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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2007
Numero
25
Data
03/08/2007
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 112 straordinario del 3 agosto 2007
Allegati

 



TITOLO 1

Norme di assestamento e di seconda variazione al bilancio 2007

Art. 1

Finalità


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2007, approvato con legge regionale 16 aprile 2007, n. 11, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2006 nonchè le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.

2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 1 miliardo e 450 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 viene rideterminato in euro 1.515.560.726,52 e destinato per la quota incrementale all'incremento del fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio vincolato e per la regolarizzazione delle carte contabili nonchè ad alcuni capitoli di spesa per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.

3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto dell'utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.


Art. 2

Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa


1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 risulta modificato, sia per l'entrata che per la spesa, in euro 16.217.553.384,86 in termini di competenza e in euro 30.880.819.154,23 in termini di cassa.

 


Art. 3

Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate


1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 viene complessivamente determinato, per l'esercizio 2007, in euro 986.834.274,73.

 

 

Art. 4

Fondo per reiscrizione residui passivi perenti con vincolo di destinazione


1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi con vincolo di specifica destinazione (capitolo 1110046), ridotto di euro 182 milioni per effetto della legge regionale 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), al fine di sostenere il ripiano dei disavanzi sanitari provenienti dall'esercizio finanziario 2006, viene incrementato dell'importo di euro 51.034.086,00. Al reintegro della restante parte dello stanziamento iniziale del predetto capitolo si provvede, nel corso dell'esercizio finanziario 2007 e con atto di Giunta regionale, con le maggiori entrate provenienti dal pay back farmaceutico, dal recupero dei crediti per mobilità sanitaria e dalla vendita di immobili non strumentali delle aziende sanitarie locali (ASL).

 


Art. 5

Integrazione alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28


1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è sostituito dal seguente:

"3. II referto tecnico delle proposte di legge di cui al comma 1 predisposto (dall'ufficio di segreteria della Commissione consiliare competente e vistato dal centro di responsabilità amministrativa competente per materia, entro sette giorni dalla data di ricevimento e dal Settore ragioneria entro i successivi quindici giorni".

 


TITOLO II

Disposizioni per l'attuazione degli interventi infrastrutturali

Art. 6

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 settembre 2000, n. 13


1. L'articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13 (Procedure per l'attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000-2006), così come modificato dall'articolo unico della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 30, è sostituito dal seguente:


" Art. 32

Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese.


1. I soggetti attuatori, dopo l'espletamento della gara di appalto, approvano il nuovo quadro economico di spesa depurato delle economie conseguite.

2. L'erogazione dei contributi avviene con le seguenti modalità:

a) anticipazione pari al 30 per cento del costo dell'intervento rideterminato ai sensi del comma 1, previa attestazione da parte del responsabile del procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;

b) ulteriori anticipazioni pari al trentacinque e al 30 per cento al momento in cui le spese ammissibili sostenute e quietanzate nei modi di legge raggiungono rispettivamente il 25 e il 60 per cento del costo dell'intervento rideterminato ai sensi del comma 1. Dette anticipazioni restano, comunque, subordinate alla presentazione da parte del responsabile del procedimento della documentazione delle suddette spese ammissibili;

c) erogazione finale del 5 per cento disposta contestualmente all'emissione del provvedimento, predisposto dai dirigenti dei settori o strutture responsabili delle singole misure, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento.

3. Per gli interventi per i quali è già stata erogata un'anticipazione pari al 7 per cento del costo dell'intervento rideterminato ai sensi del comma 1 è consentita l'integrazione dell'anticipazione sino al concorso del 30 per cento stabilito con il comma 2, lettera a).

4. Nel caso ci si avvalga della possibilità prevista dal comma 3, le ulteriori anticipazioni devono essere erogate secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera b).".

 


TITOLO III

Disposizioni di carattere tributario

Art. 7

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sostitutiva gas metano - ARISGAM


1. Al fine di compensare la perdita di gettito derivante dall'articolo 2, comma 73, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a decorrere dal 1° ottobre 2007 il limite superiore indicato nel comma 1 dell'articolo unico della legge regionale 24 giugno 1992, n. 13 (Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale), è fissato nella misura massima consentita dal comma 153 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Al fine di compensare la perdita di gettito derivante dall'articolo 2, comma 73, del D.L. n. 262/2006, convertito dalla L. n. 286/2006, a decorrere dal 1° ottobre 2007 l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale di cui al capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), è fissata nella misura massima indicata dal comma 153 dell'articolo 1 della L. n. 662/1996.

3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), degli incrementi di imposta derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo si tiene conto a valere sai pagamenti degli acconti dovuti dal 30 settembre 2007.

 

 

Art. 8

Tributo speciale per il deposito in discarica - soggetti passivi (1)


[1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni. Il tributo è dovuto, dal 1° gennaio 2008, dai seguenti soggetti passivi:

a) gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;

b) gestori di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia;

c) chiunque esercita illecitamente attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

2. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido al pagamento del tributo e della sanzione ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla competente autorità pubblica prima della constatazione delle violazioni di legge].


(1) Articolo abrogato dall’art. 7, comma 32, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 


Art. 9

Tributo speciale per il deposito in discarica - determinazioni (2)


[1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla basa delle annotazioni effettuate sui registri di cui all'articolo 3, comma 28, della L. n. 549/1995, nonchè all'articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006, alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi. È fatto obbligo ai gestori di annotare su detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata dall'articolo 3, commi 29, come modificato dall'articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e 40 della L. n. 549/1995. Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39, modificato dall'articolo 1, comma 159, della L. n. 662/1996, della L. n. 549/1995, con le modalità indicate dai successivi commi. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex articolo 191 del D.Lgs. n. 152/2006, equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. n. 152/2006. Si intende per discarica quanto previsto alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti). Ove non sia possibile, in sede di accertamento, determinare la data di conferimento in discarica, questa si presume coincidente con la data dell'accertamento medesimo. Nei casi in cui, in sede di accertamento, non risulti possibile rilevare la quantità e la tipologia dei rifiuti stoccati nell'anno di riferimento, sulla base delle annotazioni sui registri di carico e scarico, il tributo è commisurato al peso complessivo dei rifiuti presenti in discarica. Quando tale quantificazione non sia comunque possibile, si presume una quantità sulla base del volume dei rifiuti rapportata a un fattore di conversione tonnellate/metri cubi pari a 1 e applicando l'aliquota di imposta vigente più elevata. La quantificazione può essere effettuata sulla base dei verbali emessi dalla Guardia di finanza, dal Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dai Vigili urbani, in relazione alla competenza a essi attribuita dai singoli regolamenti comunali, e dai funzionari delle province e dell'Agenzia regionale protezione dell'ambiente, appositamente incaricati e individuati dall'ente di appartenenza, ovvero dai dati consuntivi a seguito dell'ordinanza emanata dal sindaco del comune ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006. In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non consentano l'esatta specificazione per tipologia e qualità, nonchè la corretta certificazione delle quantità dei rifiuti solidi di cui ai commi 28 e 40 dell'articolo 3 della L. n. 549/1995, si applica l'aliquota di imposta vigente più elevata, in aggiunta all'applicazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni alla normativa di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi è cosi determinato:

a) euro 0,0125 per i rifiuti speciali pericolosi;

b) euro 0,0095 per i rifiuti speciali non pericolosi;

c) euro 0,0065 per i rifiuti speciali misti da costruzione e demolizioni;

d) euro 0,0150 per i rifiuti solidi urbani in genere, in caso di discariche abusive o quando non sia possibile applicare la tabella di cui al comma 3. Per l'incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia si applica la riduzione di cui al comma 4 (3) .

3. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (4) , l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani, ivi compresi i sovvalli provenienti dagli impianti costituenti il sistema di trattamento del ciclo di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, nonchè i sovvalli provenienti dalle piattaforme di trattamento dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata, in entrambi i casi a prescindere dalla individuazione del relativo codice del Catalogo europeo dei rifiuti (CER) di cui alla decisione 00/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, è determinato secondo la tabella riportata all'allegato 1 della presente legge, articolato, a partire dal tributo massimo di euro 15 (quindici) a tonnellata, sulla base dei seguenti due criteri di premialità:

a) rispetto degli obiettivi di piano regionale e normativi di raccolta differenziata;

b) chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati e organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

4. Non si applica la misura del 20 per cento del tributo di cui al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 3 della L n. 549/1995; in luogo della stessa, si applica la misura del 30 per cento del tributo ai sovvalli provenienti da attività di trattamento dei rifiuti effettivamente finalizzate al recupero e al riciclaggio.

5. Gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) o, ove non costituiti o non serviti dal gestore unico, i comuni singoli o associati sono tenuti a comunicare mensilmente i dati inerenti la produzione dei rifiuti solidi urbani e i quantitativi raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti di riciclaggio (recupero e/o valorizzazione), inserendo i suddetti dati inerenti le quantità e la qualità dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, con specificazione delle relative destinazioni, direttamente on-line, mediante inserimento degli stessi sul portale ambientale della Regione Puglia, all'indirizzo www.regione.puglia.it/ambiente, all'interno della sezione "Rifiuti e bonifica", nell'area riservata agli ATO, ai comuni con servizi associati o singoli, utilizzando il modello di cui all'allegato 2. I dati sono resi disponibili sul sito della Regione Puglia al fine di consentire l'accesso ai dati a tutti i cittadini e ai preposti enti di controllo. Le comunicazioni degli ATO o, ove non costituiti o non serviti dal gestore unico, dei comuni costituiscono la base informativa di riferimento per il calcolo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. In assenza di comunicazioni da parte dei comuni, agli stessi viene applicata la tariffa massima da parte del soggetto passivo. Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto differenziato e indifferenziato si tiene conto:

a) per quanto attiene i rifiuti indifferenziati, delle quantità prodotte e conferite da ogni singolo ATO o comune certificate sulla scorta delle dichiarazioni prodotte dai gestori degli impianti a servizio del relativo ATO di competenza;

b) per quanto concerne i rifiuti differenziati, dei dati certificati direttamente dalle piattaforme dei consorzi di filiera, nel caso di comuni convenzionati nell'ambito dell'accordo-quadro nazionale Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) - Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), o dagli impianti privati presso i quali i comuni singoli o associati conferiscono le varie tipologie di rifiuto.

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata si devono considerare:

a) i rifiuti secchi recuperabili raccolti in maniera differenziata ed effettivamente avviati a idonei impianti di recupero;

b) i rifiuti organici avviati a effettivo recupero presso idonei impianti di compostaggio;

c) le parti dei rifiuti ingombranti, raccolti in maniera separata, effettivamente destinate a recupero.

6. Ogni anno gli ATO o, ove non costituiti o non serviti dal gestore unico, i comuni singoli o associati, attraverso i propri legali rappresentanti, trasmettono una specifica comunicazione all'Assessorato all'ecologia - Settore gestione rifiuti e bonifiche, secondo lo schema di cui all'allegato 3, contenente il riepilogo delle comunicazioni mensili di cui al comma 5 e le certificazioni rivenienti dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata, al fine della verifica della quantità di raccolta differenziata operaia in ciascun comune. Le comunicazioni devono pervenire, all'Assessorato all'ecologia - Settore gestione rifiuti e bonifiche, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e contenere i dati relativi al precedente periodo 1° settembre-31 agosto al quale saranno riferite le percentuali di raccolta differenziata per la quantificazione dell'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da applicare. Entro il 30 ottobre di ogni anno, con relativa determinazione del dirigente del Settore gestione rifiuti e bonifiche, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), si provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo dovuto e all'assegnazione a ciascun comune o associazione di comuni dell’aliquota di tributo dovuto per l'anno successivo. I soggetti passivi, sulla base della determinazione del dirigente del Settore gestione rifiuti e bonifiche, applicano l'imposta dovuta da ciascun conferente per fanno solare successivi Entro il 31 luglio di ogni anno viene emanata una legge regionale solo ove vengano variate le aliquote inerenti i rifiuti speciali e i rifiuti solidi urbani, anche in ordine alla percentuale di raccolta differenziata e/o indifferenziata, e in ogni altro caso previsto dalla normativa statale; in mancanza, permangono le aliquote precedentemente in vigore. Per l’anno 2008 il tributo speciale per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani, ivi compresi i sovvalli provenienti dagli impianti costituenti il sistema di trattamento del ciclo di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, nonchè i sovvalli provenienti dalle piattaforme di trattamento dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata, in entrambi i casi a prescindere dall'individuazione del relativo codice CER, è determinato secondo quanto disposto dalla  legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi) e dalla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizoni di carattere tributario).

