ARTICOLO
1
1. Sino alla data di entrata in
vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'
anno 1993 e comunque non oltre il 31 marzo 1993,(1) e'
autorizzato l' esercizio provvisorio del bilancio regionale per l' anno
finanziario 1993 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle
spese per l' anno 1992, come approvati con la Legge
Regionale 29 giugno 1992, n. 15 e successive
modificazioni.
(1)Termine prorogato al 30
aprile 1993 dall’art. 1
della l.r. 7/93
ARTICOLO 2
1. L' autorizzazione di cui al
precedente art. 1 e' limitata ad un dodicesimo di spesa obbligatoria ed
inderogabile per ogni mese di
esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore
spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge
e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.(2)
(2)Comma così sostituito
dall’art. unico della l.r.
4/93.
2. In applicazione del terzo
comma dell' art. 50
della Legge
Regionale 30- 05- 1977, n. 17 e successive modificazioni, e' sospesa dal 1°
gennaio 1993 e per la durata dell' esercizio provvisorio, l' esecuzione delle
spese non obbligatorie non inderogabili.(3)
(3)Comma così integrato dall’art. 2
della l.r.
7/93.
ARTICOLO
3
1. Le spese finanziate con
fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l' anno 1993, possono
essere impegnate a condizione che i fondi relativi siano stati accertati come
entrate certe dalla Ragioneria.
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.