ARTICOLO 1
(Interpretazione autentica dell'art. 32 della legge regionale
4 febbraio 1997, n. 7)
1. Le
disposizioni dell'art. 32,
comma 2, della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in base alle quali, per i profili
amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica
funzionale immediatamente superiore, si applicano altresì al personale
amministrativo ex Azienda regionale per l’equilibrio faunistico (AREF) già
inquadrato nella quinta qualifica funzionale.
2. La spesa
complessiva di lire 37 milioni farà carico sui capitoli di spesa n. 3020 e n.
3031 dell’esercizio finanziario 1999, mentre per gli esercizi finanziari futuri
si prevede una spesa annuale di lire 9 milioni sempre sui succitati capitoli di
spesa.