TITOLO I
Finalità, soggetti e servizi
Art. 1
Finalità.
1. La Regione Puglia garantisce il diritto alla
formazione e all'orientamento, assicurando uguaglianza di opportunità, per
sviluppare, in un quadro di formazione continua e permanente, competenze e
culture professionali e favorire la partecipazione allo sviluppo della realtà
regionale.
Destinatari.
1. Le azioni di orientamento e di formazione
professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono rivolte a
tutti i cittadini europei, senza discriminazioni di sesso e di condizioni
sociali. Esse concernono tutti i settori produttivi di beni e servizi e sono
riconducibili sia al lavoro subordinato che a quello autonomo, sia individuale
che associato, imprenditoriale o libero-professionale.
2. Alle attività di orientamento e di formazione
professionale possono essere ammessi anche i cittadini stranieri e apolidi, nel
rispetto degli accordi internazionali e della normativa vigente, o nell'àmbito
di specifici programmi.
3. La Regione garantisce la partecipazione alle
iniziative di orientamento e formazione professionale di persone portatrici di
menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonché di soggetti a rischio di
emarginazione, per agevolarne l'integrazione sociale e l'inserimento
professionale nel mondo produttivo.
Offerta di formazione.
1. La Regione, sentite le province, al fine di
orientare l'organizzazione del sistema formativo e dell'orientamento in senso
integrato e policentrico, utilizza in modo efficace ed efficiente tutte le
risorse disponibili coinvolgendo, anche con la collaborazione delle province,
tutti gli attori del sistema istituzionale, educativo, scolastico, formativo,
universitario e del mercato del lavoro, pubblici e privati, nonché delle forze
sociali presenti sul territorio. Essa detta indirizzi affinché l'organizzazione
dell'offerta di formazione professionale assicuri in modo coordinato una
pluralità di azioni integrate, con diversificazione delle proposte e dei
percorsi formativi, nonché programma, coordina e monitora tutte le attività
formative da realizzarsi sul territorio regionale, comprese quelle previste nei
patti territoriali, contratti d'area, programmazione negoziata,
indipendentemente dalle fonti di finanziamento.
2. La Regione promuove sul territorio, nella
forma prevista dal comma 1, servizi formativi e di supporto alla formazione
connessi:
a) all'attuazione di efficaci politiche attive
del lavoro, attraverso attività formative di qualificazione, destinate a quanti
ne siano sprovvisti, di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento,
destinate a quanti desiderino migliorare la propria preparazione, di
riqualificazione e di riconversione, destinate a quanti abbiano bisogno di
conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale;
b) alla promozione di nuove occasioni di
impiego, ivi compresa la formazione collegata alle norme in materia di incentivi
alla occupazione e di sviluppo della autoimprenditorialità e autoimpiego;
c) alle politiche sociali, nel quadro delle
norme che le regolano, con particolare riferimento alla formazione relativa a
soggetti svantaggiati, alla promozione dell'integrazione sociale e delle pari
opportunità, ai fenomeni dell'abbandono e della dispersione scolastica,
all'inserimento dei lavoratori in mobilità, dei cassintegrati e dei disoccupati
di lunga durata;
d) al miglioramento dell'occupabilità e
dell'adattabilità delle aziende e dei lavoratori con particolare riferimento
alla formazione continua e permanente, all'apprendistato, ai contratti di
formazione-lavoro;
e) alla promozione territoriale, in raccordo con
la programmazione negoziata, con particolare riferimento:
1) ai progetti integrati di sviluppo
territoriale o settoriale;
2) alla promozione di iniziative locali e di
patti territoriali per l'occupazione, ai contratti d'area e ai programmi di
distretto;
3) ai programmi comunitari per lo sviluppo
dell'occupazione, nell'àmbito di nuovi servizi e di nuovi bacini di impiego;
f) all'integrazione con i diversi sottosistemi
formativi, ivi compresa la formazione integrata superiore e l'assolvimento
dell'obbligo di frequenza in attività formative;
g) alla promozione e sviluppo del lavoro
autonomo e dell'imprenditorialità, con attenzione particolare anche allo
sviluppo del terzo settore e della cooperazione sociale;
h) a nuove filiere formative tra cui quelle
riconducibili:
1) ai bisogni di formazione nella pubblica
amministrazione, alla formazione avanzata e superiore, a specifici bisogni
formativi collegati al conseguimento di particolari patenti di mestieri o di
autorizzazione all'esercizio di specifiche attività;
2) a modalità particolari di formazione
professionale, anche individualizzate o a distanza e non legate a una struttura
corsuale, realizzate sul territorio regionale, nazionale ed estero, tra cui
borse di formazione e di lavoro, tirocini di formazione e di orientamento, stage
formativi, piani di inserimento professionale;
3) ad azioni di partenariato transregionale, per
la valorizzazione e l'arricchimento delle esperienze regionali e per
sperimentare forme di collaborazione e di iniziative comuni;
4) ad attività di formazione professionale
internazionali e transnazionali, finalizzate all'integrazione nell'Unione
europea, o di aiuto ai paesi in via di sviluppo.
3. La Regione attiva programmi o progetti di
rilevanza regionale qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria,
la dimensione regionale risulti la più adeguata, ivi compresi gli interventi
nell'àmbito della formazione tecnico-professionale superiore.
Servizi di orientamento.
1. La Regione, di concerto con le province,
sviluppa e promuove la preparazione alla vita sociale di studio e di lavoro,
nonché il passaggio tra una fase e l'altra della vita, favorendo le scelte
individuali, in armonia con la conoscenza di sé e delle proprie attitudini, gli
interessi e le prospettive occupazionali.
2. La Regione a tal fine promuove l'attuazione
sul territorio di servizi di orientamento professionale, finalizzati a favorire
nei giovani e negli adulti scelte autonome e consapevoli, per l'inserimento nel
mondo del lavoro, per la transizione tra studio e lavoro o tra le varie forme e
i differenti livelli e tipologie di attività lavorative.
Osservatorio regionale del mercato del lavoro.
1. La Regione Puglia, per far fronte alle
esigenze di progettazione degli interventi e delle attività di orientamento e di
formazione professionale e al fine di conoscere i termini qualitativi e
quantitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta del
lavoro e delle relative dinamiche, istituisce l'Osservatorio regionale del
mercato del lavoro.
2. All'Osservatorio sono assegnati i seguenti
compiti:
a) la definizione e la realizzazione di
programmi di rilevazione atti a consentire una conoscenza sempre più
approfondita, a livello regionale e locale, della struttura occupazionale e
della sua evoluzione;
b) la predisposizione di informazioni
analitiche, coerenti e finalizzate, relative ad aree territoriali, settori di
attività o tipologie professionali specifiche;
c) la predisposizione e la diffusione di note
periodiche che consentano di seguire l'evoluzione dei principali fenomeni che
caratterizzano il mercato del lavoro;
d) la redazione e la diffusione di un rapporto
annuale sullo stato dell'occupazione, sulla domanda e offerta di lavoro e sulle
esigenze formative emergenti dal territorio.
3. Per il reperimento dei dati e delle
informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di istituto,
l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di università, di istituti di
ricerche, delle Camere di commercio, dell'INPS, dell'ISTAT, delle associazioni
imprenditoriali, delle centrali cooperative e di esperti particolarmente
qualificati.
Azioni di supporto.
1. La Regione, per riqualificare, ammodernare e
innovare il sistema regionale di formazione e con la finalità di rendere
all'utenza un servizio sempre più fruibile ed efficace, promuove iniziative di
ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica e di garanzia del diritto
alla formazione.
TITOLO II
Conferimento di funzioni alle province
Art. 7
Princìpi per il conferimento delle
funzioni.
1. La Regione Puglia, nel rispetto dei princìpi
di sussidiarietà, cooperazione e omogeneità, al fine di assicurare
l'integrazione tra i servizi per l'impiego e le politiche formative e del
lavoro, conferisce alle province tutte le funzioni amministrative e i compiti in
materia di formazione e orientamento professionale, come definite con la
presente legge e con esclusione delle competenze attribuite espressamente alla
Regione, promuovendo ogni azione diretta a sostenere le autonomie locali, quanto
al governo e alla gestione responsabile delle risorse e all'introduzione di
innovazioni nel sistema formativo.
2. La Regione, nell'elaborazione delle politiche
di sviluppo dell'economia pugliese, anche al fine di valorizzare la qualità del
lavoro e la crescita delle professionalità, promuove, programma e coordina le
iniziative volte a incrementare l'occupazione, a incentivare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro e a favorire l'inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate.
3. Le province esercitano le funzioni attribuite
nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e trasmettono una relazione
annuale sull'attività compiuta.
Funzioni delle province.
1. Le province concorrono, con le modalità di
cui all'articolo 22 della presente legge, alla individuazione dell'attività
formativa da realizzare nel territorio regionale, alla redazione dei piani
regionali annuali e pluriennali di formazione e di orientamento professionale e
sono responsabili della corretta attuazione dei programmi di formazione e di
orientamento professionale definiti dalla Regione Puglia.
2. Sono attribuite alle province in particolare
le funzioni relative:
a) alla gestione dei finanziamenti per la
realizzazione di tutti gli interventi formativi e di orientamento da realizzare
nell'àmbito del territorio provinciale, ivi comprese le azioni a cofinanziamento
comunitario o a finanziamento statale, con esclusione di quelli di particolari
rilevanza, innovatività o sperimentabilità che siano eventualmente riservati, ai
sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera a), alla diretta responsabilità
regionale;
b) alla stipula e alla revoca delle convenzioni
oppure atti unilaterali d'obbligo per l'affidamento delle attività agli
organismi attuatori e agli adempimenti conseguenti (1) ;
c) all'attivazione dei processi amministrativi e
gestionali correlati allo svolgimento delle attività, ivi compresa l'erogazione
dei finanziamenti assegnati;
d) alla vigilanza tecnico-didattica e
amministrativa sulle attività formative, ivi compresa la verifica delle sedi di
svolgimento delle attività di formazione;
e) alla nomina delle Commissioni esaminatrici,
per la realizzazione delle prove finali previste alla conclusione delle attività
formative, e al rilascio dei relativi attestati e certificazioni, secondo le
modalità che verranno fissate con apposite direttive dall'Assessorato regionale
alla formazione professionale;
f) alla verifica amministrativo-contabile e al
riscontro dei rendiconti presentati dai soggetti attuatori delle attività
formative svolte sul territorio;
g) all'autorizzazione delle attività di
formazione professionale, autonomamente finanziate, nell'ambito delle direttive
emanate dall'Assessorato regionale alla formazione professionale, e alle
relative attività di gestione e vigilanza dal 1° gennaio 2007. Per l'attuazione
sono stipulate apposite intese tra la Regione Puglia e le Province pugliesi
(2) .
(2) Lettera così
modificata dall'art. 4,
L.R.
2 novembre 2006, n. 32 il quale ha modificato il primo periodo della
presente lettera e aggiunto il secondo periodo.
Art. 9
Agenzie per la formazione e l'orientamento
professionale.
1. Ciascuna Provincia può promuovere e
costituire una Agenzia per la formazione e l'orientamento professionale , ai
sensi degli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni e integrazioni.
Mediateca provinciale.
1. Ciascuna Provincia può promuovere e
costituire apposita mediateca operante in àmbito provinciale, quale strumento
per i servizi formativi a studenti, docenti, aziende, enti e istituzioni.
2. Le province possono attivare quanto previsto
al comma 1 solo con risorse proprie.
Modalità per l'attivazione del processo di conferimento delle
funzioni.
1. La Regione garantisce, con le procedure e
modalità di cui alla legge
regionale 30 novembre 2000, n. 22, l'effettivo esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti alle province e individua i beni e le risorse
da ripartire tra di esse.
2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni e
dei compiti, conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, può essere graduale, secondo
date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2002.
Beni mobili e immobili per l'esercizio delle funzioni.
1. I beni mobili e immobili di proprietà della
Regione e connessi all'esercizio delle funzioni conferite sono, con apposito
atto della Giunta regionale, attribuiti a titolo gratuito alla Provincia
competente per territorio secondo le modalità di cui all'articolo 11 della L.R.
n. 22/2000.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Settore demanio e patrimonio, d'intesa con il
Settore formazione professionale, procede alla ricognizione dei beni mobili e
immobili da trasferire e redige appositi elenchi distinti per Provincia.
3. Le modalità di trasferimento dei beni mobili
e immobili saranno definite in un regolamento di attuazione che sarà approvato,
sentite le province, dalla Giunta regionale entro il 30 settembre 2002.
4. Il trasferimento dei beni mobili e immobili
si conclude con l'accettazione formale da parte delle Amministrazioni
provinciali che ne attivano il buon uso e provvedono alle spese per la relativa
manutenzione.
Assegnazione di personale per l'esercizio delle
funzioni.
1. Il conferimento alle province di funzioni
previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione
comporta l'assegnazione di personale del ruolo regionale, con le modalità e
procedure di cui agli articoli 9 e 10 della L.R.
n. 22/2000.
2. Restano salvi gli effetti determinati dalla
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 32; conseguentemente il personale ex CNOS
di Lecce, già transitato alla Provincia di Lecce nel ruolo unico ad esaurimento
in virtù di appositi atti deliberativi della Giunta regionale e della Giunta
provinciale di Lecce, rimane assegnato alla Provincia di Lecce e verrà
utilizzato per le esigenze di cui agli articoli 7 e 8.
2-bis. Il Settore personale della Regione
Puglia, sulla base del contingente numerico per provincia definito dal Settore
formazione professionale, provvede entro il 31 dicembre 2004 a portare a
compimento le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 60
della L.R.
n. 1/2004, tenendo comunque presente la dotazione di personale che il
medesimo Settore formazione professionale individuerà quale necessaria per
l'attuazione sia degli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a),
mantenuti alla competenza regionale, che delle altre attività della medesima
legge allo stesso titolo attribuite (3) .
Coordinamento con le province nell'esercizio delle
funzioni.
1. È istituita la Conferenza permanente fra
Regione e province per l'attuazione della presente legge.
2. Fanno parte della Conferenza permanente
l'Assessore regionale alla formazione professionale e gli Assessori alla
formazione professionale delle province.
3. La Conferenza monitora e valuta lo stato di
attuazione della presente legge, con particolare riferimento a procedure,
modalità e tempi.
4. La Conferenza è convocata dall'Assessore
regionale alla formazione professionale, che la presiede, o su richiesta di
almeno due province.
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 71 del 02-03-2004
Art. 15
Potere sostitutivo.
1. Qualora le province non ottemperino agli
adempimenti di propria competenza, omettendo atti dovuti o non rispettandone i
termini, la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalità e procedure
previste all'articolo 14 della L.R.
n. 22/2000.
1-bis. Nel caso in cui l'omesso o cattivo
esercizio delle funzioni conferite produca la perdita di finanziamenti
comunitari e nazionali, anche a causa della mancata, incompleta o irregolare
certificazione della spesa, la Regione Puglia si rivarrà, nei confronti
dell'ente inadempiente, degli eventuali danni connessi (4) .
TITOLO III
Ruolo e funzioni della Regione
Art. 16
Funzioni.
1. La Regione persegue la realizzazione e lo
sviluppo qualitativo del sistema regionale dell'orientamento e della formazione
professionale, in integrazione con i sistemi scolastici, universitari e del
lavoro e in raccordo con i servizi dell'impiego.
2. La Regione in particolare esercita le
funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e
valutazione, di vigilanza e controllo in una visione unitaria e omogenea,
attraverso direttive esaustive alle province in ordine alle funzioni loro
assegnate e per le convenzioni da stipulare con gli enti attuatori.
3. Sono riservati a tal fine alla Regione:
a) i rapporti e le intese con l'Unione europea;
b) il concorso all'elaborazione e all'attuazione
delle politiche comunitarie e nazionali;
c) i rapporti e le intese con le strutture
centrali e periferiche dello Stato, con le altre regioni e le Università;
d) la programmazione delle risorse pubbliche
destinate agli interventi di formazione professionale comunque svolte nel
proprio territorio, attraverso la predisposizione di bandi pubblici, sentite le
province;
e) la programmazione, sentite le province,
dell'offerta formativa nel territorio regionale, in raccordo con gli obiettivi
nazionali e in sintonia con le scelte prioritarie operate con l'Unione europea
per quelle da essa cofinanziate;
f) la programmazione, sentite le province e il
sistema scolastico e universitario, dell'offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale, ai sensi della normativa vigente, e la
valutazione dei risultati degli interventi a essa collegati;
g) la definizione di criteri, modalità, tempi e
procedure per le attività di vigilanza e di rendicontazione;
h) il monitoraggio e la valutazione degli
interventi realizzati;
i) la definizione degli standard formativi.
4. La Regione svolge ogni altra funzione che
richieda esercizio unitario di livello regionale, e in particolare:
a) l'attuazione di interventi di particolare
rilevanza, innovatività e sperimentalità, individuati con specifici atti di
programma, che vengono riservati alla competenza regionale, e le relative
funzioni di vigilanza e controllo;
b) la definizione delle modalità per la
certificazione e per l'accreditamento delle strutture formative e la gestione
dell'elenco regionale delle strutture accreditate.
