TITOLO I
(1) La presente legge è
stata abrogata dall'allegato A, n. 119), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Articolo
unico
[1. La validità delle norme di
cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30,
così come modificata dalla legge regionale 11 febbraio 1991, n. 2, è prorogata alla data del 30 giugno 1992].
[La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127
della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .