La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
(1) Ai sensi dell'art.
81,
L.R.
12 gennaio 2005, n. 1 le procedure previste dalla presente legge e
gli effetti amministrativi rivenienti dalla stessa s'intendono immediatamente
applicabili ed efficaci in tutte quelle materie per le quali non si rinvia
esplicitamente all'emanazione dei regolamenti.
TITOLO I
Norme di indirizzo programmatico
regionale di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti
Capo I - Finalità e disposizioni
generali, obiettivi e rinvii
Art. 1
Oggetto e finalità.
[1. La Regione Puglia, con la presente legge
e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, disciplina gli indirizzi di
programmazione per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti al fine di:
a) migliorare l'efficienza e
l’adeguatezza (2) complessiva del sistema
distributivo;
b) favorire il contenimento dei prezzi;
c) garantire il servizio;
d) incrementare anche qualitativamente i
servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in
materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.
d
bis) promuovere la diffusione dei carburanti eco-compatibili.. (3) ]
Articolazione dell'intervento regionale.
[ 1.
Fermo restando quanto previsto dal Codice della strada e dal relativo
regolamento di attuazione, nonché dalle norme regolamentari stabilite dall’ente
proprietario della strada, l’attuazione della presente legge avviene attraverso
i seguenti regolamenti attuativi: (4) :
a) rete stradale ordinaria contenente:
1) semplificazione delle procedure per
l'apertura e modifica degli impianti;
2) definizioni delle zone omogenee comunali
e indici di edificabilità;
3)
definizione delle tipologie, dei requisiti tecnici e delle aree per la
realizzazione degli impianti; (5)
4) criteri d'incompatibilità degli impianti;
5)
determinazione orario omogeneo regionale; (6)
6) sviluppo delle attività commerciali
integrative sugli impianti;
7) funzionamento del sistema informativo
regionale della rete distributiva dei carburanti;
[8) costituzione
Commissione consultiva regionale carburanti; ] (7)
9) ogni altra disposizione necessaria per
dare attuazione alla presente legge.
b) rete autostradale e raccordi autostradali
contenente:
1) requisiti, modalità e procedure per il
rilascio delle concessioni.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono
adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite
le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative
dei consumatori, dei gestori, delle imprese del settore e le organizzazioni
sindacali di categoria. (8). ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
(4) Alinea sostituita dall'art. 2,
c.1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n.
35. L'alinea originale era così formulata:"
L'attuazione della presente legge avviene attraverso i seguenti
regolamenti.". Per il regolamento
attuativo previsto dalla lettera a) vedi il Reg.
10 gennaio 2006, n. 2. Per il regolamento attuattivo previsto dalla
lettera b) vedi il Reg.
6 aprile 2005, n. 19. Vedi, anche, la Delib.G.R.
20 dicembre 2006, n. 1958 (allegata).
(5) Numero così
sostituito dall'art. 2,
c.1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n.
35.Il numero originario era così formulato :"3)
definizioni delle tipologie, superfici e distanze tra impianti;".
(6) Numero così sostituito
dall'art. 2,
c.1, lettera c) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n.
35. Il numero originario era così formulato
:"5) flessibilizzazione degli orari minimali di
apertura e turnazioni; ".
(8) Parole sostituite dall'art. 2, c.1, lettera e) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n.
35.
TITOLO I
Norme di indirizzo programmatico
regionale di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti
Capo II - Disposizioni riguardanti gli
impianti
Art. 3
Esercizio delle funzioni da parte dei
Comuni.
[1.
I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle
autorizzazioni per la realizzazione, l’installazione e l’esercizio per i nuovi
impianti, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti
dal regolamento di cui all’articolo 2, lettera a). (9)
2.
Lo Sportello unico attività produttive (SUAP) è competente alla procedura per il
rilascio del Provvedimento autorizzativo unico (PAU), nel rispetto della
presente legge, che deve essere inviato in copia al Servizio regionale
competente. (10)
3. I Comuni, entro quindici anni
dall'autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano l'idoneità tecnica
degli impianti anche ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
[4. Nei Comuni in cui è
istituito e operante lo Sportello unico, lo stesso è competente alla procedura
di rilascio di tutte le autorizzazioni e altri titoli necessari per l'esercizio
dell'impianto, nel rispetto della presente legge.]