7. Entro il mese successivo alla data di scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all'articolo 8 sono tenuti a produrre una dichiarazione, in tre copie, contenente i seguenti dati:

a) denominazione della ditta e del legale rappresentante;

b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

c) quantità in peso dei rifiuti in chilogrammi, distinte per tipologia di rifiuto, così come previsto dal comma 29 dell'articolo 3 della L. n. 549/1995, e distinte per ATO o, ove non costituiti o non serviti dal gestore unico, per comune di provenienza con l'evidenziazione della specifica aliquota applicata in base a quanto disposto dall'articolo 8;

d) indicazione dei versamenti effettuati.

8. La dichiarazione di cui al comma 7 deve essere presentata al Settore finanze della Regione Puglia, allegando copia dei versamenti effettuati. In caso di spedizione per plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Una delle copie è trasmessa a cura del Settore finanze alla provincia ove sono ubicati la discarica o l'impianto di incenerimento. Lo schema-tipo di dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato con determinazione del dirigente del Settore finanze da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le dichiarazioni presentate in difformità allo schema sono da considerarsi nulle. Con determinazione del dirigente dei Settore finanze della Regione Puglia, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

9. Nel caso di svolgimento di servizio di pubblica utilità per lo smaltimento di rifiuti urbani, i soggetti passivi, qualora siano in grado di dimostrare che uno o più soggetti conferenti non abbiano provveduto, neanche a seguito di diffida, a versare la quota di ecotassa da essi dovuta, non sono tenuti al versamento della sanzione relativa al tributo non versato nei tempi prescritti, In tal caso i soggetti passivi attivano i necessari atti di ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti conferenti inadempienti e procedono al versamento della relativa quota parte del tributo al buon esito dei suddetti atti (5) .

10. Restano in vigore le norme di cui alla legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la presente legge].

(2) Articolo abrogato dall’art. 7, comma 32, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(3) Ai sensi dell'art. 10, comma 2,  L.R. 19 dicembre 2008, n. 42, rimane ferma, per l'anno 2009 l'aliquota di euro 0,0150 qui prevista in caso di discariche abusive.

(4) Termine prorogato dapprima al 1° maggio 2009 e poi al 1° luglio 2009, rispettivamente, dall'art. 10, comma 1, L.R. 19 dicembre 2008, n. 42 e poi dall'art. 4,  L.R. 30 aprile 2009, n. 10. Fino a tali date, ai sensi delle medesime disposizioni, continuano ad applicarsi le aliquote vigenti.

(5) Comma abrogato dall'art. 11L.R. 2 agosto 2010, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 


Art. 10

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11


1. Alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), così come modificata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'allegato A (Interventi soggetti a VIA obbligatoria), nell'elenco A3, la lettera A.3.a, già erroneamente individuata quale lettera A.1.a. con la L.R. n. 17/2007, è sostituita dalla seguente:

"A.3.a cave e torbiere con 500 mila o più mc/anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha, nonchè cave e torbiere non inserite all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inseriti all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura di VIA e, ove occorra, la procedura di valutazione di incidenza”;

b) all'allegato B (interventi soggetti a procedura di verifica di assoggetabilità a VIA), nell'elenco B2:

1. la lettera B.2.g/3 è sostituita dalla seguente:

"B.2.g/3 impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento non esclusione degli impianti con produzione massima di 1/MW";

2. dopo la lettera B.2.g/5 è aggiunta la seguente:

“B.2.g/5-bis impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenzialità produttiva uguale o superiore a 15MW".

 


TITOLO IV

Disposizioni in materia di lavoro

Art. 11

Modifica all'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10


1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), il termine ultimo per l'emanazione del bando di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), nei limiti delle risorse di cui al capitolo 951000 del bilancio di previsione 2007, è fissato al 30 settembre 2007.

 


Art. 12

Fondo regionale di solidarietà per i lavoratori


1. Per far fronte alle situazioni di disagio derivanti da ritardi nella erogazione delle indennità previste dalla vigente normativa nazionale, ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti sul territorio regionale aventi titolo a fruire degli ammortizzatori, in deroga ai sensi della vigente normativa è concessa la possibilità di accedere a un'anticipazione bancaria la cui spesa per interessi è a totale carico della Regione Puglia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il fondo regionale di solidarietà per i lavoratori aventi diritto a fruire dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e mobilità in deroga.

3. Il beneficio può essere concesso per un massimo di sei mesi annui non prorogabili.

4. L'individuazione degli istituti di credito abilitati, le modalità di concessione ai lavoratori delle anticipazioni, l'individuazione dei lavoratori aventi diritto sono definite con apposito provvedimento di Giunta regionale.

5. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante l'istituzione del capitolo 787040 "Fondo regionale di solidarietà per i lavoratori aventi diritto a fruire dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità in deroga", con una dotazione finanziaria per l'anno 2007, di euro 50 mila.

 

 

TITOLO V

Disposizioni varie

Art. 13

Contributo straordinario per la prosecuzione delle attività dello sportello europeo


1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dello sportello europeo funzionante presso l'Assessorato alle politiche comunitarie - Ufficio Taranto Europa della Provincia di Taranto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Taranto pari a euro 250 mila.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante l'istituzione di un nuovo capitolo (C.N.I.) con stanziamento di euro 250 mila come competenza e una riduzione di pari importo dallo stanziamento del capitolo 1110097 del bilancio regionale.

 


Art. 14
(6)

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29


[1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), come modificato dall'articolo 45 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, le parole "il 31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2007".]

(6) Articolo abrogato dall'art. 27, comma 1, lettera g) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

 

Art. 15

Salvaguardia del verde pubblico


1. Al fine della tutela del valore del paesaggio di cui all'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana, per particolari interventi straordinari, di rifacimento e ricostituzione del verde pubblico, in ambienti urbani, caratterizzato da particolari specie vegetative che rivestono carattere storico e ambientalistico tipico dei comuni pugliesi, minacciato da avversità fitosanitarie emergenti, lo stanziamento del capitolo di spesa corrente 111033 - UPB 8.5.1 del bilancio autonomo di previsione 2007 "Spese per l'attività del servizio fitosanitario regionale, anche in convenzione con enti di ricerca, per monitoraggio e controllo malattie da quarantena e certificazione materiale vivaistico (D.Lgs. n. 536/1992)" viene impinguato della somma di euro 500 mila in termini di competenza e di cassa, con prelievo, negli stessi termini, di euro 250 mila dal capitolo 841010 - UPB 8.2.2 e di euro 250 mila dal capitolo 121012 - UPB 8.3.1, capitoli di spesa corrente del medesimo bilancio.

 


Art. 16

Aumento capitale sociale Società partecipata aeroporti Puglia S.p.a.


1. Al fine di esercitare il diritto di sottoscrizione da parte della Regione Puglia della quota di aumento del capitale sociale a titolo oneroso della Società partecipata aeroporti Puglia S.p.a., è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di euro 268.480,00.

2. All'onere derivante dai comma 1 si provvede mediante l'istituzione di nuovo capito di spesa 562008 "Intervento finanziario per la sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale della Società partecipata aeroporti Puglia S.p.a. - (L.R. Assestamento e seconda variazione bilancio di previsione 2007)" - UPB 13.01.02 e contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1110097 - UPB 10.4.2 "Ragioneria oneri di gestione finanziaria".