Rapporti con le imprese.
1. Per l'attuazione delle attività di
orientamento e formazione professionale, ivi comprese le esperienze di stage e
tirocinio, la Regione e le province promuovono, nell'àmbito delle rispettive
competenze, intese, accordi e convenzioni con le associazioni imprenditoriali,
organizzazioni sindacali e società di lavoro interinale e temporaneo.
2. A integrazione delle attività di formazione,
nelle strutture del sistema di formazione professionale, la Regione e le
province favoriscono le esperienze aziendali di stage e di tirocinio svolte
durante o a conclusione dei percorsi formativi degli allievi dei corsi di
formazione professionale.
Rapporti con la scuola.
1. La Regione promuove intese, accordi di
programma e convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le
province, con gli organi periferici dipendenti da detto Ministero o a esso
collegati, al fine di favorire, anche mediante forme di coordinamento, attività
e interventi per:
a) la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica;
b) la realizzazione di interventi integrati
rivolti a soggetti adulti con speciale riferimento a quelli a bassa scolarità;
c) la facilitazione dei passaggi e dei rientri
tra i sistemi dell'istruzione e della formazione;
d) la realizzazione di corsi post-qualifica e
post-diploma;
e) l'integrazione tra orientamento professionale
e orientamento scolastico, a beneficio anche delle persone svantaggiate;
f) lo sviluppo di tirocini di formazione e di
orientamento in impresa;
g) i corsi di orientamento al lavoro e di
formazione per l'apprendistato;
h) la definizione, la progettazione e la
realizzazione di moduli formativi per alunni delle scuole, all'interno delle
modalità e dei percorsi previsti nel quadro dell'assolvimento dell'obbligo
formativo.
Art. 19
Rapporti con le università e con le accademie
delle belle arti.
1. La Regione, sentite le province, nel quadro
della legge 19 novembre 1990, n. 341 e al fine di assicurare la
necessaria collaborazione con il sistema universitario pugliese e le accademie
delle belle arti e istituti equipollenti, promuove iniziative in raccordo con le
province e l'Università con l'obiettivo di:
a) sviluppare e qualificare le azioni di
formazione professionale, con particolare riferimento alle attività di
formazione tecnico-professionale superiore, rivolte a diplomati;
b) favorire l'equilibrato sviluppo sul
territorio regionale delle iniziative delle università maggiormente rispondenti
alle esigenze di professionalizzazione emergenti nei diversi àmbiti
territoriali, con riferimento anche agli standard formativi dell'Unione europea;
c) promuovere lo sviluppo della formazione
d'eccellenza sotto forma di corsi di specializzazione, master ad alta
formazione, destinati a laureati.
2. Allo scopo di favorire la frequenza a corsi
di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico,
istituiti in Italia e all'estero e finalizzati al conseguimento di particolari
perfezionamenti o specializzazioni, la Regione può prevedere borse di studio in
favore di giovani laureati.
3. Ciascuna borsa comprende un assegno di
studio, per la durata del corso da frequentare, per la copertura delle spese di
ammissione, frequenza, eventuale copertura assicurativa e di viaggio per
raggiungere la sede di realizzazione del corso.
4. [I criteri di
assegnazione e fruizione delle borse, nonché di selezione dei candidati, sono
stabiliti dalla Giunta regionale] (5) .
5. La Regione stipula altresì, ai sensi
dell'articolo 9, comma 16, lettera b-bis, della legge 18 luglio 1993, n. 236,
apposite convenzioni con le università, ai fini del riconoscimento di crediti
formativi per il conseguimento dei diplomi universitari, per gli utenti che
frequentino corsi post-diploma di perfezionamento e di specializzazione.
Art. 20
Integrazione delle politiche del lavoro,
della formazione e dell'istruzione.
1. Al fine di concorrere a realizzare
l'integrazione tra politiche formative, del lavoro e dell'istruzione,
l'Assessorato regionale alla formazione indice, annualmente, una Conferenza
regionale, alla quale partecipano i soggetti sociali e istituzionali attivi sul
mercato del lavoro e nel campo dell'istruzione e della formazione.
2. Alla Conferenza regionale parteciperanno,
congiuntamente, la Commissione di cui all'articolo 8 e il Comitato di cui
all'articolo 9
della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 19.
TITOLO IV
Attuazione degli interventi
Art. 21
Programmazione.
1. La Regione predispone gli interventi
finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge, adottando al riguardo
il metodo della programmazione, con le procedure d'attuazione e di meccanismi
previsti dalle fonti finanziarie di approvvigionamento nazionali e comunitarie.
Affidamento delle attività.
1. A partire dalle attività previste nella
programmazione 2007-2013, l'affidamento a soggetti pubblici e privati dello
svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale, con
esclusione di quelle la cui attuazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4,
lettera a), sono mantenuti alla competenza regionale, è determinato attraverso
periodici avvisi pubblici, da emanare e pubblicare sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia a cura delle Province, le quali, previa verifica dei
requisiti di ammissibilità, effettuano la valutazione di merito dei progetti,
garantendo i principi di trasparenza e d'imparzialità (6) . Allo scopo di assicurare sia l'uniformità nella
programmazione dell'attività formativa, nella definizione degli avvisi pubblici
e nella valutazione delle proposte, che il rispetto dei tempi di spesa per
l'utilizzo delle risorse comunitarie e statali, la Regione Puglia, sentite le
Province, definisce lo schema di avviso pubblico da adottare da parte delle
singole Province, la ripartizione delle risorse finanziarie tra esse, la
tempistica di emanazione dei bandi e di valutazione delle proposte. [La Giunta regionale, con regolamento da approvare entro il 31
dicembre 2004, sentite le Province e le Organizzazioni sindacali, adatterà, per
l'attuazione delle attività di cui sono responsabili le Province, le procedure
di cui all'articolo 49
della legge
regionale 25 settembre 2000, n. 13 (Procedure per l'attuazione del
programma operativo della Regione Puglia 2000-2006)]
(7) (8).
