L’art.
22 della l.r. 24/2013“Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela
dell’artigianato pugliese” prevede l’approvazione , entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, da parte della Giunta regionale di
un apposito regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina: il
graduale trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie
all’esercizio delle funzioni delegate con la presente legge; le modalità di
annotazione e cancellazione delle imprese artigiane nell’Albo imprese artigiane;
le modalità di insediamento, composizione e funzionamento della CRAP; ecc.
L’art. 23 della medesima l.r. 24/2013, prevede l’abrogazione della presente
legge e successive modifiche e integrazioni dalla data di entrata in
vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 22, ad eccezione degli
articoli 2 e 3 della medesima e di tutti i riferimenti relativi all’istituzione,
composizione e funzioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato, che
sono soppressi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 24/2013; lo
stesso art. 23 disciplina la fase transitoria.
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
(Finalità e destinatari)
1. La Regione Puglia riconosce il ruolo sociale ed
economico dell'artigianato e, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 45,
comma 2, della Costituzione, all'articolo 11,
comma 6, dello Statuto
della Regione, alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per
l'artigianato), al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), al titolo I della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio,
turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica,
diritto allo studio e formazione professionale), e secondo quanto previsto
dall'articolo 117 della Costituzione, attua provvedimenti per:
a) l'organizzazione e il funzionamento degli organismi
amministrativi degli imprenditori artigiani;
b) l'esercizio delle funzioni relative all'istituzione e
tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane;
2. La Regione riserva distinta considerazione giuridica e
amministrativa all'artigianato nell'ambito dei provvedimenti assunti.
TITOLO II COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALE PER
L'ARTIGIANATO
Art. 2
(Istituzione, sedi e funzioni)
1. In ogni capoluogo di provincia è istituita la
Commissione provinciale per l'artigianato e, ove necessario, può avere sede
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).
2. Compete alle Commissioni provinciali per
l'artigianato:
a) provvedere alla tenuta degli albi provinciali delle
imprese artigiane e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le
società consortili artigiane, nonché alla loro revisione nei termini e con le
modalità stabilite dalle leggi vigenti;
b) deliberare sulle iscrizioni delle imprese artigiane
negli albi provinciali, dei consorzi e società consortili artigiane nelle
separate sezioni e sulle relative modificazioni e sulla cancellazione dai
medesimi, nei casi di perdita dei requisiti previsti agli articoli 2, 3, 4, 5 e
6 della legge 443/1985;
c) eseguire accertamenti, anche d'ufficio, sul possesso dei
requisiti artigiani da parte di imprese non iscritte all'Albo o sulla perdita di
questi da parte di imprese, consorzi e società consortili qualificati artigiani;
d) provvedere con proprie deliberazioni, vincolanti ai fini
previdenziali, assistenziali e dell'assicurazione obbligatoria contro
l'infortunio e le malattie professionali, all'iscrizione, modificazione e
cancellazione dagli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n.
1533 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani) e alla
legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani), e successive
modificazioni e integrazioni;
e) pubblicare periodicamente una relazione sulla situazione
dell'artigianato nella provincia e sull'attività svolta nel settore;
f) collaborare, quali organi tecnico-consultivi, con gli
enti locali e territoriali in merito ai problemi dell'artigianato anche con
interventi specifici finalizzati all'emersione del lavoro non regolare;
g) svolgere ogni altro compito loro attribuito dalle leggi
statali e regionali.
Art. 3
(Composizione)
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono
costituite con atto del Dirigente del Settore artigianato e sono composte:
a) da sei titolari di imprese artigiane, per le Commissioni
nella cui provincia risultano iscritte all'Albo artigiani fino a diecimila
imprese, da sette titolari di imprese artigiane per le Commissioni nella cui
provincia risultano iscritte all'Albo artigiani da diecimilauno a ventimila
imprese, da otto titolari di imprese artigiane per le Commissioni nella cui
provincia risultano iscritte all'Albo artigiani oltre ventimila imprese,
operanti nel territorio della provincia da almeno tre anni consecutivi e
iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 2 della legge 443/1985, designati dalle associazioni
regionali di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL) e regolarmente costituite e operanti nella provincia;
b) da un rappresentante della Direzione provinciale
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
c) da un rappresentante della Direzione provinciale del
lavoro;
d) da un rappresentante della Direzione provinciale
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
e) da un rappresentante designato, di comune accordo, dalle
associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti delle
imprese artigiane che operano nella Provincia;
f) da tre esperti designati dalle associazioni regionali di
categoria più rappresentative e presenti nel CNEL.
2. Per la determinazione del numero dei componenti di cui
alla lettera a) del comma 1, gli uffici di cui all'articolo 4 certificano la
consistenza complessiva delle imprese iscritte nei rispettivi albi provinciali
risultante all'ultimo giorno del mese immediatamente precedente a quello di
costituzione delle Commissioni.
