TITOLO I
TITOLO I
Organizzazione dei
servizi di smaltimento dei rifiuti urbani
Art. 1
Ambito di applicazione.
1. La presente legge definisce
l'organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti da parte dei Comuni singoli
o associati, secondo i principi della raccolta differenziata dei materiali
suscettibili al riuso sia pre che post-consumo, nonché dei servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi derivanti dalla depurazione dei
liquami urbani, in conformità della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e delle
indicazioni contenute nel piano regionale approvato con Delib.C.R. della Puglia
30 giugno 1993, n. 251 e dei successivi provvedimenti di modifica o revisione
dello stesso (1).
2. I rifiuti oggetto della presente
legge sono quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, che recepisce il dettato della direttiva CEE n. 74/442
del 15 luglio 1975, modificata con direttive n. 91/156 del 18 marzo 1991. n.
76/403 e n. 78/319 del 20 maggio 1978. Il piano regionale di cui al comma 1
procede altresì alla concreta attuazione dei principi generali dettati dal
citato D.P.R. n. 915 del 1982, che prevedono che l'attività di smaltimento deve
garantire la salute della collettività e del singolo, costituendo atto di
pubblico interesse la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio, della salubrità
dell'area, della flora, della fauna, del suolo e del sottosuolo e conferisce
competenza obbligatoria dei Comuni, in forma singola o associata, nelle scelte
attuative del piano in materia di promozione dei sistemi per il recupero, il
trattamento e il riciclaggio e di disciplina delle autorizzazioni, contratti e
gestioni delle attività economiche e di impresa necessarie (2).
3. Il piano regionale comprende:
- l'analisi statistica dei rifiuti
classificati a norma del D.P.R. n. 915 del 1982, con relativa previsione di
sviluppo;
- l'analisi delle più adeguate e
affidabili tecnologie e sistemi di smaltimento dei rifiuti urbani:
- i criteri generali per
l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata di competenza comunale o
di Consorzi di comuni, con particolare riferimento alla regolamentazione dei
servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali
assimilabili nei diversi ambiti del territorio regionale;
- la definizione del modello
organizzativo dei servizi di raccolta differenziata, cernita, stoccaggio,
trasformazione, recupero, smaltimento finale dei rifiuti nei diversi ambiti del
territorio regionale, con l'individuazione dei bacini di utenza e della
tipologia degli impianti;
- le condizioni
fisico-territoriali-ambientali ed i criteri per la individuazione dei siti degli
impianti;
- l'analisi dei costi per la
realizzazione degli impianti e per la gestione dei modelli organizzativi
previsti (3).
4. La presente legge stabilisce
inoltre il procedimento amministrativo per la individuazione dei siti e la
localizzazione degli impianti.
(1) Comma così
sostituito dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13.
(2) Comma così
sostituito dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13.
(3) Comma così
sostituito, fino al quarto alinea, dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13.
Art. 2
Piano regionale di smaltimento dei rifiuti
urbani.
1. Il piano regionale per lo
smaltimento dei rifiuti urbani prevede la realizzazione di un sistema integrato
di smaltimento costituito dall'attivazione di specifiche raccolte differenziate,
stazioni di trasferimento attrezzate, impianti di stoccaggio, di trattamento e
di smaltimento finale dei rifiuti urbani, a servizio di definiti bacini di
utenza.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge non è consentita la realizzazione di
impianti di stoccaggio definitive, trattamento o smaltimento finale di rifiuti
urbani, se non in attuazione del piano regionale.
Art. 3
Durata, modifiche o revisioni del piano
regionale.
1. Il piano regionale è riferito al
periodo 1993/2011.
2. Ogni tre anni la Giunta
regionale relaziona al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano.
La relazione deve contenere indicazioni in merito:
a) alla verifica delle previsioni
di piane in riferimento ai correnti dati demografici ufficiali pubblicati
dall'ISTAT;
b) all'andamento della
realizzazione delle opere e dello svolgimento dei servizi previsti, nonché agli
eventuali ostacoli oggettivi registrati in sede di attuazione del piano;
c) all'aggiornamento dell'analisi
statistica della composizione quantitativa e qualitativa dei rifiuti urbani
prodotti e smaltiti nella Regione;
d) alle innovazioni tecnologiche di
smaltimento o di recupero intervenute in materia di tutela dell'ambiente e della
convenienza economica;
e) alla evoluzione della situazione
economica e sociale dei bacini, con riferimento anche al processo di attuazione
di programmi e progetti di carattere generale e settoriale che interagiscano con
gli interventi del piano di cui alla presente legge.
3. Ove, sulla base delle
indicazioni di cui al comma precedente, emerga la necessità di procedere a
modifiche e revisioni del piano regionale, anche in tempi diversi rispetto a
quelli della relazione triennale della Giunta regionale, le stesse vengono
assunte con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta
regionale, sentite le provincie ed i comuni interessati.
4. I comuni titolari del servizio
di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano alla Regione ed alla Provincia
competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati riferiti alla
qualità e quantità dei rifiuti prodotti e raccolti nell'anno precedente. I
gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano agli enti
suindicati, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, i dati riferiti
alla quantità, qualità e provenienza dei rifiuti smaltiti nel semestre
precedente, relazionando sull'attività complessiva dell'impianto. Copia delle
suddette comunicazioni semestrali sarà affissa per una durata minima di 15 gg.
all'albo pretorio del comune sede dell'impianto di smaltimento. Le eventuali
osservazioni scritte dei cittadini e delle associazioni degli stessi saranno
trasmesse, per gli adempimenti di competenza, alla Regione Puglia e alla
Provincia interessata.
5. il Sindaco del Comune nel cui
ambito ricade la localizzazione del sito convoca, almeno ogni sei mesi, apposita
Conferenza di bacino, quale strumento per verificare l'andamento dello
smaltimento dei rifiuti. Fanno parte della Conferenza di bacino i Sindaci dei
Comuni che conferiscono i rifiuti dello stesso bacino, un rappresentante della
Regione, un rappresentante della Provincia e i rappresentanti delle associazioni
ambientaliste presenti sul territorio (4).
(4) Comma
aggiunto dal primo comma dell'art. 2,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13. .
Art. 4
Comitato tecnico scientifico per lo smaltimento dei
rifiuti.
[1. Per le
finalità indicate nel precedente articolo 3, con particolare riguardo alle
problematiche connesse alla evoluzione delle tecnologie di smaltimento e di
recupero nonché alle questioni inerenti alla bonifica dei siti inquinati, e con
funzioni di proposta e parere alla Giunta regionale, è istituito il comitato
tecnico scientifico per lo smaltimento dei rifiuti (5).
2. Il comitato è
presieduto dal dirigente del settore regionale competente per materia ed è
costituito da un esperto per ciascuna delle seguenti materie:
a) ingegneria
ambientale;
b) chimica ambientale;
c) scienze ambientali;
d) biologia;
e) geologia;
f) agraria;
g) economia del
territorio;
h) materie
giuridiche ambientali (6).
3. Le funzioni di
segreteria del comitato sono affidate ad un funzionario di 8° livello in
servizio presso l'ufficio regionale competente.
4. Il comitato di cui al
presente articolo è nominato con delibera della Giunta regionale e dura in
carica per un triennio.
5. Ai componenti
il comitato sono attribuiti i compensi e le indennità previsti dall'art.
4
L.R.
12 agosto 1981, n. 45] (7).
(5) Comma così
modificato dall'art. 6,
comma 1, lettera a), 1,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13.
(6) Comma così
sostituito dall'art. 6,
comma 1, lettera b), 1,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13. . Il testo originario era così formulato: «2. Il
comitato è presieduto dall'Assessore regionale al ramo ed è costituito dal
dirigente dell'ufficio regionale smaltimento rifiuti e da un esperto laureato
ovvero docente universitario per ciascuna delle seguenti discipline:
- ingegneria impiantistica; - ingegneria applicata; - chimica
applicata; - biologia; - fisica; - agraria; - igiene; - merceologia; - geologia; - economia del
territorio.».
(7) Articolo
abrogato dall'art. 13,
L.R.
31 dicembre 2009, n. 36, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
TITOLO II
Disciplina dei servizi
di raccolta dei rifiuti urbani
Art. 5
Svolgimento delle attività di
raccolta.
1. Le attività di smaltimento dei
rifiuti urbani, relativamente alle fasi di conferimento, raccolta, spazzamento,
cernita e trasporto fino alle stazioni di trasferimento e direttamente agli
impianti di stoccaggio, trattamento o smaltimento finale, sono svolte dai comuni
singoli, associati o consorziati con le modalità previste dall'art. 22 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I comuni approvano i regolamenti
per la disciplina delle attività di cui al precedente comma secondo le norme
previste dai commi 2 e 3 dell'art. 12
della L.R.
3 ottobre 1986, n. 30.
Art. 6
Raccolta differenziata rifiuti urbani
pericolosi.
1. Ai sensi dell'art. 3, primo
comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, i comuni sono tenuti ad effettuare
la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi individuati come tali
dalla normativa vigente nelle seguenti categorie:
- pile e batterie esauste;
- prodotti farmaceutici;
- prodotti e relativi contenitori
etichettati con «T» (tossici) e «F» (infiammabili).
2. All'attività di raccolta,
trasporto e stoccaggio provvisorio di tali rifiuti si applica la normativa
vigente per i rifiuti urbani. I comuni effettuano la preselezione dei rifiuti
urbani pericolosi mediante la individuazione di punti di conferimento e raccolta
differenziati secondo la tipologia del rifiuto ed in particolare:
- per le pile e le batterie
esauste, presso gli operatori specializzati e le organizzazioni commerciali
disponibili;
- per i prodotti farmaceutici,
presso le farmacie e le strutture sanitarie pubbliche;
- per gli etichettati «T» ed «F»,
di norma, presso i grandi centri di commercializzazione degli stessi.
3. I comuni provvedono altresì ad
attivare servizi di raccolta separata per i rifiuti costituiti da
elettrodomestici, lampade e materiale elettrico ed elettronico.
4. L'attività di trattamento o
stoccaggio definitivo dei rifiuti di cui al presente articolo è disciplinata dal
successivo art. 14.
Art. 7
Raccolta differenziata di materiali
utili.
1. Ai sensi del comma 1 dell'art.
9-quater della legge 9 novembre 1988, n. 475, i Comuni organizzano le attività
di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 della presente legge secondo le
seguenti modalità:
- separazione a partire dal
conferimento della frazione umida da quella secca;
- separazione dei flussi di rifiuto
al fine di favorire il riutilizzo, recupero, riciclo delle singole frazioni fin
dalla produzione, distribuzione, consumo, raccolta;
- riduzione della quantità e della
pericolosità della azione non recuperabile da avviare allo smaltimento finale,
assicurando garanzie di protezione ambientale;
- promozione di attività
informative e culturali a tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza
dei cittadini favorendone la partecipazione alle attività di riduzione dei
rifiuti e del recupero delle materie seconde per concorrere alla riduzione della
quota residuale tal quale con l'intento di ridurre l'emergenza e la necessità di
ulteriori siti da destinare a discarica o a impianto termodistruttore (8).
