TITOLO I OBIETTIVI
ARTICOLO 1
(Obiettivi)
1. La Regione Puglia, per l' attuazione del Piano Operativo
Plurifondo 1994/ 1999 - Asse prioritario 2 << Industria, artigianato e
servizi alle imprese >>, Sottoprogramma 2 << Aiuti all' artigianato
>> - interviene a sostegno dello sviluppo e della qualificazione delle
imprese artigiane anche in attuazione delle legge 8 agosto 1985, n. 443 <<
Legge quadro sull'artigianato >> ed in conformita' con gli obiettivi
del Programma regionale di sviluppo.
2. Gli interventi previsti dalla presente normativa hanno le
seguenti finalita':
a) agevolare l' acquisizione dei servizi e migliorare la
penetrazione commerciale delle produzioni;
b) favorire la tutela e la salvaguardia delle produzioni;
c) qualificare gli insediamenti artigianali;
d) promuovere l' innovazione tecnologica e la qualita' dei
prodotti;
e) qualificare le risorse umane;
f) agevolare l' accesso al credito;
g) favorire l' internazionalizzazione delle imprese.
ARTICOLO 2
(Beneficiari)
1. Beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente
normativa i seguenti soggetti:
A. le imprese aventi i requisiti di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443 per gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 (punto a e punto
b), 6, 7, 8 e 9 della presente normativa;
B. i consorzi e le societa' consortili, anche in forma
cooperativa, costituiti secondo quanto disposto dall' art° 6, comma 3, della
legge 8 agosto 1985, n. 443, per gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6
e 7 della presente normativa;
C. il Consorzio regionale fra le cooperative artigiane di
garanzia, che assume la denominazione di << Artigiancredito Puglia
>>, costituito fra le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi
artigiani, nonche' altri soggetti di diritto pubblico o privato, con finalita'
di garanzia, informazione, consulenza, assistenza e fornitura di servizi
finanziari a favore delle cooperative di garanzia e consorzi fidi nonche' dei
soci delle medesime.
La Giunta regionale, a seguito di stipula di apposite
convenzioni, utilizza l' Artigiancredito Puglia quale strumento di supporto
dell' attivita' amministrativa connessa all' incentivazione dell' artigianato,
affidando allo stesso compiti tecnici e/o istruttori.
C. 1 Ai fini dell' accesso ai benefici della presente legge,
entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, la Regione promuove la
costituzione dell' Artigiancredito Puglia, il cui Statuto prevedera':
- fini di mutualita' e scopo non di lucro;
- compiti di rappresentanza delle cooperative e consorzi
associati nei confronti della Regione Puglia, oltre a compiti di sviluppo,
coordinamento, assistenza tecnica e amministrativa.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono riservati ai
soggetti di cui al precedente comma 1 che nei confronti del personale applicano
integralmente gli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti
collettivi di lavoro e/ o eventuali contratti di gradualita'.
TITOLO II INTERVENTI
ARTICOLO 3
(Acquisizione di servizi)
1. La Regione Puglia agevola l' acquisizione di servizi da
parte delle imprese artigiane allo scopo di migliorare le capacita'
organizzative, di pianificazione e di sviluppo in tutte le aree gestionali.
2. A tal fine e agevolata l' acquisizione di servizi nei
seguenti settori:
A. miglioramento dell' organizzazione e della gestione:
a. 1 procedure interne del lavoro di ufficio e organizzazione
aziendale;
a. 2 programmazione della produzione;
a. 3 progettazione e << design >>;
a. 4 interventi sull' area produzione;
a. 5 controllo di gestione e controllo economico;
a. 6 assistenza e consulenza finanziaria;
a. 7 introduzione del budget;
B. interventi nell' area commerciale e della promozione dei
prodotti (sono escluse dalle agevolazioni le provvigioni per intermediazione
commerciale):
b. 1 studi e ricerche di mercato;
b. 2 sviluppo di piano di marketing;
b. 3 creazione di organizzazioni di vendita ed azioni di
supporto alla commercializzazione dei prodotti;
b. 4 creazione di reti distributive e/ o commerciali,
acquisizione di ordinativi, assistenza e gestione per i rapporti commerciali con
l' estero;
b. 5 promozione dell' attivita' di vendita attraverso l'
organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
b. 6 svolgimento di azioni pubblicitarie e promozionali,
approntamento di cataloghi e predisposizione di qualsiasi altro mezzo
promozionale ritenuto idoneo;
C. interventi per l' introduzione della qualita' e per la
certificazione dei prodotti secondo la normativa UNIEN vigente:
c. 1 promozione della diffusione presso le imprese di
metodologie per l' adeguamento della qualita' aziendale complessiva agli
standards richiesti dalla normativa comunitaria;
c. 2 realizzazione di progetti aziendali per l' attuazione di
sistemi di qualita' in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria;
c. 3 certificazione di sistemi di qualita' aziendale, di
prodotto e di processo;
D. innovazione tecnologica di prodotto e di processo:
d. 1 ricerca tecnologica ed acquisizione delle tecnologie
rivolte al miglioramento dei prodotti e alla produzione di nuovi prodotti;
d. 2 acquisto di brevetti e alla relativa applicazione
produttiva:
d. 3 sviluppo di prototipi;
E. ambiente:
e. 1 studi per la valutazione dell' impatto ambientale su
insediamenti produttivi finalizzati all' individuazione ed all' applicazione
delle soluzioni piu' opportune.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del
presente articolo la Regione concede contributi nella misura massima del 70%
della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per un' importo massimo stabilito,
per ciascun servizio, con la ripartizione annuale delle risorse disciplinata dal
successivo art. 12.
ARTICOLO 4
(Interventi in campo ambientale)
1. La Regione Puglia, in conformita' con quanto stabilito dalle
normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale,
incentiva il risanamento degli ambienti di lavoro ed il controllo e l'
abbattimento delle emissioni inquinanti delle imprese artigiane.
2. Pertanto, la Regione Puglia agevola l' acquisizione e l'
installazione di attrezzature ed impianti per l' abbattimento ed il controllo
delle emissioni inquinanti all' interno ed all' esterno dell' azienda, nonche'
di attrezzature ed impianti che riducano l' impatto ambientale delle lavorazioni
e tutti gli interventi finalizzati all' adeguamento dei laboratori alle norme di
sicurezza e tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del
presente articolo la Regione concede contributi in conto interessi, fino alla
concorrenza massima del 100% degli stessi, erogandoli a banche convenzionate
anche con cooperative di garanzia o consorzi fidi, in soluzione unica
anticipata, scontando all' attualita' le rate costanti posticipate di concorso
regionale.
ARTICOLO 5
(Insediamenti produttivi)
1. La Regione Puglia promuove il miglioramento degli
insediamenti delle imprese artigiane attraverso la realizzazione dei seguenti
interventi:
a) recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati
inattivi a destinazione produttiva ristrutturati per l' insediamento delle
imprese artigiane;
b) ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati utilizzati
dalle imprese artigiane;
c) allestimento e potenziamento, negli insediamenti esistenti,
di infrastrutture e servizi di interesse comune alle imprese insediate.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo la Regione concede contributi in conto interessi, fino alla
concorrenza massima del 100% degli stessi, erogandoli a banche convenzionate
anche con cooperative di garanzia o consorzi fidi, in soluzione unica
anticipata, scontando all' attualita' le rate costanti posticipate di concorso
regionale.
ARTICOLO 6
(Innovazione tecnologica)
1. La Regione Puglia promuove l' innovazione tecnologica delle
imprese artigiane agevolando interventi relativi:
a) all' acquisizione di macchinari ed attrezzature per
l'introduzione di rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti
o processi produttivi o al miglioramento di prodotti produttivi gia'
esistenti;
b) all' acquisto di unita' elettroniche o di sistemi
elettronici per l' elaborazione elettronica di dati destinati al disegno
automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica,
alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al
collaudo dei prodotti lavorati nonche' al sistema gestionale, organizzativo e
commerciale;
c) all' acquisto di apparecchiature scientifiche destinate a
laboratori ed uffici di progettazione.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo la regione concede contributi in conto interessi, fino alla
concorrenza massima del 100% degli stessi, erogandoli a banche convenzionate
anche con cooperative di garanzia o consorzi fidi, in soluzione unica
anticipata, scontando all' attualita' le rate costanti posticipate di concorso
regionale.
ARTICOLO 7
(Formazione)
1. La Regione Puglia promuove interventi di formazione in
favore di imprenditori, collaboratori e dipendenti delle imprese artigiane ed il
loro aggiornamento professionale.
2. Le iniziative di formazione professionale di cui al
precedente comma 1 sono programmate dalla Regione nell' ambito del piano annuale
di formazione professionale predisposto di concerto tra l' Assessorato alla
formazione professionale e l'Assessorato all' industria, commercio e artigianato
- Settore artigianato - in coerenza con il Programma operativo plurifondo 1994-
1999.
