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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
1994
Numero
1
Data
02/06/1994
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Gestione programmata della caccia.
Note
Pubblicato nel B.U. R. Puglia 17 giugno 1994, n. 87. L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dal primo comma dell'art. 15, Reg. 5 agosto 1999, n. 3.
Allegati
Nessun allegato

 



    Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15, Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  

   Art. 1


    Generalità. [1. Nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e per le finalità di cui all'art. 14 della medesima legge, la Regione Puglia istituisce gli «Ambiti territoriali di caccia», ripartendo il proprio territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata. 2. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e gestione degli stessi. 3. Nei successivi articoli gli «Ambiti territoriali di caccia» sono denominati semplicemente «A.T.C.»].  


Art. 2


    Istituzione. 1. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale, delibera la costituzione degli A.T.C. sulla base delle proposte pervenute dalle Province, formulate previo parere delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Consulte provinciali competenti per territorio. 2. Per esigenze motivate possono essere individuati A.T.C. interessanti anche due o più province contigue. 3. Gli A.T.C. sono istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. 4. Ogni A.T.C. è denominato con riferimento alla Provincia e alla collocazione geografica] .   

 

   Art. 3


Caratteristiche. [1. Gli A.T.C. di dimensioni sub-provinciali sono possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali o rilevanti opere. 2. Allo scopo di contribuire direttamente a conseguire autosufficienza dal ripopolamento nelle zone, con selvaggina autoctona riprodotta allo stato naturale, i Comitati di gestione di cui al successivo articolo 4 possono richiedere l'autorizzazione ad istituire centri privati di produzione o allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, entro i limiti del 5% della superficie di ogni zona]

 


Art. 4


    Comitato di gestione. [1. La Provincia, territorialmente competente in tutto o a maggioranza, si avvale, per la conduzione degli A.T.C., di appositi Comitati di gestione, strutture associative, senza finalità di lucro, a gestione privatistica. 2. Tali organismi hanno finalità di gestione faunistica e di programmazione dell'esercizio venatorio nel territorio di competenza 3. Il Comitato di gestione, nominato dal Presidente della Provincia, è composto da dieci membri, di cui: - n. 3 rappresentanti delle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. La designazione viene effettuata dalle Organizzazioni provinciali; - n. 3 eletti fra i cacciatori residenti nel Comune o Comuni dei territori interessati, in rappresentanza delle Associazioni venatorie riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio, su liste presentate dalle stesse Associazioni a livello provinciale congiuntamente con quelle comunali; - n. 2 rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, designati dalle Organizzazioni provinciali o regionali; - n. 2 rappresentanti del Comune o Comuni territorialmente interessati. 4. Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia entro trenta giorni dalla richiesta di designazione dei rappresentanti, in base alle segnalazioni pervenute, ovvero dall'avvenuta elezione; dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti o designati per due volte consecutive ovvero contemporaneamente in più A.T.C. I componenti possono essere sostituiti dall'Ente o dall'Associazione che li ha designati. 5. Tutti i componenti devono essere residenti nel Comune o nei Comuni ricadenti nell'A.T.C. 6. La partecipazione al Comitato di gestione avviene a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese di viaggio nella misura di legge. 7. Il Comitato di gestione, entro due mesi dalla nomina, provvede a dotarsi di un proprio regolamento, che provveda modalità organizzative e criteri di gestione amministrativa e contabile, nonché ad eleggere, a maggioranza e a scrutinio segreto, fra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore tecnico, il Segretario amministrativo e il Tesoriere. 8. Il Presidente dell'Amministrazione provinciale competente, su parere della Consulta venatoria provinciale, può sciogliere il Comitato di gestione per gravi violazioni del regolamento, delle direttive regionali e provinciali e/o del programma di gestione, nonché per irregolarità nella rendicontazione e nominare un Commissario ad acta fino a quando non venga costituito un nuovo Comitato nei modi previsti. 9. Il Comitato di gestione elegge la propria sede presso quella del Comune che occupi una ubicazione centrale dell'A.T.C., indicata dalla Provincia territorialmente competente] .   
   