3. I componenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono
attribuiti a ciascuna associazione regionale di categoria, in rapporto
proporzionale alla rappresentatività delle stesse in ambito provinciale, con
separato atto dirigenziale del Dirigente del Settore artigianato.
Art. 4
(Organizzazione e funzionamento degli uffici delle
Commissioni provinciali per l'artigianato e assistenza alle attività
produttive)
1. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici delle
Commissioni provinciali per l'artigianato sono disposti dalla Giunta regionale
con apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 59
della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), che
deve essere adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.
COMMISSIONE REGIONALE PER
L'ARTIGIANATO
Art. 5
(Istituzione, sede e funzioni)
1. E' istituita la Commissione regionale per
l'artigianato che ha sede nel capoluogo di Regione.
2. Alla Commissione regionale per l'artigianato
compete:
a) decidere in via definitiva sui ricorsi proposti avverso
le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, secondo quanto
previsto dall'articolo 19;
b) coordinare il procedimento di revisione degli albi, di
competenza delle Commissioni provinciali;
c) elaborare pareri, anche su richiesta delle Commissioni
provinciali, per un'uniforme valutazione nel territorio della Regione di casi
controversi;
d) svolgere una funzione d'informazione e di coordinamento
delle Commissioni provinciali per assicurare omogeneità d'indirizzo
nell'attività di tenuta degli albi;
e) svolgere ogni altro incarico attribuito dalla legge o
dai regolamenti regionali e i compiti demandati dalla Giunta regionale.
Art. 6
(Composizione)
1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita
con atto del Dirigente del Settore artigianato ed è composta:
a) da un componente designato dal Presidente della Giunta
regionale, che assume la carica di Presidente;
b) da cinque esperti in materie giuridiche e del settore
artigianato designati dalle associazioni regionali di categoria rappresentate
nel CNEL;
c) da un rappresentante della Direzione regionale del
lavoro;
d) da un rappresentante della Direzione regionale
dell'INPS;
e) da un rappresentante della Direzione regionale
dell'INAIL;
f) da un rappresentante designato, di comune accordo, dalle
associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti delle
imprese artigiane che operano nella regione.
Art. 7
(Organizzazione e funzionamento dell'ufficio della
Commissione regionale per l'artigianato)
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio della
Commissione regionale per l'artigianato sono disposti dalla Giunta regionale con
apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 59
della legge
regionale 1/2004, che deve essere adottato entro e non oltre il 31 dicembre
2005.
NORME COMUNI
Art. 8
(Durata - Insediamento)
1. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato
durano in carica di norma cinque anni e comunque non oltre la fine della
legislatura regionale.
2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento delle
Commissioni.
3. Alla scadenza le Commissioni continuano a espletare le
proprie funzioni fino all'insediamento delle nuove.
4. La designazione dei membri di cui agli articoli 3 e 6
deve essere comunicata al Settore regionale per l'artigianato entro trenta
giorni dalla data della richiesta. Entro i successivi quindici giorni il
Dirigente del Settore medesimo procede alla valida costituzione delle
Commissioni provinciali e regionale.
5. Il componente artigiano più anziano provvede
all'insediamento e alla convocazione delle Commissioni provinciali ponendo
all'ordine del giorno della seduta l'elezione del Presidente e del Vice
Presidente tra gli stessi componenti.
6. Le Commissioni provinciali eleggono il Presidente
scegliendolo tra i membri di cui all'articolo 3, lettera a).
7. La Commissione regionale elegge nella seduta
d'insediamento il Vice Presidente.
Art. 9
(Funzionamento)
1. Alla convocazione delle Commissioni provinciali e
regionale per l'artigianato provvede il Presidente, salvo quanto previsto per l'
insediamento delle Commissioni provinciali.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire alla residenza
dei componenti o al domicilio da questi indicato non meno di cinque giorni prima
della riunione e deve contenere l'indicazione della prima e della seconda
convocazione e l'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è formulato dai Presidenti delle
Commissioni tenendo conto di eventuali indicazioni degli altri membri.
L'iscrizione di diritto di affari all'ordine del giorno può avvenire su
richiesta scritta di almeno un terzo dei membri della Commissione. In caso di
assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce in tutte
le sue funzioni.
4. Per la validità delle riunioni delle Commissioni in
prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, in
seconda convocazione la presenza di almeno cinque componenti per le Commissioni
provinciali e di almeno tre per la Commissione regionale. Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti tra i presenti. Nel
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le Commissioni, eccezionalmente e solo per specifiche
esigenze, possono organizzarsi in gruppi di lavoro a carattere temporaneo, salvo
preventiva autorizzazione del Dirigente del Settore artigianato.
Art. 10
(Decadenza dei componenti - Sostituzione)
1. I componenti delle Commissioni decadono dall'ufficio in
caso di:
a) perdita dei prescritti requisiti;
b) revoca da parte dell'organismo avente titolo alla
designazione;
c) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.
2. Il provvedimento di decadenza è adottato con atto del
Dirigente del Settore artigianato, su segnalazione del Presidente della
Commissione ovvero del Vice Presidente se interessato all'atto è il
Presidente.
3. I componenti dimissionari, decaduti o deceduti sono
sostituiti con provvedimento del Dirigente del Settore artigianato secondo le
modalità previste dall'articolo 8.
4. Se a dimettersi da componente è il Presidente delle
Commissioni provinciali o i Vice Presidenti, la nuova elezione deve avvenire
solo dopo la relativa sostituzione.
Art. 11
(Vigilanza)
1. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato
sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, che provvede per il
tramite del Settore artigianato.
2. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento
delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale, di grave
disservizio o di reiterate irregolarità, il Presidente della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore all'artigianato, può nominare un commissario
straordinario, che esercita provvisoriamente tutte le funzioni proprie della
Commissione interessata.
3. Nel relativo decreto il Presidente della Giunta regionale
deve indicare la durata del commissariamento, che non può superare i sei mesi.
Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita, a norma di
legge.
Art. 12
(Rimborsi spese e competenze a favore dei componenti
delle Commissioni
provinciali e regionale per l'artigianato)
1. Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale
per l'artigianato, nominati ai sensi della presente legge, è dovuta un'indennità
di presenza di euro 41,32 lordi, rivalutabili annualmente nel rispetto
dell'inflazione programmata, per ciascuna giornata di partecipazione alle
sedute.
2. Con apposito atto il Dirigente del Settore artigianato
provvede a disciplinare i criteri per la predisposizione dei calendari annuali
delle riunioni.
3. A coloro che risiedono in un comune della Regione
diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto, inoltre, il rimborso
delle spese di viaggio.
4. La Regione stipula un'apposita polizza cumulativa contro
i rischi da infortuni e per la responsabilità civile e patrimoniale
nell'esercizio delle proprie funzioni a favore di tutti i componenti le
Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e per coloro di cui al
comma 3 un'ulteriore polizza assicurativa (rischio Casco) per i danni subiti
dall'autoveicolo in caso di incidente durante il viaggio.
5. Le relative spese sono imputate al pertinente capitolo
di spesa del bilancio di previsione.
TITOLO III
ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
ARTIGIANE
Art. 13
(Istituzione Albo provinciale delle imprese artigiane)
1. In ogni provincia della Regione è istituito l'Albo
provinciale delle imprese artigiane e apposita separata sezione.
2. Sono tenute a iscriversi all'Albo tutte le imprese
aventi i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985 e
successive modificazioni e integrazioni, che hanno la sede legale ovvero la sede
operativa principale nel territorio della provincia. Per le imprese artigiane
esercitate in forma ambulante si fa riferimento alla residenza del titolare.
3. Hanno diritto a iscriversi al predetto Albo le società a
responsabilità limitata di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 5 marzo
2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati).
4. Nell'apposita separata sezione dell'Albo possono essere
iscritti i consorzi, le società consortili, anche in forma di cooperativa,
costituiti tra imprese artigiane già iscritte al predetto Albo o tra imprese
artigiane già iscritte al predetto Albo e imprese industriali di minori
dimensioni, così come previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge 443/1985 e
tra imprese artigiane ed enti pubblici.
5. E' fatto obbligo alle imprese artigiane di comunicare
con relativa domanda ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di
diritto o di presentare domanda di cancellazione dall'Albo per cessazione
attività ovvero per perdita dei requisiti di legge con le procedure di cui
all'articolo 16.
6. Le imprese già iscritte nell'Albo di cui alla legge
regionale 17 gennaio 1988, n. 2 (Norme per la costituzione, organizzazione e
funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato), sono
di diritto iscritte nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui al
comma 1 all'atto di entrata in vigore della presente legge, senza alcuna altra
formalità.
7. Gli albi sono di proprietà della Regione, pubblici e
chiunque può prenderne visione e ottenerne copia, previo rimborso dei costi e il
pagamento dei diritti di segreteria.
8. Le Commissioni provinciali, ai fini di un migliore
coordinamento sul territorio provinciale, trasmettono, annualmente e senza alcun
onere, ai Comuni e alle associazioni di categoria provinciali l'elenco
complessivo degli iscritti all'Albo.
9. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali
per l'artigianato sono autorizzate, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.
675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali), a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati
raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma
aggregata, a soggetti pubblici e privati.
Art. 14
(Natura costitutiva delle iscrizioni)
1. L'iscrizione all'Albo o alla separata sezione del
medesimo ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione
delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro
consorzi.
2. Nessuna impresa, consorzio o società consortile può
adottare, nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui
ricorrano riferimenti all'artigianato, se non siano iscritti all'Albo o nella
separata sezione dello stesso.
3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato,
venduto, prestato e pubblicizzato come artigiano, se non proveniente da
un'impresa o soggetto iscritto all'Albo.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 25.