ARTICOLO 8
(Conferimenti all' Artigiancassa)
1. La Regione Puglia promuove l' accesso al credito attraverso
conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento
degli interessi, istituito presso la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane
(Artigiancassa), ai sensi della legge 25 luglio 1952, n° 949 e successive
modificazioni.
2. I conferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono
disciplinati dalla convenzione di cui al successivo art. 11, comma 3, sono
effettuati annualmente in un'unica soluzione e sono deliberati dalla Giunta
regionale.
ARTICOLO 9
(Contributi alle imprese sui finanziamenti dell'
Artigiancassa)
1. La Regione Puglia agevola le aziende che fanno ricorso al
credito dell' Artigiancassa concedendo un contributo in conto capitale,
cumulabile con quello previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, pari al 10%
del finanziamento agevolato dall' Artigiancassa riferito all' importo
ammissibile al contributo in conto interessi, nel limite massimo di lire
18.000.000.
2. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al precedente comma 1
le operazioni destinate a finanziare le scorte delle imprese.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati dall'
Artigiancassa attraverso un fondo a tal fine costituito dalla Regione presso la
stessa Artigiancassa e sono disciplinati dalla convenzione di cui al successivo
art. 11, comma 3.
ARTICOLO 10
(Contributi all' Artigiancredito Puglia)
1. La Regione contribuisce alla dotazione del patrimonio
sociale dell' Artigiancredito Puglia, in forma diretta o attraverso la
finanziaria regionale Finpuglia SpA
2. La Regione concede contributi all' Artigiancredito Puglia
per le seguenti attivita':
a) coperture di eventuali perdite dell' Artigiancredito Puglia
a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le cooperative di garanzia
o consorzi fidi;
b) programmi diretti all' assistenza, all' informazione tecnico
- finanziaria, all' aggiornamento dei soci delle cooperative e consorzi nonche'
all' attivita' di qualificazione professionale e aggiornamento degli addetti
alle cooperative e consorzi;
c) costituzione o dotazione di fondi diretti alla concessione
di garanzie sussidiarie a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le
cooperazioni o consorzi;
d) contributi in conto interessi, da erogarsi in forma
attualizzata a favore dei soci delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi
sulla base di specifici programmi di sviluppo, con particolare riferimento all'
ammodernamento dei laboratori, alla promozione dell' associazionismo economico,
dell' esportazione e dell' innovazione.
TITOLO III MODALITA' DI ATTUAZIONE
ARTICOLO 11
(Modalita' di attuazione)
1. Gli interventi previsti agli art. 3, 4, 5 e 6 della presente
legge realizzati dai beneficiari di cui all' art. 2, lett. b), sono da
considerarsi prioritari nell' assegnazione delle agevolazioni.
2. Per l' attuazione degli interventi di cui agli art. 3, 4, 5
e 6 la Giunta regionale determina il termine di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia dei relativi bandi per l' ammissione delle
domande e il contenuto degli stessi con la specificazione dei seguenti
elementi:
a) soggetti beneficiari;
b) iniziative ammissibili;
c) modalita' di presentazione delle domande;
d) criteri di valutazione delle domande;
e) documentazione da allegare alla domanda;
f) criteri e documentazione necessaria per la rendicontazione
finale;
g) modalita' di erogazione dei contributi.
3. Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente
normativa la Giunta regionale determina i contenuti delle convenzioni da
stipulare tra la Regione Puglia, l'Artigiancassa e l' Artigiancredito Puglia;
dette convenzioni disciplinano i criteri, i tempi e le modalita' di erogazione
delle risorse.
ARTICOLO 12
(Ripartizione annuale delle risorse)
1. La Giunta regionale approva, sentite le organizzazioni
sindacali di categoria del settore artigiano, entro il 30 giugno di ogni anno,
la ripartizione delle risorse, per l' anno successivo, articolata nel modo
seguente:
A. per l' attuazione degli interventi di cui agli artt. 3, 4,
5, 6 e 10;
a. 1 ripartizione delle risorse per i singoli interventi e
determinazione del contributo massimo ottenibile per ciascun servizio o
investimento;
a. 2 ripartizione delle risorse per singole province,
limitatamente agli interventi previsti dagli artt° 3, 4, 5 e 6.
B. ripartizione delle risorse tre i due interventi di cui agli
artt. 8 e 9.
C. ripartizione delle risorse per il funzionamento del Comitato
tecnico di valutazione, di cui al successivo art. 13, per i costi di
pubblicazione dei bandi e delle graduatorie di cui agli artt. 11 e 14, nonche'
per la gestione amministrativa e per la promozione di tutte le iniziative
previste dalla presente normativa.
