ARTICOLO 1
(Dipartimento di salute mentale)
1. L’assistenza nel campo della salute mentale è assicurata in
ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) del territorio regionale dal
Dipartimento di Salute Mentale (DSM), in conformità degli obiettivi di tutela di
salute mentale indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n.833, dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 1994, dalle leggi
regionali 20 giugno 1980, n. 72 e 28
dicembre 1994, n. 36.
2. Il DSM è una delle strutture operative della AUSL, centro di
responsabilità e di spesa di tutte le prestazioni e delle attività necessarie
alla popolazione del proprio ambito territoriale e opera nel rispetto del
principio della continuità terapeutica.
3. L’organico del DSM è unico e deve prevedere almeno un
operatore ogni 1.500 abitanti. In tale rapporto sono compresi medici psichiatri,
psicologi, infermieri professionali e psichiatrici, sociologi, assistenti
sociali, terapisti della riabilitazione, educatori professionali ausiliari o
operatori tecnici di assistenza (OTA) e, inoltre, personale amministrativo
adeguato per numero e qualifica. L’organico è determinato dai Direttori
Generali, sulla base della verifica dei carichi di lavoro distinti per figura
professionale, tenendo conto sia dell'attività svolta sia del complesso delle
attività istituzionali previste dalla presente legge e non ancora svolte.
4. Il DSM svolge le seguenti attività:
a. prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo della
salute mentale a livello ambulatoriali, domiciliare, territoriale e ospedaliero
in rapporto a tutte le fasce di età;
b. prevenzione del rischio attinente la salute mentale in età
evolutiva;
c. attività didattico formativi, di aggiornamento professionale
e riqualificazione degli operatori nonché attività di ricerca;
d. monitoraggio delle attività svolte e delle risorse
impiegate, nonché promozione del processo di miglioramento continuo della
qualità e del controllo di gestione, anche attraverso la costituzione del
sistema informativo di servizio nell’ambito del sistema informativo della AUSL
integrato con quello dell'Azienda ospedaliera eventualmente interessata;
e. integrazione con le Unità operative ospedaliere, con i
servizi socio-sanitari della AUSL, con i servizi socio-assistenziali e con
tutti gli altri servizi presenti sul territorio;
f. attuazione dei programmi di superamento degli ospedali
psichiatrici nell’ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione
regionale.
ARTICOLO 2
(Organizzazione del DSM)
1. Il Direttore Generale della AUSL, su proposta dei
coordinatore del DSM, delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'organizzazione del DSM secondo le seguenti
unità operative:
a. Centro di Salute Mentale (CSM) riferito a un bacino di
utenza da 75 mila a 120 mila abitanti, determinato in relazione alla
concentrazione demografica del territorio, diretto da un medico psichiatra di II
livello dirigenziale nominato secondo le procedure dell'art. 15, comma 3, del
decreto legislativo n. 502 del 1992, così come integrato e modificato;
b. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) diretto da
un medico psichiatra di II livello dirigenziale nominato secondo le procedure
dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502.del 1992, così come
integrato e modificato;
c. Servizio di Psicologia clinica, diretto da uno psicologo di
II livello dirigenziale nominato secondo le procedure dell'art. 15, comma 3, del
decreto legislativo n. 502 del 1992, così come integrato e modificato;
d. Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza diretto da un neuropsichiatra infantile di II livello
dirigenziale nominato secondo le procedure dell'art. 15, comma 3, del decreto
legislativo n.502 del 1992, così come integrato e modificato.
ARTICOLO 3
(Centro di Salute Mentale)
1. Il CSM, allocato in sede extraospedaliera, è punto di
coordinamento dell'attività nel territorio, fornisce alla popolazione assistenza
medica, psicologica, sociale, infermieristica, educativa attraverso attività
ambulatoriali, domiciliari e territoriali ed è attivato per dodici ore al
giorno, per sei giorni alla settimana.
2. Ogni CSM svolge le seguenti attività:
a. prevenzione primaria, compresi gli interventi di
sensibilizzazione della popolazione sui temi della salute mentale, utilizzando
gli strumenti informativi più adeguati;
b. accoglienza, informazione, prenotazione ad utenti e
famiglie;
c. interventi per le urgenze e le emergenze psichiatriche;
d. attività specialistiche psichiatriche e psicologiche;
e. attività psicoterapeutiche svolte dai medici e dagli
psicologi per i quali i rispettivi Ordini professionali abbiano legittimato
l'esercizio della psicoterapia ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge 18
febbraio 1989, n. 56;
f. attività di servizio sociale;
g. attività in day-hospital ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997;
h. attività di centro diurno;
i. attività di riabilitazione residenziale;
j. attività di reinserimento lavorativo ai sensi della legge 8
novembre 1991, n. 381, attraverso la promozione di cooperative sociali.
3. E’ garantita la gestione dell'urgenza psichiatria nell'arco
delle ventiquattro ore, secondo una programmazione dipartimentale che tenga
conto delle caratteristiche del territorio, dell'organizzazione complessiva dei
servizi e della migliore utilizzazione delle risorse.
4. Le strutture riabilitative semiresidenziali e residenziali,
possono essere gestite sia direttamente dal DSM, sia tramite il concorso del
privato sociale (cooperative sociali, enti senza scopo di lucro, volontariato.,
associazioni di familiari, ecc.), sia del privato imprenditoriale, sulla base di
programmi terapeutico-riabilitativi definiti dai CSM competenti
territorialmente. I CSM sono responsabili dell'ingresso e della dimissione degli
utenti.
5. Gli standard organizzativi, strutturali e funzionari delle
strutture riabilitative semiresidenziali e residenziali sono quelli stabiliti
dal Consiglio regionale con deliberazione n. 244 del 16 dicembre 1997, come
integrati e modificati dalla normativa regionale sull'accreditamento, in
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.
