ARTICOLO 1
Art. 1
Autorizzazione.
1. L'esercizio delle attività di trasporto di
infermi e di feriti è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, previo accertamento
dei requisiti tecnici da parte dei competenti servizi delle unità sanitarie
locali nel cui ambito hanno sede il richiedente e le sedi operative. Tale
autorizzazione deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla data di
ricezione della documentazione già istruita presso l'Assessorato competente
(1).
2. Sono escluse dalla disciplina della presente
legge i servizi di trasporto gestiti dalla Croce Rossa Italiana, dalle Forze
Armate e da altri corpi dello Stato, nonché dalle unità sanitarie locali, dagli
enti e dalle istituzioni di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
3. L'autorizzazione di cui al precedente primo
comma riporta le generalità del soggetto autorizzato, le sedi operative, il tipo
di attività esercitata (se di trasporto o di soccorso), l'individuazione dei
mezzi utilizzati in relazione al tipo di attività, le generalità del medico
responsabile, nonché il numero degli altri addetti distinti per professionalità
e con l'indicazione del tipo di rapporto.
(1) Comma così
modificato dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
5 agosto 1996, n. 17.
Art. 2
Domanda di
autorizzazione.
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il
richiedente ovvero il legale rappresentante dell'ente, società, organizzazione
ed associazione deve presentare istanza al Presidente della Giunta regionale,
tramite l'Assessore alla sanità, indicando il tipo di attività che intende
esercitare nonché le generalità e corredando la stessa della seguente
documentazione:
a) in caso di ente, società, organizzazione e
associazione, dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché, ove prevista, dalla
dimostrazione di iscrizione in pubblici registri; in caso di ditte individuali,
della dichiarazione di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla data di
notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo della iscrizione
nei pubblici registri, la certificazione di avvenuta iscrizione presso la Camera
di commercio per l'attività di trasporto infermi e feriti (2);
b) del regolamento disciplinante l'espletamento
del servizio;
c) della planimetria in scala 1:100 dei locali
adibiti a sede e per ciascuna sede operativa prevista, ivi compreso il deposito
garage dell'autoambulanza e mezzi mobili;
d) dell'elenco dei mezzi adibiti al trasporto
con descrizione degli stessi e delle caratteristiche tecniche del tipo e del
numero di telaio o di targa e della titolarità ovvero del tipo di disponibilità;
della dichiarazione, per i mezzi non ancora provvisti di targa, di impegno a
esibire, entro sessanta giorni dalla data di notifica di autorizzazione
regionale finalizzata al solo titolo di rilascio della targa da parte del
competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in
concessione, il documento di circolazione comprovante l'avvenuta assegnazione
della targa (3);
e) dell'elenco del materiale sanitario e delle
attrezzature in dotazione a ciascun mezzo e di quello presente e disponibile in
ciascuna sede ed in particolare di quelle esistenti all'interno del deposito
garage al fine delle periodiche disinfezioni e lavaggi di carattere ordinario,
nonché di quelle previste per il trasporto di pazienti affetti da malattie
infettive e diffusive;
f) dell'indicazione del medico responsabile e
della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso (4);
g) delle indicazioni degli altri medici, del
personale sanitario infermieristico e di quello addetto alla guida e ausiliario,
con la specificazione del tipo di rapporto di impiego o di volontariato, con le
dichiarazioni di ciascuno di accettazione (5);
h) dei titoli professionali di abilitazione del
personale addetto al servizio;
i) della documentazione idonea a dimostrare
l'iscrizione alle assicurazioni sociali del personale a rapporto d'impiego o
comunque dipendente;
l) in caso di associazioni di volontariato
iscritte al relativo Albo, della dichiarazione di ciascun addetto volontario,
controfirmata dal responsabile dell'Associazione, circa la gratuità del
servizio;
m) della copia delle polizze assicurative per i
rischi derivanti da responsabilità civile per danni a terzi, compresi i
trasportati, conseguenti alla circolazione e allo svolgimento dell'attività di
trasporto e di soccorso estranee alla circolazione stradale, nonché per
infortuni al personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso a
beneficio del personale stesso.
2. Le sottoscrizioni e le copie di cui al
precedente comma vanno debitamente autenticate.
(2) Lettera così
sostituita dal secondo comma dell'art. 1,
L.R.
5 agosto 1996, n. 17. .
(3) Lettera così
sostituita dal secondo comma dell'art.1,
L.R.
5 agosto 1996, n. 17. .
(4) Lettera così
sostituita dal secondo comma dell'art. 1,
L.R.
5 agosto 1996, n. 17. .
(5) Lettera così
sostituita dal secondo comma dell'art. 1,
L.R.
5 agosto 1996, n. 17. .
Art. 3
Requisiti tecnici
ed equipaggiamento dei mezzi di trasporto e di soccorso.
1. Per quanto riguarda la classificazione, i
requisiti e le caratteristiche costruttive delle autoambulanze vigono le
disposizioni di cui al D.M. 17 dicembre 1987, n. 533, del Ministro dei trasporti
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1988, n. 13 al relativo allegato
tecnico e alle eventuali successive modificazioni.
2. Le autoambulanze devono essere dotate della
strumentazione prevista nell'allegato alla presente legge, distintamente, per
quelle di soccorso (tipo A) ovvero di trasporto primario e di trasporto (tipo B)
ovvero di trasporto secondario.
3. Il personale addetto a ciascun mezzo di
trasporto è costituito almeno da due guidatori in possesso dei requisiti
previsti per la conduzione, anche con funzioni di barelliere, e da un
infermiere.
4. A ciascun mezzo di soccorso di base sono
addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la
conduzione, anche con funzione di barelliere, e da un infermiere (6).
5. A ciascun mezzo di soccorso specializzato per
rianimazione, assistenza neonatale e cardiologica sono addetti almeno due
guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con
funzione di barelliere, da un infermiere e da un medico (7).
6. Il personale sanitario medico e
infermieristico addetto al mezzo di soccorso a partire dal 1° luglio 1997 deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) il personale sanitario infermieristico deve
essere provvisto di specifico addestramento alle manovre di primo soccorso,
documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di formazione
sanitaria svolto dalle Unità sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere o dalle
Associazioni di volontariato con esame finale e sulla base di un protocollo
formativo approvato dalla Giunta regionale;
b) il personale sanitario medico deve essere
munito dell'attestato di frequenza e superamento di appositi corsi con esame
finale teorico-pratico organizzati dalle Unità sanitarie locali, dalle Aziende
ospedaliere sulla base di un protocollo formativo approvato dalla Giunta
regionale, sentita la Federazione degli Ordini dei medici (8).
7. Il personale sanitario infermieristico può
essere sostituito da soccorritori con specifico addestramento alle manovre di
primo soccorso documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di
cui al comma 5, lettera a) (9).
8. Al personale sanitario, medico e
infermieristico che svolge attività di volontariato collegata ai mezzi di
soccorso e per un periodo non inferiore a un semestre è rilasciato attestato
professionale dal legale rappresentante dell'Associazione di volontariato (10).
(6) Comma così
sostituito dal terzo comma dell'art. 1,
L.R.
5 agosto 1996, n. 17. .
(7) Comma aggiunto dal
quarto comma dell'art. 1,
L.R.
5 agosto 1996, n. 17. .
(8) Comma aggiunto dal
quarto comma dell'art. 1,
L.R.
5 agosto 1996, n. 17. .
(9) Comma aggiunto dal
quarto comma dell'art. 1,
L.R.
5 agosto 1996, n. 17. .
(10) Comma aggiunto dal
quarto comma dell'art.1,
L.R.
5 agosto 1996, n. 17. .
Art. 4
Tariffa.
1. La tariffa per il trasporto di infermi e di
feriti disciplinato dalla presente legge è stabilita dal Consiglio regionale, su
proposta della Giunta.
Art. 5
Pubblicità.
1. Ogni forma di pubblicità delle attività
disciplinate dalla presente legge è soggetta ad autorizzazione della Giunta
regionale, che la rilascia, a domanda, sulla base di precisato testo, disegno o
fotografia che si intende divulgare e quant'altro sia necessario per valutare il
contenuto del messaggio pubblicitario.
Art. 6
Vigilanza.
1. Le unità sanitarie locali esercitano la
vigilanza sull'espletamento del servizio autorizzato a norma della presente
legge.
2. In caso di inadempienza ovvero di venir meno
dei requisiti e delle condizioni per cui è stata rilasciata l'autorizzazione per
il trasporto, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale alla sanità, sospende l'efficacia dell'autorizzazione.
Art. 7
Termini per
l'adeguamento.
1. I soggetti esercitanti l'attività di
trasporto di infermi e di feriti, già titolari di autorizzazione, devono
presentare istanza per la conferma, adeguando i servizi alle norme di cui alla
presente legge, nel termine improrogabile di ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della stessa.
2. In mancanza ovvero in caso di non
adeguamento, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della
stessa, provvede alla revoca dell'autorizzazione (11).
(11) Comma così
modificato dal terzo comma dell'art. 20, L.R.
5 agosto 1996, n. 17.
Art. 8
Tasse sulle
concessioni regionali.
1. L'autorizzazione e l'esercizio dell'attività
di cui alla presente legge nonché la licenza per la pubblicità sono soggetti al
pagamento delle tasse sulle concessioni regionali.
2. La tassa sulle concessioni regionali non si
applica alle organizzazioni di volontariato riconosciuta ai sensi della legge 11
agosto 1991, n. 266 e della legge
regionale 16 marzo 1994, n. 11 (12).
(12) Comma aggiunto dal
quinto comma dell'art. 1,
L.R.
5 agosto 1996, n. 17. .
Allegato A (13)
1. Mezzo per il trasporto autoambulanza di tipo
B.
Il mezzo di detta classificazione dovrà
possedere una carrozzeria a struttura portante completamente metallica.
La cabina di guida dovrà essere separata dal
compartimento sanitario a mezzo di parete divisoria fornita di cristallo
scorrevole di sicurezza smerigliato e dovrà avere la predisposizione di attacchi
per la installazione di radiotelefono e relativa antenna; dovrà altresì avere
l'estintore al lato opposto della guida, nonché sei torce di segnalazione a mano
per nebbia.
Sul tetto del mezzo devono essere sistemati due
fari portanti blu e una sirena.
Il compartimento sanitario dovrà possedere:
1) buona illuminazione artificiale;
2) pareti fonoassorbenti e isotermiche;
3) impianto di aereazione e riscaldamento con
elettroventilatore indipendente dalla cabina di guida;
4) cristalli smerigliati;
5) padiglioni e pareti interne rivestite in
laminato plastico lavabili e disinfettabili;
6) altezza minima dal pavimento al tetto di cm.
150;
7) contenitore per aghi usati e rifiuti
sanitari;
8) armadietto di servizio per biancheria con
contenitore asportabile per acqua, ricoperto in laminato plastico;
9) armadietto di servizio per la conservazione
della biancheria, ricoperto in laminato plastico;
10) armadietto per stecche di irrigidimento,
ricoperto in laminato plastico;
11) armadietto contro parete divisoria per la
sistemazione di medicinali e bombole di ossigeno terapeutico, con la parete
superiore delimitata da una cornice per piano di appoggio, ricoperta in laminato
plastico;
12) presa per ossigeno terapeutico con
umidificatore;
13) alloggiamento contenente una bombola di
ossigeno amovibile;
14) almeno due sedili per accompagnatori, con
cinghia di sicurezza, di cui uno ribaltabile contro parete divisoria in
posizione di facile accessibilità alla strumentazione di soccorso e munito di
appoggiatesta regolabile e braccioli;
15) guide di scorrimento per barelle con
dispositivo di fissaggio incorporato;
16) gancio di fissaggio con sicurezza per
recipienti da terapia infusionale, applicato al centro del tetto;
17) barella a rotelle scorrevoli;
18) barella in tela con sei manici;
19) borsa portatile, con la seguente dotazione
in custodia all'infermiere di bordo:
a) alcool denaturato;
b) laccio emostatico;
c) laccio emostatico di Bismarch;
d) forbici;
e) siringhe monouso da 5 cc. e da 10 cc.;
f) pinze di Klemmer;
g) bende - garza 5 x 5 cm e 5 x 10 cm;
h) cerotto da 5 x 5 cm;
i) cotone idrofilo;
l) farmaci di pronto soccorso;
20) strumenti per primo intervento:
a) pallone AMBU per adulti e pediatrico;
b) sfigmomanometro e bracciale;
c) fonendoscopio;
d) cannule orofaringee;
e) aspiratore a pedale.
2. Mezzo di soccorso autoambulanza di tipo A.
La dimensione minima del compartimento
sanitario, con esclusione di attrezzature e arredi, deve avere una capacità non
inferiore a sei mc.
Il mezzo, oltre ai requisiti di cui sub 1.,
dovrà essere dotato della seguente attrezzatura così distinta:
Cabina di guida:
a) attacco esterno per ossigeno con metri 20 di
tubo di raccordo;
b) faro ad alta intensità, fissato sul tetto
della cabina di guida, con comando interno;
c) due maschere antigas a visione totale;
d) due segnalatori portatili a batteria per
delimitazione zona di operazione, lampeggianti a luce arancione;
e) borsa contenente attrezzi per il taglio di
lamiere, guanti di protezione dal fuoco, cavo di fibra tessile lungo metri 30,
bracciali e bretelle fosforescenti.
Compartimento sanitario:
a) monitor cardiologico con defibrillatore
asportabile e funzionante anche con batterie autonome;
b) respiratore automatico, a pressione e volume
regolabili;
c) impianto di ossigenoterapia centralizzato;
d) maschere per ossigenoterapia;
e) sondini nasogastrici per aspirazione;
f) sete per intubazione endotracheale con
laringoscopio;
g) set per tracheostomia;
h) barella a cucchiaio;
i) collari cervicali di varie misure;
l) steccobende per immobilizzazione;
m) set di piccolo strumento chirurgico, in
confezione sterile;
n) aghi cannula di diverso calibro;
o) soluzioni per infusione: fisiologica,
glucosata, al 5%, plasma - expander e polisalina;
p) farmaci specifici per le più comuni
situazioni di urgenza.
(13) Allegato così
modificato dal sesto comma dell'art. 1,
L.R.
5 agosto 1996, n. 17.
.