ARTICOLO 13
(Comitato tecnico di valutazione)
1. Per lo svolgimento delle attivita' di istruttoria e
valutazione delle domande e dei progetti relativi agli incentivi previsti dagli
artt. 3, 4, 5 e 6 si provvede, con deliberazione della Giunta regionale, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
costituzione di un apposito Comitato tecnico di valutazione composto:
a) dal responsabile del Settore artigianato dell' Assessorato
industria, commercio e artigianato;
b) da quattro esperti esterni alle strutture regionali non
impegnati nella preparazione o nell' erogazione di servizi agevolati dalla
presente normativa, dotati di comprovata esperienza nella valutazione e/ o nella
realizzazione di progetti per l' acquisizione di servizi e per la realizzazione
di investimenti.
2. I compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico di
valutazione, di cui al punto b) del precedente comma 1, sono determinati dalla
Giunta regionale con i criteri previsti dall' art. 5
della legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45.
ARTICOLO 14
(Graduatorie)
1. Per l' erogazione dei contributi relativi agli interventi
previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6 il Comitato tecnico di valutazione provvede,
entro sessanta giorni, dopo aver adempiuto all' istruttoria formale e tecnica
delle domande, alla redazione, per ciascun bando, di apposite graduatorie
provinciali per l' ammissione delle domande fino ad esaurimento delle risorse
assegnate con la ripartizione di cui all' art. 12 della presente normativa. Le
graduatorie sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
2. Qualora non siano ammissibili domande in numero sufficiente
ad esaurire le risorse assegnate su ciascuna delle province, i fondi residui
saranno ripartiti proporzionalmente, con i medesimi parametri utilizzati per la
ripartizione annuale delle risorse, sugli altri interventi, ampliandone le
graduatorie prima della pubblicazione.
3. Qualora non pervengano domande in numero sufficiente ad
esaurire le risorse assegnate su ciascuno degli interventi, i fondi residui
saranno ripartiti proporzionalmente, con i medesimi parametri utilizzati per la
ripartizione annuale delle risorse, sugli altri interventi, ampliandone le
graduatorie prima della pubblicazione.
ARTICOLO 15
(Controlli e rendicontazione)
1. Allo svolgimento delle attivita' di controllo e
rendicontazione provvede, in conformita' con le disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali, l' Assessorato industria, commercio e artigianato -
Settore artigianato.
2. L' attivita' di controllo e' finalizzata alla verifica della
corretta destinazione delle agevolazioni.
3. La documentazione necessaria per la rendicontazione formale
e le modalita' di svolgimento della rendicontazione stessa saranno disciplinate
dai bandi per l' ammissione delle domande di cui al precedente art. 11, comma 2
e dalle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.
ARTICOLO 16
(Erogazione dei contributi)
1. Per l' acquisizione di servizi di cui al precedente art. 3
e' erogata, con decreto dell'Assessore all' industria e all'atto
dell'avviamento dell' iniziativa, un' anticipazione nella misura del 40% sul
contributo ammesso. L' erogazione finale e' effettuata con decreto dell'
Assessore all' industria al termine dell' attivita' di controllo e
rendicontazione di cui al precedente art. 15.
2. L' erogazione degli incentivi previsti dagli artt. 4 5, 6 e
10 della presente legge e' effettuata con decreto dell' Assessore
all'industria.
3. L' erogazione delle risorse previste dai precedenti artt. 8
e 9 e' disciplinata dalla convenzione tra Regione Puglia e Artigiancassa di cui
all' art. 11, comma 3, della presente normativa.
ARTICOLO 17
(Revoca dei contributi)
1. Il contributo concesso viene revocato con decreto dell'
Assessore all' industria, commercio e artigianato qualora il soggetto
beneficiario non realizzi in tutto o in parte l' intervento ammesso a
contributo, nonche' nel caso in cui la realizzazione non sia conforme al
progetto presentato o non rispetti i vincoli previsti dalla presente
normativa.
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
ARTICOLO 18
(Disposizioni transitorie)
1. Per le annualita' 1994 e 1995 l' approvazione da parte della
Giunta regionale della ripartizione annuale delle risorse, prevista dal
precedente art. 12, deve avvenire entro sessanta giorni dalla approvazione da
parte della Unione europea del Programma operativo plurifondo 1994/ 1999 della
Regione Puglia.
ARTICOLO 19
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente
normativa la Regione Puglia fa fronte con le risorse rivenienti dal programma
operativo plurifondo 1994/ 1999 della Regione Puglia previste dal sottoprogramma
<< Aiuti all' artigianato >>.