Art. 15
(Domanda d'iscrizione, modificazione e cancellazione) (1)
1. Al fine di consentire un collegamento immediato e
funzionale tra pubblica amministrazione e imprese ai sensi della normativa
vigente in materia di semplificazione amministrativa e di attuare un più
efficace coordinamento tra Commissioni provinciali per l'artigianato e Comuni,
la domanda per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, redatta in unico
esemplare, indirizzata alla Commissione provinciale competente per territorio,
corredata delle ricevute di versamento in conto corrente postale della tassa di
concessione regionale e governativa ove prescritta, dei diritti di segreteria e
del versamento del diritto annuale ove spettante, deve essere presentata, con
contestuale, ove prevista, denuncia d'inizio attività ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme
per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese,
nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio
di attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al
registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla
verifica di determinati requisiti tecnici), entro trenta giorni decorrenti dalla
data d'inizio dell'attività, al Comune dove ha sede l'impresa ovvero dove svolge
la propria attività.
2. La presentazione avviene mediante consegna diretta o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso il Comune rilascia
contestuale ricevuta. Nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella
di spedizione.
3. Il Comune trattiene la domanda agli effetti
dell'istruttoria e della certificazione di cui all'articolo 63, quarto comma,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382).
4. L'istruttoria della domanda svolta dal Comune è
diretta a certificare, previo sopralluogo presso l'impresa:
a) i dati anagrafici e fiscali del titolare e di tutti i soci
delle società iscrivibili all'Albo;
b) la sede dove viene svolta l'attività;
c) la natura dell'attività esercitata e la relativa
posizione fiscale dell'impresa;
d) la data di effettivo inizio dell'attività;
e) il possesso da parte dell'impresa delle licenze, delle
autorizzazioni e dei nulla osta previsti dalle leggi vigenti in materia di
sicurezza e d'igiene e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività
artigiana;
f) il carattere e l'entità della partecipazione
tecnico-professionale, anche manuale, nel processo produttivo, dell'imprenditore
e dei soci impegnati nella stessa attività;
g) il numero dei dipendenti, compresi gli apprendisti e i
lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e dei familiari
collaboratori occupati nell'impresa, nonché degli eventuali portatori di
handicap e dei lavoratori a domicilio o a tempo parziale;
h) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione
della domanda.
5. Il Comune, apposta la certificazione di cui al comma 4
sulla domanda con allegata copia dell'intera istruttoria, trasmette la stessa
domanda entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione, alla
Commissione provinciale competente per territorio.
6. La Commissione provinciale provvede a trasmettere alla
Camera di commercio i dati relativi alle imprese ai fini dell'annotazione nel
Registro delle imprese.
7. Le domande di modificazione, con contestuale, ove
prevista, denuncia d'inizio attività ai sensi del d.p.r. 558/1999, nonché di
cancellazione devono essere presentate al Comune dove ha sede l'impresa ovvero
dove viene svolta l'attività con le stesse modalità, procedure, adempimenti e
termini previsti per l'iscrizione.
8. L'istruttoria della domanda di modificazione svolta dal
Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso l'impresa:
a) i dati relativi all'impresa iscritta all'Albo;
b) la natura e la data di decorrenza della modifica anche
fiscale;
c) il possesso, ove prescritto per la natura della
modifica, da parte dell'impresa delle licenze, delle autorizzazioni e nulla osta
previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e d'igiene e quant'altro
necessario per lo svolgimento dell'attività artigiana, nonché della sussistenza
dei requisiti artigiani;
d) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione
della domanda.
9. L'istruttoria della domanda di cancellazione svolta dal
Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso l'impresa:
a) i dati relativi all'impresa iscritta all'Albo;
b) il motivo e la data di decorrenza della cessazione anche
fiscale;
c) l'avvenuta restituzione o voltura delle autorizzazioni o
licenze eventualmente in possesso dell'impresa;
d) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione
della domanda.
10. Il Comune trasmette alla Commissione provinciale le
domande di modificazione e di cancellazione secondo le modalità già previste per
l'iscrizione.
11. Con apposito provvedimento del Dirigente del Settore
artigianato sono fissate le modalità operative per una graduale e coordinata
fase di attuazione delle nuove procedure, da concludersi entro e non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stesso
periodo le domande d'iscrizione, modificazione e cancellazione possono essere
presentate o inviate agli uffici delle Commissioni provinciali per
l'artigianato.
12. Tutte le domande differenti da quelle indicate nel
presente articolo devono essere presentate direttamente alla Commissione
provinciale per l'artigianato competente per territorio.
(1) Vedi anche l'art. 28,
Legge
regionale 19 febbraio 2008, n. 1.
Art. 16
(Procedure d'iscrizione, modificazione e cancellazione) (2)
1. Le Commissioni, prima di adottare le delibere di cui al
comma 1 dell'articolo 7 della legge 443/1985 possono assegnare alle imprese, per
una sola volta, un congruo termine per completare o rettificare la domanda
ovvero per integrare la documentazione.
2. Le domande d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane
e le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base
di modelli conformi a quelli approvati dal Ministero dell'industria, commercio e
artigianato per la presentazione delle domande d'iscrizione al Registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordino
delle Camere di commercio), e delle denunce al repertorio delle notizie
economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile). La
Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, approva, sentite le Commissioni per l'artigianato e le Camere di
commercio, gli elementi integrativi dei predetti modelli per l'acquisizione di
notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dell'Albo e dell'esercizio
delle funzioni regionali in materia di artigianato.
3. Le Commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni
esclusive attinenti la tenuta dell'Albo, ai sensi della legge 443/1985, e degli
elenchi nominativi di cui alla legge 1533/1956 e alla legge 463/1959 e
successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla sussistenza,
modificazione o perdita dei requisiti di qualifica artigiana, adottano delibera
vincolante ai fini previdenziali, assistenziali e dell'assicurazione
obbligatoria contro l'infortunio e le malattie professionali, impugnabile ai
sensi delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 443/1985.
4. Le Commissioni, all'atto dell'iscrizione, modificazione
e cancellazione dell'impresa, determinano la data nella quale è accertata la
sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il
riconoscimento della qualifica artigiana di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
legge 443/1985, anche allo scopo di definire l'insorgenza o la cessazione dei
rapporti previdenziali, assistenziali e dell'assicurazione obbligatoria contro
l'infortunio e le malattie professionali previsti per i titolari di impresa
artigiana e per i familiari coadiuvanti, nonché ai fini della classificazione
dell'impresa con dipendenti nel settore dell'artigianato agli effetti
dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro). Resta salvo quanto disposto dall'articolo 3,
comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare).
5. La Commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a
deliberare e a notificare la relativa decisione all'impresa interessata entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda o
dell'integrazione richiesta secondo quanto disposto dal comma 1. La mancata
comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda.
6. La Commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a
comunicare al Comune competente per territorio ogni iscrizione, cancellazione
e/o modificazione dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte
all'Albo.
(2) Vedi anche
l'art. 28, Legge
regionale 19 febbraio 2008, n. 1.
Art. 17
(Sistema informativo e snellimento delle procedure)
1. La Regione favorisce la semplificazione amministrativa
prevedendo l'introduzione di procedure che snelliscano l'iter d'iscrizione
all'Albo delle imprese artigiane, anche mediante l'istituto
dell'autocertificazione previsto dalle leggi vigenti. Allo stesso fine la
Regione promuove la realizzazione del collegamento telematico tra le Commissioni
provinciali e i Comuni.
2. In nessun caso l'autocertificazione può sostituire la
certificazione comunale di cui all'articolo 15 che riveste natura accertativa.
3. La Regione procede all'attivazione di un sistema
informativo dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo regionale,
attraverso l'automazione delle diverse procedure amministrative riguardanti le
imprese artigiane. Detto sistema, sviluppato attraverso uno specifico modulo
dell'infrastruttura telematica di base della Rete unitaria della Pubblica
amministrazione regionale (RUPAR), interagisce con la rete informatica delle
Camere di commercio.
Art. 18
(Diritti d'iscrizione e di segreteria Tassa di concessione
regionale)
1.
I diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi del
decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 (Norme per l’aumento delle tariffe
riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modifiche e
integrazioni, spettano interamente alla Camera di Commercio territorialmente
competente per le spese di tenuta dell’Albo artigiani, comprese quelle previste
per i componenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato; (3)
1
bis La tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 4 dicembre
2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario) e successive modifiche e
integrazioni, dovuta per l’iscrizione all’Albo imprese artigiane spettano alla
Regione e sono introitate nel pertinente capitolo iscritto nello stato di
previsione delle entrate del bilancio regionale. (4)
(3) Comma così sostituito dall'art. 9
c. 1 , lettera a) della Legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45. il testo originario del comma era così
formulato:" 1. I diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai
sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per
l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di
segreteria) e successive modificazioni e integrazioni, nonché la tassa di
concessione regionale di cui all'articolo 6
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n.1 (Esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1994), dovuta per l'iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane, spettano alla Regione e saranno introitate nel pertinente
capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio
regionale."
(4) Comma aggiunto dall'art. 9
c. 1 , lettera b) della Legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
Art. 19
(Ricorsi contro i provvedimenti delle Commissioni provinciali
e regionale per l'artigianato)
1. Contro le deliberazioni della Commissione provinciale
per l'artigianato in materia d'iscrizione, modificazione e cancellazione
dall'Albo delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, della
legge 443/1985, è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione
regionale per l'artigianato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
notifica della relativa deliberazione, anche da parte di eventuali terzi
interessati e dagli organismi indicati al comma 4 dell'articolo 7 della legge
443/1985.
2. Il ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato,
redatto in bollo, sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante
dell'impresa e inviato in copia alla Commissione provinciale per l'artigianato
competente, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
3. I ricorsi alla Commissione regionale per l'artigianato
sono regolati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi), e successive modificazioni e integrazioni, per la
semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Pertanto,
decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso in
via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato avverso la
deliberazione della Commissione provinciale senza che sia stata comunicata la
decisione, il ricorso s'intende respinto a tutti gli effetti; contro il
provvedimento impugnato è esperibile il ricorso al Tribunale competente per
territorio ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 443/1985.
4. Le Commissioni provinciali provvedono d'ufficio a
eseguire le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni conseguenti alle
decisioni della Commissione regionale entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione dandone notizia al Registro delle
imprese della Camera di commercio.
5. La rappresentanza in giudizio è assunta, di norma, dal
competente Settore legale regionale.
Art. 20
(Procedimento di verifica degli iscritti)
1. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti
previsti dalla legge 443/1985, la Commissione provinciale può disporre
accertamenti d'ufficio.
2. Qualora dagli accertamenti risulti la mancanza di uno o
più dei requisiti di cui al comma 1 o la modificazione intervenuta nello stato
di fatto e di diritto in violazione del disposto di cui all'articolo 15, comma
7, la Commissione provinciale è tenuta a farne contestazione scritta all'impresa
interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica
nelle forme di legge.
3. L'impresa, entro e non oltre trenta giorni dalla data di
ricevimento o della notifica della contestazione, ha facoltà di prendere visione
degli atti e documenti che la riguardano, di estrarne copia e di depositare
presso la segreteria della Commissione atti e memorie difensive e chiedere
altresì di essere sentita.
4. La decisione della Commissione, previa audizione
dell'impresa se richiesta, deve intervenire nei trenta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 3.
5. Le Direzioni provinciali del lavoro, gli Istituti
previdenziali, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese
artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio
delle loro funzioni, riscontrino l'insussistenza, la modificazione o la perdita
di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985,
prima di adottare i provvedimenti di competenza nei termini previsti dalla
normativa in vigore, compresi i provvedimenti di variazione d'ufficio della
classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali di cui all'articolo
3, comma 8, della legge 335/1995, ne danno comunicazione alle Commissioni, che
sono tenute a disporre accertamenti d'ufficio.
6. Qualora dagli accertamenti d'ufficio risulti confermata
la mancanza di uno o più requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane, la Commissione provinciale è tenuta a farne contestazione
scritta all'impresa interessata con le stesse modalità di cui al comma 2. Si
applicano altresì i commi 3 e 4.
7. Ove invece è confermato il possesso dei requisiti di
legge ovvero risultano modificazioni nello stato di fatto e di diritto
effettuate in violazione dell'articolo 15, comma 7, senza però che siano venuti
meno i requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, la
Commissione provinciale è ugualmente tenuta a deliberare
entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione da parte
dell'impresa della contestazione scritta.
8. Delle decisioni adottate
dalla Commissione, che fanno stato a ogni effetto, è informato anche l'organismo
che ha effettuato la comunicazione entro i successivi trenta giorni.
Art. 21
(Revisione periodica dell'Albo)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 3,
della legge 443/1985, la Commissione provinciale per l'artigianato effettua ogni
cinque anni la revisione d'ufficio delle imprese iscritte all'Albo.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, la
Commissione provinciale per l'artigianato effettua la prima revisione entro
ventiquattro mesi dalla data d'insediamento.
3. Ai fini di cui al comma 1 la Commissione provinciale
programma un piano di revisione, coordinato dalla Commissione regionale per
l'artigianato, che preveda la verifica attraverso sopralluoghi effettuati dai
Comuni. Compete alla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per
l'artigianato, con proprio provvedimento, stabilire le modalità di espletamento
e fissare gli oneri a carico della Regione.
4. La Commissione provinciale, sulla base degli
accertamenti di cui al comma 3, sentiti gli interessati, delibera le
cancellazioni e le modifiche d'ufficio dandone comunicazione ai fini
dell'annotazione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio
competente per territorio.
5. Alle imprese che risultano non aver presentato domanda
di modificazione o cancellazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo
25.
Art. 22
(Iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio)
1. La Commissione provinciale per l'artigianato ha il
dovere-potere di procedere d'ufficio all'iscrizione all'Albo delle imprese che,
pur essendo in possesso dei requisiti di legge per chiedere l'iscrizione, non
hanno provveduto alla presentazione della prescritta domanda.
2. La Commissione è tenuta a raccogliere e verificare le
segnalazioni circostanziate pervenute in ordine all'esercizio di attività
artigianali da parte di soggetti privi d'iscrizione all'Albo delle imprese
artigiane.
3. Al fine di garantire condizioni di certezza e
completezza al regime d'iscrizione all'Albo, gli enti e le autorità indicate
nell'articolo 7, comma 4, della legge 443/1985 sono tenuti a segnalare, alla
competente Commissione provinciale per l'artigianato, le risultanze dei loro
accertamenti quando riscontrino il possesso dei requisiti artigianali previsti
dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della medesima legge da parte delle imprese che non
risultano iscritte all'Albo.
4. Per le stesse finalità di cui al comma 3, dopo
l'avvenuta iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
di ditte in possesso di caratteristiche riconducibili ai requisiti richiesti
dalla legge per la qualifica artigiana, il conservatore provvede a segnalare
alla Commissione le relative posizioni.
5. La Commissione provinciale per l'artigianato, sulla base
delle segnalazioni di cui sopra, avvia la procedura di accertamento e
d'istruttoria per le decisioni di competenza, avvalendosi anche della
collaborazione dei Comuni. Gli interessati devono essere informati dell'avvio
della procedura per l'iscrizione d'ufficio, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della
documentazione pervenuta alla Commissione, nonché di far pervenire alla stessa
osservazioni e memorie e chiedere di essere personalmente sentiti entro trenta
giorni dalla data di ricezione dell'informazione.
6. La decisione deve essere assunta entro sessanta giorni
dalla data nella quale è pervenuta l'informazione all'interessato.
7. La delibera d'iscrizione d'ufficio all'Albo delle
imprese artigiane ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge.
8. Copia della relativa decisione deve essere trasmessa
agli interessati, alla Camera di commercio, alla competente sede dell'INPS,
all'ente e all'autorità che, con la loro segnalazione, hanno dato luogo
all'avvio della procedura d'iscrizione d'ufficio.
9. La Commissione provinciale per l'artigianato ha altresì
il dovere-potere di procedere a modificare e cancellare d'ufficio la posizione
delle imprese dall'Albo artigiani secondo le modalità e le procedure di cui ai
commi precedenti compatibili con tali procedimenti amministrativi.
10. Alle imprese per le quali la Commissione ha adottato il
provvedimento d'iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio dall'Albo
artigiani si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25, salvo quelle per cui
i soggetti indicati nello stesso articolo 25 hanno già emesso i provvedimenti
sanzionatori.
Art. 23
(Interventi a tutela della professionalità degli
artigiani)
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono tenute
a raccogliere e a verificare le segnalazioni circostanziate pervenute in ordine
all'esercizio di attività artigianali da parte di soggetti privi dei requisiti
di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, di quelli previsti dalle
leggi di settore di attività artigianali, nonché di quelli previsti dalla
presente legge per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.
2. Le Commissioni, esaminate le segnalazioni e acquisiti
gli idonei elementi di valutazione, trasmettono, entro sessanta giorni, la
documentazione con una propria relazione sia ai Comuni per l'irrogazione delle
relative sanzioni previste dalla presente legge e dalle leggi di settore di
attività artigianali, con contestuale adozione di provvedimenti tesi a far
cessare l'attività abusiva, che alle autorità e agli uffici competenti in
materia fiscale, previdenziale, assicurativa, contributiva e sanitaria.
Art. 24
(Iniziative per favorire l'emersione del lavoro non
regolare)
1. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato
sono tenute a collaborare con gli organismi istituiti per l'emersione del lavoro
non regolare ai sensi dell'articolo 78 della legge 23 dicembre1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
2. Nell'ambito di tale attività le Commissioni provinciali,
previa intesa con gli organismi sopra indicati, svolgono un ruolo propositivo
nella risoluzione dei vari aspetti del fenomeno nel settore artigianato.
Art. 25
(Sanzioni amministrative)
1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli
14, 21 , 22 e 23 sono inflitte le sanzioni amministrative consistenti nel
pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:
a) in caso di esercizio abusivo di attività artigiana da
parte di imprese prive dei prescritti requisiti per l'iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane: da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 2.582,00;
b) in caso di omessa presentazione della domanda
d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane da parte di imprese aventi i
requisiti per l'iscrizione medesima: da un minimo di euro 150,00 a un massimo di
euro 750,00;
c) in caso di omessa presentazione della domanda di
modificazione dell'impresa o di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane
per cessazione dell'attività: da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro
250,00;
d) in caso di omessa presentazione della domanda di
cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane per perdita dei requisiti che
legittimano l'iscrizione al medesimo Albo: da un minimo di euro 413,00 a un
massimo di euro 2.066,00;
e) per la dichiarazione di dati non veritieri resa ai fini
dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane
nonché per il riconoscimento di requisiti tecnico-professionali, fatta salva la
comunicazione all'autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un
minimo di euro 155,00 a un massimo di euro 1.549,00;
f) in caso di uso, da parte di un'impresa non iscritta
all'Albo delle imprese artigiane, di riferimenti all'artigianato nella
denominazione della ditta o insegna o marchio, ovvero per la vendita di
prodotti, la prestazione di servizi e la loro promozione con il riferimento
all'artigianato, quando provengano o siano riferite a imprese ed enti non
iscritti all'Albo o alla separata sezione dello stesso: da un minimo di euro
1.033,00 a un massimo di euro 2.582,00.
