Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
1993
Numero
27
Data
15/12/1993
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Disciplina per l' autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 dicembre 1993, n. 181.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

Art. 1
Autorizzazione.

1. L'esercizio delle attività di trasporto di infermi e di feriti è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, previo accertamento dei requisiti tecnici da parte dei competenti servizi delle unità sanitarie locali nel cui ambito hanno sede il richiedente e le sedi operative. Tale autorizzazione deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della documentazione già istruita presso l'Assessorato competente (1).

2. Sono escluse dalla disciplina della presente legge i servizi di trasporto gestiti dalla Croce Rossa Italiana, dalle Forze Armate e da altri corpi dello Stato, nonché dalle unità sanitarie locali, dagli enti e dalle istituzioni di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. L'autorizzazione di cui al precedente primo comma riporta le generalità del soggetto autorizzato, le sedi operative, il tipo di attività esercitata (se di trasporto o di soccorso), l'individuazione dei mezzi utilizzati in relazione al tipo di attività, le generalità del medico responsabile, nonché il numero degli altri addetti distinti per professionalità e con l'indicazione del tipo di rapporto.

(1)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 5 agosto 1996, n. 17.

 

Art. 2
Domanda di autorizzazione.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente ovvero il legale rappresentante dell'ente, società, organizzazione ed associazione deve presentare istanza al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Assessore alla sanità, indicando il tipo di attività che intende esercitare nonché le generalità e corredando la stessa della seguente documentazione:

a) in caso di ente, società, organizzazione e associazione, dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché, ove prevista, dalla dimostrazione di iscrizione in pubblici registri; in caso di ditte individuali, della dichiarazione di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla data di notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo della iscrizione nei pubblici registri, la certificazione di avvenuta iscrizione presso la Camera di commercio per l'attività di trasporto infermi e feriti (2);

b) del regolamento disciplinante l'espletamento del servizio;

c) della planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti a sede e per ciascuna sede operativa prevista, ivi compreso il deposito garage dell'autoambulanza e mezzi mobili;

d) dell'elenco dei mezzi adibiti al trasporto con descrizione degli stessi e delle caratteristiche tecniche del tipo e del numero di telaio o di targa e della titolarità ovvero del tipo di disponibilità; della dichiarazione, per i mezzi non ancora provvisti di targa, di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla data di notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo di rilascio della targa da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, il documento di circolazione comprovante l'avvenuta assegnazione della targa (3);

e) dell'elenco del materiale sanitario e delle attrezzature in dotazione a ciascun mezzo e di quello presente e disponibile in ciascuna sede ed in particolare di quelle esistenti all'interno del deposito garage al fine delle periodiche disinfezioni e lavaggi di carattere ordinario, nonché di quelle previste per il trasporto di pazienti affetti da malattie infettive e diffusive;

f) dell'indicazione del medico responsabile e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso (4);

g) delle indicazioni degli altri medici, del personale sanitario infermieristico e di quello addetto alla guida e ausiliario, con la specificazione del tipo di rapporto di impiego o di volontariato, con le dichiarazioni di ciascuno di accettazione (5);

h) dei titoli professionali di abilitazione del personale addetto al servizio;

i) della documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione alle assicurazioni sociali del personale a rapporto d'impiego o comunque dipendente;

l) in caso di associazioni di volontariato iscritte al relativo Albo, della dichiarazione di ciascun addetto volontario, controfirmata dal responsabile dell'Associazione, circa la gratuità del servizio;

m) della copia delle polizze assicurative per i rischi derivanti da responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti alla circolazione e allo svolgimento dell'attività di trasporto e di soccorso estranee alla circolazione stradale, nonché per infortuni al personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso a beneficio del personale stesso.

2. Le sottoscrizioni e le copie di cui al precedente comma vanno debitamente autenticate.

(2)  Lettera così sostituita dal secondo comma dell'art. 1, L.R. 5 agosto 1996, n. 17. .

(3)  Lettera così sostituita dal secondo comma dell'art.1, L.R. 5 agosto 1996, n. 17. .

(4)  Lettera così sostituita dal secondo comma dell'art. 1, L.R. 5 agosto 1996, n. 17. .

(5)  Lettera così sostituita dal secondo comma dell'art. 1, L.R. 5 agosto 1996, n. 17. .

 

Art. 3
Requisiti tecnici ed equipaggiamento dei mezzi di trasporto e di soccorso.

