ARTICOLO 1
Art. 1
1. L'ultimo periodo del primo comma dell'art.4
della legge
regionale 22 agosto 1989, n. 12, è così modificato: "- titolo di proprietà
del terreno e/o del fabbricato o - nel caso il richiedente non sia proprietario
dell'immobile - idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene
nonchè, assenso del proprietario, con sottoscrizione autenticata, all'esecuzione
delle opere".
Art. 2
1. ... (1).
(1) Sostituisce il primo
comma dell'art. 5, L.R.
22 agosto 1989, n. 12,
Art. 3
1. ... (2).
(2) Sostituisce il terzo
comma dell'art. 5, L.R.
22 agosto 1989, n. 12,
Art. 4
1. Le domande già integrate ai sensi dell'art.
9
della legge
regionale 22 agosto 1989, n. 12 possono essere ulteriormente corredate della
documentazione di cui alle disposizioni precedenti, tramite il sindaco
competente per territorio, entro e non oltre novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande non documentate nel termine di cui
al precedente comma sono archiviate.