Art. 1
Finalità.
1. Al fine di promuovere ed assicurare il
miglioramento, il riequilibrio dell'offerta e l'ordinato sviluppo della
ricettività alberghiera e turistica considerata di grande rilevanza sociale ed
economica, in attuazione del Piano regionale di sviluppo e della normativa
regionale di attuazione della legge quadro nazionale sul turismo, la Regione
Puglia può concedere provvidenze nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente
legge per:
a) costruzione, ricostruzione, ampliamento,
ristrutturazione, trasformazione e completamento di:
- alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze
turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici di cui all'art. 6 della
legge 17 maggio 1983, n. 217;
- impianti e servizi turistici complementari,
compresi gli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati;
- esercizi di ristorazione;
- stabilimenti balneari;
- agenzie di viaggio e turismo;
b) l'arredamento e il rinnovo dell'arredamento
degli esercizi di cui alla precedente lettera a). (1)
2. Dette iniziative possono essere realizzate
anche mediante locazioni finanziarie.
(1) Vedi anche il Regolamento
regionale n.1/80.
Art. 2
Priorità.
1. Gli esercizi di cui al precedente art. 1,
primo comma, lett. a, devono essere ubicati nelle zone di cui all'art. 6 della
L.R.
16 maggio 1985, n. 28.
2. Le iniziative situate nei territori di Comuni
dichiarati turisticamente rilevanti sono considerate in via prioritaria.
A quelle relative ai territori di Comuni
dichiarati turisticamente influenti è assicurata una quota parte delle risorse
disponibili.
Art.
3
Soggetti beneficiari e provvidenze.
1. Le provvidenze per la realizzazione delle
opere di cui al precedente art. 1 sono concesse:
a) agli operatori privati;
b) agli Enti locali e loro consorzi;
c) agli altri Enti pubblici nonchè alle
associazioni e società commerciali costituite ai sensi del C.C. interessate allo
sviluppo delle attività turistiche.
2. Le provvidenze sono costituite da:
a) mutuo a tasso agevolato, con ammortamento
massimo di 20 anni, nella misura non superiore al 50% della spesa ritenuta
ammissibile, nonché contributo in conto capitale nella misura massima del 15%
della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lettera a) del
presente art. 1;
b) contributo in conto capitale (o contributo in
conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura
massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla
lett. a) dell'art. 1, in alternativa alle provvidenze di cui alla precedente
lett. a). Alle iniziative attuate da Enti pubblici o loro consorzi, il
contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di
operazioni di locazione finanziaria) è concesso fino al 40% della spesa ritenuta
ammissibile;
c) contributo in conto capitale (o contributo in
conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura
massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla
lett. b) del precedente art. 1.
3. Il tasso annuo di interesse a carico dei
beneficiari in relazione alla concessione dei mutui di cui al secondo comma,
lett. a), del presente articolo è fissato nella misura del 5,50%.
4. All'uopo la Regione stipulerà apposite
convenzioni con gli Istituti di credito e con le Società di locazione
finanziaria.
5. Nella determinazione della spesa ammissibile
può essere compreso anche il prezzo per l'acquisto dell'immobile adibito o da
adibire ad uso alberghiero, nonché per l'acquisto del suolo, purché in misura
non superiore al 50% dello intero investimento.
6. Le provvidenze comunque erogate dalla Regione
non possono superare, quale tetto massimo, la somma complessiva di lire
4.000.000.000.
7. Gli interventi di cui alla presente legge non
sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse, allo stesso titolo, dallo
Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici.
Art. 4
Procedure e modalità per la richiesta
dei contributi.
1. Le domande dirette ad ottenere la concessione
dei benefici, indirizzate all'Assessorato regionale al turismo, devono essere
presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio l'opera sarà situata e
corredata dei seguenti documenti:
- relazione tecnica;
- progetto esecutivo dell'opera;
- concessione edilizia;
- computo metrico estimativo;
- piano finanziario;
- dichiarazione del richiedente, sotto la
propria responsabilità, di non avere richiesto o beneficiato per la medesima
opera di contributi derivanti da leggi statali e regionali;
- dichiarazione di impegno ad attenersi alle
prescrizioni ed alle disposizioni di cui al D.M. 27 luglio 1976 ed eventuali
successive modificazioni, che consentono alla Regione di accedere ai
finanziamenti previsti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, così come
previsti dal reg. CEE n. 4254/88;
- nulla-osta necessari ove esistano vincoli sul
territorio;
- titolo di proprietà del terreno e/o del
fabbricato o - nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile
- idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene nonché assenso del
proprietario, con sottoscrizione autenticata, all'esecuzione delle opere (2).
2. Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla
data di presentazione della domanda, la trasmette all'Assessorato regionale al
Turismo, corredata dell'attestazione circa la rispondenza della iniziativa alle
destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico vigente nella
località.
3. Trascorsi inutilmente 30 giorni,
l'interessato può inoltrare alla Regione l'istanza corredata del certificato di
conformità allo strumento urbanistico rilasciato dall'Ufficio Comunale
competente.
4. Le iniziative le cui opere risultino iniziate
oltre diciotto mesi prima della data di presentazione della domanda non sono
ammesse a contributo. L'Amministrazione comunale rilascerà all'uopo idonea
certificazione.
5. Qualora la domanda venga presentata ai sensi
del terzo comma del presente articolo, il richiedente ha l'obbligo di presentare
l'attestazione rilasciata dal Comune circa la rispondenza della iniziativa alle
esigenze turistiche della località.
(2) Periodo così
modificato dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
23 gennaio 1992, n. 6.
Art. 5
Vincolo di destinazione.
1. Gli immobili incentivati ai sensi della
presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico-alberghiera
per la durata di cinque anni in caso di costruzione ed impianti fissi e per la
durata di almeno cinque anni in caso di arredamento (3).
2. Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del
beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri
immobiliari competente per territorio.
3. I beneficiari che non risultano proprietari
dell'immobile sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della
destinazione turistico-alberghiera per il periodo di cinque anni in caso di
costruzione ed impianti fissi e di almeno cunque anni in caso di
arredamento. In caso di inadempienza, gli stessi beneficiari sono tenuti alla
restituzione del contributo in misura proporzionale alla durata di utilizzo
(4).
4. Il Presidente della Giunta, per la
dimostrata, sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, autorizza, con
proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale, la cancellazione
totale o parziale del vincolo.
5.
L’autorizzazione di cui al comma 4 è concessa previa restituzione delle
agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento
del vincolo, maggiorate degli interessi legali. (5)
(3) Comma dapprima
modificato dal primo comma dell'art. 2, l.r.
23 gennaio 1992, n. 6 successivamente dalla lr.
n. 39/2014, art, 1 lettera a).
(4) Comma dapprima
modificato dal primo comma dell'art. 3,
l.r.
23 gennaio 1992, n. 6 successivamente dalla lr.
n. 39/2014, art, 1 lettera b).
(5) Comma sostituito dalla
l.r.
n. 39/2014, art. 1, lettera c). Il testo originario era così
formulato"5. Tale autorizzazione è concessa previo rimborso totale dei
contributi regionali già erogati, nonché degli interessi legali. "
Art. 6
Concessioni Contributi.
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, approva interventi semestrali sulla base delle domande
pervenute agli uffici, tenendo conto delle tipologie previste dall'art. 1, primo
comma, punto a), e delle priorità previste dall'art. 2 della presente legge, e,
nei limiti dello stanziamento di contributo disponibile, delibera la concessione
dei benefici.
2. Il provvedimento di concessione di cui al
precedente comma costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa per la
erogazione del contributo in esso previsto a carico del bilancio regionale.
Art. 7
Erogazione dei
contributi.
1. L'erogazione delle provvidenze di cui
all'art. 1 della presente legge avrà luogo con decreto dell'Assessore al turismo
in conformità al provvedimento di cui al precedente articolo:
- per il 50% sulla base di apposito stato di
avanzamento dei lavori, attestato dal Direttore dei lavori, da cui risulti
l'avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della
spesa ammessa; all'uopo il beneficiario stipulerà a favore della Regione
apposita fidejussione a garanzia dell'intero importo del contributo con validità
fino ad ultimazione dell'opera finanziata;
- per il residuo 50% ad avvenuta ultimazione dei
lavori e relativo collaudo.
2. I controlli e gli accertamenti di cui al
presente articolo verranno eseguiti da funzionari dell'Assessorato regionale al
Turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio.
Art. 8
Abrogazione.
1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla L.R.
29 giugno 1979, n. 36 e alla L.R.
29 giugno 1979, n. 39.
Art. 9
Norma transitoria.
1. Le domande già presentate alla Regione Puglia
ai sensi della L.R.
29 giugno 1979, n. 36, e L.R.
29 giugno 1979, n. 39, si considerano ritualmente proposte. Le stesse,
tramite il Sindaco competente per territorio, devono essere corredate della
documentazione di cui al precedente art. 4 entro e non oltre 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande non documentate nel termine di cui
al comma precedente sono archiviate (6).
(6) Vedi, anche, quanto
disposto dall'art. 4,
L.R.
23 gennaio 1992, n. 6.
Art. 10
Norma finanziaria.
1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della
presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto dal cap. 0321012
"Incentivi alberghieri ex legge 39" del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1989, per l'importo di L. 1.000.000.000.