(11) ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
(9) Comma così sotituito dall'art.3, c.1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n.
35. Il testo originario del comma
era così formulato:"1. I Comuni
esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle
autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, per le
modifiche o l'ammodernamento degli stessi, nel rispetto della presente legge e
dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera
a). "
(10) Comma così sotituito
dall'art.3, c.1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n.
35. Il testo originario del comma
era così formulato:"2. Il Comune rilascia il titolo
edilizio in maniera contestuale o successiva all'autorizzazione che deve essere
inviata in copia al Servizio regionale carburanti. "
Tipologie e attività commerciali integrative.
[1.
Tutti i nuovi impianti devono essere di benzina, gasolio e di un prodotto
eco-compatibile gpl o metano, così come previsto dall’articolo 83 bis, comma 17,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni. Gli
impianti possono inoltre essere dotati degli altri carburanti in commercio:
idrogeno, miscele di metano-idrogeno, bio-carburanti, altri carburanti originati
da fonti energetiche rinnovabili e ogni altro sistema di alimentazione
(colonnine per veicoli elettrici). (12)
1-bis
Tutti gli impianti devono essere dotati della apparecchiatura self-service
prepayment e, all'interno dei centri abitati, devono inoltre garantire il
servizio assistito. (13)
2.
I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere
dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile e all’automobilista,
autolavaggio, aut parking, officine, anche di autonome attività commerciali
integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di
vicinato di cui alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del
commercio), di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività
artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa
quotidiana e periodica. Tutte le predette attività non oil sono consentite in
deroga alle norme di programmazione di settore. L’esercizio delle rivendite di
tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che
disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione
dei carburanti con una superficie minima di 500 metri quadrati. (14)
3. Le autorizzazioni comunali alle attività
commerciali integrative previste dal comma 2 devono contenere l'esplicita
dichiarazione che le stesse sono strettamente connesse all'impianto dì
distribuzione carburante, [ non possono essere cedute a
terzi autonomamente] (15) e decadono qualora
l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
3
bis. Il regolamento di cui all’articolo 2, lettera a), può prevedere ulteriori
specificazioni in ordine alle attrezzature dell’area di rifornimento circa la
dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all’efficienza energetica
e all’utilizzo delle fonti rinnovabili, adeguati servizi igienico-sanitari per
gli utenti anche in condizioni di disabilità, locali necessari al ricovero del
gestore, sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza) per la tutela delle
persone e degli utenti, nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli. (16)
4. Gli impianti possono essere dotati di
apparecchiature self-service pre-pagamento senza limitazioni di orario e
autorizzati esclusivamente alle condizioni e prescrizioni disciplinate dal
regolamento di cui all'articolo 2, lettera a), purché sia comunque garantita
adeguata sorveglianza.
[5. Possono essere
autorizzati impianti monocarburanti di metano autotrazione secondo i criteri e
parametri che saranno definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera
a).] (17)
]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
(12) Comma così sotituito
dall'art.4, c.1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n.
35. Il testo originario del comma
era così formulato:"1. Tutti i nuovi
impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del
servizio self-service pre-pagamento."
(13) Comma inserito
dall'art.4, c.1, lettera b) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n.
35 e
successivamente modificato dall'art. 5
della Legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 6. Il testo originario del comma era
così formulato:"1 bis. Tutti gli impianti devono essere dotati, oltre che del
servizio in modalità servito, dell’apparecchiatura self-service pre-payment,
come previsto dall’articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e
integrazioni."
(14) Comma così sotituito
dall'art.4, c.1, lettera c) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n.
35. Il testo originario del comma
era così formulato:"2. I nuovi impianti, nonché quelli
esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi
all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali
integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di
vicinato di cui alla legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), nonché di
attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di
rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e
periodica. Tutte le predette attività non oil sono consentite in deroga alle
norme di settore."