2. È altresì consentito all'Autorità di
gestione, per gli scopi di cui al POR Puglia per il FSE 2007-2013, l'affidamento
diretto di fondi alle università e agli enti pubblici di ricerca nel rispetto
della normativa e delle decisioni comunitarie (9)
.
3. L'affidamento delle attività di formazione e
orientamento professionale può avere a riferimento anche una durata pluriennale.
(7) Periodo soppresso
dall'art. 2,
comma 1, lettera b), L.R.
2 novembre 2006, n. 32.
(8) Comma così
sostituito dall'art. 65,
L.R.
4 agosto 2004, n. 14, poi così modificato come indicato nelle note che
precedono. Il testo originario era così formulato: «1. Nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di
formazione e orientamento professionale è determinato attraverso periodici
avvisi pubblici da emanarsi e pubblicarsi, a cura della Regione, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, sentite le province, che, previa verifica dei
requisiti di ammissibilità, concorrono alla valutazione dei progetti attraverso
opportuni meccanismi valutativi da inserirsi all'interno dei bandi, garantendo i
princìpi di trasparenza e di imparzialità ai sensi della legge n.
241/1990 e verificando la rispondenza delle proposte alla programmazione dei
rispettivi territori provinciali.».
(9) Comma così sostituito
dall'art. 4,
L.R.
26 maggio 2009, n. 12. Il testo originario era così formulato: «2. Per
interventi fortemente innovativi a carattere sperimentale o per il perseguimento
di obiettivi di particolare rilevanza sociale, qualora le specifiche norme di
gestione lo consentano, la Regione può procedere all'affidamento diretto alle
università o a istituti di ricerca e/o sperimentazione pubblici, in
considerazione delle caratteristiche possedute dai soggetti attuatori rispetto
alle attività da effettuare.».
Organismi attuatori.
1. La realizzazione delle attività formative può
essere affidata, attraverso apposite convenzioni oppure atti unilaterali
d'obbligo, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e
limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti
organismi (10) :
a) enti pubblici ed enti privati, che svolgono
per statuto attività di formazione professionale (11) ;
b) enti privati che non svolgono per statuto
attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione
rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all’assunzione presso gli stessi
(12) ;
c) [imprese e loro
consorzi, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti
o finalizzate all'assunzione presso le stesse] (13) ;
d) [imprese no-profit e
cooperative, limitatamente agli addetti o associati e alle persone da
assumere] (14) ;
e) [agenzie provinciali
per la formazione professionale, costituite nella forma della società per azioni
mista a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 9] (15) .
2. Le convenzioni sono stipulate e gli atti
unilaterali d'obbligo sono sottoscritti a condizione che i soggetti attuatori,
oltre a essere nelle condizioni previste dalla normativa vigente, anche in
materia di accreditamento e di certificazione degli organismi formativi previsti
al comma 1 del presente articolo (16) :
a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla
convenzione, il bilancio delle attività oggetto della convenzione stessa;
b) acconsentano al controllo della Regione e
delle province, o delle altre pubbliche amministrazioni, sulla attuazione della
convenzione e sull'utilizzo dei fondi a tal fine assegnati;
c) applichino ai propri dipendenti e, ove
compatibili, ai propri collaboratori autonomi, anche occasionali, il Contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
e, comunque, ove più favorevoli, i trattamenti economici e normativi previsti
dal Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
nel settore della formazione professionale (17)
.
3. Le convenzioni oppure atti unilaterali
d'obbligo, di cui al comma precedente devono prevedere che i fondi assegnati
siano utilizzati esclusivamente per i fini per i quali sono attribuiti e che
degli stessi venga dato regolare rendiconto a conclusione dell'attività, con
restituzione delle eventuali somme non utilizzate (18) .
4. In caso di inosservanza degli obblighi
derivanti dalla convenzione, la Regione e le province, nell'àmbito delle
rispettive competenze, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine, ne
dichiarano la risoluzione e dispongono la revoca dei finanziamenti, fatto salvo
il risarcimento del danno.
5. Il soggetto attuatore non può sub-appaltare o
trasferire a terzi in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione di
attività formative affidate, tranne i casi di apporti specialistici
preventivamente autorizzati. L'organismo attuatore che incorra nella
inosservanza di tali disposizioni decade dal diritto alle relative provvidenze
finanziarie e non è ammesso a svolgere attività formative per tre anni
consecutivi successivi a quelli in cui è stata commessa l'inosservanza.
(10) Alinea così modificato dall'art.
2,
comma 1, lettera a), L.R.
5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(11) Lettera così
modificata dall'art. 2,
comma 1, lettera b), L.R.
5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(12) Lettera così
sostituita dall'art. 2,
comma 1, lettera c), L.R.
5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «b) consorzi o società
consortili di formazione con partecipazione pubblica;».
(13) Lettera soppressa
dall'art. 2,
comma 1, lettera d), L.R.
5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(14) Lettera soppressa
dall'art. 2,
comma 1, lettera d), L.R.
5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(16) Lettera soppressa
dall'art. 2,
comma 1, lettera d), L.R.
5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(15) Alinea così
modificato dapprima dall'art. 1,
comma 1, lettera a), L.R.
2 novembre 2006, n. 32 e poi dall'art. 2,
comma 1, lettere e) ed f), L.R.
5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(16) La presente lettera,
già modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R.
2 novembre 2006, n. 32, è stata poi così sostituita dall'art. 2,
comma 1, lettera g), L.R.
