ARTICOLO 1
1. Alla individuazione dei siti degli impianti di smaltimento
dei rifiuti urbani che alla data di pubblicazione della presente legge non
risultino ancora localizzati con atto amministrativo esecutivo, ai sensi dell'
art. 9,
comma 3, ovvero dell' art. 16
della legge
regionale 13 agosto 1993, n. 17, provvede l' Amministrazione provinciale
entro la data del 31 luglio 1995.
2. Restano confermate e valide tutte le altre norme della legge
regionale 13 agosto 1993, n. 17.