ARTICOLO 1
Art. 1
1. La situazione debitoria della Regione al 31
dicembre 90, derivante dai disavanzi finanziari degli esercizi 1989 e 1990 e dai
debiti iscritti negli elenchi allegati al rendiconto 1990 a termini dell'art. 4
della L.R.
23 gennaio 1991, n. 1 e dell'art. 72
della legge
regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni
ed integrazioni, come integrato dall'art. 5
della richiamata legge
regionale 23 gennaio 1991, n. 1, è accertata in complessive L.
1.492.108.981.480.
Art. 2
1. Al risanamento della situazione debitoria si
provvede mediante la contrazione di mutui e prestiti a lungo termine in
esecuzione di un programma triennale di indebitamento di ammontare complessivo
non superiore al fabbisogno necessario al soddisfare le obbligazioni costituenti
le passività accertate all'articolo precedente.
2. Il programma di indebitamento, da realizzare
a termini dell'art. 29 del decreto legge 17 marzo 1992, n. 233, sarà precisato
nel bilancio pluriennale 1992-1994 con la previsione del volume dei mutui da
contrarre nei singoli esercizi del triennio.
Art. 3
1. Nei bilanci annuali di previsione per gli
anni finanziari 1992 e successivi sarà iscritto in apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa l'onere cumulato di ammortamento dei mutui autorizzati
a mente dell'art. 46,
comma 2, della legge
regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed
integrazioni ed in conformità al procedimento indicato dal richiamato art. 29,
commi primo e secondo, del decreto legge 17 marzo 1992, n. 233.