5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «c) applichino per i
propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che
per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 deve essere quello
sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale
convenzionata.».
(17) Comma così
modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera h), L.R.
5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 24
Accreditamento degli organismi formativi
(19) (20).
1. I soggetti pubblici e privati, al fine di
ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge,
devono acquisire l'accreditamento secondo quanto previsto dalla vigente
normativa nazionale e regionale (21) .
2. Sono esclusi dall'obbligo
dell'accreditamento:
a) i datori di lavoro pubblici e privati che
svolgono attività formative per il proprio personale;
b) le aziende dove si realizzano attività di
stage e tirocinio;
c) le strutture che prestano servizi
configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica, limitatamente a
tali servizi.
3. L'accreditamento costituisce formale
riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione
professionale e delle attività collegate; esso può essere sospeso o revocato in
caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che
ne avevano determinato la concessione.
4. Alla concessione, sospensione o revoca
dell'accreditamento provvede il Settore formazione professionale, sulla base di
criteri e procedure definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale,
anche sulla base delle segnalazioni delle Province.
4-bis. L'accreditamento è comunque sospeso nei
confronti degli Enti per l'attività dei quali sia in corso un'indagine da parte
dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del regolamento (CE) n.
1073/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, per l'intera durata
dell'indagine stessa e comunque non oltre il termine fissato ai sensi
dell'articolo 9 del predetto regolamento dal Direttore dell'Ufficio OLAF (22) .
4-ter. L'accreditamento può altresì essere
sospeso, con determinazione motivata del Dirigente del Settore formazione
professionale, se nel corso di indagini o procedimenti penali nei quali la
Regione Puglia sia persona offesa dal reato emergano elementi che mettano in
dubbio la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento
dell'attività di formazione professionale (23) .
4-quater. Le norme di cui ai commi 4-bis e 4-ter
si applicano anche alle indagini in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge (24) .
4-quinquies. All'esito delle indagini di cui ai
commi 4-bis e 4-ter, se gli elementi raccolti siano tali che la Regione Puglia
ritenga non più garantita la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello
svolgimento dell'attività di formazione professionale, si provvede alla revoca
dell'accreditamento con determinazione del Dirigente del Settore formazione
professionale (25) .
4-sexies. Non può essere concesso, e se concesso
deve essere revocato, l'accreditamento a soggetti i cui legali rappresentanti,
componenti di organi direttivi, o comunque esercenti attività gestionali e
amministrative, siano stati tali anche per enti destinatari della misura di cui
al comma 4-quinquies (26) .
(19) Rubrica così sostituita
dall'art. 3,
L.R.
5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Accreditamento delle
strutture formative.».
(20) Articolo così
sostituito dall'art. 14,
L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, poi così modificato come indicato nella nota che
precede e in quelle che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art.
24. Accreditamento delle strutture formative. 1. I soggetti pubblici e privati,
al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente
legge, devono acquisire l'accreditamento delle proprie sedi operative, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale. Sono esclusi
dall'obbligo dell'accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati che
svolgono attività formative per il proprio personale. 2. L'accreditamento
costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di
formazione professionale e delle attività collegate; esso può essere sospeso e
revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei
requisiti che ne avevano determinato la concessione. 3. Alla concessione,
sospensione o revoca dell'accreditamento provvede il Settore formazione
professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con apposito
regolamento dalla Giunta regionale, anche sulla base delle segnalazioni delle
province.». Con riferimento al regolamento previsto dal comma 3 dell'articolo
sostituito (soprariportato) vedi il Reg.
reg. 17 novembre 2003, n. 16.
(21) Comma così
modificato dall'art. 1,
comma 2, L.R.
2 novembre 2006, n. 32.
(22) Comma aggiunto
dall'art. 2,
L.R.
12 maggio 2006, n. 9.
(23) Comma aggiunto
dall'art. 2,
L.R.
12 maggio 2006, n. 9.
(24) Comma aggiunto
dall'art. 2,
L.R.
12 maggio 2006, n. 9.
(25) Comma aggiunto
dall'art. 2,
L.R.
12 maggio 2006, n. 9.
(26) Comma aggiunto
dall'art. 2, L.R.
12 maggio 2006, n. 9.
Art. 25
Elenco regionale degli organismi formativi
(27) .
1. È istituito, presso il Servizio formazione
professionale, l’elenco regionale degli organismi, previsto al comma 1
dell’articolo 23, accreditati per lo svolgimento delle attività formative.
2. L’iscrizione nell’elenco costituisce
condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di formazione
professionale previste e finanziate dalla presente legge.
(27) Il presente articolo, già
modificato dall'art. 1,
comma 3,L.R.
2 novembre 2006, n. 32, è stato poi così sostituito dall'art. 4,
L.R.
5 dicembre 2011, n. 32, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «Art. 25. Elenco
regionale delle strutture accreditate. 1. È istituito, presso il Settore
formazione professionale, l'elenco regionale degli organismi previsti al comma 1
dell'articolo 23 e delle relative sedi operative accreditate per lo svolgimento
delle attività formative. 2. L'iscrizione all'albo
costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di
formazione professionale previste e finanziate dalla presente
legge.».
TITOLO V
Qualificazione del sistema
Art. 26
Ammodernamento qualitativo e innovazione del
sistema formativo.
1. La Regione persegue il miglioramento e
l'ammodernamento qualitativo del sistema di orientamento e di formazione
professionale, al fine soprattutto di promuovere la qualificazione,
l'occupabilità e la formazione continua delle risorse umane presenti sul
territorio, nonché di sostenere l'iniziativa imprenditoriale in chiave di
sviluppo della competitività delle imprese e delle opportunità occupazionali.
Art. 27
Carta dei servizi.
1. La Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore competente, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, una Carta della qualità dei servizi e dei
diritti/doveri degli utenti dei servizi di orientamento e formazione
professionale, cui devono conformarsi, a pena di decadenza, gli enti e altri
organismi convenzionati e gli operatori delle azioni previste dai programmi di
attività.
Art. 28
Libretto formativo del cittadino.
1. Al fine di documentare il curriculum
formativo e le competenze acquisite, all'atto della prima iscrizione a un corso
di formazione professionale ogni allievo viene munito di un libretto formativo
personale, anche su supporto magnetico o elettronico, sul quale viene registrato
l'itinerario formativo.
2. Il modello del libretto è definito con
provvedimento della Giunta regionale.
Certificazione
delle competenze (28)
(29) .
1.
La certificazione delle competenze è una procedura di formale
accertamento e riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in
contesti formali, o di quelle validate acquisite anche in contesti non formali e
informali, che prevede il rilascio di un’attestazione avente valore di atto
pubblico, di parte terza.
2.
Sono oggetto di certificazione le singole unità di competenza e le figure
professionali comprese nel Repertorio regionale delle figure professionali
(RRFP) e ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e
dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione
degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio
del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo
4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.).
3.
La certificazione può riguardare singole unità di competenze di una
figura professionale o tutte le unità di competenza di una figura
professionale.
4.
La certificazione prevede un’attestazione di parte terza ai sensi del
d.lgs. 13/2013 ed ha valore sull’intero territorio nazionale.
5.
Le prove di esame per l’accertamento delle competenze si svolgono innanzi
a commissioni d’esame nominate dalla Regione, su conformi criteri deliberati
dalla Giunta regionale.
6.
La commissione per il rilascio di certificazione è composta da:
a)
un esperto alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività
valutative;
b)
un esperto alla funzione di realizzazione delle attività valutative per
gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;
c)
un funzionario/a pubblico nominato dalla amministrazione regionale con
funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle
operazioni.
7.
In casi particolari, dovuti alla complessità delle UC/Figure di
riferimento per la certificazione, nella commissione possono essere individuati
più esperti alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli
aspetti di contenuto curricolare e professionale, secondo le modalità che
saranno definite dalla Regione.
8.
I componenti di cui al comma 6 sono inseriti in specifici elenchi
regionali, periodicamente aggiornati e che prevedono una verifica dei requisiti
richiesti per l’inserimento nei citati elenchi.
9.
Nella procedura di certificazione viene garantito il rispetto dei
principi di collegialità, terzietà, oggettività ed
indipendenza.
10. Le modalità
specifiche di svolgimento degli esami e le tipologie di attestati conseguibili
sono adottati con apposita deliberazione della Giunta regionale con cui vengono
altresì definite, in via transitoria, le modalità di individuazione dei
componenti di cui al comma 6, nelle more della costituzione degli elenchi di cui
al comma 8 che avverrà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente norma.
11.
La
composizione della commissione relativa a percorsi formativi afferenti al
“Repertorio regionale delle qualificazioni professionali e dei percorsi
disciplinati sulla base di specifiche norme di settore” (RRQPN) o regolamentati
da leggi statali e/o accordi Stato-regioni finalizzati al conseguimento di
competenze, per lo svolgimento delle attività lavorative e professionali
disciplinate da specifiche normative di settore, seguono quanto disposto dalla
regolamentazione di riferimento.
12.
In caso di
assenza di specificazione, la composizione di esame segue quanto stabilito per
la certificazione delle competenze di cui al comma 6.
13.
Sono fatte
salve modalità e composizioni particolari, definite da norme
specifiche.
14.
Nel caso di
attività formative previste da norme nazionali o regionali che definiscono
specifiche modalità di accertamento delle competenze si applica quanto in esse
previsto.
15.
Ai
componenti delle commissioni d’esame è corrisposto un compenso nella misura
stabilita nelle direttive della Giunta regionale, di cui al comma 10.
(28) Vedi, al riguardo,
quanto disposto dalla Delib.G.R. 9 settembre 2010, n. 1919.
(29) Articolo sostituito
dalla l.r.
67/2018, art. 22,comma1.
Art. 30
Certificazione delle competenze.
1. Le competenze professionali acquisite
mediante la partecipazione regolare ad attività di formazione professionale
realizzate da strutture accreditate, ovvero mediante lo svolgimento di una
attività lavorativa o la frequenza a moduli di formazione continua o mediante
attività di tirocinio, sono certificate, anche su richiesta degli interessati,
dalla Regione o dalle province, secondo le rispettive competenze, nei modi
previsti da apposite direttive da assumere nel rispetto dei criteri e dei
princìpi desumibili dalla normativa nazionale vigente per la specifica materia.
2. La Regione o le province, nell'àmbito delle
rispettive competenze, per tutti i percorsi formativi e di professionalizzazione
che consentano l'acquisizione di competenze relative a una professionalità non
compiuta, rilasciano certificazioni a valere quale credito formativo, secondo le
norme che saranno emanate con apposita regolamentazione, nel quadro della
normativa nazionale.
Crediti formativi.
1. Per credito formativo si intende il valore,
attribuibile a competenze comunque acquisite e che può essere riconosciuto ai
fini dell'inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale,
determinandone così la personalizzazione o la riduzione della durata.
2. Al riconoscimento del credito formativo e
alla relativa attribuzione del valore provvede l'istituzione educativa e
formativa che accoglie l'individuo, anche in collaborazione con l'istituzione di
provenienza, nel quadro della normativa regionale e nazionale vigente per la
specifica materia.
Monitoraggio e valutazione.