3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la sottoscrizione delle azioni per l'aumento del capitale sociale di cui al comma 1.

 

 

Art. 17

Modifica all'articolo 36 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1


1. Al comma 1-bis dell'articolo 36 (Strutture riabilitative psichiatriche private. Reg. n. 7/2002) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, aggiunto dall'articolo 32 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 e successivamente modificato dall'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, le parole "30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007, ovvero sino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe da adottare con provvedimento di Giunta regionale".

 


Art. 18

Legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27 - Trasferimento funzioni


1. Le funzioni per l'esercizio delle attività di trasporto infermi e di feriti previste dalla legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27 (Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti), e successive integrazioni e modificazioni in capo alla Regione sono trasferite alle ASL, nel cui ambito hanno sede il richiedente e le sedi operative.

 

 

Art. 19

Modifica all'articolo 19 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26


1. L'articolo  19   della  legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi il materia sanitaria), è sostituito dal seguente:


"Art. 19

Contratti per prestazioni domiciliari.


1. I direttori generali, ferma restando la piena operatività delle strutture pubbliche, che a tal fine possono utilizzare personale della continuità assistenziale mediante estensione dell'orario di lavoro, stipulano contratti con i presidi accreditati per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in forma domiciliare, insistenti nel rispettivo territorio e/o in altri ambiti territoriali, rivolte alla presa in carico dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, tenendo conto del fabbisogno determinato nell'ambito territoriale di ciascuna ASL.

2. La stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 1 deve essere ispirata dai raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) esercizio pieno del diritto alla libera scelta da parte dell'utente, in coerenza con quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitaro regionale);

b) facilità di accesso per Putente e riduzione dei tempi di attesa.

3. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria domiciliare assicurando l'integrazione degli interventi socio-sanitari, il servizio sanitario regionale (SSR) promuove il potenziamento dell'assistenza medica e infermieristica a domicilio erogata nelle forme dell'assistenza domiciliare sanitaria. A tal fine è assicurata la formazione del personale dedicato e l'integrazione dell'assistenza domiciliare con le strutture distrettuali e la medicina di base per la realizzazione della rete dei servizi territoriali omogenea su tutto il territorio regionale.

 

 

Art. 20

Piano d'interventi per la donazione e il trapianto di organi


1. Al fine di incentivare e riorganizzare l'intero processo di donazione-trapianto, le ASL e le aziende ospedaliero-universitarie istituiscono presso le unità operative (UO) di rianimazione un'articolazione semplice il cui responsabile è individuato tra i dirigenti medici in servizio presso la stessa UO.

2. In ciascuna azienda sanitaria locale è istituita la figura del coordinatore territoriale delle donazioni, al quale deve essere affidata l'unità operativa semplice per l'attività di coordinamento della formazione degli operatori e dell'informazione ai cittadini ai fini della promozione della donazione degli organi (7) .

(7) Comma così sostituito dall'art. 11, L.R. 23 dicembre 2008, n. 45. Il testo originario era così formulato: «2. Il responsabile dell'articolazione semplice di cui al comma 1 assume anche l'incarico di coordinatore locale per le attività di donazione e prelievo nelle strutture sanitarie territoriali e di quanto previsto per la globale attività trapiantologica.».

 


Art. 21

Livelli essenziali di assistenza - LEA


1. Sono inserite nel nomenclatore tariffario regionale le seguenti prestazioni specialistiche ambulatoriali non previste dal decreto ministeriale 22 luglio 1996:


Codice prestazione


40194    Biopsia microistologica con aspirazione forzata   Automatica sotto guida steroetassica
 
40193    Biopsia microistologica con aspirazione forzata    Automatica sotto guida ecografica
 
11994    Correzione dei vizi di refrazione (con laser a    Eccimeri tecnica lasik o lamellare)
 
54983    Dialisi peritoneale domiciliare NIPD e OCPD
 
90396    Rapamicina (sirolimus) dosaggio con metodica   HPCL
 
91136    Elastasi 1 pancreatica/f EIA
 
91356    Peptide natriuretico cerebrale (BNP o NT-PROBNP)
 
91582    Anticorpi anti-endomisio IGA (EMA) (IGG, IGA)
 
91583    Anticorpi anti-transglutaminasi (TTG) (IGG, IGA)
 
91 584   HLA per identificazione degli aplotipi DQ2 e DQ8
 
91585    Anticorpi anti-desmogleina 1 (DSG1) EIA
 
91586    Anticorpi anti-desmogleina 3 (DSG3) EIA
 
91587    Anticorpi B.P. 180 EIA
 
 

2. Nell'ambito delle iniziative umanitarie, sono erogate a carico del SSR le prestazioni non usufruibili nel loro paese dai cittadini extracomunitari, nel limite di euro 800 mila.

3. Il maggiore onere riveniente dall'attuazione dei commi 1 e 2 è posto a carico del bilancio autonomo della Regione.

3-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede con l'istituzione, nell'ambito dell'unità previsionale di base 12.02.01 "Assistenza ospedaliera e specialistica", del capitolo di spesa n. 721075 "Spese per prestazioni sanitarie in favore di cittadini extracomunitari nell'ambito di iniziative umanitarie (art. 21,  L.R. n. 25/2007)" con una dotazione finanziaria di euro 800 mila in termini di competenza e cassa (8) .


(8) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 2 luglio 2008, n. 18.

 

Art. 22

Comando di personale dirigenziale del comparto sanità


1. Per le materie attinenti la sanità è consentito il comando presso l'amministrazione regionale di personale dirigenziale delle aziende sanitarie o delle aziende ospedaliere. La Regione per il periodo di utilizzo rimborsa all'amministrazione di provenienza il trattamento economico complessivo in godimento, in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali del comparto sanità.

 


Art. 23

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (9)

1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 11 (Medicina dei servizi) della  L.R. n. 14/2004, così come modificato dall'articolo 33 della L.R. n. 1/2005, sono estese al personale de! profilo professionale di veterinario collaboratore, titolare di rapporto convenzionale alla data del 31 dicembre 2006.


(9) Per l’interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo, vedi l’art. 2,  L.R. 27 novembre 2009, n. 27 e l'art. 43L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

 

Art. 24

Contributo straordinario ai comuni della provincia di Foggia colpiti dagli incendi


1. Al fine di fronteggiare le emergenze conseguenti agli incendi verificatisi in provincia di Foggia in data 24 luglio 2007, la Regione provvede a erogare ai comuni interessati un contributo straordinario di euro 1 milione.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di erogazione della somma definendo tempi e criteri della rendicontazione.

3. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante l'istituzione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, nell'UPB 6.1.1, di un nuovo capitolo "Contributo straordinario ai comuni della provincia di Foggia colpiti da incendi il 24 luglio 2007 per le emergenze incendi", con uno stanziamento di euro 1 milione da prelevare dal capitolo 111046.

 


Art. 25

Utilizzo personale imprese appaltatrici e società strumentali

1. Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l’affidamento di servizi l’assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli (10) .

2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati.

3. I vincoli di cui ai commi 1 e 2, a integrazione di quanto previsto dalla Delib.G.R. 15 dicembre 2009, n. 2477 (Modifiche e integrazioni alla Delib.G.R. 5 maggio 2009, n. 745 – Criteri e procedure per l’attivazione dell’istituto dell’in house providing - Linee guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle aziende sanitarie ed enti pubblici del servizio sanitario regionale di Puglia), devono comprendere anche le attività che costituiscono compito diretto di tutela della salute, comprese le attività di supporto strumentale delle imprese appaltatrici.

4. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia, nei limiti del fabbisogno di personale da adibire effettivamente allo svolgimento dei servizi affidati (11) .

