TITOLO I
Norme di bilancio
Art. 1
Stato di previsione delle entrate.
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia
per l'anno finanziario 2002, annesso alla presente legge, predisposto secondo i
criteri di cui all'articolo 45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28, di riforma della contabilità regionale, è
approvato in euro 14.002.702.231,37 in termini di competenza e in euro
21.919.638.172,86 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore,
l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio
finanziario 2002.
Art. 2
Stato di previsione della spesa.
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per
l'anno finanziario 2002, annesso alla presente legge, predisposto secondo i
criteri di cui all'articolo 46 della L.R. n. 28/2001 di riforma della
contabilità regionale, è approvato in euro 14.002.702.231,37 in termini di
competenza e in euro 21.919.638.172,86 in termini di cassa.
Art. 3
Impegni e pagamenti delle spese.
1. È autorizzato l'impegno della spesa della Regione Puglia per
l'anno finanziario 2002 entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76
e 77
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
2. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
l'esercizio finanziario 2002 entro il limite degli stanziamenti di cassa
definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.
Art. 4
Quadro generale riassuntivo.
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio
della Regione per l'anno finanziario 2002, di cui all'allegato 1, predisposto
secondo il quadro di classificazione in titoli per l'entrata e per la spesa
previsti, rispettivamente, dagli articoli 45
e 46
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
Art. 5
Elenco delle spese obbligatorie.
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all'elenco
contrassegnato come allegato 4, contenente le unità previsionali di base che
possono essere integrate a norma dell'articolo 49, comma 2, della L.R. n.
28/2001 di riforma della contabilità regionale.
Art. 6
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è
determinato per l'esercizio 2002 in euro 5 milioni ed è gestito a termini
dell'articolo 49
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
Art. 7
Fondo di riserva per le spese impreviste.-
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato
per l'esercizio 2002 in euro 260 mila ed è gestito a termini dell'articolo 50
della L.R. n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
Art. 8
Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse.
1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla
definizione di passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno
stanziamento di euro 6.176.835,41 ed è gestito secondo i criteri di cui
all'articolo50,
comma 2, della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
Art. 9
Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di
cassa.
1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni
di cassa è determinato per l'esercizio 2002 in euro 3.828.095,12 ed è gestito a
termini dell'articolo 51
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
Art. 10
Fondi intersettoriali.
1. Il fondo per il finanziamento dei programmi e dei progetti
ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario è determinato per
l'esercizio finanziario 2002 in euro 31 milioni ed è gestito a termini
dell'articolo 54
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
2. Il fondo per la gestione dei programmi comunitari è
determinato per l'esercizio 2002 in euro 670 mila ed è gestito a termini
dell'articolo 54
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
Art. 11
Fondo per reiscrizione residui passivi perenti e per
regolarizzazione carte contabili.
1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati
perenti ai fini amministrativi viene determinato per l'esercizio finanziario
2002 in euro 203.493.056,28 ed è gestito a termini dell'articolo 95
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
2. Viene ancora iscritto, con uno stanziamento di euro
51.621.304,33, l'apposito previsto fondo destinato, secondo i criteri di cui
all'articolo10,
comma 3, della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14, alla regolarizzazione delle carte contabili
derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, ivi comprese
quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in
relazione a debiti delle ex Unità sanitarie locali (U.S.L.) rientranti nella
gestione liquidatoria 1994 e retro.
3. L'Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle
partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti
da pagamenti in forza di provvedimenti giudiziari, a comunicare alle U.S.L.
interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine
di consentire le necessarie registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni
in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa
l'assenza di duplicazioni di pagamento.
Art. 12
Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta
regionale.
1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e
poteri previsti dall'articolo 42
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2002, a disporre con proprio atto le variazioni
occorrenti per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per
l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da
parte dello Stato e della Unione europea (U.E.), nonché per l'iscrizione delle
relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in
vigore.
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con
delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni
compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate
nell'àmbito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o
progetto, nonché a effettuare variazioni compensative, all'interno della
medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente
collegate nell'àmbito della stessa funzione-obiettivo o di un stesso programma o
progetto.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a
destinazione vincolata possono essere apportate nell'àmbito dei vincoli di
destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti.
Art. 13
Bilancio pluriennale.
1. A norma dell'articolo 26,
comma 3, della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, è approvato il bilancio
pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2002-2004, nel testo annesso
alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 26
della citata L.R.
n. 28/2001.
Art. 14
Prestito Banca europea di investimenti per il cofinanziamento
dei programmi comunitari 2000-2006.
