TITOLO I
(1) La presente legge è
stata abrogata dall'allegato A, n. 118), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
Articolo
unico
[1. La validità delle norme di
cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30, così come modificata dalla legge regionale 11 febbraio 1991, n. 2, è prorogata sino alla data del 31 dicembre
1991.
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .