TITOLO I
Art. 1
1. Alla lettera b) del primo comma dell'art. 5
della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole "dagli Enti disciolti",
sono aggiunte le parole "e o da altri Enti pubblici".
2. Alla lettera c) del primo comma dell'art. 5
della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole "presso il soppresso Ente
di provenienza", sono aggiunte le parole "e o presso altri Enti pubblici".
3. Al secondo comma dell'art. 5
della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole "trasferite dagli Enti di
provenienza", sono aggiunte le parole "e o da altri Enti pubblici".