TITOLO I
(1) Il Governo ha
peraltro osservato: 1) in relazione all'articolo 3, secondo comma che
l'eventuale ricorso all'ausilio di esperti, anche estranei all'Amministrazione
regionale, deve aver luogo secondo i criteri posti dalla legge
regionale n. 45/1981; 2) in relazione all'articolo 4, secondo comma, che la
prevista possibilità di convocazione senza rispetto del termine di tre giorni
previsto "di norma" deve essere legislativamente integrata mediante
l'individuazione dei presupposti che consentano la deroga di suddetto
termine.
(2) La presente legge è
stata abrogata dall'allegato B, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
Istituzione e
finalità.
[1. È istituita una Commissione
consiliare di indagine sull'attività svolta dall'E.R.S.A.P., al fine di
verificarne la rispondenza alla normativa in vigore] .
Art. 2
Composizione e
insediamento.
[1. La Commissione è composta
da tredici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla
consistenza dei Gruppi.
2. L'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale è delegato a provvedere alla costituzione e insediamento
della Commissione d'indagine entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni
nominative fatte pervenire dai Presidenti dei Gruppi entro 15 giorni dalla
richiesta da parte del Presidente del Consiglio].
Art. 3
Poteri.
[1. La Commissione d'indagine,
per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di
chiedere l'intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori
regionali, nonchè dei funzionari responsabili di settori ed uffici
dell'Amministrazione regionale e degli amministratori, sindaci revisori e
responsabili burocratici dell'E.R.S.A.P..
2. La Commissione può altresì
chiedere l'intervento degli amministratori, sindaci revisori e funzionari degli
organismi, enti, aziende, e/o società in cui l'E.R.S.A.P. risulta partecipe con
quote di capitale o azioni, nonchè avvalersi dell'ausilio di esperti, anche
estranei all'Amministrazione regionale.
3. La Commissione può acquisire
tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuni, senza che possa
essere opposto il segreto d'ufficio.
4. La Commissione delibera a
maggioranza dei membri presenti all'atto della votazione] .
Art. 4
Elezione del
presidente - Validità delle riunioni.
[1. I componenti la Commissione
eleggono, nella prima seduta, un Presidente, un Vicepresidente e un segretario,
a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta per le prime due votazioni, a
maggioranza relativa per le successive.
2. La Commissione si riunisce
previo avviso di convocazione da notificarsi di norma almeno tre giorni prima.
In prima convocazione la seduta è valida con la maggioranza dei suoi componenti.
In seconda convocazione la seduta è valida quale che sia il numero dei presenti]
.
Art. 5
Funzioni di
segreteria.
[1. Per l'espletamento delle
incombenze la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture
burocratiche del Consiglio regionale, su apposite decisioni adottate
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio] .
Art. 6
Termini.
[1. La Commissione relaziona al
Consiglio regionale sull'indagine svolta nel termine di dodici mesi dal suo
insediamento.
2. L'Ufficio di Presidenza del
Consiglio è delegato a concedere una sola proroga di ulteriori tre mesi, previa
richiesta motivata, cui dovrà comunque essere allegata una relazione sullo stato
dei lavori] .