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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
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Legge Vigente

Anno
1995
Numero
31
Data
02/05/1995
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Art. 14 legge 8 giugno 1990, n. 142: Autorita' competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 22 maggio 1995, n. 56.
Allegati
Nessun allegato

 



 

ARTICOLO 1

Sostituisce l’art. 36 della l.r. 24/83.

 

ARTICOLO 2

Modifica l’art. 42 della  l.r. 24/83.

 

ARTICOLO 3

(Rinnovo autorizzazioni agli scarichi)

1. I titolari degli scarichi, autorizzati ai sensi dell' art. 43 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 così come modificato dall' articolo unico della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 28, devono entro centottanta giorni (1) dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere al rinnovo dell' autorizzazione inoltrando la richiesta alle autorita' competenti così come determinato dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

(1)  I termini sono stati prorogati al 31 marzo 1997 dall’art. 1 della l.r. 3/97.