ARTICOLO 4
(Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura)
1.* I SPDC, dotati di un numero di posti
letto non superiori a quindici, sono parte integrante del DSM e devono essere
ubicati nelle Aziende ospedaliere, nei Presidi ospedalieri di AUSL con Pronto
soccorso funzionante 24 ore/24 e nei policlinici universitari.
*
Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 30
della l.r.
1/2004
2. Essi erogano trattamenti psichiatrici in regime di ricovero
volontario e di trattamento sanitario obbligatorio, esplicano attività di
consulenza e di pronto soccorso, gestiscono direttamente o concorrono a gestire
con ilCSM day-hospital psichiatrici.
3.* Il numero complessivo di posti letto
dei SPDC è individuato nella misura tendenziale di un posto ogni 14 mila
abitanti.
* Comma
così modificato dal comma 2 dell’art. 30
della l.r.
1/2004
4. Ogni Dipartimento nel proprio ambito territoriale deve
disporre di un numero di posti letto in SPDC proporzionato alla popolazione
residente la loro dislocazione è demandata al piano regionale di
riorganizzazione della rete ospedaliera.
5. I rapporti tra il DSM di cui fa parte il SPDC e l'Azienda
ospedaliera in cui esso è ubicato sono regolati da convenzioni obbligatorie tra
le due Aziende. I rapporti fra il DSM e il Policlinico sono regolati in
conformità dei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 502 del 1992.
ARTICOLO 5
(Servizio di Psicologia Clinica)
1. Il Servizio di Psicologia clinica assicura le seguenti
attività:
a) psicodiagnosi;
b) psicologia clinica (prevenzione; diagnosi, terapia e
riabilitazione);
e) ricerca in campo psicologico e psicoterapico;
d) psicoterapia.
ARTICOLO 6
(Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza)
1. Il Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza si occupa della prevenzione,. diagnosi e cura dei disturbi
neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Ogni Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza svolge le seguenti attività:
a. prevenzione primaria e secondaria dei disturbi neuropsichici
dell'età evolutiva;
b. prevenzione e riduzione delle sequele delle malattie
neuropsichiche dell'età evolutiva;
c. attività specialistiche psichiatriche dell'età
evolutiva;
d. interventi di psicoterapia per i problemi psichiatrici
dell'infanzia e dell'adolescenza a salvaguardia della salute mentale del minore
e della qualità della vita del nucleo familiare;
e. intervento specifico di supporto all’integrazione scolastica
per soggetti con disturbi neuropsichici in età evolutiva;
f. tutela e risocializzazione dei pazienti degenti in istituti
neuropsico-pedagogici o in istituti assistenziali favorendo la
deistituzionalizzazione.
ARTICOLO 7
(Coordinamento del DSM)
1. Il DSM, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1,
è coordinato da un medico psichiatra di II livello dirigenziale, nominato dal
Direttore Generale con le modalità previste dall'art. 25,
ultimo comma, della legge
regionale 29 dicembre 1994, n. 36 e individuato tra coloro che hanno scelto
l'attività intra moenia ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1997.
2. In ogni DSM il Coordinatore è coadiuvato da un Consiglio di
Dipartimento composto dai dirigenti responsabili delle Unità operative.
Detto Consiglio è integrato, in occasione della preparazione
delle relazioni di programma e di consuntivo, da un rappresentante per ogni
categoria professionale designato dagli stessi operatori, da un operatore per
ogni Ente accreditato e da un rappresentante per ogni Associazione di familiari
e/o utenti e per ogni soggetto del privato sociale che collabori all'attività
del DSM attraverso atti formalmente assunti.
ARTICOLO 8
(Budget del DSM)
1. Il DSM, in quanto struttura. operativa della AUSL è
centrodi attività e, di costo e dispone, per ilconseguimento degli obiettivi
previsti dal decreto del Presidentedella Repubblica 7 aprile 1994, di un budget
definito dal Direttore Generale.
2. Il budget del DSM viene ripartito dal Direttore Generale, su
proposta del Coordinatore del DSM, tra le Unità operative in base alle attività
e ai servizi gestiti da ciascuna di esse, agli specifici obiettivi dell'anno in
corso, ai bisogni dell'utenza di ogni ambito territoriali, in forma integrata
con le altre Unità operative del Dipartimento.
ARTICOLO 9
(Partecipazione dell’utenza)
1. Il DSM predispone periodiche iniziative riguardanti
specifici e fondamentali aspetti della prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale, con la consultazione di utenti, loro familiari e
associazioni aventi finalità statutarie di tutela dei diritti degli utenti
psichiatrici.
2. Secondo modalità stabilite dal DSM i pazienti, i loro
familiari e le suddette associazioni possono riunirsi all'interno di locali del
DSM per discutere i problemi che riguardano la loro condizione di utenti,
l'organizzazione del servizio e promuovere iniziative in merito.
3. Il responsabile del DSM convoca annualmente, quale momento
partecipato di verifica e programmazione degli obiettivi del Dipartimento, la
Conferenza dei servizi di salute mentale al fine di acquisire proposte e
suggerimenti dai rappresentanti degli utenti, dai loro familiari e dalle
associazioni di cui al comma 1.
4. Ogni cittadino utente del servizio ha diritto
all'impostazione di un programma personalizzato che gli consenta di fruire delle
risorse del servizio utili a soddisfare i suoi bisogni, in base alle valutazioni
del gruppo operativo che lo assume in carico, e a conoscere i programmi di
intervento nei suoi confronti e le finalità di essi.
ARTICOLO 10
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge le
Aziende USL provvedono con le quote indistinte del Fondo sanitario loro
assegnate.