ARTICOLO 1
(1) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 29,
comma 1, lettera b), L.R.
25 febbraio 2005, n. 6.
Art. 1
[1. Entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale,
in via straordinaria ed urgente, provvede alla costituzione delle nuove
Commissioni provinciali per l'artigianato previste dall'art. 8 della legge
L.R. 17 gennaio 1988, n. 2, nominando i componenti di cui al primo comma, lett. a), del
medesimo articolo, sulla base di designazioni delle associazioni di categoria
artigiane operanti nella Regione da almeno tre anni.
2. Contestualmente il
Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio ed il completamento delle
procedure per la revisione dell'albo e per effettuare le elezioni ai sensi della
L.R. 17 gennaio 1988, n. 2,
3. Qualora le elezioni non
siano effettuate entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla loro
costituzione, le Commissioni costituite ai sensi del primo comma del presente
articolo si considerano decadute di diritto ed alla gestione dell'albo e delle
altre attività si provvede con un commissario straordinario ai sensi di legge] .
Art. 2
Norma
finanziaria.
[1. Agli oneri finanziari
rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvede ai sensi degli
articoli 27 e seguenti e 53 e seguenti; della L.R. 17 gennaio 1988, n. 2,, con i fondi stanziati sul cap. 0213030 del bilancio
di previsione per il 1990] .