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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1993
Numero
1
Data
20/01/1993
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 25 gennaio 1993, n. 11.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

ARTICOLO 1

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l' anno 1993 e comunque non oltre il 31 marzo 1993,(1) e' autorizzato l' esercizio provvisorio del bilancio regionale per l' anno finanziario 1993 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l' anno 1992, come approvati con la Legge Regionale 29 giugno 1992, n. 15 e successive modificazioni.

   (1)Termine prorogato al 30 aprile 1993 dall’art. 1 della l.r. 7/93

                                                                                                                      ARTICOLO 2

1. L' autorizzazione di cui al precedente art. 1 e' limitata ad un dodicesimo di spesa obbligatoria ed inderogabile  per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.(2)

   (2)Comma così sostituito dall’art. unico della l.r. 4/93.

2. In applicazione del terzo comma dell' art. 50 della Legge Regionale 30- 05- 1977, n. 17 e successive modificazioni, e' sospesa dal 1° gennaio 1993 e per la durata dell' esercizio provvisorio, l' esecuzione delle spese non obbligatorie non inderogabili.(3)

   (3)Comma così integrato dall’art. 2 della l.r. 7/93.

ARTICOLO 3

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l' anno 1993, possono essere impegnate a condizione che i fondi relativi siano stati accertati come entrate certe dalla Ragioneria.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.