1. Per quanto riguarda la classificazione, i requisiti e le caratteristiche costruttive delle autoambulanze vigono le disposizioni di cui al D.M. 17 dicembre 1987, n. 533, del Ministro dei trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1988, n. 13 al relativo allegato tecnico e alle eventuali successive modificazioni.

2. Le autoambulanze devono essere dotate della strumentazione prevista nell'allegato alla presente legge, distintamente, per quelle di soccorso (tipo A) ovvero di trasporto primario e di trasporto (tipo B) ovvero di trasporto secondario.

3. Il personale addetto a ciascun mezzo di trasporto è costituito almeno da due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzioni di barelliere, e da un infermiere.

4. A ciascun mezzo di soccorso di base sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere, e da un infermiere (6).

5. A ciascun mezzo di soccorso specializzato per rianimazione, assistenza neonatale e cardiologica sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere, da un infermiere e da un medico (7).

6. Il personale sanitario medico e infermieristico addetto al mezzo di soccorso a partire dal 1° luglio 1997 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) il personale sanitario infermieristico deve essere provvisto di specifico addestramento alle manovre di primo soccorso, documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di formazione sanitaria svolto dalle Unità sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere o dalle Associazioni di volontariato con esame finale e sulla base di un protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale;

b) il personale sanitario medico deve essere munito dell'attestato di frequenza e superamento di appositi corsi con esame finale teorico-pratico organizzati dalle Unità sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere sulla base di un protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale, sentita la Federazione degli Ordini dei medici (8).

7. Il personale sanitario infermieristico può essere sostituito da soccorritori con specifico addestramento alle manovre di primo soccorso documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di cui al comma 5, lettera a) (9).

8. Al personale sanitario, medico e infermieristico che svolge attività di volontariato collegata ai mezzi di soccorso e per un periodo non inferiore a un semestre è rilasciato attestato professionale dal legale rappresentante dell'Associazione di volontariato (10).

(6)  Comma così sostituito dal terzo comma dell'art. 1, L.R. 5 agosto 1996, n. 17. .

(7)  Comma aggiunto dal quarto comma dell'art. 1, L.R. 5 agosto 1996, n. 17. .

(8)  Comma aggiunto dal quarto comma dell'art. 1, L.R. 5 agosto 1996, n. 17. .

(9)  Comma aggiunto dal quarto comma dell'art. 1, L.R. 5 agosto 1996, n. 17. .

(10)  Comma aggiunto dal quarto comma dell'art.1, L.R. 5 agosto 1996, n. 17. .

 

Art. 4
Tariffa.

1. La tariffa per il trasporto di infermi e di feriti disciplinato dalla presente legge è stabilita dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

 

Art. 5
Pubblicità.

1. Ogni forma di pubblicità delle attività disciplinate dalla presente legge è soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale, che la rilascia, a domanda, sulla base di precisato testo, disegno o fotografia che si intende divulgare e quant'altro sia necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario.

 

Art. 6
Vigilanza.

1. Le unità sanitarie locali esercitano la vigilanza sull'espletamento del servizio autorizzato a norma della presente legge.

2. In caso di inadempienza ovvero di venir meno dei requisiti e delle condizioni per cui è stata rilasciata l'autorizzazione per il trasporto, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, sospende l'efficacia dell'autorizzazione.

 

Art. 7
Termini per l'adeguamento.

1. I soggetti esercitanti l'attività di trasporto di infermi e di feriti, già titolari di autorizzazione, devono presentare istanza per la conferma, adeguando i servizi alle norme di cui alla presente legge, nel termine improrogabile di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. In mancanza ovvero in caso di non adeguamento, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, provvede alla revoca dell'autorizzazione (11).

(11)  Comma così modificato dal terzo comma dell'art. 20, L.R. 5 agosto 1996, n. 17.

 

Art. 8
Tasse sulle concessioni regionali.

1. L'autorizzazione e l'esercizio dell'attività di cui alla presente legge nonché la licenza per la pubblicità sono soggetti al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali.

2. La tassa sulle concessioni regionali non si applica alle organizzazioni di volontariato riconosciuta ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (12).

(12)  Comma aggiunto dal quinto comma dell'art. 1, L.R. 5 agosto 1996, n. 17. .

 

 

Allegato A (13)

1. Mezzo per il trasporto autoambulanza di tipo B.

Il mezzo di detta classificazione dovrà possedere una carrozzeria a struttura portante completamente metallica.