Art. 5


      Compiti del Comitato di gestione. [1. Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento ed in attuazione delle direttive regionali e provinciali in materia: - predispone annualmente, per la stagione venatoria relativa, programmi d'intervento; - promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; - collabora con la Provincia alla gestione tecnica delle zone di ripopolamento e cattura presenti all'interno dell'A.T.C.; - programma gli interventi per il miglioramento degli habitat; - predispone il bilancio consuntivo e preventivo, che dovrà essere approvato annualmente dall'Assemblea dell'A.T.C.; - provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori rustici, nella misura minima del 10% delle somme introitate annualmente, per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (C.E.E.) n. 1094/1988 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione; b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 2. Il Comitato di gestione, entro i limili prescritti dal calendario venatorio regionale, può regolare l'esercizio della caccia, limitando le specie dei mammiferi e di uccelli consentiti, l'orario ed il numero delle giornate, il carniere giornaliero e stagionale per specie]  

 

  Art. 6


Assemblea di zona. [1. I cacciatori iscritti che aderiscono all'A.T.C., i coduttori i possessori o proprietari dei fondi rustici ricadenti nell'A.T.C. costituiscono l'Assemblea di zona. 2. La convocazione dell'Assemblea avviene su invito del Presidente del Comitato di Gestione. 3. L'Assemblea, annualmente, approva il bilancio preventivo e consuntivo e determina le quote di ammissione. 4. Un terzo dei soci ha la facoltà di chiedere la convocazione del Comitato di gestione con l'indicazione degli argomenti di ordine generale o particolarmente urgenti di cui si chiede la discussione. Alla convocazione del Comitato provvede il Presidente inviando gli inviti entro otto giorni dalla richiesta. 5. Un terzo di essi ha altresì la facoltà di chiedere al Presidente dell'Amministrazione provinciale competente lo scioglimento del Comitato di gestione per gravi inadempienze o per documentate violazioni del regolamento o del programma di gestione] .   

    
Art. 7


    Criteri di ammissione all'esercito venatorio. [1. La partecipazione dei cacciatori all'A.T.C. è volontaria. 2. Il cacciatore che è residente nell'ambito dell'A.T.C. o è titolare di appostamento fisso ha diritto ad esercitare l'esercizio venatorio nello stesso, purché in possesso della autorizzazione rilasciata dal Comitato di gestione. 3. L'esercizio venatorio nell'A.T.C. è consentito anche per i non residenti; la distribuzione delle relative autorizzazioni avviene tramite le Province territorialmente competenti. 4. L'autorizzazione ha validità nella stagione venatoria per la quale viene rilasciata. 5. Per ogni stagione venatoria sono ammessi nelle zone i cacciatori, residenti e non, che abbiano presentato domanda ai comitati di gestione, con modello predisposto dalla Provincia, entro il 30 marzo dell'anno in corso e abbiano contribuito alle spese della gestione versando un contributo individuale di partecipazione, di cui al successivo art. 9, entro il 30 maggio. 6. La domanda in carta semplice deve essere inviata al Comitato della zona prescelta, corredata del certificato di residenza del richiedente. 7. Il Comitato di gestione, entro il 30 aprile successivo, elabora la graduatoria dei soci ammessi all'esercizio venatorio sulla base della data di presentazione della domanda di iscrizione. 8. La graduatoria è esposta per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune. 9. L'accesso deve essere regolamentato in base all'indice di densità venatoria minima così come stabilito con periodicità quinquennale dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, fornito dalla Regione. 10. Con riferimento all'indice di cui al comma precedente l'accesso, oltre ai cacciatori residenti, deve essere garantito secondo il seguente ordine di priorità: 1) ai cacciatori residenti nei Comuni confinanti e nel capoluogo di Provincia; 2) ai cacciatori residenti negli altri Comuni della Provincia; 3) ai cacciatori residenti nella Regione; 4) ai cacciatori non residenti che svolgono attività lavorativa o di servizio in Puglia; 5) ai cacciatori ex residenti emigrati, secondo l'anzianità; 6) ai residenti in altre Regioni con le quali esistono rapporti di reciprocità concordati ovvero stranieri, secondo l'ordine di presentazione delle domande. 11. Le autorizzazioni per i cacciatori non residenti nella zona sono rilasciate in numero tale da non superare la percentuale globale di cui al procedente comma 9. 12. I cacciatori non residenti nella Regione potranno usufruire per l'intera annata venatoria di non più di 25 giornate di caccia unicamente per la selvaggina migratoria. 13. I cacciatori ammessi dovranno annotare sul proprio tesserino venatorio, di volta in volta, negli appositi spazi, i giorni in cui esercitano l'attività venatoria] .  


