ARTICOLO 1
Art. 1
1. A decorrere dal 1° luglio 1992, la misura
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano,
istituita dall'art. 6, primo comma, lettera B, della legge 14 giugno 1990, n.
158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, Cap. II, è
fissata alla metà della corrispondente imposta erariale e comunque non superiore
a L. 50 e non inferiore a L. 10 per metro cubo (1).
2. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui
al presente articolo, istituita con l'art. 6, primo comma, lettera B, della
legge 14 giugno 1990, n. 158 e con il secondo comma dell'art 9 del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, è
determinata nella misura di L. 50 per metro cubo.
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