ARTICOLO 1
Art. 1
Definizioni.
1. Sono definiti edifici di culto ed opere
annesse destinate all'esercizio dello stesso, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2, comma 1, lett. i), della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 27, e sono ammissibili a finanziamento
regionale nei modi e nella misura previsti dalla legge stessa:
- gli immobili destinati al culto, anche se
articolati in più edifici;
- le strutture funzionalmente connesse con le
attività per l'esercizio del culto;
- gli immobili adibiti, nell'esercizio del
ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di
ristoro che non abbiano fini di lucro;
- gli immobili destinati alla formazione del
clero;
- gli immobili sedi di istituti di istruzione
religiosa.
Art. 2
Programma annuale
di finanziamento.
1. Gli enti proprietari e le competenti autorità
religiose, che per la Chiesa cattolica sono gli ordini diocesani e per le
confessioni non cattoliche le autorità territoriali riconosciute a norma di
legge, formulano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le domande di concessione
di contributi, indirizzate all'Assessorato regionale ai LL.PP., corredate di un
progetto di massima delle opere da realizzare e di un preventivo della spesa
occorrente.
2. In sede di prima applicazione il termine
indicato nel precedente comma è fissato in novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. La Giunta, su proposta dell'Assessore
regionale ai LL.PP., di concerto con l'Assessore regionale ai Beni culturali, in
presenza di edifici di culto ed opere annesse ricadenti sotto il regime della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, inserisce le opere da ammettere a finanziamento
nei programmi annuali di cui all'art. 8 della legge regionale
16 maggio 1985, n. 27, tenuto conto degli interventi realizzabili dai
soggetti richiedenti con i fondi di cui al successivo art. 3 e con priorità per
i completamenti, i consolidamenti, gli adeguamenti strutturali ed antisismici e
per gli interventi destinati alle comunità insediate in zone di recente
urbanizzazione.
Art. 3
Contributi di
urbanizzazione secondaria.
1. I Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno,
devolvono alle competenti autorità religiose una somma non inferiore al sette
per cento dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione secondaria.
2. I contributi di cui al precedente comma sono
determinati con riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate
nell'anno precedente, anche per l'edilizia convenzionata, senza tener conto
degli scomputi che i titolari delle concessioni hanno eventualmente ottenuto per
l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la cessione
delle relative aree.
3. Le somme spettanti sono corrisposte ai legali
rappresentanti delle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che
abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, in misura proporzionale alla
consistenza nel Comune delle comunità di diversa confessione.
4. Il 20% delle somme versate da ciascun Comune
è destinato alla esecuzione di lavori di costruzione, ricostruzione,
ristrutturazione, consolidamento, adeguamento antisismico e restauro riguardanti
opere ricadenti nel territorio di competenza dell'autorità religiosa mandataria,
in modo tale che si realizzi, al compimento di un quinquennio, il pareggio tra
somme conferite dal Comune stesso e somme investite sul proprio territorio.
L'80% è comunque destinato all'esecuzione di lavori riguardanti opere ricadenti
nel Comune conferente la rispettiva somma.
5. Le competenti autorità religiose trasmettono
ai Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica relazione sulla
utilizzazione delle somme percepite al fine della verifica del loro impiego.
6. Le somme non utilizzate sono recuperate dal
Comune, maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere
per le giacenze ordinarie.
7. È in facoltà delle competenti autorità
religiose stipulare con i Comuni apposite convenzioni nel caso in cui gli stessi
o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla
realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al comma 4 del presente
articolo.
8. Per gli edifici di culto ed opere annesse
ricadenti sotto il regime giuridico della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ferme
restando le competenze degli Organi dello Stato in ordine alle procedure cd
esecuzione degli interventi di cui alla stessa legge 1° giugno 1939 n. 1089, la
convenzione di cui al precedente comma fra le competenti autorità religiose ed i
Comuni è obbligatoria ed i lavori vanno realizzati dai Comuni con le modalità di
cui alla L.R.
29 giugno 1979, n. 37.
Art. 4
Abrogazioni e
norma finanziaria.
1. È abrogato il comma 2 dell'art. 2 della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 27.
2. La presente legge non comporta l'iscrizione
di appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale.