |
16299 |
3936 |
73021 |
PALAGIANO |
9 |
15 |
1 |
1 |
13730 |
3936 |
73022 |
PULSANO |
7 |
6 |
- |
1 |
9633 |
2372 |
73024 |
S. GIORGIO JONICO |
3 |
3 |
- |
1 |
13427 |
3048 |
73025 |
S. MARZANO di S. Giuseppe |
3 |
3 |
- |
1 |
8033 |
1505 |
73026 |
SAVA |
6 |
6 |
- |
1 |
16509 |
4093 |
73027 |
TARANTO |
109 |
96 |
13 |
11 |
243120 |
75057 |
Numero di Comuni = 17 |
23 |
32 |
|
LOCALIZZAZIONE SELF-SERVICE PROVINCIA DI BRINDISI
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
74001 |
BRINDISI |
62 |
41 |
9 |
5 |
91118 |
29778 |
74002 |
CAROVIGNO |
9 |
9 |
- |
1 |
13525 |
3195 |
74003 |
CEGLIE MESSAPICO |
12 |
12 |
- |
1 |
20787 |
4423 |
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
74004 |
CELLINO SAN MARCO |
4 |
4 |
- |
1 |
7326 |
1849 |
74005 |
CISTERNINO |
8 |
5 |
- |
1 |
11684 |
3861 |
74006 |
ERCHIE |
6 |
5 |
- |
1 |
8097 |
1574 |
74007 |
FASANO |
27 |
23 |
- |
3 |
37083 |
10979 |
74008 |
FRANCAVILLA FONTANA |
14 |
14 |
1 |
2 |
33634 |
7994 |
74009 |
LATIANO |
6 |
5 |
- |
1 |
15619 |
4016 |
74010 |
MESAGNE |
18 |
13 |
- |
2 |
30734 |
7921 |
74011 |
ORIA |
13 |
9 |
- |
1 |
14994 |
3781 |
74012 |
OSTUNI |
22 |
19 |
- |
2 |
31770 |
9375 |
74013 |
SANDONACI |
5 |
3 |
- |
1 |
6840 |
1833 |
74015 |
SAN PANCRAZIO S.no |
5 |
5 |
- |
1 |
10470 |
2409 |
74016 |
SAN PIETRO V.co |
8 |
5 |
- |
1 |
15797 |
4602 |
74017 |
SAN VITO dei NORMANNI |
12 |
11 |
- |
2 |
19884 |
5291 |
74019 |
TORRE SANTA S.nna |
7 |
6 |
- |
1 |
10759 |
2036 |
74020 |
VILLA CASTELLI |
3 |
3 |
- |
1 |
7147 |
1674 |
Numero dei Comuni = 18 |
10 |
28 |
|
LOCALIZZAZIONE SELF-SERVICE PROVINCIA DI LECCE
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
75002 |
ALESSANO |
5 |
3 |
0 |
1 |
6524 |
1549 |
75006 |
ARADEO |
5 |
3 |
0 |
1 |
8961 |
2556 |
75010 |
CALIMERA |
5 |
5 |
0 |
1 |
7045 |
2239 |
75011 |
CAMPI SALENTINA |
5 |
5 |
1 |
1 |
11649 |
331 |
75014 |
CARMIANO |
8 |
6 |
0 |
1 |
11851 |
4010 |
75016 |
CASARANO |
9 |
7 |
1 |
2 |
18188 |
5174 |
75020 |
CAVALLINO |
10 |
7 |
2 |
1 |
7931 |
2815 |
75021 |
COLLEPASSO |
4 |
3 |
0 |
1 |
6334 |
1721 |
75022 |
COPERTINO |
13 |
8 |
0 |
2 |
22915 |
6592 |
75023 |
CORIGLIANO D'OTRANTO |
3 |
3 |
0 |
1 |
5363 |
1512 |
75026 |
CUTROFIANO |
7 |
5 |
0 |
1 |
9381 |
2621 |
75029 |
GALATINA |
25 |
19 |
1 |
3 |
28695 |
10068 |
75030 |
GALATONE |
8 |
8 |
1 |
1 |
15675 |
4077 |
75031 |
GALLIPOLI |
13 |
13 |
1 |
1 |
20265 |
4322 |
75034 |
GUAGNANO |
6 |
3 |
0 |
1 |
6587 |
1947 |
75035 |
LECCE |
92 |
58 |
5 |
6 |
93883 |
41850 |
75036 |
LEQUILE |
3 |
3 |
0 |
1 |
7141 |
2229 |
75037 |
LEVERANO |
6 |
5 |
0 |
1 |
13305 |
3476 |
75038 |
LIZZANELLO |
4 |
3 |
0 |
1 |
8673 |
2682 |
75039 |
MAGLIE |
17 |
11 |
1 |
2 |
15386 |
5224 |
75040 |
MARTANO |
6 |
4 |
0 |
1 |
9249 |
2450 |
75042 |
MATINO |
3 |
3 |
0 |
1 |
11366 |
2840 |
75043 |
MELENDUGNO |
8 |
5 |
0 |
1 |
8327 |
2344 |
75044 |
MELISSANO |
4 |
3 |
0 |
1 |
6687 |
1928 |
75048 |
MONTERONI DI LECCE |
5 |
4 |
0 |
1 |
12914 |
4189 |
75052 |
NARDO' |
17 |
15 |
1 |
2 |
29097 |
9190 |
75053 |
NEVIANO |
1 |
1 |
0 |
1 |
6393 |
1629 |
75055 |
NOVOLI |
6 |
3 |
0 |
1 |
9118 |
2882 |
75059 |
PARABITA |
4 |
4 |
0 |
1 |
9216 |
2607 |
75061 |
POGGIARDO |
5 |
4 |
0 |
1 |
5750 |
1574 |
75062 |
PRESICCE |
4 |
4 |
0 |
1 |
6556 |
1502 |
75043 |
RACALE |
10 |
7 |
0 |
1 |
10044 |
2538 |
75064 |
RUFFANO |
5 |
5 |
0 |
1 |
10922 |
2286 |
75065 |
SALICE SALENTINO |
5 |
4 |
0 |
1 |
8703 |
8307 |
75068 |
SAN CESARIO DI LECCE |
8 |
5 |
0 |
1 |
7545 |
2614 |
75069 |
SAN DONATO DI LECCE |
3 |
2 |
0 |
1 |
5429 |
1308 |
75070 |
SANNICOLA |
5 |
3 |
0 |
1 |
6219 |
1705 |
75037 |
SCORRANO |
2 |
2 |
0 |
1 |
6670 |
1325 |
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
75076 |
SOLETO |
4 |
3 |
0 |
1 |
3235 |
1629 |
75079 |
SQUINZANO |
10 |
7 |
1 |
1 |
16386 |
4820 |
75083 |
SURBO |
3 |
3 |
0 |
1 |
10261 |
3187 |
75084 |
TAURISANO |
4 |
4 |
0 |
1 |
12024 |
2498 |
75085 |
TAVIANO |
8 |
4 |
0 |
1 |
11039 |
8928 |
75047 |
TREPUZZI |
3 |
3 |
0 |
1 |
13947 |
4313 |
75088 |
TRICASE |
10 |
10 |
0 |
1 |
16299 |
4026 |
75090 |
UGENTO |
9 |
9 |
0 |
1 |
10546 |
2468 |
75092 |
VEGLIE |
9 |
7 |
1 |
1 |
13116 |
3607 |
75093 |
VERNOLE |
6 |
3 |
0 |
1 |
7849 |
2063 |
Numero dei Comuni = 48 |
16 |
59 |
|
TABELLA VII
RIEPILOGO LOCALIZZAZIONE SELF SERVICE PER PROVINCIA
Cod. |
Provincia |
N. Comuni |
NASSV |
NISSV |
71 |
FOGGIA |
20 |
12 |
34 |
72 |
BARI |
45 |
18 |
93 |
73 |
TARANTO |
17 |
23 |
32 |
74 |
BRINDISI |
18 |
10 |
28 |
75 |
LECCE |
48 |
16 |
59 |
TOTALE |
148 |
79 |
246 |
TABELLA VIII
ZONE LOCALIZZAZIONE METANO IMPIANTI ESISTENTI
Provincia di Foggia |
|
|
Bacino LUCERA |
N. 1 |
|
" SAN PAOLO DI CIVITATE |
" 1 |
|
" SAN SEVERO |
" 1 = 3 |
NUOVE LOCALIZZAZIONI
Rete di base |
|
Provincia
|
Bacini |
N. Imp. |
- FOGGIA |
CERIGNOLA |
1 |
|
FOGGIA |
2 |
|
MANFREDONIA |
1 |
-
BARI
|
ALTAMURA |
1 |
|
ANDRIA |
1 |
|
BARI |
2 |
|
BARLETTA |
1 |
|
BITONTO - GIOVINAZZO |
1 |
|
MOLFETTA |
1 |
|
MONOPOLI |
1 |
- BRINDISI |
BRINDISI |
1 |
|
FASANO |
1 |
- TARANTO |
TARANTO |
1 |
|
MARTINA FRANCA |
1 |
- LECCE |
GALATINA |
1 |
|
LECCE |
1 |
Numero di Comuni
= 16 |
18 |