2. Sono addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione è prevista nella presente legge una sanzione
amministrativa e ai relativi accertamenti le Commissioni provinciali per
l'artigianato e i Comuni, i quali vi provvedono nel rispetto delle procedure di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché ai
sensi dell'articolo 13, quarto comma, della citata legge, anche gli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria.
3. I rapporti di cui all'articolo 17 della legge 689/1981,
redatti dai soggetti indicati nel comma 2, sono trasmessi all'Ufficio regionale
del contenzioso di ogni capoluogo di provincia per l'istruttoria e l'emanazione
dei relativi provvedimenti nel rispetto delle procedure di cui alla medesima
legge 689/1981.
4. Ai Comuni, nell'esercizio dell'attività sanzionatoria di
cui al presente articolo, spetta forfetariamente la misura pari al 60 per cento
dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno dagli
stessi Comuni. La restante quota del 40 per cento viene versata alla Regione.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e con riferimento
all'anno solare precedente, i Comuni trasmettono alla Regione un'elencazione
delle infrazioni relative, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, di quelle
ancora da riscuotere e di quelle riscosse, con l'esposizione delle spese
sostenute per l'esazione di ciascuna di esse. Entro lo stesso termine versano
alla Tesoreria regionale gli importi di spettanza della Regione.
6. Le somme riscosse dalla Regione per le sanzioni
amministrative di cui sopra sono introitate nel capitolo iscritto nello stato di
previsione e sono utilizzate per le iniziative di cui all'articolo 26.
7. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono
aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione del Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale.
Art. 26
(Iniziative delle Commissioni provinciali per la promozione
dell'artigianato in ambito provinciale)
1. Con provvedimento del Dirigente del Settore artigianato
sono fissate le modalità di utilizzo delle somme introitate ai sensi
dell'articolo 25, comma 6.
2. A ciascuna Commissione provinciale verrà assegnata una somma
pari al totale delle sanzioni amministrative effettivamente riscosse dalla
Regione nella provincia di competenza.
3. Le relative spese sono imputate ad apposito capitolo di
spesa istituito dalla presente legge nello stato di previsione del bilancio
regionale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione della presente legge la
Commissione regionale e le Commissioni provinciali sono costituite entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso inutilmente tale
termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2.
2. La durata in carica delle attuali Commissioni
provinciali e regionale per l'artigianato è confermata sino all'insediamento
delle nuove Commissioni istituite con la presente legge.
3. Gli uffici regionali di cui agli articoli 4 e 7
continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla data del 31 dicembre
2005.
4. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge sono portati a compimento in base alle norme vigenti al
momento del loro avvio, ancorché abrogate dalla presente legge.
Art. 28
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante dall'applicazione e attuazione della
presente legge per l'anno 2005 si provvede mediante:
|
Esercizio finanziario 2005 |
|
Unità previsionale di base 3.4.2 |
|
Capitolo di entrata 3065080 - "Proventi derivanti dai diritti di
segreteria e per il rilascio delle relative |
|
certificazioni ai sensi dell'articolo 18, legge regionale 25
febbraio 2005, n. 6" |
|
Competenza |
euro 450.000,00 |
Cassa |
euro 450.000,00 |
|
|
Unità previsionale di base 4.6.2 |
|
Capitolo di spesa 213010 - "Spesa per la costituzione e il
funzionamento anno corrente delle |
|
Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato ivi comprese
quelle relative ai rapporti con le |
|
CCIAA (legge 8 agosto 1985, n. 443 - articoli 4 e 12 - legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 6)" |
|
Competenza |
euro 750.000,00 |
Cassa |
euro 750.000,00 |
|
|
Unità previsionale di base 3.4.2 |
|
Capitolo di entrata 3065085 - "Norme per la costituzione,
organizzazione e funzionamento delle |
|
Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato - Riscossione dei
proventi derivanti da sanzioni |
|
amministrative - Art. 25, legge regionale 25 febbraio 2005, n.
6", collegato al capitolo di spesa di |
|
nuova istituzione 213012 |
|
Competenza |
euro 25.000,00 |
Cassa |
euro 25.000,00 |
|
|
Unità previsionale di base 4.6.2 |
|
C.n.i. 213012 "Spese per iniziative di sostegno e promozione
dell'artigianato pugliese - Art. 26, legge |
|
regionale 25 febbraio 2005, n. 6", collegato al capitolo di
entrata 3065085 |
|
Competenza |
euro 25.000,00 |
Cassa |
euro 25.000,00. |
|
|
|
2. Per gli esercizi finanziari futuri si provvederà in sede di
approvazione del bilancio annuale di previsione.
Art. 29
(Abrogazioni)
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono
abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 17
gennaio 1988, n. 2 (Norme per la costituzione, organizzazione e
funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato);
b) 4
maggio 1990, n. 18 (Norme urgenti per la costituzione e il funzionamento
delle Commissioni provinciali per l'artigianato).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
|