TITOLO I
Art. 1
[ ...] (1).
[1. Alla copertura finanziaria si
provvederà con lo stanziamento del piano 1997] .
[1. L'Assessore alla formazione
professionale è delegato ad autorizzare eventuali variazioni di sedi operative
per lo svolgimento di attività formative in ambito provinciale a seguito di
richiesta motivata del soggetto attuatore e accertata dagli uffici competenti
dell'Assessorato alla formazione professionale] .
|