Modifica e ristrutturazione degli impianti.
[1. Costituisce modifica all'impianto:
a) la variazione del numero di colonnine;
b) la sostituzione di distributori con altri
a erogazione doppia o multipla;
c) l'aggiunta di prodotti non erogati con
installazione di nuove attrezzature;
d) il cambio di destinazione dei serbatoi
e/o delle colonnine erogatrici;
e) la variazione del numero e/o della
capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) la ristrutturazione comportante il
mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;
g) l'installazione di dispositivi
self-service post-pagamento;
h) l'installazione di dispositivi
self-service pre-pagamento;
i) la detenzione e/o aumento di stoccaggio
degli oli lubrificanti;
j) la trasformazione delle modalità di
rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione
di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.
2.
Le modifiche sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in
particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di
sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici, con
le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 2, lettera a). (18)
[3. La corretta
realizzazione delle modifiche di cui al comma 1, lettere a), e) e j) è
asseverata attraverso la perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante
il rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti
fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici,
di tutela dei beni storici e artistici. ] (19)
[4. Le modifiche di cui al
comma 1, lettere c) ed f) devono essere preventivamente autorizzate dal
Comune.] (20)
[5. La detenzione e/o
aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei
locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al
pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data
comunicazione, ai fini conoscitivi, al Comune, al Comando provinciale Vigili del
fuoco (VVFF), all'Ufficio tecnico di finanza (UTF).] (21) ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
(18) Comma così sotituito
dall'art.5, c.1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n.
35.. Il testo originario del
comma era così formulato:"2. Le modifiche
di cui al comma 1, lettere b), d), g), h) e i) devono essere realizzate nel
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice
comunicazione al Comune."
Art. 6 (22)
Impianti stagionali.
1. Gli impianti, situati nelle località
caratterizzate da turismo stagionale per un determinato periodo dell'anno,
possono acquisire la qualifica di stagionali, previa richiesta al Comune
competente da parte del titolare dell'impianto.
2. Il Comune autorizza l'esercizio
nell'ambito del periodo stagionale di maggior afflusso turistico e comunque per
un periodo non superiore a sei mesi per anno obbligando il titolare
dell'impianto a osservare gli orari e le turnazioni stabilite per gli altri
impianti esistenti nel territorio comunale.
3. Il Comune autorizza altresì l'esercizio
di nuovi impianti nell'ambito del periodo stagionale di maggior afflusso
turistico nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 2, lettera a).
]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
TITOLO I
Norme di indirizzo programmatico
regionale di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti
Capo
III - Impianti autostradali, impianti a uso privato e contenitori-distributori
rimovibili, impianti marini e impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate.
(23)
Art.
7
Rete degli impianti gpl e metano
autotrazione.
[1. Al fine di evitare
concentrazioni geografiche e per favorire un'equa distribuzione dei prodotti gpl
e metano autotrazione sul territorio regionale, ferme restando le condizioni di
sicurezza definite dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, anche gli
impianti esistenti sui quali s'intende installare il gpl e il gas metano per
autotrazione devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di
edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal regolamento di
cui all'articolo 2, lettera a).] (24)
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
Art. 8
Impianti autostradali.
[1. Le funzioni
amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le
autostrade e i raccordi autostradali sono di competenza della Regione. Pertanto,
le concessioni sono rilasciate direttamente dalla Regione, nel quadro della
programmazione territoriale regionale, alle condizioni così come definite nel
regolamento di cui all'articolo 2, lettera b). ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
Art. 9
Impianti di distribuzione a uso privato e
contenitori-distributori rimovibili.
[1.
