Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31
luglio 1997, n. 249, è istituito presso il Consiglio regionale della Puglia il
Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Puglia, al
fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.
Art. 2
Natura
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando
il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Il Comitato regionale per le comunicazioni, quale organo
regionale, svolge funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia della
Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali,
nel campo della comunicazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie e alle funzioni
delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi
o provvedimenti statali e regionali.
Art. 3
(Composizione
e durata in carica) (1)
1.
Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque membri, scelti
tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico
istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e
che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della
comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e
tecnologici.
2.
I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione
segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità, risulta eletto il più
anziano di età.
3.
Immediatamente dopo l’elezione dei componenti del Comitato, il Consiglio procede
con voto segreto all’elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta
eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità resta
eletto il più anziano di età.
4.
In caso di impedimento per qualunque causa del Consiglio regionale, alla nomina
del Presidente e dei componenti il Comitato vi provvede il Presidente del
Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi
consiliari.
5.
I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data
di insediamento
dell’intero
Comitato, per un solo mandato, unico e non rinnovabile, ed esercitano le proprie
funzioni fino all’insediamento del Comitato subentrante.
6.
In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il
Consiglio regionale procede alla elezione del sostituto, che resta in carica
fino alla scadenza del Comitato.
7.
In caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo
integrale del Comitato stesso.
8.
Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si
provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi
dell’ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a
cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro
sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d’atto
delle dimissioni o dalla deliberazione consiliare di decadenza del
componente.
9.
In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:
a)
se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del Comitato, il
Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 6 e 8 e, nella stessa
seduta, alla nomina del nuovo Presidente;
b)
se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio provvede
alla nomina del
Presidente
nella prima seduta utile.”
(1) Articolo già modificato dall'art.1, L.R. 14/2012, è stato
così sostituito dall'art. 1,
L.R.
40/2017;
Art. 4
Incompatibilità
1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le
seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento
nazionale;
b) componente del Governo nazionale;
c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta
regionale, Consigliere regionale;
d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale,
Assessore comunale o provinciale, Consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi
direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente
capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o
comunali;
f) detentore di incarichi elettivi o di
rappresentanza in partiti e movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente (o socio
azionista) di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o
delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale,
della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a
livello sia nazionale sia locale; (i soci risparmiatori delle società
commerciali e delle società cooperative non versano in situazioni di
incompatibilità);
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza
attivi con i soggetti di cui alla lettera g);
i) dipendente regionale.
2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidente del Comitato e al Presidente del Consiglio
regionale il sopravvenire di situazioni che possono configurare cause di
incompatibilità.
Art. 5
Decadenza
1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo,
a tre sedute consecutive;
b) qualora sussista una causa di incompatibilità e
l'interessato non provveda a rimuoverla.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla
contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del
Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera
a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza l'esistenza di altre cause di
decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni
dalla data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta
per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità
entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della
contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi
dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione
del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata
rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di
decadenza negli altri casi.
Art. 6
Dimissioni
1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate,
tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio
regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate
direttamente al Presidente del Consiglio.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro
funzioni fino alla elezione dei successori.
Art. 7
Rinvio
1. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato, quando
si devono sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica, non si
applica il metodo del voto limitato.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente
legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla normativa
regionale vigente in materia di nomine.
Art. 8
Comunicazioni
1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo
Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato
stesso.
Art. 9
Funzioni del Presidente
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione
delle sue deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del
giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali, con
l'Autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Art. 10
Regolamento interno (2)
1. Il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi
componenti, il regolamento interno che disciplina:
a) le modalità di nomina e le funzioni del Vice
Presidente;
b) l'organizzazione e il funzionamento del Comitato,
compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai
singoli componenti;
c) le modalità di consultazione dei soggetti
esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e
dell'informazione.
2. Il Comitato approva, altresì, all'umanità, un "codice etico"
volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti o dei consulenti.
(2) In riferimento al regolamento interno vedasi allegato.
Art. 11
Indennità di funzioni e rimborsi (3)
1. L'indennità lorda mensile di funzione del Presidente, dei
Vicepresidenti e dei componenti del CO.RE.COM. è stabilita dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge. (4) (5)
2. A tutti i componenti del Comitato che non risiedono nel
luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di presenza dovuta a
incontri collegiali e/o gruppi di lavoro, il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute . (6)
(3) Articolo così sostituito dall'art. 48,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10 successivamenete modificato secondo la nota che
segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Indennità di funzioni e
rimborsi. 1. Al Presidente del Comitato è attribuita una indennità lorda mensile
di funzione pari al 40 per cento dell'indennità mensile di base spettante ai
Consiglieri regionali. 2. Al Vice Presidente del Comitato è attribuita una
indennità lorda mensile di funzione pari al 25 per cento dell'indennità mensile
di base spettante ai Consiglieri regionali. 3. Ai componenti del Comitato è
attribuita una indennità lorda mensile di funzione pari al 15 per cento
dell'indennità mensile di base spettante ai Consiglieri regionali. 4. Nel caso
in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito per oltre due mesi
consecutivi, al Vice Presidente spetta, per tutto il periodo di assenza o
impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.
5. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del
Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute. 6. Ai Componenti del Comitato che su incarico
del Comitato si recano in località diverse da quelle di residenza è dovuto il
trattamento economico di missione previsto per i consiglieri
regionali.».
(4) Comma così
sostituito dall’art. 48,
comma 1, L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. L'indennità lorda
mensile di funzione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del
CORECOM è pari alla percentuale, stabilita con specifico atto deliberativo
dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, dell'indennità mensile
spettanti ai consiglieri regionali.».
(5) La legge 67/2017,
art, 100,
comma 2, così formula : All’attuazione del comma 1 si
provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente del titolo 1,
capitolo 8, articolo 2, del bilancio di previsione del Consiglio
regionale.
(6) La l.r. 67/2017,
art, 100,,
comma 1, così formula : si interpreta nel senso che
al presidente, al vicepresidente e
ai componenti del Co.Re.Com. che, per ragioni attinenti al loro mandato e
diverse dalla partecipazione alle sedute del Co.Re.Com., si recano in località
diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione,
il cui ammontare è stabilito con le modalità di cui al comma 1 del medesimo
articolo 11.
Art. 12
Modalità di esercizio delle funzioni
1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il
Comitato si avvale dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente
per territorio, ai sensi dell'articolo 3 comma 5-bis, del decreto-legge 30
gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n.
78.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il
Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione
statale di cui può avvalersi l'Autorità.
Art. 13
Funzioni proprie
1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:
a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale,
regionale al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.re.rat.);
b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla
normativa statale, regionale e da provvedimenti dell'Autorità.
2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni
agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od
esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie
interessanti il settore delle comunicazioni o adottino provvedimenti sulle
stesse materie. Gli organi regionali:
a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi dal
Comitato;
b) possono delegare al Comitato, in via permanente
o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e criteri,
l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materia
interessati le comunicazioni.
3. Il Comitato inoltre esprime parere alle Commissioni
consiliari competenti sui progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o
in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.
Art. 14
Funzioni delegate
1. Il Comitato esercita le funzioni delegate dall'Autorità ai
sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato
nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti
dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero
territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla
stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità,
dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle
quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate
per il loro esercizio.
4. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per
l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in
un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.re.com." inserito nello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Nel bilancio autonomo
del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono
inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e
delegate, del Comitato.
5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del
Comitato nell'esercizio dello funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta
violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un
grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla
legge n. 249 del 1997, l'Autorità opera direttamente in via sostitutiva, previa
contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo
termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in
violazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della
contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al
Presidente del Consiglio regionale.
Art. 15
Programmazione delle attività del Comitato
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato trasmette
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per
l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La
parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche
all'Autorità.
2. Il programma del Comitato è presentato ed illustrato dal
Presidente del Comitato all'ufficio di Presidenza del Consiglio. Successivamente
l'Ufficio di Presidenza discute ed approva il programma. In conformità del
programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella
previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del
Comitato.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato trasmette
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per opportuna conoscenza, e
all'Autorità:
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito
regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione
finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni,
rende pubblici il programma di attività e la relazione di cui il comma 3,
lettera a).
Art. 16
Dotazione organica
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa
con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario generale del
Consiglio, individua la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è
posta alle dipendenze funzionali del Comitato.
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è
determinata d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il
Segretario Generale del Consiglio, valutando prioritariamente la professionalità
e le competenze acquisite nella struttura del Co.re.rat. Al reclutamento
dell'ulteriore personale eventualmente occorrente si provvede a norma
dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 249 del 1997.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può
avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma
approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di
riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale
in materia di consulenza.
Art. 17
Gestione economica e finanziaria
1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale
di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha
autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura
funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione di funzionario
delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.
2. Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e
amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del
dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi
impartiti dal Comitato.
Art. 18
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale
provvede all'elezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more della prima elezione del Comitato nei termini e
con le procedure previste dall'articolo 3, le funzioni proprie e delegate di cui
agli articoli 13 e 14, sono attribuite al Co.re.rat.
3. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16,
commi 1 e 2, il Comitato, fermo restando quanto disposto all'articolo 12, si
avvale del personale già assegnato al Co.re.rat., secondo la vigente normativa
regionale in materia.
4. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui
all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti per il Co.re.rat.
Art. 19
Norma finanziaria
1. All'onere finanziario necessario per l'applicazione della
presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento annuale del capitolo 1120,
la cui denominazione è integrata da "Spese per il funzionamento del Comitato
regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)", previsto nei corrispondenti
bilanci di previsione della Regione.
Art. 20
Abrogazione.
1. È abrogata la legge
regionale 28 dicembre 1993, n. 29 recante norme in materia di Co.re.rat.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione .