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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1998
Numero
30
Data
16/12/1998
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Norme e principi per il funzionamento dei dipartimenti di salute mentale previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 22 dicembre 1998, n. 126.
Allegati
Nessun allegato

 



ARTICOLO 1

(Dipartimento di salute mentale)

1. L’assistenza nel campo della salute mentale è assicurata in ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) del territorio regionale dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM), in conformità degli obiettivi di tutela di salute mentale indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n.833, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, dalle leggi regionali 20 giugno 1980, n. 72 e 28 dicembre 1994, n. 36.

2. Il DSM è una delle strutture operative della AUSL, centro di responsabilità e di spesa di tutte le prestazioni e delle attività necessarie alla popolazione del proprio ambito territoriale e opera nel rispetto del principio della continuità terapeutica.

 

3. L’organico del DSM è unico e deve prevedere almeno un operatore ogni 1.500 abitanti. In tale rapporto sono compresi medici psichiatri, psicologi, infermieri professionali e psichiatrici, sociologi, assistenti sociali, terapisti della riabilitazione, educatori professionali ausiliari o operatori tecnici di assistenza (OTA) e, inoltre, personale amministrativo adeguato per numero e qualifica. L’organico è determinato dai Direttori Generali, sulla base della verifica dei carichi di lavoro distinti per figura professionale, tenendo conto sia dell'attività svolta sia del complesso delle attività istituzionali previste dalla presente legge e non ancora svolte.

 

4. Il DSM svolge le seguenti attività:

 

a. prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale a livello ambulatoriali, domiciliare, territoriale e ospedaliero in rapporto a tutte le fasce di età;

 

b. prevenzione del rischio attinente la salute mentale in età evolutiva;

 

c. attività didattico formativi, di aggiornamento professionale e riqualificazione degli operatori nonché attività di ricerca;

 

d. monitoraggio delle attività svolte e delle risorse impiegate, nonché promozione del processo di miglioramento continuo della qualità e del controllo di gestione, anche attraverso la costituzione del sistema informativo di servizio nell’ambito del sistema informativo della AUSL integrato con quello dell'Azienda ospedaliera eventualmente interessata;

 

e. integrazione con le Unità operative ospedaliere, con i servizi socio-sanitari della AUSL, con i servizi socio-assistenziali e con tutti gli altri servizi presenti sul territorio;

 

f. attuazione dei programmi di superamento degli ospedali psichiatrici nell’ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale.

 

ARTICOLO 2

(Organizzazione del DSM)

1. Il Direttore Generale della AUSL, su proposta dei coordinatore del DSM, delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione del DSM secondo le seguenti unità operative:

 

a. Centro di Salute Mentale (CSM) riferito a un bacino di utenza da 75 mila a 120 mila abitanti, determinato in relazione alla concentrazione demografica del territorio, diretto da un medico psichiatra di II livello dirigenziale nominato secondo le procedure dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come integrato e modificato;

 

b. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) diretto da un medico psichiatra di II livello dirigenziale nominato secondo le procedure dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502.del 1992, così come integrato e modificato;

 

c. Servizio di Psicologia clinica, diretto da uno psicologo di II livello dirigenziale nominato secondo le procedure dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come integrato e modificato;

 

d. Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza diretto da un neuropsichiatra infantile di II livello  dirigenziale nominato secondo le procedure dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n.502 del 1992, così come integrato e modificato.

 

ARTICOLO 3

(Centro di Salute Mentale)

1. Il CSM, allocato in sede extraospedaliera, è punto di coordinamento dell'attività nel territorio, fornisce alla popolazione assistenza medica, psicologica, sociale, infermieristica, educativa attraverso attività ambulatoriali, domiciliari e territoriali ed è attivato per dodici ore al giorno, per sei giorni alla settimana.

 

2. Ogni CSM svolge le seguenti attività:

 

a. prevenzione primaria, compresi gli interventi di sensibilizzazione della popolazione sui temi della salute mentale, utilizzando gli strumenti informativi più adeguati;

 

b. accoglienza, informazione, prenotazione ad utenti e famiglie;

 

c. interventi per le urgenze e le emergenze psichiatriche;

 

d. attività specialistiche psichiatriche e psicologiche;

 

e. attività psicoterapeutiche svolte dai medici e dagli psicologi per i quali i rispettivi Ordini professionali abbiano legittimato l'esercizio della psicoterapia ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

 

f. attività di servizio sociale;

 

g. attività in day-hospital ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;

 

h. attività di centro diurno;

 

i. attività di riabilitazione residenziale;

 

j. attività di reinserimento lavorativo ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso la promozione di cooperative sociali.

 

3. E’ garantita la gestione dell'urgenza psichiatria nell'arco delle ventiquattro ore, secondo una programmazione dipartimentale che tenga conto delle caratteristiche del territorio, dell'organizzazione complessiva dei servizi e della migliore utilizzazione delle risorse.

 

4. Le strutture riabilitative semiresidenziali e residenziali, possono essere gestite sia direttamente dal DSM, sia tramite il concorso del privato sociale (cooperative sociali, enti senza scopo di lucro, volontariato., associazioni di familiari, ecc.), sia del privato imprenditoriale, sulla base di programmi terapeutico-riabilitativi definiti dai CSM competenti territorialmente. I CSM sono responsabili dell'ingresso e della dimissione degli utenti.