L’installazione e l’esercizio di impianti fissi di distribuzione carburanti per
uso autotrazione a uso privato sono autorizzati esclusivamente per il
rifornimento di automezzi, automotrici ferroviarie, mezzi da lavoro, di
proprietà delle imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli
appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all’interno di
stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto della presente legge e
dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all’articolo 2, lettera
a). (25)
1.
bis. L’installazione di contenitori-distributori rimovibili a uso privato per
liquidi di categoria “C” di cui ai decreti del Ministro dell’interno 19 marzo
1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di
contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole,
cave e cantieri) e 12 settembre 2003 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per
autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a
9 m3, in
contenitori-distributori rinnovabili per il rifornimento di automezzi destinati
all’attività di autotrasporto), nel rispetto del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), inerenti il
rifornimento di macchine e automezzi all’interno di aziende agricole, di cave
per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari, edili e per il
rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto è consentita
previa comunicazione al comune. L’utilizzo degli stessi non necessita di
collaudo. (26)
2. I titolari di impianti esistenti e
sprovvisti della prevista autorizzazione comunale devono fare richiesta di
regolarizzazione amministrativa entro novanta giorni dalla data di adozione del
regolamento di cui all'articolo 2, lettera a), purché con esso compatibili.
]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
(25) Comma così sotituito
dall'art.9, c.1, lettera a) della Legge regionale 4 dicembre 2012, n.
35.. Il testo originario del
comma era così formulato:"1. Gli impianti
di distribuzione carburanti per autotrazione a uso privato e i
contenitori-distributori rimovibili per liquidi di categoria "C" di cui al D.M.
19 marzo 1990 del Ministro dell'interno (Norme per il rifornimento di
carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso
presso aziende agricole, cave e cantieri), sono autorizzati esclusivamente per
il rifornimento di automezzi, automotrici ferroviarie, mezzi da lavoro, di
proprietà di imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti
ad Amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri,
magazzini e simili nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri
definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a)."
Art. 10
Impianti marini.
[1. Gli impianti utilizzati esclusivamente
per il rifornimento di unità da diporto o per buncheraggio navi e motopesca sono
autorizzati dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina
applicabile agli impianti di distribuzione sulla rete stradale in
deroga ai requisiti di cui all’articolo 4 (27)
.
2.
Gli impianti sono adibiti all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e
pertanto devono essere ubicati in posizione tale da non consentire il
rifornimento ai veicoli stradali.
[3. Non è consentita la
concessione per nuovi impianti SA (Schiavi Accise) qualora nel porto siano
installati e funzionanti altri impianti con erogato medio inferiore a duemila
tonnellate nel biennio solare precedente.] (28)
]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
(28) Comma abrogato dall'art. 10,
c. 1, lettera b) della Legge
regionale 4 dicembre 2012, n. 35.
Art. 11
Autorizzazione al prelievo di
carburanti.
[1. Gli operatori economici e gli altri
utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati
direttamente sul posto di lavoro devono essere in possesso dell'autorizzazione
di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal Comune in cui operano.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è
subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente del numero e
identificazione dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da utilizzare
per il rifornimento e all'utilizzo (29) di
regolamentari contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza. ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
Art. 12
Impianti di pubblica utilità in aree
svantaggiate.
[1. Sono ritenuti di pubblica utilità:
a) l'impianto ubicato in un Comune montano,
frazione o altra località la cui distanza da altri impianti è tale da
compromettere il servizio di erogazione della distribuzione dei carburanti per
uso autotrazione;
b) l'impianto che costituisce l'unico punto
di rifornimento esistente nel Comune.
2. II Comune, per esigenze di pubblica
utilità e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo
impianto, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto ricadente
nella fattispecie di cui al comma 1, anche se lo stesso risulta incompatibile.
]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
TITOLO I
Norme di indirizzo programmatico
regionale di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti
Capo IV - Sospensione, decadenza,
trasferimento titolarità
Art. 13
Sospensione dell'esercizio.
[1. I titolari degli impianti non possono
sospendere l'esercizio dell'attività senza l'autorizzazione del Comune, fatta
eccezione per i periodi di ferie.
2. Per accertati motivi di pubblico
interesse o per evidenti ragioni di sicurezza il Comune può disporre la
sospensione dell'impianto revocando, in caso di inottemperanza,
l'autorizzazione.
3. Il Comune, su motivata e documentata
richiesta del titolare dell'impianto, può autorizzare la sospensione
dell'attività per un periodo non
superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per ulteriori dodici
mesi (30). La mancata riapertura nei
termini succitati, previa diffida da parte del Comune, comporta la decadenza di
cui all'articolo 14.