La cabina di guida dovrà essere separata dal compartimento sanitario a mezzo di parete divisoria fornita di cristallo scorrevole di sicurezza smerigliato e dovrà avere la predisposizione di attacchi per la installazione di radiotelefono e relativa antenna; dovrà altresì avere l'estintore al lato opposto della guida, nonché sei torce di segnalazione a mano per nebbia.

Sul tetto del mezzo devono essere sistemati due fari portanti blu e una sirena.

Il compartimento sanitario dovrà possedere:

1) buona illuminazione artificiale;

2) pareti fonoassorbenti e isotermiche;

3) impianto di aereazione e riscaldamento con elettroventilatore indipendente dalla cabina di guida;

4) cristalli smerigliati;

5) padiglioni e pareti interne rivestite in laminato plastico lavabili e disinfettabili;

6) altezza minima dal pavimento al tetto di cm. 150;

7) contenitore per aghi usati e rifiuti sanitari;

8) armadietto di servizio per biancheria con contenitore asportabile per acqua, ricoperto in laminato plastico;

9) armadietto di servizio per la conservazione della biancheria, ricoperto in laminato plastico;

10) armadietto per stecche di irrigidimento, ricoperto in laminato plastico;

11) armadietto contro parete divisoria per la sistemazione di medicinali e bombole di ossigeno terapeutico, con la parete superiore delimitata da una cornice per piano di appoggio, ricoperta in laminato plastico;

12) presa per ossigeno terapeutico con umidificatore;

13) alloggiamento contenente una bombola di ossigeno amovibile;

14) almeno due sedili per accompagnatori, con cinghia di sicurezza, di cui uno ribaltabile contro parete divisoria in posizione di facile accessibilità alla strumentazione di soccorso e munito di appoggiatesta regolabile e braccioli;

15) guide di scorrimento per barelle con dispositivo di fissaggio incorporato;

16) gancio di fissaggio con sicurezza per recipienti da terapia infusionale, applicato al centro del tetto;

17) barella a rotelle scorrevoli;

18) barella in tela con sei manici;

19) borsa portatile, con la seguente dotazione in custodia all'infermiere di bordo:

a) alcool denaturato;

b) laccio emostatico;

c) laccio emostatico di Bismarch;

d) forbici;

e) siringhe monouso da 5 cc. e da 10 cc.;

f) pinze di Klemmer;

g) bende - garza 5 x 5 cm e 5 x 10 cm;

h) cerotto da 5 x 5 cm;

i) cotone idrofilo;

l) farmaci di pronto soccorso;

20) strumenti per primo intervento:

a) pallone AMBU per adulti e pediatrico;

b) sfigmomanometro e bracciale;

c) fonendoscopio;

d) cannule orofaringee;

e) aspiratore a pedale.

2. Mezzo di soccorso autoambulanza di tipo A.

La dimensione minima del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature e arredi, deve avere una capacità non inferiore a sei mc.

Il mezzo, oltre ai requisiti di cui sub 1., dovrà essere dotato della seguente attrezzatura così distinta:

Cabina di guida:

a) attacco esterno per ossigeno con metri 20 di tubo di raccordo;

b) faro ad alta intensità, fissato sul tetto della cabina di guida, con comando interno;

c) due maschere antigas a visione totale;

d) due segnalatori portatili a batteria per delimitazione zona di operazione, lampeggianti a luce arancione;

e) borsa contenente attrezzi per il taglio di lamiere, guanti di protezione dal fuoco, cavo di fibra tessile lungo metri 30, bracciali e bretelle fosforescenti.

Compartimento sanitario:

a) monitor cardiologico con defibrillatore asportabile e funzionante anche con batterie autonome;

b) respiratore automatico, a pressione e volume regolabili;

c) impianto di ossigenoterapia centralizzato;

d) maschere per ossigenoterapia;

e) sondini nasogastrici per aspirazione;

f) sete per intubazione endotracheale con laringoscopio;

g) set per tracheostomia;

h) barella a cucchiaio;

i) collari cervicali di varie misure;

l) steccobende per immobilizzazione;

m) set di piccolo strumento chirurgico, in confezione sterile;

n) aghi cannula di diverso calibro;

o) soluzioni per infusione: fisiologica, glucosata, al 5%, plasma - expander e polisalina;

p) farmaci specifici per le più comuni situazioni di urgenza.

(13)  Allegato così modificato dal sesto comma dell'art. 1, L.R. 5 agosto 1996, n. 17.

.