 

5. Gli standard organizzativi, strutturali e funzionari delle strutture riabilitative semiresidenziali e residenziali sono quelli stabiliti dal Consiglio regionale con deliberazione n. 244 del 16 dicembre 1997, come integrati e modificati dalla normativa regionale sull'accreditamento, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

 

ARTICOLO 4

(Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura)

1.* I SPDC, dotati di un numero di posti letto non superiori a quindici, sono parte integrante del DSM e devono essere ubicati nelle Aziende ospedaliere, nei Presidi ospedalieri di AUSL con Pronto soccorso funzionante 24 ore/24 e nei policlinici universitari.

  * Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 30 della l.r. 1/2004

 

2. Essi erogano trattamenti psichiatrici in regime di ricovero volontario e di trattamento sanitario obbligatorio, esplicano attività di consulenza e di pronto soccorso, gestiscono direttamente o concorrono a gestire con ilCSM day-hospital psichiatrici.

 

3.* Il numero complessivo di posti letto dei SPDC è individuato nella misura tendenziale di un posto ogni 14 mila abitanti.

* Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 30 della l.r. 1/2004

 

4. Ogni Dipartimento nel proprio ambito territoriale deve disporre di un numero di posti letto in SPDC proporzionato alla popolazione residente la loro dislocazione è demandata al piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera.

 

5. I rapporti tra il DSM di cui fa parte il SPDC e l'Azienda ospedaliera in cui esso è ubicato sono regolati da convenzioni obbligatorie tra le due Aziende. I rapporti fra il DSM e il Policlinico sono regolati in conformità dei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

 

ARTICOLO 5

(Servizio di Psicologia Clinica)

1.  Il Servizio di Psicologia clinica assicura le seguenti attività:

 

a) psicodiagnosi;

 

b) psicologia clinica (prevenzione; diagnosi, terapia e riabilitazione);

 

e) ricerca in campo psicologico e psicoterapico;

 

d) psicoterapia.

 

ARTICOLO 6

(Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Il Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza si occupa della prevenzione,. diagnosi e cura dei disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza.

 

2. Ogni Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza svolge le seguenti attività:

 

a. prevenzione primaria e secondaria dei disturbi neuropsichici dell'età evolutiva;

 

b. prevenzione e riduzione delle sequele delle malattie neuropsichiche dell'età evolutiva;

 

c. attività specialistiche psichiatriche dell'età evolutiva;

 

d. interventi di psicoterapia per i problemi psichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza a salvaguardia della salute mentale del minore e della qualità della vita del nucleo familiare;

 

e. intervento specifico di supporto all’integrazione scolastica per soggetti con disturbi neuropsichici in età evolutiva;

 

f. tutela e risocializzazione dei pazienti degenti in istituti neuropsico-pedagogici o in istituti assistenziali favorendo la deistituzionalizzazione.

 

ARTICOLO 7

(Coordinamento del DSM)

1. Il DSM, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, è coordinato da un medico psichiatra di II livello dirigenziale, nominato dal Direttore Generale con le modalità previste dall'art. 25, ultimo comma, della legge regionale 29 dicembre 1994, n. 36 e individuato tra coloro che hanno scelto l'attività intra moenia ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1997.

 

2. In ogni DSM il Coordinatore è coadiuvato da un Consiglio di Dipartimento composto dai dirigenti responsabili delle Unità operative.

Detto Consiglio è integrato, in occasione della preparazione delle relazioni di programma e di consuntivo, da un rappresentante per ogni categoria professionale designato dagli stessi operatori, da un operatore per ogni Ente accreditato e da un rappresentante per ogni Associazione di familiari e/o utenti e per ogni soggetto del privato sociale che collabori all'attività del DSM attraverso atti formalmente assunti.

 

ARTICOLO 8

(Budget del DSM)

1. Il DSM, in quanto struttura. operativa della AUSL è centrodi attività e, di costo e dispone, per ilconseguimento degli obiettivi previsti dal decreto del Presidentedella Repubblica 7 aprile 1994, di un budget definito dal Direttore Generale.

 

2. Il budget del DSM viene ripartito dal Direttore Generale, su proposta del Coordinatore del DSM, tra le Unità operative in base alle attività e ai servizi gestiti da ciascuna di esse, agli specifici obiettivi dell'anno in corso, ai bisogni dell'utenza di ogni ambito territoriali, in forma integrata con le altre Unità operative del Dipartimento.

 

ARTICOLO 9

(Partecipazione dell’utenza)

1. Il DSM predispone periodiche iniziative riguardanti specifici e fondamentali aspetti della prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, con la consultazione di utenti, loro familiari e associazioni aventi finalità statutarie di tutela dei diritti degli utenti psichiatrici.

 

2. Secondo modalità stabilite dal DSM i pazienti, i loro familiari e le suddette associazioni possono riunirsi all'interno di locali del DSM per discutere i problemi che riguardano la loro condizione di utenti, l'organizzazione del servizio e promuovere iniziative in merito.

 

3. Il responsabile del DSM convoca annualmente, quale momento partecipato di verifica e programmazione degli obiettivi del Dipartimento, la Conferenza dei servizi di salute mentale al fine di acquisire proposte e suggerimenti dai rappresentanti degli utenti, dai loro familiari e dalle associazioni di cui al comma 1.

 

4. Ogni cittadino utente del servizio ha diritto all'impostazione di un programma personalizzato che gli consenta di fruire delle risorse del servizio utili a soddisfare i suoi bisogni, in base alle valutazioni del gruppo operativo che lo assume in carico, e a conoscere i programmi di intervento nei suoi confronti e le finalità di essi.

 

ARTICOLO 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge le Aziende USL provvedono con le quote indistinte del Fondo sanitario loro assegnate.