4. La sospensione, qualora sia determinata
da documentata causa di forza maggiore, può essere protratta per tutta la durata
dell'impedimento. ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
(giurisprudenza)
T.A.R.
Lecce
Sez. II, sent.
n. 303 del 05-02-2007 (ud. del 17-01-2007), E. s.n.c. c. Comune di
Sanarica
Art. 14
Decadenza dell'autorizzazione.
[1. L'autorizzazione decade nel caso in cui
l'impianto non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da
parte del Comune o si verifichi la chiusura volontaria.
2. L'autorizzazione è revocata anche nel
caso in cui il titolare:
a) non rispetti il termine previsto
dall'articolo 18;
b) non rispetti i termini accordati per la
sospensione dell'esercizio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13;
c) non rispetti le condizioni previdenziali
ed economiche sancite dagli accordi di categoria.
c
bis) rifornisce da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;
(31)
c
ter) rifornisce da un impianto ad uso privato il carburante a terzi. (32) ]
(31) Comma aggiunto dall'art.13,
c. 1, lettera a) della Legge
regionale 4 dicembre 2012, n. 35.
Art. 15
Trasferimento della titolarità.
[1. In caso di trasferimento della
titolarità di un impianto, le parti, congiuntamente, entro quindici giorni
dall'atto di cessione dello stesso, ne danno comunicazione al Comune, alla
Regione all’Ufficio
delle dogane e al Comando provinciale VV. F. (33)
.
2. Il Comune: verifica gli atti comprovanti
per legge il trasferimento della titolarità (34)
delle attrezzature; accerta i requisiti soggettivi del subentrante; prende atto
del trasferimento entro i trenta giorni dandone comunicazione a tutti gli enti e
uffici interessati al procedimento amministrativo. ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
TITOLO I
Norme di indirizzo programmatico
regionale di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti
Capo V - Collaudo, impianto ed esercizio
provvisorio, termine esecuzione lavori
Art. 16
Collaudo.
[1. I nuovi impianti [e le
modifiche apportate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere c) ed f),]
(34) non possono essere posti in esercizio prima
dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita Commissione comunale. Le
risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.
2.
Il collaudo è predisposto dal Comune competente mediante costituzione di
apposita Commissione composta da due rappresentanti del Comune con funzioni di
Presidente e Segretario, da un rappresentante del Comando provinciale VV.F,
dell’Ufficio delle dogane e può essere integrata con un rappresentante della
ASL, competenti per territorio. In caso di nuovo impianto la Commissione è integrata
da un funzionario regionale della posizione organizzativa carburanti. (35)
3. Ai singoli componenti la Commissione
spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario il cui importo è
stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a). Le spese di
collaudo sono a carico della ditta richiedente. ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
(35) Comma così
sotituito dall'art. 15,
c. 1, lettera b) della legge
regionale 4 dicembre 2012, n. 35. Il testo originario del comma era così
formulato:"2. Il collaudo è predisposto dal Comune competente mediante
costituzione di apposita Commissione composta almeno da due rappresentanti del
Comune con funzioni di Presidente e Segretario, da un rappresentante del Comando
provinciale VVFF e dell'UTF competenti per territorio. In caso di nuovo impianto
la Commissione è integrata da un funzionario del Servizio regionale carburanti.
Art. 17
Impianto ed esercizio
provvisorio.
[1.
Il Comune, su richiesta del titolare, può rilasciare l’autorizzazione
all’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni,
secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 2,
lett. a). (36)
[2. La domanda è presentata
al Comune competente, unitamente a una perizia giurata a firma di un tecnico
abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare
riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e
urbanistici. Non può essere rilasciata l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio per apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione dei
prodotti gpl e metano.] (37)
(36) Comma così
sotituito dall'art. 16, c. 1, lettera a) della
legge
regionale 4 dicembre 2012, n. 35. Il testo
originario del comma era così formulato:" 1. Il Comune,
nelle more della ristrutturazione di un impianto o in attesa del collaudo, su
richiesta del titolare, può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni." ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
(37) Comma abrogato dall'art. 16, c. 1, lettera b)
della legge
regionale 4 dicembre 2012, n. 35.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Lecce
Sez. II, sent.
n. 303 del 05-02-2007 (ud. del 17-01-2007), E. s.n.c. c. Comune di
Sanarica
Art. 18
Termine per ultimazione dei
lavori.
[1. I lavori per la realizzazione di nuovi
impianti o delle modifiche previste all'articolo 5, comma 1, lettere c) ed f),
devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni (38) dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1, in presenza
di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi
dodici (39) , ovvero, in caso di documentata causa
di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.
3. Entro il termine di ultimazione dei
lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al Comune competente.
]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
(39) Parola sostituita dall'art. 17,
c. 1, lettera b) della Legge
regionale 4 dicembre 2012, n. 35.
TITOLO I
Norme di indirizzo programmatico
regionale di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti
Capo VI - Sistema informativo e
Osservatorio, sanzioni. (40)
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 42 del
08-02-2006 (ud. del 25-01-2006), Pres. cons. ministri c. Regione
Puglia
Art. 19
Sistema informativo e
Osservatorio.
[1. La Regione effettua un monitoraggio per
verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione e ammodernamento della
rete distributiva dei carburanti e promuove un'attività permanente di analisi e
di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore nel
contesto del quadro economico regionale, nazionale e internazionale, mediante
l'istituzione, nell'ambito della struttura competente, dell'Osservatorio
regionale che si raccorda con gli altri sistemi informativi regionali e
l'Osservatorio nazionale per concorrere:
a) alla programmazione regionale nel
settore;
b) alla diffusione delle informazioni presso
le istituzioni e le categorie economiche.
2. I Comuni, i titolari delle
autorizzazioni, i gestori, i Comandi provinciali VVF (41) , l'Ente Nazionale per le Strade (ANAS), le Province
e l' Ufficio
delle dogane (42)trasmettono alla
Regione i dati relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei
carburanti.
3. L'Osservatorio regionale cura la raccolta
e l'aggiornamento di tali dati promuovendo indagini, studi e ricerche per
realizzare strumenti d'informazione periodica destinati agli operatori, alle
organizzazioni sindacali e professionali, agli istituti di ricerca e alle
istituzioni pubbliche.
4. L'Osservatorio regionale si raccorda [con la Commissione consultiva regionale carburanti] (43) e con l'Osservatorio nazionale quale organo comune
per il migliore esercizio delle proprie funzioni. ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
(41) Acronomo così sostituito dall'art.
19,
c. 1, lettera a) della Leggere
regionale 4 dicembre 2012, n. 35.
Art.
20
Sanzioni amministrative.
[1. L'installazione o l'esercizio di un
impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione
comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a
euro 20 mila. Nel caso di assenza di autorizzazione il Comune dispone la
chiusura immediata dell'impianto, la rimozione delle attrezzature e il
ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.
2. L'installazione o l'esercizio di un
impianto a uso privato in assenza dell'autorizzazione comunale è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 2 mila e la chiusura immediata
dell'impianto.
3. È soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2 mila 500 colui che:
a) omette di osservare le disposizioni in
materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di
carburante;
b) omette la comunicazione delle modifiche
sugli impianti o effettua modifiche/ristrutturazione in mancanza della prevista
autorizzazione;
c) omette l'esposizione del cartello
relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati;
d) non si attiene a quanto disposto
dall'articolo 22;
e) preleva o rifornisce carburanti in
recipienti non regolamentari senza la prescritta autorizzazione;
f) rifornisce carburanti a terzi da un
impianto a uso privato;
g) rifornisce carburante ad autovetture da
un impianto per unità da diporto.
4. Il Comune, in caso di recidiva, oltre la
sanzione amministrativa dispone anche la chiusura dell'impianto fino a un
massimo di quindici giorni.
5. L'applicazione delle sanzioni previste
dai commi precedenti è di competenza del Comune ove è installato l'impianto,
secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale). ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
Commissione consultiva regionale carburanti.
