TITOLO I
(1) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 20,
L.R. 28 febbraio 2000, n. 3.
Art. 1
Finalità.
[1. La presente legge
regionale, in attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
disciplina il funzionamento del Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi] .
Art. 2
Composizione,
elezione e durata.
[1. Il Consiglio regionale
elegge, all'inizio della legislatura, il Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi con voto limitato a sette degli undici membri da eleggere,
scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.
2. Il Comitato dura in carica
quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni fino
all'insediamento del Comitato subentrante. I suoi membri sono rieleggibili per
una sola volta.
3. Qualora durante il mandato
debbano essere sostituiti uno o più membri, il Consiglio regionale vi procede
entro trenta giorni, mantenendo comunque la struttura rappresentativa del
Comitato.
4. Il Comitato elegge nel suo
seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e due Vicepresidenti.
Per l'elezione dei due Vicepresidenti ciascun membro del Comitato vota un solo
nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti.
5. Il Comitato, entro novanta
giorni dalla sua prima costituzione, adotta, a maggioranza dei due terzi dei
componenti, un regolamento per il proprio funzionamento] .
Art. 3
Incompatibilità.
[1. La carica di componente del
Comitato per i servizi radiotelevisivi è incompatibile con quella di Consigliere
regionale, di Amministratore o dipendente, a qualsiasi titolo, di Società o
Imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o privato.
2. Per tutta la durata del
mandato i membri del Comitato, a pena di decadenza, non possono svolgere
incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di
produzione e distribuzione di programmi o di produzione e gestione di
pubblicità. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o
indirettamente controllate o collegate] .
Art. 4
Funzioni.
[1. Il Comitato per i servizi
radiotelevisivi è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva.
In particolare:
a) esprime il parere e
collabora alla proposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di
assegnazione delle radio frequenze, trasmesso dal Ministro delle Poste dalla
Regione, così come previsto dall'art. 3 comma 14, della legge 6 giugno 1990, n.
223;
b) collabora all'adeguamento o
all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli
impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'art. 3,
comma 19, della legge 6 giugno 1990, n. 223;
c) esprime il parere sulla
destinazione dei fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali di cui
all'art. 9, primo comma, della legge 6 giugno 1990, n. 223;
d) esprime il parere sui
provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore
della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'art. 23, comma
2, della legge 6 giugno 1990, n. 223;
e) formula proposte al
Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a
programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale
che regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 6 giugno 1990, n. 223;
tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove è
prevista, quella televisiva regionale attuando rapporti con la sede regionale
della concessionaria pubblica;
f) regola l'accesso radiofonico
e televisivo regionale secondo le norme stabilite dalla Commissione parlamentare
di vigilanza dei servizi radio-televisivi in relazione alla programmazione
definita con la concessionaria pubblica ai sensi del combinato disposto
dell'art. 7, comma 1, della legge 6 giugno 1990, n. 223 e dell'art. 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
g) definisce i contenuti e
coordina l'attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula
con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i
concessionari privati in ambito locale ai sensi dell'art. 7, comma 2, della
legge 6 giugno 1990, n. 223;
h) svolge, altresì, attività di
indagine, di studio e di ricerca, proponendone l'affidamento della esecuzione a
soggetti qualificati pubblici e privati] .
Art. 5
Attività di
collaborazione.
[1. Il Comitato per i servizi
radiotelevisivi attua idonee forme di collaborazione con le associazioni delle
emittenti private operanti nella Regione, con le associazioni degli utenti e con
tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva,
attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti ed i pareri
fondamentali che la presente legge gli demanda, anche proponendo l'istituzione
di conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa] .
Art. 6
Rapporti con altri
organi.
[1. In attuazione dell'art. 7,
comma 5, della legge 6 giugno 1990 n. 223, il Comitato per i servizi
radiotelevisivi esercita le attività che possono essergli richieste dal
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria nello svolgimento delle loro funzioni.
2. Ai fini di cui al precedente
comma il Comitato:
a) formula proposte operative
nell'ambito del programma di cui al successivo art. 7;
b) intrattiene rapporti con il
Consiglio consultivo degli utenti di cui all'art. 28 della legge 6 giugno 1990,
n. 223 e con la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra
uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto
dall'art. 11 della legge 6 giugno 1990, n. 223] .
Art. 7
Programma
dell'attività.
[1. Il Comitato per i servizi
radiotelevisivi presenta, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale ed al presidente della Giunta regionale, un
programma - quadro della attività che intende svolgere nell'anno successivo,
unitamente al consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente] .
Art. 8
Relazione
annuale.
[1. Il Comitato per i servizi
radiotelevisivi, oltre al consuntivo dell'attività svolta previsto dal
precedente articolo 7, presenta entro il 31 marzo di ogni anno, ai Presidenti
del Consiglio e della Giunta regionale, una relazione sulla situazione generale
del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali osservazioni e
proposte agli organi regionali.
2. Tale relazione viene
trasmessa a tutti i Consiglieri ed è sottoposta all'esame del Consiglio
regionale previa audizione del Comitato da parte della Commissione competente e
può essere pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, su
decisione del Consiglio regionale] .
Art. 9
Funzionamento.
[1. Sulla base del programma di
cui al precedente articolo 7, l'Ufficiò di Presidenza, con propria
deliberazione, stabilisce i mezzi finanziari posti a disposizione del Comitato.
L'impegno e la rendicontazione delle spese derivanti dall'applicazione della
presente legge sono effettuati dal Presidente del Consiglio ai sensi del
regolamento interno di amministrazione e contabilità.
2. Il Comitato per i servizi
radiotelevisivi ha sede presso il Consiglio regionale, che mette a disposizione
le strutture e il personale occorrenti per la segreteria oltre che per
l'espletamento delle relative attività] .
Art. 10
Indennità e rimborso
spese.
[1. Ai membri del Comitato per
i Servizi radiotelevisivi spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione
alle riunioni, una indennità nella seguente misura:
a) L. 100.000 al Presidente;
b) L. 85.000 ai Vicepresidenti;
c) L. 70.000 a ciascun
componente.
2. Ai componenti del Comitato
residenti in località diversa da quella fissata per le riunioni spetta, inoltre,
il rimborso delle spese di trasporto o, in caso di uso del mezzo proprio, una
indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina super.
3. Ai componenti del Comitato
che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di
residenza compete il trattamento di missione previsto per i Consiglieri
regionali.
4. Le missioni sono autorizzate
sulla base dei programmi approvati dal Presidente del Consiglio] .
Art. 11
Norma
finanziaria.
[1. Gli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge, quantificabili per l'anno 1993 in L.
50.000.000, gravano sul cap. 6 del bilancio del Consiglio regionale 1993 -
001120] .
Art. 12
Abrogazioni.
[1. È abrogata la legge
regionale 17 marzo 1977, n. 6 recante «Norme per il funzionamento del Comitato
regionale per il servizio radiotelevisivo» e la legge regionale 28 novembre
1977, n. 35, recante «Integrazione della legge regionale 17 marzo 1977, n. 6»]
.