(1) Le norme di cui alla presente legge sono state
prorogate dal primo comma dell'art. 1,
L.R. 14
febbraio 1995, n. 2, fino alla data di entrata in vigore del Piano
urbanistico territoriale tematico "Paesaggio e beni ambientali", già adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione 11 ottobre 1994, n. 6946, e comunque
fino alla data del 30 aprile 1995. Successivamente tale ultima data è stata
prorogata al 31 luglio 1995 dall'art. 1, L.R. 5 aprile
1995, n. 16; al 31 marzo 1996
dall'art. 1,
L.R. 9 agosto
1995, n. 33; al 31 maggio 1997 dall'art. 1,
L.R. 20
gennaio 1997, n. 2; al 31
dicembre 1998 dall'art. 1,L.R. 14
gennaio 1998, n. 2; al 31
marzo 1999 dall'art. 7,
L.R. 14
gennaio 1999, n. 1 e da ultimo al 31 dicembre 1999 dall'art. 12,
L.R. 4 maggio
1999, n. 17. Ai sensi dell'art. 43,
L.R. 12 aprile
2000, n. 9, la presente legge è stata ulteriormente prorogata fino
all'approvazione del piano paesistico e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.
(2)
Il Governo ha ribadito che in applicazione della legge stessa la regione è
tenuta a rispettare sia, circa l'articolo 2, primo et sesto comma, il disposto
di cui all'ultimo comma dell'art. 1, legge 8 agosto 1985, n. 431, secondo cui
per gli interventi ivi previsti non necessità l'autorizzazione ex art. 7 della
legge n. 1497/1939, sia, circa gli articoli 3, 4 concernenti la tutela di
particolari zone in base alla legge n. 1497/1939, la normativa generale recata
in tale legge riguardo alla procedura per l'approvazione degli elenchi di dette
zone.
Art. 1
Aree soggette a divieto di
modificazione.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. VI, sent. n. 3018 del
09-06-2005,
R.L. c. Ministero per i beni e le
attività culturali e
Soprintendenza per i beni
ambientali, artistici, architettonici e storici di Bari
1. Fino all'approvazione, ai sensi della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56, del P.U.T.T. (Piano urbanistico territoriale
tematico) del «Paesaggio e dei beni ambientali», quale piano paesistico
territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed
ambientali, previsto dall'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e dei
relativi piani paesistici delle diverse aree sub regionali individuate dal PUTT
e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 1991, è vietata ogni modificazione
dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia nelle seguenti aree:
a) territori costieri compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più
elevato sul mare;
b) territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dal confine della linea di battigia;
c) territori compresi nella fascia di 200 metri
dal piede degli argini dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici
ai sensi del T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775 e successive integrazioni, nonché dal ciglio più elevato
delle gravine o lame. I torrenti, i corsi d'acqua, le gravine o lame di cui al
presente articolo saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, da emanare entro 120
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;
d) i territori coperti da boschi o macchia
mediterranea, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento e nelle fasce contermini di 100 metri;
e) i territori interessati da zone umide incluse
nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 o individuate con decreto del
Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
da emanare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;
f) i territori relativi alle zone di interesse
archeologico;
g) i parchi e le riserve regionali o comunali
nonché la relativa fascia di protezione esterna prevista dal piano di
istituzione (3).
(3) Vedi, anche, quanto
disposto dall'art. 3,
L.R. 20
gennaio 1998, n. 3.
Art. 2
Interventi ammissibili.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. VI, sent. n. 5932 del
03-11-2000, Soc. G. c. Ministero beni culturali.
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 49 del
08-02-1995, La Porta c. Comune di S. Marco in Lamis ed altri.
T.A.R. Lecce
Sez. I, sent. n. 397 del
27-04-1998, Pantaleo ed altro c. Comune di Melendugno.
1. Il divieto di cui all'art. 1 della presente
legge non si applica per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per
l'esercizio delle attività agro-silvo- pastorali che non alterino lo stato dei
luoghi e che non prevedano costruzioni edilizie. Sono inoltre consentite opere
di forestazione, di taglio colturale, di bonifica, di consolidamento degli
abitati e delle aree interessate da movimenti franosi nonché opere di
sistemazione idrogeologica, con relativa asportazione di materiale litoide
finalizzata alla stessa sistemazione idrogeologica sempre che tali opere siano
autorizzate o approvate dagli organi competenti sulla base di apposito progetto
presentato agli organi stessi.
2. L'attività edilizia e relative opere di
urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente punto 1 è consentita
nelle zone «A» e «B» previste dagli strumenti urbanistici.