Art. 8


    Limitazioni. [1. Il cacciatore residente nella Regione può ottenere l'ammissione, oltre all'A.T.C. ricadente nel Comune di residenza, per altri A.T.C., ove sarà consentito, previa relativa autorizzazione, esercitare la caccia alla selvaggina migratoria. 2. Il Comune di residenza dei cacciatori, sulla base degli elenchi degli ammessi ad esercitare l'attività venatoria nel territorio agro-forestale comunale, trasmessi al Comitato di gestione, provvede ad annotare l'ammissione nella parte relativa del tesserino venatorio. 3. Il certificato di versamento di cui al successivo art. 9, allegato all'autorizzazione, è il titolo di partecipazione e di accesso. 4. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore negli A.T.C. in cui ha facoltà di accesso, nei periodi consentiti secondo regolamento e nei limiti del calendario venatorio. 5. Il titolare di appostamento fisso, per accedere allo stesso, deve essere anche in possesso del tesserino di accesso all'A.T.C. ed attenersi alle prescrizioni tecniche del programma di gestione. 6. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, è fatto divieto al cacciatore esercitare la caccia in altri A.T.C. diversi da quelli autorizzati] .   
 


Art. 9


    Quote. [1. I cacciatori ammessi all'A.T.C. devono partecipare alla gestione faunistica promossa con il piano faunistico-venatorio provinciale corrispondendo al Comitato di gestione la quota annuale a copertura delle spese preventivate. 2. L'ammissione all'esercizio venatorio è subordinata al pagamento, mediante versamento su apposito conto corrente intestato al Comitato di gestione, di un contributo individuale di partecipazione di un importo non inferiore al 50% e non superiore al 100% dell'importo della tassa venatoria regionale. 3. Il certificato di versamento è il titolo di accesso agli A.T.C. 4. Le quote sono destinate esclusivamente alle spese di gestione, all'eventuale attività di ripopolamento, al funzionamento delle strutture venatorie, all'attività di vigilanza, al risarcimento degli eventuali danni arrecati dalla attività venatoria e dalla selvaggina alle coltivazioni agricole. 5. Agli operatori agricoli che si impegnino, negli ambiti protetti presenti negli A.T.C., a conservare, ripristinare o mantenere habitat idonei al rifugio e alla alimentazione della selvaggina, lasciando sul posto parte delle colture cerealicole o foraggere e seminando su appositi terreni marginali granaglie da lasciare come alimentazione della fauna durante il periodo invernale, è corrisposta da parte del Comitato di gestione una quota parte del ricavato proveniente dalle quote di partecipazione corrisposte dai residenti in altre Regioni, così come determinata dallo stesso Comitato. Gli incentivi tengono conto delle spese sostenute, dei mancati redditi e dei danni causati dalla selvaggina. 6. Ogni Comitato di gestione, entro trenta giorni dall'approvazione, è tenuto a presentare alla Amministrazione Provinciale di competenza il bilancio preventivo e consuntivo approvato dalla Assemblea, nonché il rendiconto delle spese effettuate con i fondi a suo tempo introitati, approvato e sottoscritto dai membri del Comitato e accompagnato da una relazione tecnico-amministrativa in ordine alla gestione medesima. 7. Il mancato invio di detta documentazione alla data prevista comporta l'immediato scioglimento dell'intero Comitato di gestione] .   


 
Art. 10

    Gestione finanziaria. [1. Ogni Comitato ha facoltà di spesa esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dall'introito delle quote di partecipazione. 2. La gestione economica dell'A.T.C. deve consentire il perseguimento delle finalità indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale con il pareggio del bilancio annuale. 3. Le quote di partecipazione di cui al precedente art. 9 sono introitate e gestite da ogni Comitato di gestione 4. Il Comitato, entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario, rendiconta alla rispettiva Provincia, fornendo la documentazione di spesa. L'eventuale avanzo di gestione viene impegnato per le spese dell'anno successivo] .   


 

   Art. 11

    Collegi provinciali dei Sindaci revisori. [1. Il Presidente della Provincia può nominare un Collegio di revisori con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile di tutti i Comitati degli A.T.C. ricadenti nel proprio ambito provinciale. 2. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, iscritti all'Albo regionale dei Sindaci revisori e due componenti supplenti. 3. I compensi e i rimborsi delle spese dovuti ai Sindaci revisori sono a carico di ciascun A.T.C. 4. I Sindaci revisori possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione] 

 

    Art. 12


    Vigilanza venatoria. [1. La vigilanza venatoria è affidata, oltre che agli agenti dipendenti dall'Amministrazione provinciale, alle guardie venatorie volontarie. 2. La vigilanza deve essere assicurata da almeno un agente ogni 5.000 ettari. 3. L'attività di vigilanza è organizzata e coordinata dal Presidente della Provincia territorialmente competente, che opera d'intesa con il Comitato di gestione] 

 


Art. 13


    Sanzioni. [1. È fatto divieto ai cacciatori che non siano stati ammessi all'esercizio venatorio all'interno dell'A.T.C. esercitare qualsiasi forma di caccia nell'A.T.C. stesso. 2. Il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000. 3. Il cacciatore ammesso nell'A.T.C. che violi le disposizioni previste dalla normativa vigente nonché quelle contenute nel regolamento dell'A.T.C. è punibile, salvo provvedimento di estromissione da parte del Comitato di gestione. In caso di recidiva, l'estromissione è automatica per un periodo minimo di tre anni. 4. I trasgressori, inoltre, sono obbligati al risarcimento dei danni provocati, che vengono determinati, per ogni capo abbattuto, come segue: - lire 100.000 per ogni fagiano; - lire 150.000 per ogni starna, colino della Virginia; - lire 300.000 per ogni coturnice, pernice rossa; - lire 400.000 per ogni lepre, coniglio selvatico; - lire 1.000.000 per ogni cinghiale; - lire 1.500.000 per ogni capriolo, daino, camoscio, muflone, cervo; - lire 100.000 per ogni capo di selvaggina migratoria. 5. Il cacciatore che non provvede ad annotare sul tesserino venatorio le giornate di esercizio di caccia effettuate nell'A.T.C. incorre nelle sanzioni amministrative da lire 150.000 a lire 900.00]

 


Art. 14


    Tabellazione. [1. Le zone protette nell'ambito dell'A.T.C. sono delimitate da apposite tabelle delle dimensioni di cm. 25x33 recanti la scritta, nero su fondo bianco, della indicazione della denominazione e della indicazione del provvedimento di istituzione, poste a cura e a spese della Provincia territorialmente competente. 2. La delimitazione dell'A.T.C. è rappresentata da confini naturali che saranno indicati nel calendario venatorio regionale. 3. La tabellazione relativa all'A.T.C., scritta rossa su fondo bianco, riguarderà, eventualmente, solo i tratti non segnati da confini naturali e sarà posta, con tabelle esenti da tasse, a cura dei Comitati direttivi interessati, con il controllo della Provincia]

 


Art. 15


    Norma transitoria. [1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le procedure inerenti la partecipazione dei cacciatori e l'ammissione dell'attività venatoria negli A.T.C. sono demandate alla Provincia territorialmente competente, sino all'istituzione dei comitati di gestione. 2. In sede di prima applicazione, il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Provincia su designazione, per la parte di competenza, delle Associazioni professionali degli imprenditori agricoli, delle Associazioni venatorie e di quelle protezionistiche riconosciute presenti sul territorio di competenza. Tale organo dura in carica sino alla regolare nomina degli organi elettivi o designati e comunque non oltre un anno dalla sua nomina] .