1. La Regione assume l'efficacia occupazionale,
l'efficienza gestionale e la qualità del servizio offerto come criteri di
riferimento per la valutazione delle azioni di programmazione, attuazione e
controllo dei processi e dei servizi connessi al sistema regionale della
formazione professionale. A tal fine individua, quale indirizzo generale per la
realizzazione delle attività, l'ottimale impiego delle risorse per poter
garantire l'economicità dei servizi erogati e la soddisfazione dei destinatari
diretti e indiretti delle azioni attuate.
2. Per le finalità di cui al presente articolo
la Regione provvede a definire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un insieme di metodologie e strumenti per la valutazione
del sistema regionale di formazione professionale, a tal fine determinando
parametri di valutazione della efficacia e della efficienza degli interventi
formativi realizzati, provvedendo altresì alla individuazione di adeguati
meccanismi di rilevamento e monitoraggio dei processi e dei risultati.
3. La Regione provvede, entro il 30 marzo di
ogni anno, con la collaborazione delle province, alla realizzazione di un
rapporto annuale sullo stato del sistema formativo, provvedendo, in particolare,
alla valutazione, articolata a livello regionale e provinciale, dei risultati
fisici e finanziari e di impatto e di risultato conseguiti, indicando il grado
di raggiungimento degli obiettivi e, ove non fossero raggiunti, le motivazioni e
i rimedi proposti.
TITOLO VI
Norme transitorie
Art. 33
POR Puglia 2000 2006.
1. Per l'attuazione delle iniziative previste
nel POR Puglia 2000 2006 si applicano le norme contenute negli articoli da 42
a 51 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.
2. Per tali attività, una volta effettuate
dall'Assessorato regionale alla formazione professionale le procedure di
selezione dei progetti presentati sulla base delle chiamate per avviso pubblico
disposte, la fase di gestione delle iniziative viene affidata alle province,
secondo quanto previsto agli articoli 8 e 22 della presente legge.
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 16
novembre 2001, n. 27.
1. I termini di cui ai commi 3 e 5
dell'articolo 1
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 27 sono riaperti per la durata di
trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Dopo tale scadenza decorrono, conseguentemente, i termini per gli adempimenti di
cui al comma 6 dell'articolo 1 della L.R. n. 27/2001.
2. L'espressione "pensione di vecchiaia"
contenuta nei commi 3 e 5 dell'articolo 1
della L.R.
n. 27/2001 è sostituita con l'espressione "compimento del
sessantacinquesimo anno di età".
3. La modifica di cui al comma precedente opera
anche per il calcolo della indennità "una tantum" da corrispondere agli
operatori di sesso femminile, già iscritti nei soppressi albo ed elenco di cui
all'articolo 26 della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e che abbiano presentato domanda di
cessazione dal servizio ai sensi della L.R.
n. 27/2001. A tal fine, gli enti gestori da cui i predetti operatori
dipendevano ritrasmetteranno, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i tabulati di cui al comma 6 dell'articolo 1
della L.R.
n. 27/2001, rettificati.
Regolamenti di attuazione (29) .
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su decisione della
Giunta regionale, provvede a emanare appositi regolamenti di attuazione, di
applicazione delle materie oggetto della presente legge.
(29) Con riferimento al modello per gli
organismi intermedi/province del "Sistema di gestione e controllo", individuati
ai sensi della presente legge, vedi il Reg.
reg. 6 aprile 2009, n. 5.
Art. 36
Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54;
- legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 - articoli 14 e 25;
- legge
regionale 17 giugno 1983, n. 9;
- legge
regionale 10 dicembre 1983, 21;
- legge
regionale 25 gennaio 1984, n. 8;
- legge
regionale 26 marzo 1985, n. 12;
- legge
regionale 25 febbraio 1986, n. 5;
- legge
regionale 18 febbraio 1987, n. 8;
- legge
regionale 8 settembre 1988, n. 26;
- legge
regionale 23 agosto 1993, n. 18;
- legge
regionale 11 gennaio 1994, n.1 - articolo 5,
commi 1 e 2;
- legge
regionale 19 luglio 1994, n. 26;
- legge
regionale 5 settembre 1994, n. 32 - articolo 4;
- legge
regionale 3 novembre 1994, n. 33;
- legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 37 - articolo 14, commi 1 e 2;
- legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20 - articolo 3;
- legge
regionale 28 aprile 1995, n. 28;
- legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6 - articolo 20;
- legge
regionale 18 dicembre 1996, n. 27 - articolo 14, commi 4 e 5;
- legge
regionale 27 dicembre 1996, n. 29;
- legge
regionale 28 marzo 1997, n. 11;
- legge
regionale 28 marzo 1997, n. 12;
- legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16 - articolo 19;
- legge
regionale 12 dicembre 1997, n. 20;
- legge
regionale 14 gennaio 1998, n. 1 - articolo 3,
commi 2, 3 e articolo 7;
- legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14 - articolo 21;
- legge
regionale 31 luglio 1998, n. 21;
- legge
regionale 14 gennaio 1999, n. 1 - articolo 3;
- legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17 - articolo 24;
- legge
regionale 14 gennaio 2000, n. 1 - articolo 3,
comma 3;
- legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9 - articolo 60;
- legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 24 - articoli 30,
31,
32,
33,
34,
35
e 36.
Norma finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge trovano copertura negli stanziamenti di bilancio iscritti a
seguito di assegnazioni di risorse finanziarie da parte della Ue, dello Stato e
delle correlate quote di cofinanziamento regionale e del bilancio regionale.
2. Alla determinazione delle quote regionali di
cofinanziamento si provvede in sede di predisposizione del bilancio di
previsione annuale.
3. Alla copertura della maggiore spesa derivante
dall'applicazione dell'articolo 34 della presente legge si farà fronte entro i
limiti delle risorse finanziarie provenienti dagli specifici stanziamenti
disposti con l'articolo 3,
comma 1, della L.R.
n. 27/2001.
La presente legge è dichiarate urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 60
dello statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.