Nelle zone «C», nelle aree destinate ad
insediamenti turistici, artigianali ed industriali sono consentiti gli
interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati
o piani di lottizzazione) formalmente e regolarmente presentati alla data del 6
giugno 1990, a condizione che le aree interessate risultino incluse nei
Programmi pluriennali di attuazione (P.p.a.) approvati alla stessa data.
Detti strumenti urbanistici esecutivi (piani
particolareggiati o piani di lottizzazione) dovranno, però, essere sottoposti a
preventivo parere del C.U.R. per l'accertamento di non contrasto con le esigenze
di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico.
Detto parere deve essere reso entro novanta
giorni dalla data di richiesta.
Sono, comunque, precluse ai suddetti interventi
le aree comprese nei territori di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 1 della
L.R. 11
maggio 1990, n. 30 (4).
3. Nelle aree boscate od interessate da macchia
mediterranea, l'edificazione è consentita soltanto nelle radure purché gli
interventi, oltre al rispetto delle condizioni del precedente comma, consentano
una zona di rispetto dal limite del bosco o della macchia mediterranea di almeno
100 metri.
Per gli interventi edilizi previsti in strumenti
urbanistici esecutivi (Piani particolareggiati o Piani di lottizzazione)
approvati alla data del 6 giugno 1990 e ricadenti nelle fasce contermini alle
zone boscate o coperte da macchia mediterranea, la distanza dal limite del bosco
da osservare nella edificazione è quella prevista dagli stessi strumenti
urbanistici, a condizione che tali interventi non contrastino con le esigenze di
tutela in relazione ai valori paesaggistici delle aree interessate (5).
4. La realizzazione delle opere pubbliche dello
Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e degli enti strumentali
statali e regionali può essere autorizzata dalla Giunta regionale, anche in
deroga a quanto previsto dall'art. 1 della presente legge, sulla base di
apposito studio di impatto ambientale che approfondisca gli effetti diretti e
indiretti del progetto dell'opera sui diversi fattori quali: l'uomo, il suolo,
la fauna, la flora, l'acqua, l'aria, il paesaggio e previo parere favorevole del
Comitato urbanistico regionale (6).
5. Lo studio di impatto ambientale deve
comprendere:
a) la descrizione analitica dello stato iniziale
del sito e del suo ambiente;
b) la descrizione dell'opera proposta,
considerata specialmente in rapporto alle sue finalità ed ai riflessi nella
economia locale;
c) le caratteristiche fisiche dell'insieme del
progetto con indicazioni della natura e della qualità dei materiali;
d) la descrizione dei probabili effetti del
progetto sull'ambiente, con particolare riferimento alla popolazione, alla
fauna, alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni
materiali, compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, al paesaggio
ed alle possibili varie interazioni tra i fattori stessi (7).
6. La realizzazione di tutte le opere è comunque
subordinata al rilascio del nulla osta previsto dall'art. 7 della legge 29
giugno 1939 n. 1497, ove le relative aree sono soggette al vincolo paesaggistico
di cui alla stessa legge (8).
(4) Comma, prima modificato
dal primo comma dell'art. 2,
L.R. 11
febbraio 1991, n. 2 e, successivamente, così sostituito dal
primo comma dell'articolo unico, L.R. 9 agosto
1993, n. 14.
(5) Comma così modificato dal
primo comma dell'articolo unico, L.R. 5
febbraio 1993, n. 2.
(6) Vedi,
anche, quanto disposto dall'art. 3,
L.R. 20
gennaio 1998, n. 3.
(7) Vedi,
anche, quanto disposto dall'art.3,,
L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.
(8) Comma
così modificato dal secondo comma dell'art. 2,
L.R. 11
febbraio 1991, n. 2.
Art. 3
Aree assoggettabili a divieto.
1. Su proposta dell'Assessore all'urbanistica ed
assetto del territorio e sentita la competente Commissione consiliare, con
decreto del Presidente della Giunta regionale possono essere individuate aree
non comprese nell'elenco di cui all'art. 1 della presente legge e di particolare
pregio ambientale, considerate come tali nelle fasi di elaborazione del P.U.T.T.
del «Paesaggio e dei beni ambientali», nei quali si applicano le norme della
presente legge.
2. Il decreto di cui al comma precedente, in
deroga a quanto previsto dal secondo comma precedente art. 2, può comprendere
aree comunque tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti ed interessate da
piani attuativi anche se approvati.
Art. 4
Notifica ai proprietari delle aree.
La pubblicazione del decreto di cui al precedente
articolo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sull'Albo pretorio del Comune
interessato e su non meno di due quotidiani a maggiore diffusione locale, in uno
all'individuazione delle aree su mappe catastali, costituisce a tutti gli
effetti notifica ai proprietari interessati.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.