1. Al fine di garantire la necessaria copertura del fabbisogno
finanziario della Regione per la quota a proprio carico occorrente per sostenere
gli interventi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 di cui al
Programma operativo regionale (P.O.R.), la Giunta regionale è autorizzata a fare
ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea di investimenti
(B.E.I.).
2. Il mutuo per spese di investimento a carico del bilancio
regionale sarà contratto, secondo quanto prescritto dall'articolo71
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, per un importo massimo di
euro 300 milioni, in più soluzioni, a mezzo di più atti di erogazione e
quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta
ritenute necessarie dalla Banca ai fini del suo intervento.
3. Le risorse provenienti dall'accensione dei prestiti di cui
ai commi 1 e 2 saranno utilizzate esclusivamente per il finanziamento degli
interventi strutturali e assegnate all'apposito fondo per il cofinanziamento dei
programmi comunitari.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di
erogazione e quietanza di volta in volta previsti per interessi e rate di
ammortamento si provvederà mediante iscrizione nei rispettivi bilanci di
previsione, in appositi capitoli di spesa, delle somme occorrenti.
Art. 15
Patto di stabilità interno (1) .
1. È approvato in termini di competenza e cassa, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, il prospetto dimostrativo
del patto di stabilità per l'anno 2002 di cui all'allegato 9 alla presente
legge.
2. Nell'esercizio delle funzioni dirigenziali deve essere
osservato con la massima diligenza e perizia quanto previsto dal comma 1 del
presente articolo.
(1) Vedi, anche, l'art. 3,
L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
Art. 16
Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione
Puglia.
[1. Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione
Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno di
cui all'articolo 1 della L. n. 405/2001, il complesso delle spese correnti per
l'esercizio 2002, al netto degli interessi passivi e delle spese finanziate da
programmi comunitari, non può superare l'ammontare degli impegni allo stesso
titolo assunti nell'esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento.
2. I dati relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2002
saranno rilevati dai rispettivi conti consuntivi e trasmessi alla Regione Puglia
ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2002.
3. Il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a segnalare con
cadenza trimestrale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della
spesa corrente di cui al comma 1. 4. Eventuali sanzioni comminate alla Regione
Puglia in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi di cui al suddetto
patto di stabilità interno saranno poste a carico degli enti che non hanno
realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota a essi
imputabile]
(2).
(2) Articolo abrogato dall'art. 4,
comma 6, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo I - Disposizioni in materia sanitaria
Art. 17
Norme di ripianamento dei disavanzi sanitari.
1. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di parte
corrente del Servizio sanitario regionale per gli esercizi 2000 e precedenti,
ivi compresi quelli relativi alla gestione liquidatoria 1994 e retro per la
quota di disavanzo non garantita dallo Stato, restano confermate le disposizioni
di cui all'articolo 16
della L.R.
n. 14/2001 così come integrate dall'articolo 2,
comma 5, della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32.
2. Restano altresì integralmente confermate le disposizioni di
cui all'articolo 2
della L.R.
n. 32/2001 relative alla copertura dei disavanzi sanitari per l'esercizio
2001.
Art. 18
Ricapitalizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere della
Regione (3) .
1. La Giunta regionale è autorizzata a fare ricorso ai mercati
finanziari mediante forme di indebitamento al fine di reperire fondi da
destinare alla ricapitalizzazione mediante aumento del fondo di dotazione delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per un importo massimo pari
a euro 650 milioni, salvo riduzioni in funzione delle erogazioni da parte dello
Stato ai sensi del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito dalla legge
28 marzo 2001, n. 129.
2. Le operazioni per l'acquisizione dei fondi finalizzati alla
spesa di investimento di cui al comma 1 possono realizzarsi tramite emissione di
prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta
regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e
successive modificazioni e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, determina le condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle
disposizioni legislative, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo
vincolato per la restituzione, a scadenza, del capitale oggetto del prestito
obbligazionario, come previsto dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
3. Al conseguente onere relativo agli anni 2002 e successivi si
farà fronte mediante specifici stanziamenti di bilancio da iscrivere in apposita
unità previsionale di base.
4. In relazione alle emissioni obbligazionarie di cui al comma
2 sarà istituito apposito fondo di ammortamento in cui accantonare alle scadenze
previste, secondo il piano di ammortamento finanziario, le quote necessarie a
garantire il versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al
pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti
derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito
o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle
altre spese di natura obbligatoria. Il Tesoriere è a tal fine autorizzato ad
accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al
pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti
creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura
del rischio.
4-bis. Ad avvenuta definizione e conseguente conclusione delle
operazioni di ricognizione e quantificazione dei disavanzi sanitari 2000 e
precedenti per la quota rimasta a carico della Regione, le eventuali
disponibilità finanziarie provenienti dalle operazioni di emissione
obbligazionaria di cui al presente articolo che risultassero residuali e
aggiuntive rispetto alle esigenze sanitarie di ripiano saranno destinate alle
operazioni preliminari e di primo impianto della nuova sede della Regione in
Bari (4) .
(3) Vedi, anche, l'art. 11,
L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
(4) Comma aggiunto dall'art.3,
L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
Art. 19
Aziende ospedaliere - universitarie.
1. La percentuale del 3 per cento e del 6 per cento prevista
dall'articolo 7,
comma 2, lettera d), dellaL.R.
n. 32/2001 per le Aziende ospedaliere-universitarie "Ospedali riuniti" di
Foggia e "Policlinico consorziale" di Bari é elevata rispettivamente al 5 per
cento e 7 (5) per cento.
(5) parola sostituita dalla l.r.
4/2019,art.1, comma 1.
Art. 20
Norme integrative dell'articolo 11 della L.R. n. 32/2001.
1. ... (6) .
(6) Aggiunge il comma 8-bis all'art. 11,
L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
Art. 21
Endoprotesi (7) .
1. La Delib.C.R. 29 settembre 1998, n. 346 in relazione alla
prescrizione della presentazione della fattura contenuta nella Delib.C.R. 8
marzo 1995, n. 995 deve essere interpretata nel senso che l'applicazione di
endoprotesi è regolata ai fini del rimborso dei relativi costi con una delle
seguenti modalità:
a) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di
diagnosi (DRG), come tale comprensiva del costo della protesi;
b) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di
diagnosi (DRG) ridotta del 20 per cento, maggiorata in misura pari al rimborso
del costo sostenuto per l'acquisto della endoprotesi. Detto rimborso è ammesso
nella misura del minor importo tra quello del prezzo di listino depositato
presso le competenti istituzioni riferito all'anno precedente, decurtato del 25
per cento, e quello risultante dalle fatture emesse dal fornitore, al netto di
note di credito ed eventuali altri abbuoni, sconti e benefìci, di qualsiasi
altra natura direttamente e/o indirettamente correlati a dette forniture.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Azienda U.S.L., al momento del
riconoscimento dei rimborsi, esercita i dovuti controlli anche di natura
fiscale. Le strutture transitoriamente accreditate sono tenute, ai sensi
dell'articolo 8-octies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, ad
adempiere al prescritto debito informativo. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le
suddette modalità sono applicate con riferimento alle tariffe di cui
all'articolo 20,
comma 2, della legge
regionale 28 dicembre 2000, n. 28.
(7) Vedi anche l'art. 14,L.R.
19 febbraio 2008, n. 1.
Art. 22
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25.
1. ... (8) .
2. [ ...] (9) .
(8) Sostituisce il comma 2 dell'art. 3,
L.R.
21 novembre 1996, n. 25.
(9) Comma abrogato dall'art.16,
comma 1, L.R.
9 dicembre 2002, n. 20. Aggiungeva il comma 3-bis all'art. 3,
L.R.
21 novembre 1996, n. 25, al quale, di ritiene, si estenda l'abrogazione.
Art. 23
Anticipazioni agli I.R.C.C.S. privati e agli enti
ecclesiastici.
1. Le anticipazioni mensili riconosciute agli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) privati e agli enti
ecclesiastici per le prestazioni sanitarie sono erogate dalle Aziende unità
sanitarie locali di competenza entro trenta giorni dall'avvenuto accredito da
parte della Regione.
Art. 24
Norme in materia di personale del Servizio sanitario
regionale.
1. Le Aziende sanitarie, per inderogabili esigenze, possono
procedere all'assunzione, a tempo indeterminato, di unità di personale
appartenenti alla dirigenza medica delle discipline di anestesia e rianimazione,
con esclusione dei direttori di struttura complessa, neurochirurgia,
radioterapia, radiodiagnostica, neuroradiologia, nonché di unità di personale
appartenenti al profilo professionale (categoria D) di collaboratore tecnico
sanitario-tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare.
2. I Direttori generali procederanno alle assunzioni di cui al
comma 1 nel rispetto dei limiti e dei vincoli numerici e finanziari imposti
dall'articolo 8
della L.R.
n. 32/2001 e previo specifico atto autorizzativo della Giunta regionale.