2. In adempimento al decreto del
Ministro dell'ambiente 29 maggio 1991, le prescrizioni contenute nei piani
regionali di cui al precedente art. 1 relative all'esercizio della raccolta
differenziata dei rifiuti di cui al D.P.R. n. 915 del 1982 costituiscono
regolamentazione dei relativi servizi (9).
3. Le amministrazioni provinciali,
nell'ambito delle funzioni proprie di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, indicono, per ciascun bacino di utenza individuate dal piano regionale,
conferenze dei comuni al fine di assicurare l'attivazione dei servizi di
raccolta differenziata nel rispetto della regolamentazione di cui al comma
precedente.
4. I Comuni, nell'ambito dei propri
bacini, localizzano le aree per lo stoccaggio delle materie provenienti dalla
raccolta differenziata. I centri di stoccaggio e prima lavorazione dei residui
rivenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani, possono nascere anche a
seguito di proposta dei gestori del pubblico servizio di igiene urbana (10).
5. In via sperimentale, fino
all'entrata in esercizio degli impianti di compostaggio previsti nel piano di
cui all'art. 1 le Province possono autorizzare la realizzazione e l'esercizio di
impianto di trattamento airobico di residui organici selezionati riutilizzabili
per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti presentati dai Comuni singoli
o associati che rappresentino un bacino di utenza di almeno 50.000 abitanti.
L'autorizzazione costituisce deroga alla norma di non frazionalità delle
potenzialità di impianti a tecnologia complessa sancita dal comma 5 dell'art. 9
della L.R.
n. 17 del 1993 (11).
(8) Comma così
sostituito dal primo comma dell'art. 3,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13.
(9) Comma così
sostituito dal primo comma dell'art. 3,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13.
(10) Comma
aggiunto dal secondo comma dell'art. 3,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13.
(11) Comma
aggiunto dal secondo comma dell'art. 3,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13.
Art. 8
Raccolta dei rifiuti
ingombranti.
1. Nell'ambito dei propri
regolamenti per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, i comuni
provvedono altresì ad attivare un servizio di raccolta diversificata dei rifiuti
ingombranti che per le loro dimensioni non possono essere conferiti nei
contenitori comunemente usati per la raccolta dei rifiuti urbani, nonché ad
assumere idonee iniziative per prevenire e punire l'abbandono dei rifiuti e per
ripristinare le aree interessate dall'abbandono stesso, anche ai sensi dell'art.
9 del D.P.R. l0 settembre 1982, n. 915.
2. Le province, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a ripulire i
relitti delle strade di propria competenza dai rifiuti accumulati, convertendoli
altresì in banchine di sosta attrezzate o alienandoli ai confinanti con vincolo
di inglobamento con recinzione.
TITOLO III
Localizzazione,
progettazione, realizzazione e gestione degli impianti
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent. n. 62 del 01-02-1996, Comune di
Acquaviva delle Fonti c. Provincia di Bari ed altri.
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 661 del 10-10-1996, Comune
di Nardò c. Regione Puglia.
Art. 9
Individuazione dei siti degli
impianti.
1. La localizzazione degli impianti
di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere effettuata ai sensi del D.M. 28
dicembre 1987, n. 559 e con l'osservanza dei criteri prescritti dal piano
regionale nonché secondo le tipologie impiantistiche e i fabbisogni di
smaltimento previsti dal piano stesso per ciascun bacino.
2. Per la individuazione dei siti
in attuazione delle previsioni del piano regionale smaltimento r.s.u., le
province promuovono accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, tra i comuni ricadenti in ciascun bacino di utenza.
3. La individuazione dei siti deve
comunque essere effettuata dall'amministrazione provinciale, anche in assenza di
accordo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. In presenza di impianti di
smaltimento di rifiuti urbani autorizzati ed in esercizio, il fabbisogno di
bacino è calcolato sottraendo da quelle complessivo le quote smaltibili dai
medesimi impianti, nei limiti dell'autorizzazione concessa, ove compatibili con
il Piano regionale.
5. Nell'ambito di ciascun bacino di
utenza, le potenzialità e/o volumetrie riferite alle diverse tipologie
impiantistiche da realizzare dovranno essere opportunamente accorpate. Le
potenzialità di impianti a tecnologia complessa non potranno essere frazionate
in più impianti, mentre le volumetrie delle discariche potranno essere
distribuite al massimo in due siti distinti.
6. Contestualmente alla
localizzazione degli impianti, le amministrazioni provinciali, nell'ambito delle
funzioni di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto
delle previsioni temporali indicate nel piane regionale per la realizzazione
degli impianti secondo le diverse tipologie, definiscono i termini entro i quali
i singoli impianti dovranno essere progettati e realizzati.
7. I comuni e le amministrazioni
provinciali, per gli adempimenti di cui al presente articolo, possono avvalersi
degli studi, rilevazioni ed indagini effettuati dalla Regione per la redazione
del piano regionale di smaltimento r.s.u.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. V, sent. n. 938 del 08-03-2005, Comune
di Nardò c. Mediterranea Castelnuovo 2 s.r.l.
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 478 del 23-05-1998, Soc.
Ferrovie del Gargano c. Regione Puglia.
Art. 10
Enti competenti alla progettazione, realizzazione e
gestione degli impianti.
1. Alla progettazione,
realizzazione e gestione degli impianti individuati ai sensi del precedente art.
9, compresa l'acquisizione delle aree e delle attrezzature necessarie,
provvedono obbligatoriamente:
a) il consorzio fra i comuni
compresi in ciascuno dei bacini di utenza individuati dal piano regionale;
b) il comune nel cui territorio è
stabilita la localizzazione dell'impianto, se il consorzio non sia stato
costituito nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Il Comune titolare è tenuto a
rendere disponibile l'impianto a servizio di tutti i Comuni compresi nel
relativo bacino di utenza. I costi di smaltimento sono ripartiti tra i Comuni
interessati in proporzione all'entità dei rifiuti conferiti all'impianto da
ciascun Comune, tenuto conto del quadro dei costi proposto all'atto della
richiesta di autorizzazione all'esercizio che la competente Provincia approverà
in sede di approvazione del progetto. I costi di gestione degli impianti
dovranno indicare le modalità di revisione delle tariffe di smaltimento (12).
3. Il quadro economico di cui al
coma 2 dovrà esplicitare i costi relativi alla gestione e quelli relativi agli
ammortamenti. Dei costi relativi alla gestione fanno parte quelli per le
attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, con particolare riguardo
al perseguimento degli obiettivi di riduzione della quantità dei rifiuti
prodotti e della raccolta separata degli stessi. Tra i costi di gestione
occorrerà tener conto dei costi socio-ambientali connessi con la gestione
dell'impianto. Detti costi, determinati sulla base delle quantità di rifiuti
conferiti, confluiranno in un apposito fondo del Comune sede di impianto e sarà
destinato alla bonifica e riqualificazione di siti inquinati, ivi comprese le
aree industriali dismesse, al recupero delle aree degradate, alla realizzazione
di centri di socializzazione e di attrezzature per lo sport e il tempo libero.
L'incidenza del costo non potrà superare due lire per ogni chilogrammo di
rifiuto conferito (13).
4. Agli obblighi previsti dal
presente articolo i comuni, singoli o consorziati, provvedono con le modalità
indicate dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. ... (14)
(12) Comma così
sostituito dal primo comma dell'art. 4,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13.
(13) Comma così
sostituito dal primo comma dell'art. 4,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13.
(14) Comma
abrogato dal secondo comma dell'art. 4,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 478 del 23-05-1998, Soc.
Ferrovie del Gargano c. Regione Puglia.
Art. 11
Approvazione dei progetti e realizzazione degli
impianti.
1. I progetti di cui al precedente
art. 10 devono essere conformi alle caratteristiche indicate nel piano regionale
e devono essere corredati della documentazione di cui agli allegati A e B della
presente legge a seconda si tratti di stazioni di trasferimento, impianti di
stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento finale ovvero di discariche
controllate.
2. Entro novanta giorni dalla data
di presentazione del progetto, l'amministrazione provinciale competente per
territorio approva le stesso, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni
proposte anche in riferimento all'efficienza della gestione ed alla continuità
del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Il provvedimento di approvazione
del progetto stabilisce il termine entro il quale i lavori debbono essere
iniziati ed ultimati.
3. Entro i successivi trenta giorni
dalla data di approvazione, il consorzio dei comuni ovvero il comune interessato
invia alla Regione la relazione generale del progetto con l'indicazione degli
estremi dell'intervenuta approvazione dello stesso e delibera in ordine alla
realizzazione e gestione dell'impianto mediante una delle modalità indicate
dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. L'Ente appaltante interessato dà
notizia alla Regione della aggiudicazione dei lavori entro dieci giorni dalla
data della stessa; entro i successivi trenta giorni, l'Assessore all'ambiente
nomina la Commissione di collaudo nei modi previsti dai commi 3, 5, 6 e 7
dell'art. 59 della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 27. Le stesse competenze vengono esercitate
dall'Assessore all'ambiente per tutte le opere di pertinenza dell'Assessorato
Regionale all'ambiente (15).
(15) Comma così
sostituito dall'art. 39,
L.R.
5 giugno 1997, n. 16.
Art. 12
Esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti
urbani.
1. Le attività di smaltimento dei
rifiuti urbani, in tutte le fasi indicate all'art. 1 del D.P.R. 10 settembre
1982, n. 915, sono gestite dai comuni e loro consorzi nelle ferme previste
dall'art. 22 delle legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. L'approvazione dei progetti per
la realizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani costituisce
anche autorizzazione all'esercizio, successivamente al collaudo favorevole
dell'opera.
3. Nel caso in cui, per l'esercizio
delle attività di smaltimento di cui al precedente primo comma, i comuni o loro
consorzi ricorrano alla costituzione di società miste o all'affidamento in
concessione ad enti od imprese specializzate, questi devono essere muniti di
preventiva autorizzazione.
4. Le istanze di autorizzazione di
cui al comma precedente devono essere presentate all'amministrazione provinciale
competente per territorio corredate della documentazione di cui all'allegato C
della presente legge. La sospensione o la cancellazione dall'albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi,
istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, comporta
rispettivamente l'automatica sospensione e decadenza dell'autorizzazione.
5. È fatta salva l'applicazione
della disposizione di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 29 ottobre
1987, n. 441, nella parte in cui è previsto che l'iscrizione all'albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti sostituisca
l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto rifiuti.
6. La direzione tecnica degli
impianti di smaltimento è affidata esclusivamente a personale dotato di diploma
di laurea e di documentata capacità professionale nella specifica attività di
smaltimento e riciclaggio dei rifiuti.
Art. 13
Obbligo al conferimento.
1. I Comuni di ciascun bacino di
utenza sono obbligati a conferire i rifiuti urbani prodotti nel proprio
territorio, ad esclusione di quelli pericolosi di cui al precedente art. 6, agli
impianti di smaltimento ubicati nel bacino di utenza di cui fanno parte e posti
al servizio dello stesso (16).
2. I sovvalli provenienti dagli
impianti di compostaggio a servizio di bacini di utenza nei quali non sono
presenti linee di incenerimento, possono essere sia smaltiti negli impianti di
discarica controllata dello stesso bacino sia conferiti ad impianti di
incenerimento in esercizio in bacini diversi.
3. ... (17).
4. Negli impianti destinati allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani operanti nel territorio è fatto divieto di
smaltire rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani e speciali
prodotti in strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani, provenienti da
altre Regioni.
5. La Giunta regionale, sentite le
Amministrazioni provinciali competenti per territorio, può disporre la deroga
temporanea al divieto di cui al precedente comma 1, sulla base di specifici
accordi interregionali nel rispetto degli obiettivi generali stabiliti dal piano
regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Puglia (18).
(16) Comma così
sostituito dal primo comma dell'art. 5,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13.
(17) Comma
abrogato dal secondo comma dell'art. 5,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13.
(18) Comma così
sostituito dal primo comma dell'art. 5,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13.
Art. 14
Rifiuti urbani pericolosi.
1. Alle attività di trattamento e/o
smaltimento finale dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti costituiti da
elettrodomestici, lampade e materiale elettrico ed elettronico, di cui al
precedente art. 6, i comuni provvedono mediante conferimento agli impianti di
incenerimento realizzati in attuazione del piano di cui alla presente legge o a
quelli di stoccaggio e trattamento che saranno realizzati in attuazione del
piane regionale di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, ovvero
del programma di emergenza di cui all'art. 5 della legge 9 novembre 1988, n.
475.
2. Nelle more dell'attivazione
degli impianti di cui al precedente comma, i comuni provvedono allo stoccaggio
provvisorio dei rifiuti di cui al presente articolo ovvero al conferimento degli
stessi ad imprese specializzate autorizzate, ai fini della loro destinazione ad
altri impianti autorizzati per lo smaltimento di tali rifiuti, ubicati sia nel
territorio regionale che al di fuori dello stesso.
TITOLO IV
Norme finali
Art. 15
Chiusura delle discariche
esistenti.
1. Nelle more della definizione del
piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui all'art 5 della legge 29
ottobre 1987, n. 441, contestualmente all'attivazione degli impianti di
smaltimento previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani,
il comune dispone l'immediata chiusura delle discariche esercitate in assenza di
progetti approvati ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, della L.R.
3 ottobre 1986, n. 30 e della legge 29 ottobre 1987, n. 441.
2. La chiusura delle discariche
consiste nella loro disattivazione e nell'approntamento, ove non già previsto,
di misure finalizzate a:
a) isolare, con opportune opere di
recinzione, il sito di discarica dall'ambiente circostante in modo da impedire
l'accesso a persone o animali;
b) ricoprire la superficie di
discarica con opportune materiale per evitare fenomeni di combustione, emissione
di cattivi odori e sviluppo di insetti;
c) assicurare una adeguata
vigilanza al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e per
l'ambiente.
3. È vietata l'individuazione di
siti nei quali siano state attivate discariche in assenza di idonee ed efficaci
misure di coibentazione ed isolamento, finalizzate ad evitare infiltrazioni e
percolamenti nel suolo. Dette di scariche vanno chiuse secondo le disposizioni
di cui ai precedenti commi.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Lecce
Sez. II, sent. n. 662 del 10-10-1996, Comune
di Nardò c. Regione Puglia.
Art. 16
Poteri sostitutivi.
1. In caso di omissione o ritardo
da parte degli enti obbligati per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli
9, 3° e 6° comma, art. 10, 2° e 4° comma, art. 11, 2° e 3° comma e art. 15, la
Giunta regionale provvede in via sostitutiva con nomina di commissario ad acta.
Art. 17
Garanzie finanziarie.
1. Fino alla effettiva operatività
dell'albo nazionale della legge 29 ottobre 1987, n. 441 le società miste, gli
enti e le imprese specializzate autorizzate per l'esercizio degli impianti sono
tenuti, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di
autorizzazione, a pena di decadenza della autorizzazione stessa, a prestare
garanzie finanziarie idonee ad assicurare la copertura dei costi per la chiusura
degli impianti in qualunque momento e per la bonifica delle aree interessate
dall'impianto, delle installazioni e delle attrezzature impiegate.
2. Il provvedimento di
autorizzazione stabilisce l'entità e le modalità di presentazione delle garanzie
e la specificazione degli obblighi che devono essere garantiti e dei rischi che
debbono essere coperti, compreso il danno ambientale.
3. È a carico dei gestori degli
impianti l'onere delle analisi merceologiche sui rifiuti in ingresso e
fisico-chimiche sui prodotti effluenti, nonché del monitoraggio delle emissioni.
I risultati delle analisi devono essere resi pubblici mediante affissione agli
albi pretori dei comuni che ospitano gli impianti.
Art. 18
Acquisizione risorse
finanziarie.
1. Per la realizzazione degli
impianti, i comuni obbligati, singoli, associati o consorziati, attivano ogni
utile iniziativa per l'acquisizione delle risorse finanziarie all'uopo previste
dalle vigenti leggi statali e da norme comunitarie, ovvero utilizzano propri
mezzi di bilancio o dispongono l'affidamento delle opere in concessione con
finanziamento a carico del concessionario.
2. Nei casi in cui l'esercizio
degli impianti venga effettuato tramite concessionari, in qualunque modo siano
state acquisite le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli
impianti stessi, le relative convenzioni devono prevedere separati conti
economici rispettivamente per l'ammortamento dei costi di realizzazione
dell'impianto e per quelli d'esercizio.
Art. 19
Riduzione della produzione dei
rifiuti.
1. La Regione, le province, i
comuni, nonché tutti gli enti, istituti, aziende ed amministrazioni soggetti a
vigilanza o tutela della Regione, delle province e dei comuni, privilegiano, per
le necessità dei propri uffici, strutture, laboratori, etc., la utilizzazione di
materiali e beni derivanti dal riciclaggio di materie prime seconde.
2. Gli enti di cui al comma
precedente prevedono, nelle procedure di approvvigionamento di materiali e beni,
specifiche clausole volte al fine suddette.
3. Restano salve le disposizioni di
cui alla legge 5 giugno 1985, n. 283 e successive norme di attuazione
concernenti l'obbligo, da parte delle amministrazioni pubbliche, di prevedere
nei capitolati di appalto per le forniture di prodotti cartacei l'acquisto e
l'utilizzazione di prodotti ottenuti anche con l'impiego di fibre di recupero.
4. I Comuni, avvalendosi anche
della collaborazione delle associazioni di categoria e di volontariato,
promuovono e/o praticano attività di studio, sensibilizzazione ed educazione
ambientale rivolta a conseguire la massima riduzione nella formazione dei
rifiuti e la massima efficacia della raccolta differenziata.
5. I Comuni stessi promuovono e/o
praticano attività ed iniziative rivolte a consolidare ed estendere il mercato
delle materie prime secondarie, anche attraverso specifici accordi con i
Consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi
per liquidi in vetro, metallo e plastica istituiti ai sensi dell'art. 9-quater
della legge 9 novembre 1988, n. 475.
6. Per le attività di cui ai due
precedenti commi 4 e 5, i Comuni utilizzano i fondi all'uopo espressamente
previsti tra i costi di gestione al precedente art. 10.
Art. 20
Osservatorio smaltimento
rifiuti.
[1. L'ufficio smaltimento rifiuti
svolge i compiti di osservatorio, assicurando la raccolta e la divulgazione dei
dati sulla produzione e smaltimento dei rifiuti e sul recupero ed impiego delle
materie prime seconde con sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi,
prospetti, sintesi, relazioni.
2. Nell'ambito di detti compiti
l'osservatorio raccoglie e tiene aggiornati i dati relativi ai costi di
smaltimento ed alle tariffe applicate, assumendo iniziative e proponendo
provvedimenti che tendano a ridurre le difformità tariffarie in ambito
regionale.
3. Con la legge regionale di
organizzazione degli uffici e servizi è definita la struttura organizzativa e
funzionale dell'Osservatorio nonché della struttura per la gestione del catasto
regionale dei rifiuti speciali di cui all'art. 3 della legge 9 novembre 1988, n.
475] (19).
(19) Articolo abrogato dall'art. 13,
L.R.
31 dicembre 2009, n. 36, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 21
Sanzioni.
1. Le violazioni ai divieti di cui
al comma 4 del precedente art. 13 sono punite con la sanzione amministrativa da
lire 30 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dell'attività autorizzata
per un periodo fine a sei mesi oppure con la revoca dell'autorizzazione in caso
di reiterata violazione.
Art. 22
Norma transitoria.
... (20).
(20) Articolo
abrogato dal primo comma dell'art. 6,
L.R.
18 luglio 1996, n. 13.
Art. 23
Disciplina
generale.
1. Per tutti gli aspetti inerenti
allo smaltimento dei rifiuti urbani non disciplinati dalla presente legge, si
rinvia alle leggi statali vigenti in materia ed alla legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 30.
Allegato «A»
I progetti relativi agli impianti
destinati allo svolgimento di una o più fasi dell'attività di smaltimento
rifiuti urbani, ad esclusione delle discariche controllate di I categoria,
devono essere corredati dai documenti di seguito indicati:
1.00 Relazione generale
2.00 Relazione di impatto
ambientale
3.00 Elaborati tecnici
4.00 Certificazioni integrative
1.00 RELAZIONE GENERALE E SUA
ARTICOLAZIONE:
1.01 Considerazioni di base del
progetto.
1.02 Individuazione qualitativa e
quantitativa dei rifiuti da smaltire.
1.03 Indicazione delle utenze da
servire, con riferimento anche a quelle produttrici di rifiuti speciali
assimilabili agli urbani, con specificazione dei tipi e quantità di rifiuti.
1.04 Metodo di trattamento da
adottare ed esposizione delle ragioni.
1.05 Eventuali opere necessarie per
la sistemazione dell'area interessata dall'impianto.
