TITOLO I
La presente legge è stata abrogata
dall'allegato A, n. 59, L.R.
13 agosto 1998, n. 28. Il personale dello Stato già comandato o
distaccato ai sensi della presente legge, tuttora in servizio presso le
strutture della Regione, è inquadrato, su istanza, secondo quanto previsto
dall'art. 28,
comma 9, L.R.
21 maggio 2002, n. 7, nei ruoli regionali.
Articolo unico
[1. In via provvisoria e sino
all'entrata a regime della riorganizzazione degli uffici regionali, la Giunta
regionale è autorizzata, d'intesa con la Amministrazione statale, ad avvalersi
di dirigenti o professionisti dello Stato, in numero non superiore a cinque
unità, in posizione fuori ruolo, comando o distacco, per l'ausilio a particolari
strutture coinvolte nei processi di risanamento e ristrutturazione dell'attività
regionale.
2. Agli oneri derivanti dalla presente
legge, prevedibili in presuntive L. 300.000.000, si farà fronte con apposito
stanziamento sul cap. 0003300 del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio
1994] (3).
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