3. Per la realizzazione sull'intero territorio regionale del
sistema di urgenza - emergenza sanitaria (118) le Aziende sanitarie sono,
altresì, autorizzate all'assunzione a tempo indeterminato del personale a tal
fine necessario, previo specifico atto autorizzativo della Giunta regionale.
4. Dal 1° gennaio 2002 e fino alla realizzazione della
programmazione regionale, attuativa della L. n. 405/2001, la durata dei
contratti a tempo determinato disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 per la copertura temporanea dei posti di personale del ruolo
sanitario, di operatore tecnico autista di ambulanza e di ausiliario
socio-sanitario addetto ai servizi sanitari non può essere superiore ai dodici
mesi.
5. In caso di esito positivo della verifica, ai sensi
dell'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, da
parte del Collegio tecnico dei Direttori di struttura complessa, alla scadenza
dell'incarico loro conferito, l'Azienda è autorizzata a prorogare il contratto
in atto per un periodo di dodici mesi e comunque fino alla realizzazione della
programmazione regionale attuativa della L. n. 405/2001.
6. Entro il 31 dicembre 2002 i Direttori generali devono
portare a termine la verifica dei dirigenti sanitari di cui all'articolo
15-quinquies, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni. In
caso di mancato adempimento da parte dei Direttori generali la Regione provvede,
in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta. La verifica
positiva comporta la conferma del dirigente per ulteriori sette anni a far data
dal 1° gennaio 2001.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge le Aziende sanitarie devono adottare gli atti riguardanti la
ridefinizione delle dotazioni organiche di cui all'articolo23
della L.R.
n. 28/2000, come modificato dall'articolo 8
della L.R.
n. 32/2001. In caso di mancato adempimento della presente disposizione la
Giunta regionale nomina un commissario ad acta.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo II - Disposizioni in materia di servizi sociali
Art. 25
Continuità degli interventi per il sostegno delle persone con
handicap grave (10) .
1. Lo stanziamento di cui al Cap. 784019 di n.i. "Continuità
degli interventi per il sostegno delle persone con handicap grave - articolo 39,
comma 2, lettere l)-bis e l)-ter, legge n. 104/1992" è destinato ad assicurare
la continuità degli interventi realizzati con risorse statali vincolate in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 4
maggio 1999, n. 17.
(10) Le disposizioni di cui al presente articolo sono
state confermate dall'art. 7,
comma 6, L.R.
7 marzo 2003, n. 4.
Art. 26
Centri di accoglienza.
1. ... (11) .
(11) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 10,
L.R.
15 dicembre 2000, n. 26.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo III - Disposizioni per la razionalizzazione delle
spese in materia di personale
Art. 27
Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture
di supporto agli Organi politici.
[1. Al personale regionale distaccato, in via
continuativa, presso le Segreterie particolari del Presidente della Regione,
degli Assessori regionali, del Presidente, Vice Presidente e Segretari del
Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni permanenti e al personale
distaccato presso i Gruppi consiliari è corrisposto un rimborso forfettario
giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e fino ad un
massimo di duecentoventi giorni in un anno, pari a ventidue centesimi di euro
per chilometro, comprensivo dei rimborsi riconosciuti a titolo di diaria di
missione dalla normativa vigente, incluso il rimborso dei pasti eventualmente
spettanti, assumendo a base del calcolo la distanza chilometrica complessiva tra
il Comune di residenza e quello della sede di lavoro.
2. Al personale di cui al comma 1 è, inoltre,
riconosciuto l'utilizzo di un buono pasto contrattuale per ogni giornata di
effettiva presenza. Nel caso di prestazione lavorativa superiore alle otto ore è
riconosciuto un ulteriore buono pasto.
3. Gli economi cassieri competenti
provvederanno a liquidare mensilmente le somme maturate, previa presentazione di
apposita certificazione attestante le effettive giornate di presenza.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi
vengono estese a tutto il personale inviato a prestare temporaneamente la
propria attività lavorativa presso uffici regionali diversi da quelli propri di
rispettivo servizio e ubicati al di fuori del luogo di residenza e, comunque,
nel territorio regionale.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
si applicano solo per distanze superiori ai quaranta chilometri complessivi tra
il luogo di residenza e la sede di servizio del personale. Al suddetto personale
spetta, comunque, il buono pasto contrattuale.
6. Le disposizioni, contenute in norme
regionali, in contrasto con il presente articolo non si applicano nei confronti
del personale di cui ai commi precedenti.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo
restano in vigore fino a quando la materia non sarà regolamentata in sede di
contrattazione decentrata con le Organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre
il 30 aprile 2003 (12)]
(13).
