Art. 1
1. All'art. 1,
comma 1, della legge
regionale 15 dicembre 1993, n. 27, dopo le parole «sedi operative», sono
aggiunte le seguenti: «Tale autorizzazione deve essere rilasciata entro novanta
giorni dalla data di ricezione della documentazione già istruita presso
l'Assessorato competente».
1. ...
(1).
... (2).
... (3).
... (4).
2. ...
(5).
3. ...
(6).
4. ...
(7).
5. ...
(8).
(1) Sostituisce la
lettera a) del primo comma dell'art. 2,
L.R.
15 dicembre 1993, n. 27.
(2) Sostituisce la
lettera d) del primo comma dell'art. 2,
L.R.
15 dicembre 1993, n. 27.
(3) Sostituisce la
lettera f) del primo comma dell'art. 2,
L.R.
15 dicembre 1993, n. 27.
(4) Sostituisce la
lettera g) del primo comma dell'art. 2,
L.R.
15 dicembre 1993, n. 27.
(5) Sostituisce il
quarto comma dell'art. 3,
L.R.
15 dicembre 1993, n. 27.
(6) Aggiunge il quinto,
sesto, settimo e ottavo comma all'art. 3,
L.R.
15 dicembre 1993, n. 27.
(7) Aggiunge il secondo
comma all'art. 8,
L.R.
15 dicembre 1993, n. 27.
(8) Sostituisce
l'allegato «A» della L.R.
15 dicembre 1993, n. 27.