ARTICOLO 1
Sostituisce l’art. 36
della l.r.
24/83.
ARTICOLO 2
Modifica l’art. 42
della l.r.
24/83.
ARTICOLO 3
(Rinnovo autorizzazioni agli
scarichi)
1. I titolari degli scarichi, autorizzati ai sensi
dell' art. 43
della legge
regionale 19 dicembre 1983, n. 24 così come modificato dall' articolo unico
della legge
regionale 15 dicembre 1993, n. 28, devono entro centottanta
giorni (1) dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedere al rinnovo dell' autorizzazione inoltrando la
richiesta alle autorita' competenti così come determinato dagli articoli 1 e 2
della presente legge.
(1) I termini sono stati prorogati al 31 marzo
1997 dall’art. 1
della l.r.
3/97.