(12) Comma così modificato dall'art. 26,
L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
(13) Articolo abrogato dall'art. 51,
comma 6, L.R.
7 marzo 2003, n. 4.
Art. 28
Incentivazione all'esodo del personale (14).
1. Al fine di accelerare il processo di riorganizzazione
dell'Amministrazione regionale, anche a seguito del trasferimento di funzioni e
compiti in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio
1997, n. 127, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) dell'Autonoma area della dirigenza del
comparto regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23 dicembre 1999, ai
dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino
all'Ente proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà erogata,
subordinatamente all'accettazione della proposta medesima da parte dell'Ente,
una indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione lorda
spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla
differenza fra 65 anni e l'età anagrafica individuale, espressa in anni,
posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un
massimo di sei anni (15) .
2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione
della data di cessazione del rapporto di lavoro, che, in ogni caso, non può
essere posteriore al 1° gennaio 2003 (16) .
3. L'indennità supplementare, così come determinata al comma 1,
sarà corrisposta in tre quote di pari importo da erogarsi entro il primo
trimestre di ciascun anno a decorrere dal 2003 (17) .
4. Ai dirigenti che, alla data di cessazione del rapporto di
lavoro, non abbiano ancora maturato il diritto all'accesso alla pensione ai
sensi della normativa vigente si applica, altresì, il beneficio previsto dal
citato articolo 17 del CCNL/1999, così come disciplinato dalla Delib.G.R. 12
aprile 2001, n. 458 "Criteri generali per la risoluzione consensuale",
intendendosi sostituita l'età di 65 anni con la data in cui tale diritto sarà
maturato sulla base della normativa vigente. Il beneficio sarà erogato alle
scadenze previste dal comma 3.
4-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
al personale nei confronti del quale la Giunta regionale ha disposto la proroga
del termine di cessazione dal servizio, rispetto a quello indicato nella
relativa istanza, alla data del 1° settembre 2005, qualora, cessate le esigenze
di servizio poste alla base della proroga per trasferimento ad altro settore o
per intervenuto trasferimento delle funzioni ad altri enti pubblici,
l'interessato produca istanza di anticipazione del termine di cessazione
rispetto alla data del 1° settembre 2005 (18) .
5. [Ai fini del calcolo delle predette
indennità, nonché per la definizione delle modalità e delle procedure formali,
si applica, ove compatibile e non in contrasto con la presente norma, la
disciplina prevista dalla citata Delib.G.R. n. 458/2001] (19).
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese a
tutti i dipendenti della Regione che presentino istanza di cessazione dal
servizio nei termini e con le scadenze previsti dai commi 1 e 2 del presente
articolo. La misura della indennità sarà determinata sulla base della
retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di
lavoro e sarà corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4 (20) .
7. La Giunta regionale è autorizzata a emanare, qualora si
rendessero necessarie, apposite direttive per l'applicazione della presente
norma, ivi comprese quelle relative a un eventuale scaglionamento dell'esodo dei
dipendenti per inderogabili esigenze di servizio e, comunque, non posteriormente
al 1° gennaio 2004 (21) . Nell'ipotesi di cui al periodo
precedente la prima quota di indennità supplementare sarà corrisposta entro
novanta giorni dalla data di effettiva cessazione dal servizio.
8. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione della
presente legge sono portati in diminuzione della dotazione organica in misura
non inferiore al 50 per cento (22) .
9. Il personale dello Stato già comandato o distaccato ai sensi
dellalegge
regionale 12 aprile 1994, n. 14, tuttora in servizio presso le strutture
della Regione, è inquadrato, su istanza, nei ruoli regionali.
(14) Vedi, anche, la Delib.G.R. 16
luglio 2002, n. 1072. Vedi, altresì, l'art. 58,
commi 1 e 2, L.R.
4 agosto 2004, n. 14 e l'art. 1,
commi 1 e 6, L.R.
4 agosto 2005, n. 7.
(15) Vedi, anche, l'art. 63,
commi 1 e 4, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
(16) Termine prorogato al 1° aprile 2004 dall'art. 63,
comma 2, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
(17) Vedi, anche, l'art. 63,
commi 3 e 4, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
(18) Comma aggiunto dall'art. 74,
L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(19) Comma abrogato dall'art.
58, comma 5, L.R. 4 agosto 2004, n. 14.
(20) Vedi, anche, l'art.
63, comma 1, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.
(21) Termine prorogato al 1° aprile 2005 dall'art. 63,
comma 2, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1. Vedi, però, i commi 1 e 2 dell'art. 62
della stessa legge.
(22) Vedi, anche, l'art. 58,
comma 3,L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
Art. 29
Limiti di età per il mantenimento in servizio.
[1. Fino all'adozione di una nuova organizzazione
amministrativa regionale, ai dipendenti regionali, ivi compresi quelli
appartenenti all'area della dirigenza, non si applica l'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e i medesimi sono collocati a riposo
d'ufficio.
2. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere il
mantenimento in servizio, comunque non oltre il sessantasettesimo anno di età,
per tutti coloro che non abbiano maturato i trentacinque anni di contribuzione
comunque maturati] (23) .
(23) Articolo abrogato dall'art. 2,
comma 3, L.R.
4 agosto 2005, n. 7.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo IV - Disposizioni in materia di riforma fondiaria.
Ufficio stralcio ex ERSAP
Art. 30
Integrazione dell'articolo
45 della L.R. n. 14/2001.
1. ... (24).
2. ... (25) .
(24) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 45,
L.R.
31 maggio 2001, n. 14.
(25) Aggiunge l'art. 45-bis alla L.R.
31 maggio 2001, n. 14.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo V - Disposizioni in materia di trasporti
Art. 31
Autorizzazione di spesa per la ricostituzione del capitale
sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia - S.E.A.P.
S.p.A.
1. È autorizzata la spesa di euro 6.051.781,00 per la copertura
della quota di ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società
esercizio aeroporti Puglia - S.E.A.P. S.p.A.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il
trasferimento della somma di euro 6.051.781,00.
3. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'istituzione, con la presente
legge, di specifico stanziamento di pari importo sull'apposita unità
previsionale di base.
Art. 32
Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13.
[1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 nonché il
comma 2 dell'articolo 23
della legge
regionale 24 marzo 1999, n. 13 sono abrogati] (26) .
(26) Articolo abrogato, al pari della L.R.
25 marzo 1999, n. 13, dall' art.
38, comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18. Vedi, anche, il comma 2 del
medesimo articolo.
Art. 33
Contratti di servizio "ponte".
[1. ... (27).
2. Il termine del 30 aprile 2002 per
l'approvazione del Piano triennale dei servizi (P.T.S.) è ulteriormente
differito al 30 giugno 2002] (28) .
(27) Aggiungeva un periodo al termine
del comma 2 dell'art.
35, L.R. 24 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo,
dall'art.
38, comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18.
(28) Articolo abrogato, al pari della L.R.
25 marzo 1999, n. 13, dall'art.
38, comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18. Vedi, anche, il comma 2 del
medesimo articolo.
Art. 34
Accertamento idoneità del personale addetto ai servizi di
trasporto pubblico.
1. L'accertamento e il controllo dell'idoneità fisica e
psico-attitudinale del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico
regionale e locale è regolato, per tutte le mansioni, dalle norme emanate dal
Ministro dei trasporti e della navigazione con il D.M. 23 febbraio 1999, n. 88.
Art. 35
Modifica articolo
8 L.R. n. 28/2000.
[1. ... ] (29) .
(29) Articolo abrogato dall'art.
38, comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 (vedi, anche, il comma 2 del
medesimo articolo). Sostituiva il comma 8 dell' art.
8, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28, abrogato anch'esso dal suddetto comma 1 del
citato art. 38.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo VI - Disposizione in materia di attività produttive
Art. 36
Attuazione della legge
regionale 4 gennaio 2001, n. 3.
1. L'attuazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 4 gennaio 2001, n. 3 "Disciplina dei regimi regionali di aiuto",
così come modificata dalla legge
regionale 10 agosto 2001, n. 23, è finanziata con le entrate rivenienti dal
fondo unico regionale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112 e
ai sensi dell'articolo
15 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con propria deliberazione
all'attuazione di quanto disciplinato dal comma 1.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo VII - Disposizioni in materia di foreste e caccia
Art. 37
Sanzioni amministrative per la mancata osservanza dell'articolo
29 della L.R. n. 14/2001.
1. Per l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo
29 della L.R. n. 14/2001 e del relativo
Reg. 18 gennaio 2002, n. 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) da 1.500 euro a 3.000 euro per ettaro o frazione di esso per
il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui all'articolo
2 del regolamento 1/2002;
b) da 70 euro a 210 euro per il taglio di ciascuna pianta fino
a 10 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito
in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
c) da 150 euro a 450 euro per il taglio di ciascuna pianta fino
a 20 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito
in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
d) da 300 euro a 900 euro per il taglio di ciascuna pianta fino
a 30 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito
in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
e) da 400 euro a 1.200 euro per il taglio di ciascuna pianta
fino a 40 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare,
eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
f) da 500 euro a 1.500 euro per il taglio di ciascuna pianta
fino a 50 cm di diametro e oltre, di origine naturale, isolata, in gruppi o
filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista.
Le infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli
boschivi di altre leggi o regolamenti in materia forestale saranno sanzionate
secondo le modalità da questi previste.
2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di
cui al comma 1 provvedono gli organi direttamente designati dalle leggi, nonché
i funzionari regionali di cui all'articolo 31 della L.R. n. 14/2001.
3. L'articolo 12 del Reg. n. 1/2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione n. 10/2002, è abrogato.
Art. 38
Modifica articolo 31 legge regionale 13 agosto 1998, n.27.
1. ... (30).
2. ... (31).
(30) Sostituisce la lettera b) del
comma 1 dell'art.
31, L.R. 13 agosto 1998, n. 27.
(31) La Corte costituzionale, con
sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 226 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, prima
serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma. Aggiungeva la lettera d-bis) al comma 1 dell'art.
31, L.R. 13 agosto 1998, n. 27, alla quale, di riflesso, si estende
l'abrogazione.
Art. 39
Modifica articoli 6 e 9 L.R. n. 27/1998.
1. ... (32).
2. ... (33).
(32) Sostituisce il comma 12 dell'art.
6, L.R. 13 agosto 1998, n. 27.
(33) Sostituisce il comma 6 dell'art.
29, L.R. 13 agosto 1998, n. 27.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo VIII - Disposizione in materia di lavoro
Art. 40
Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico
produttivo e le aree di crisi.
1. Per il monitoraggio delle situazioni di tensione
occupazionale e per la elaborazione delle iniziative e delle misure di
coordinamento delle risorse disponibili e degli strumenti occorrenti alla
realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine è istituito, presso
la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato per il sistema economico
produttivo e le aree di crisi.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale definisce la composizione del Comitato di cui
al comma 1 e procede alla nomina del Presidente e dei componenti.
[2
bis. Previa contrattazione decentrata, una quota delle risorse destinate al
Comitato è assegnata al fondo per il trattamento accessorio del personale
dipendente, per l’incentivazione del personale regionale incaricato di
prestazioni di supporto tecnico e organizzativo del Comitato medesimo.] (34)
3. Il Presidente della Giunta regionale, con cadenza
semestrale, invia ai Consiglieri regionali una relazione contenente i risultati
dell'attività del Comitato di cui al comma 1.
(34) Comma inserito dalla l.r.
n. 35/2015, art. 14 che è stato abrogato dalla l.r.
n. 6/2016.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo IX - Consiglieri regionali
Art. 41
Modificazioni alla legge
regionale 28 gennaio 1998, n. 5, in attuazione della L.Cost. 22 novembre
1999, n. 1.
1. ... (35).
(35) Aggiunge gli articoli 2-bis e 2-ter alla l.r.
28 gennaio 1998, n. 5.
Art. 42
Modifica articolo 6 L.R. n. 5/1998.
1. ... (36).
(36) Sostituisce il comma 3 dell'art.
6, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5.
Art. 43
Modifica all'articolo
5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14.
1. Il secondo comma dell'articolo
5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14 si conclude con il punto dopo i
termini "cessazione della carica" contenuti al quarto rigo.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo X - Disposizione in materia di fiere e mercati
Art. 44
Contributo straordinario enti fieristici.
1. Per gli enti fieristici a carattere regionale di Foggia e di
Francavilla Fontana, di cui all'articolo
39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22, è iscritto nel bilancio
regionale, limitatamente all'esercizio 2002, al capitolo 352026 "Contributo
straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera
dell'Ascensione di Francavilla Fontana", lo stanziamento di euro 464.811,21 come
di seguito articolato:
a) per l'Ente Fiera di Foggia la somma di euro 413.165,52 ;
b) per l'Ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di euro 51.645,69.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo XI - Disposizioni in materia ambientale
Art. 45
Utilizzo delle aliquote destinate alla Regione per la ricerca e
coltivazione di idrocarburi.
1. I proventi di cui all'aliquota destinata alla Regione
dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
così come aggiunto dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono
utilizzati per il finanziamento di opere infrastrutturali al servizio di
attività economiche, all'insediamento industriale e agli interventi di
miglioramento ambientale previsti, nelle aree di estrazione e adiacenti, in
strumenti di programmazione negoziata.
2. La Giunta regionale individua gli interventi da finanziare,
dando preferibilmente priorità, nell'ordine, alla realizzazione o completamento
di aree comunali di insediamento industriale e/o artigianale e relativi impianti
a rete, a opere infrastrutturali connesse e incubatori di impresa, a interventi
di miglioramento ambientale e al completamento di aree non comunali di
insediamento industriale e relativi impianti a rete, nonché a opere
infrastrutturali connesse.
3. I proventi di cui all'aliquota già destinata alla Regione
dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
sono utilizzati per il finanziamento delle opere di cui al comma 1 del presente
articolo, fatti salvi gli oneri finanziari rivenienti dagli impegni già assunti
in forza dell'articolo 53 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 (37) .
(37) Comma così sostituito dall'art.
13, L.R. 25 agosto 2003, n. 19. Il testo originario era così formulato: «3.
Completati gli impegni già assunti in forza dell'articolo
53 della L.R. n. 14/1998 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1998 e bilancio pluriennale 1998-2000", i proventi di cui all'aliquota già
destinata alla Regione dall'articolo 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 625/1996
sono utilizzati per il finanziamento delle opere di cui al comma 1 del presente
articolo.».
Art. 46
Modifica all'articolo 5 e alla scheda D5 della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19.
1. Dopo il punto D4 dell'articolo
5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è inserito il seguente:
"D5 - Gravine dell'arco jonico.".
2. ... (38) .
(38) Aggiunge la scheda D5 nell'elenco delle schede
tecniche della Provincia di Brindisi allegato alla L.R.
24 luglio 1997, n. 19.
Art. 47
Modifiche alla legge
regionale 6 settembre 1999, n. 28.
1. Fino alla revisione organica, ai sensi degli articoli 117,
118 e 119 della Costituzione, della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28,
recante norme sulla delimitazione degli àmbiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, e allo
scopo di un primo adeguamento alla disciplina recata dall'articolo 25, comma 4,
della L. n. 448/2001, alla L.R. n. 28/1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole: "dello stesso"
sono aggiunte le seguenti: "anche ai sensi del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 141";
b) ... (39) ;
c) ... (40) ;
d) All'articolo 16 le parole da "un unico" fino alle parole "primo
affidamento della gestione del SII" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'Acquedotto pugliese S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
141.".
(39) Sostituisce l'art.
6, L.R. 6 settembre 1999, n. 28.
(40) Sostituisce il comma 2 dell' art.
9, L.R. 6 settembre 1999, n. 28.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo XII - Disposizione in materia tributaria
Art. 48
Esenzione dall'IRAP per gli enti non commerciali e le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (41)
.
1. Con decorrenza 1° gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale", i soggetti individuati dall'articolo 10 dello stesso decreto
sono esentati dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della
presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della
determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.
2. I soggetti beneficiari dell'esenzione devono far pervenire
alla Regione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi, copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.
n. 460/1997 ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati
all'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto.
2-bis. In base al comma 299 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), l’esenzione del pagamento
IRAP di cui ai commi 1 e 2 è estesa anche alle aziende pubbliche di servizi alla
persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(42) .
(41) Vedi anche l'art.
1, comma 2, L.R. 19 dicembre 2008, n. 43.
(42) Comma aggiunto dall’art.
4, L.R. 31 dicembre 2009, n. 34.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo XIII - Disposizione in materia di edilizia
residenziale pubblica
Art. 49
Edilizia residenziale pubblica.
1. I requisiti soggettivi di chi occupa da almeno dieci anni
alloggi realizzati con contributi pubblici di edilizia agevolata si intendono
sussistenti qualora siano trascorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo XIV - Disposizione in materia di demanio e
patrimonio
Art. 50
Modifica alla legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9 e alla legge
regionale n. 28/2000.
1. ... (43) .
(43) Sostituisce l'art.
28, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo XV - Disposizione in materia di opere e lavori
pubblici
Art. 51
Modifiche e integrazioni all' articolo
27 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13.
1. ... (44) .
(44) Aggiunge il comma 2-bis all'art.
27, L.R. 11 maggio 2001, n. 13.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo XVI - Disposizione in materia comunitaria
Art. 52
Modifiche all'articolo
17 della L.R. n. 28/2001.
1. Il comma 5 dell'articolo
17 (Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale
dell'UE) della L.R. n. 28/2001 è soppresso.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati (45)
(45) Gli allegati, che si omettono, riportano le
tabelle di bilancio con annessi prospetti ed elenchi.