1.06 Modalità di eliminazione dei
residui derivanti dall'esercizio dell'impianto (solidi, liquidi e gassosi).
1.07 Definizione, ad esclusione che
per le stazioni di trasferimento, di una fascia di rispetto circostante
l'impianto, vincolata fine alla definitiva bonifica dell'area dell'impianto di
smaltimento a seguito di cessazione dell'esercizio.
1.08 Piano per la bonifica ed il
recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell'impianto; progetto per la
realizzazione delle opere, analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di
finanziamento.
1.09 Previsione dell'utilizzazione
finale di energia e/o calore e/o materie seconde eventualmente recuperate
dall'attività di smaltimento rifiuti.
1.10 Modalità di esercizio, incluso
il regolamento di gestione, con indicazione del quadro economico sia per la
realizzazione che per la gestione dell'impianto.
2.00 RELAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE
Analisi dei fattori ambientali che
caratterizzano l'area interessata alla localizzazione dell'impianto con
particolare riferimento agli altri insediamenti presenti, alla viabilità, al
clima, alla orografia, alla idrogeologia, alla flora ed alla fauna, alla
eventuale preesistenza di situazioni inquinanti; all'analisi di tali fattori la
relazione farà corrispondere le caratteristiche progettuali previste atte ad
evitare o mitigare i possibili effetti negativi ricollegabili all'esercizio
dell'impianto.
3.00 ELABORATI TECNICI:
3.01 Schema a blocchi
dell'impianto, compresi i sistemi di regolazione, supervisione e controllo e suo
dimensionamento.
3.02 Planimetria dell'area
interessata in scala almeno 1:5000, con indicazione della fascia di rispetto
prevista dal progetto.
3.03 Disegni dell'impianto in scala
almeno 1:200.
3.04 Disegni esecutivi
architettonici e strutturali per gli edifici di contenimento dei macchinari, in
scala almeno 1:100.
3.05 Disegni in pianta e sezione
dei particolari più significativi in scala adeguata.
3.06 Disegni di installazione di
macchinari.
3.07 Specifiche dettagliate del
macchinario, dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo per l'ottimale
funzionamento dell'impianto.
3.08 Computo metrico estimativo
delle opere e delle forniture, comprensive delle spese per la progettazione
costruttiva di dettaglio, collaudo dell'impiante nonché delle spese per
imprevisti e spese generali.
3.09 Relazione geologica e
geotecnica.
4.00 CERTIFICAZIONI
INTEGRATIVE:
4.01 Parere del servizio di igiene
pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio, sulle misure e
cautele previste nel progette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.
4.02 Dichiarazione sottoscritta dal
Sindaco del comune interessato, dalla quale risulti che è stata inoltrata la
richiesta di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,
e che sono state attivate le procedure in materia di opere pubbliche di cui alla
legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, in quanto applicabili al progetto
presentato.
Allegato «B»
I progetti relativi agli impianti
di discarica controllata di I categoria, devono essere corredati dai documenti
di seguito indicati:
1.00 Relazione generale
2.00 Relazione di impatto
ambientale
3.00 Elaborati tecnici
4.00 Certificazioni integrative
1.00 RELAZIONE GENERALE E SUA
ARTICOLAZIONE:
1.01 Considerazioni di base del
progetto.
1.02 Individuazione qualitativa e
quantitativa dei rifiuti da smaltire.
1.03 Indicazione delle utenze da
servire, con riferimento anche a quelle produttrici di rifiuti speciali
assimilabili agli urbani, con specificazione dei tipi e quantità di rifiuti.
1.04 Metodo di trattamento da
adottare ed esposizione delle ragioni.
1.05 Eventuali opere necessarie per
la sistemazione dell'area interessata dall'impianto, con particolare riferimento
alle opere idrauliche ed idrogeologiche e con riguardo anche alla viabilità di
accesso all'impianto stesso.
1.06 Modalità di eliminazione dei
residui derivanti dall'esercizio dell'impianto (solidi, liquidi e gassosi).
1.07 Definizione di una fascia di
rispette circostante l'impianto, vincolata fino alla definitiva bonifica
dell'area dell'impiante di smaltimento, a seguito di cessazione dell'esercizio.
1.08 Piano per la bonifica ed il
recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell'impianto; progetto per la
realizzazione delle opere analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di
finanziamento.
1.09 Previsione dell'utilizzazione
finale di energia e/o calore e/e materie seconde eventualmente recuperate
dall'attività di smaltimento rifiuti.
1.10 Modalità di esercizio, incluso
il regolamento di gestione, con indicazione del quadro economico sia per la
realizzazione che per la gestione dell'impianto.
2.00 RELAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE
Analisi dei fattori ambientali che
caratterizzano l'area interessata alla localizzazione dell'impianto con
particolare riferimento agli altri insediamenti presenti, alla viabilità, al
clima, alla orografia, alla idrogeologia, alla flora ed alla fauna, alla
eventuale preesistenza di situazioni inquinanti; all'analisi di tali fattori la
relazione farà corrispondere le caratteristiche progettuali previste atte ad
evitare o mitigare i possibili effetti negativi ricollegabili all'esercizio
dell'impianto.
3.00 ELABORATI TECNICI:
3.01 Planimetria in scala almeno
1:5000 con l'esatta localizzazione dell'area destinata a discarica ed
indicazione della fascia di rispetto prevista in progetto.
3.02 Planimetria quotata dell'area
interessata dalla discarica in scala almeno 1:1000.
3.03 Planimetria contenente i
caratteri dell'idrologia superficiale e dell'acclività dell'area interessata e
di quelle circostanti in scala almeno 1:2000.
3.04 Studio geologico ed
idrogeologico di dettaglio dell'area interessata dalla discarica e di quelle
circostanti per un raggio di un chilometro, con specificazione dei parametri
idrogeologici, termici, chimici, e batteriologici della falda acquifera.
3.05 Disegni esecutivi
architettonici e strutturali delle opere a servizio della discarica in scala
almeno 1:100.
3.06 Disegni in pianta e sezione
delle impermeabilizzazioni in scala adeguata, con specificazione delle modalità
di applicazione dei materiali impermeabilizzanti, delle saldature occorrenti
nonché delle prove di tenuta delle saldature medesime.
3.07 Specifiche dettagliate dei
macchinari, apparecchiature e loro accessori nonché degli strumenti di misura,
regolazione, controllo e loro accessori.
3.08 Sistema di monitoraggio per il
controllo dell'inquinamento fisico, chimico, batteriologico delle acque e
dell'area.
3.09 Opere di carattere
geologico-tecnico, idrogeologico ed idraulico.
3.10 Computo metrico estimativo
delle opere e delle forniture, comprensive delle spese per la progettazione
costruttiva di dettaglio, collaudo dell'impianto nonché delle spese per
imprevisti e spese generali.
3.11 Relazione geotecnica.
4.00 CERTIFICAZIONI
INTEGRATIVE:
4.01 Parere del servizio di igiene
pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio, sulle misure e
cautele previste nel progetto a tutela dell'igiene e della salute pubblica.
4.02 Dichiarazione sottoscritta dal
Sindaco del comune interessato, dalla quale risulti che sono state attivate le
procedure in materia di opere pubbliche di cui alla legge regionale 16 maggio
1985, n. 27, in quanto applicabili al progetto presentato.
Allegato «C»
Le domande per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art. 12, 4° comma, della presente legge, devono essere
corredate dai documenti qui di seguito indicati:
1.00 Relazione generale
2.00 Idoneità tecnico-economica:
documentazione
3.00 Certificazioni integrative
1.00 RELAZIONE GENERALE:
1.01 Progetto di massima della
organizzazione dei servizi di smaltimento con riferimento all'ipotesi dello
svolgimento delle attività negli ambiti territoriali previsti e comunque
nell'ambito del territorio regionale pugliese.
1.02 Individuazione quantitativa
dei rifiuti urbani che si prevede di trattare, in relazione alle utenze che si
intendono servire.
1.03 Descrizione delle varie fasi
di smaltimento per le quali si richiede l'autorizzazione.
1.04 Misure adottate per evitare
danno e/o pericolo di danno all'ambiente considerate in tutte le sue componenti,
ed alla pubblica incolumità.
2.00 IDONEITÀ TECNICO-ECONOMICA:
DOCUMENTAZIONE:
2.01 Curriculum dei servizi di
smaltimento rifiuti già svolti dall'impresa con l'indicazione quali-quantitativa
delle utenze servite e dei periodi di svolgimento del servizio.
2.02 Curriculum professionale del
direttore tecnico dell'impresa con indicazione dei titoli di studio posseduti.
2.03 Elenco del personale addetto o
da adibire al servizio con indicazione delle relative qualifiche professionali.
2.04 Elenco delle attrezzature,
mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico di cui si dispone e relazione tecnica
sul loro stato d'uso.
2.05 Preventivo economico di
esercizio con analisi di costi e ricavi, in riferimento alle tipologie
d'impianto previste dal piano e/o all'espletamento di servizi di raccolta,
spazzamento e trasporto relativamente ai quali viene richiesta l'autorizzazione.
2.06 Referenze bancarie e/o bilanci
e/o estratti di bilanci quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla
vigente normativa.
3.00 CERTIFICAZIONI
INTEGRATIVE:
3.01 Certificato d'iscrizione
all'albo nazionale delle imprese esercenti attività di smaltimento rifiuti di
cui all'art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441. Tale certificazione dovrà
essere prodotta a partire dalla data di effettiva operatività dell'albo.
3.02 Certificato d'iscrizione alla
competente Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.
3.03 Certificati non anteriori di
tre mesi alla data della domanda dai quali risulti la residenza, lo stato di
famiglia, il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti
civili e politici per il titolare e/o legale rappresentante e/o Presidente e/o
amministratori dell'impresa, società o ente che, comunque qualificati, siano
responsabili dell'esercizio delle attività.
3.04 Atto costitutivo e statuto
nonché estratte del libro dei soci (solo per le società regolarmente costituite,
per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e lavoro).
3.05 Certificato d'iscrizione
nell'apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di produzione e
lavoro).
3.06 Certificato rilasciato dalla
cancelleria commerciale del competente Tribunale in data non anteriore di tre
mesi a quella della domanda, dal quale risulti che l'impresa richiedente non si
trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.
3.07 Certificato rilasciato dalla
cancelleria commerciale del competente Tribunale di data non anteriore a tre
mesi a quella della domanda, dalla quale risulti, in base ad atti depositati,
l'indicazione della persona e delle persone autorizzate a rappresentare ed
impegnare legalmente l'impresa richiedente.
3.08 Certificato generale del
casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonché
certificato dei carichi pendenti in Pretura e dei carichi pendenti in Tribunale
per i medesimi soggetti indicati al paragrafo 3.03.