5. Il presente articolo non si applica ai dirigenti. Rientrano nell’applicazione del presente articolo i soci di cooperative di lavoro che non abbiano funzioni direttive a condizione che abbiano espressamente rinunciato o ceduto le quote di partecipazione alla cooperativa all’atto dell’assunzione presso la nuova impresa; in ogni caso, l’assunzione dei soci di cui al presente comma avviene solo dopo l’assunzione del personale dipendente della cooperativa.

6. Il servizio svolto dai volontari delle associazioni di volontariato convenzionate con le aziende sanitarie per il servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 deve essere valutato nell’ambito delle selezioni di evidenza pubblica per il reclutamento di personale per il servizio di emergenza urgenza 118 (12) .


(10) La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30,  L.R. 25 febbraio 2010, n. 4 (sostitutivo del presente articolo), quanto al presente comma (limitatamente alle parole "a tempo indeterminato") e quanto al comma 4 (nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell’appalto, senza alcuna forma selettiva), con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma e al comma 4, nei limiti sopraindicati.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4 (sostitutivo del presente articolo), quanto al presente comma (nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell’appalto, senza alcuna forma selettiva) e quanto al comma 1 (limitatamente alle parole "a tempo indeterminato"), con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma e al comma 1, nei limiti sopraindicati.

(12) Articolo così sostituito dall’art. 30, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Successivamente, ai sensi dell'art. 1L.R. 24 settembre 2010, n. 12, sono stati sospesi gli effetti del suddetto art. 30 (e per estensione quelli del presente articolo). Vedi anche quanto disposto dall'art. 4 della medesima legge riguardo alla sua efficacia (per la sentenza di illegittimità costituzionale parziale dei commi 1 e 4 del presente articolo vedi nelle relative note). Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Utilizzo personale imprese appaltatrici. 1. Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione devono prevedere nei bandi di gara, avvisi e, comunque, nelle condizioni di contratto per appalti di servizi l'utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, nonchè le condizioni economiche e contrattuali già in essere.2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati e non si applicano ai dirigenti e al personale che esercita i poteri direttivi.».

 

 

Art. 26

Articolo 9 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 - Proroga termine *


[1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), come già prorogato dall'articolo 15 della L.R. n. 10/2007, è prorogato al 31 dicembre 2007.]

*  Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 5/2008, art. 20

 


Art. 27

Disposizioni in materia di trasporti


1. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, di parziale modifica del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 (Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:

"7. La gestione stralcio per la definizione delle pendenze residuali delle cessate gestioni di auotoservizi interurbani è affidata ad apposita struttura di progetto, presso l'Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione, che provvede alle necessarie istruttorie in autonomia funzionale e organizzativa e richiedendo per il tramite del Settore di appartenenza, ove necessario, il parere dell'Avvocatura regionale sulle proposte di transazione.".

 

Art. 28

Piano annuale per l’impiantistica sportiva


1. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della  legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti) è autorizzata, per il solo anno 2007, previa intesa con le province, ad adottare un piano annuale per l’impiantistica sportiva e per gli impianti e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive, indicando i criteri e le modalità di attuazione.

 


Art. 29

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27


1. All'articolo 33 della .legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2-octies, introdotto dall'articolo 38 della L.R. n. 10/2007, è sostituita dalla seguente:

"c) all'Università degli studi di Lecce l’immobile ex INAPLI alla via Birago e l'immobile ex Collegio Fiorini in Lecce, per le finalità didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso;";

b) al comma 2-nonies, introdotto dall'articolo 38 della L.R. n. 10/2007, dopo le parole «Colonia collinare ex G.I. "A.Motolese"» sono inserite le seguenti: ", dell'ex ENAPLI e dell'ex Collegio Fiorini".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

ALLEGATO 1(13)

ALLEGATO 2(13)

ALLEGATO 3(13)

ALLEGATO A(14)

ALLEGATO B(14)

(13)  Allegati 1,2 e 3  sono scaricabili in formato PDF

(14) Gli allegati A e B, che si omettono, contengono variazioni di assestamento al bilancio di previsione per l’anno 2007, approvato con L.R. 16 aprile 2007, n. 11. Successivamente l'allegato A è stato modificato dall'art. 3,   L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.