[1. Con decreto del
Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione consultiva
regionale carburanti, nella quale sono chiamati a farne parte componenti in
rappresentanza di enti e organizzazioni di categoria, con compiti di analisi e
formulazione di proposte in ordine al processo di ristrutturazione e
ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.
2. La composizione, il
funzionamento e la durata della Commissione sono stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 2, lettera a).
3. Ai componenti della
Commissione non è dovuto alcun compenso e/o indennità.] (44)
TITOLO II
Disposizioni finali
Capo VII - Stato di conservazione degli
impianti, vigilanza e controllo, norme transitorie, abrogazione di norme
Art. 22
Stato di conservazione degli
impianti.
[1. Per assicurare e garantire la continuità
e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso
autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto
stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve
garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria non solo delle attrezzature
costituenti il punto vendita, ma anche dell'area interessata all'impianto
medesimo e di tutti i locali destinati ai vari servizi accessori per l'utenza e
per l'automobilista. ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
Vigilanza e controllo.
[1. La vigilanza sull'applicazione della
presente legge è esercitata dai Comuni, nonché da funzionari della struttura
regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle autorizzazioni e
i gestori devono consentire agli stessi il libero accesso agli impianti fornendo
le informazioni del caso e la necessaria documentazione.
2. La Regione, in caso di mancato rispetto o
violazione dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di
cui alla presente legge, può adottare, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza di cui al comma 1, previa diffida nei confronti dei Comuni, i
provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto
dei termini e delle norme violate.
3. Restano fermi i controlli di natura
fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica,
nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle
amministrazioni competenti. ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
Norme transitorie e finali.
[1. Le norme contenute nella presente legge
sono applicabili anche alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore
della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati).
2. Fino all'emanazione dei regolamenti di
cui all'articolo 2 restano in vigore gli indirizzi programmatici impartiti dalla
Giunta regionale con Delib.G.R. 19 febbraio 1999, n. 35 e Delib.G.R. 19 gennaio 2000, n. 11(
allegata) .
3. La Commissione consultiva regionale
carburanti di cui all'articolo 7 della legge
regionale 20 aprile 1990, n. 13 (Disciplina degli impianti di
carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l'esercizio delle
funzioni amministrative) continua a operare fino alla nomina della nuova
Commissione prevista dall'articolo 21 della presente legge. ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
Art. 25
Abrogazione di norme.
[1. Con l'emanazione dei regolamenti di cui
all'articolo 2 s'intendono abrogate tutte le precedenti leggi regionali in
materia e in particolare:
a) L.R.
23 maggio 1980, n. 49 (Disciplina degli orari di apertura e
chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e
gassosi per uso di autotrazione);
b) L.R.
30 maggio 1985, n. 50 (Modifica alla legge regionale 23 maggio
1980, n. 49);
c) L.R.
20 aprile 1990, n. 13 (Disciplina degli impianti di carburante.
Norme per la razionalizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni
amministrative);
d) L.R.
1° settembre 1993, n. 20 (Modifica alla legge regionale 20 aprile
1990, n. 13). ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
Art.25 bis (45)
Decorrenza dei termini e disposizioni
attuative
[1. Le norme contenute nelregolamento
regionale 10 gennaio 2006, n. 2 (Razionalizzazione ed
ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale
ordinaria), restano in vigore per quanto non in contrasto con le disposizioni
previste all’articolo 83 bis, comma 17, del d.l. 112/2008 convertito dalla l.
133/2008 e s.m.i.
2. Le domande di autorizzazione alla
realizzazione di un nuovo impianto presentate prima della data di entrata in
vigore del presente articolo sono esaminate e decise sulla base delle
disposizioni vigenti al momento della presentazione.
3. Sono fatti salvi gli effetti di sentenze
e decisioni di organi giurisdizionali divenute inoppugnabili in materia di
impianti di distribuzione carburanti.]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)
(45) Articolo aggiunto dall'art.21
della Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35.
[La presente legge è dichiarata urgente e
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett.c.)