(1) Con Delib.G.R.
20 luglio 2001, n. 973 è stata effettuata la ricognizione e la
razionalizzazione dei moduli organizzativi della Regione. Vedi, altresì, la
Delib.G.R.
1° marzo 2002, n. 169, il Reg.
22 aprile 2002, n. 3 e la Delib.G.R. 23 dicembre 2003, n. 2239.
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Oggetto e scopo della legge.
1. La presente legge regola l'attività della
Regione Puglia secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Lo scopo è quello di accrescere l'efficienza
nelle attività, metodi e procedure secondo criteri di trasparenza, economicità e
flessibilità al fine di:
a) contenere la spesa complessiva per il
personale, diretta e indiretta;
b) integrare gradualmente la disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato;
c) garantire la migliore tutela degli interessi
pubblici e dei diritti dei cittadini.
Art. 2
Principi in materia di
legislazione.
1. La Regione informa l'azione legislativa ai
seguenti principi:
a) distribuzione delle funzioni secondo criteri
di organicità e complementarietà; completamento del disegno di legge
autonomistico con la più ampia valorizzazione del ruolo degli enti locali e la
regolamentazione dei rapporti con gli stessi;
b) potenziamento del processo di integrazione
comunitaria, mediante previsione e funzionamento di strutture appropriate;
c) individuazione di un complesso di regole
uniformi e valide sia per i soggetti pubblici sia per i soggetti privati, non
escludendo la liberalizzazione delle attività a contenuto più propriamente
privatistico;
d) revisione periodica dell'assetto organizzativo
e funzionale;
e) garanzia del diritto dei cittadini
all'informazione e all'accesso agli atti e alle strutture.
2. In coerenza con i principi di cui al comma 1
la Regione attua un processo continuo e permanente di riduzione, semplificazione
e aggiornamento del proprio sistema normativo per renderlo più accessibile,
trasparente e idoneo a garantire una maggiore chiarezza di rapporti tra
cittadini e istituzioni.
Art. 3
Principi in materia di
amministrazione.
1. Il modello organizzativo regionale si ispira
ai seguenti principi:
a) scelta della programmazione come metodo di
intervento organico nella realtà socio-economica della Regione;
b) riconoscimento del ruolo di promozione delle
autonomie locali (Comuni, Province), sostegno alle iniziative di associazione e
integrazione tra enti locali per lo sviluppo del territorio e per la gestione
più efficiente di servizi, coerente determinazione degli indirizzi della Regione
secondo i principi di sussidiarietà;
c) partecipazione effettiva dei cittadini, degli
enti e dei gruppi sociali alla formazione di provvedimenti amministrativi
d'interesse generale;
d) distribuzione delle funzioni secondo criteri
di organicità e complementarietà;
e) snellimento delle procedure e massima
pubblicità degli atti del procedimento;
f) decentramento delle funzioni amministrative
agli enti locali, attraverso gli istituti dell'attribuzione delle funzioni,
della delega e della sub-delega, previa intesa con le loro associazioni
regionali ovvero, in caso di delega specifica, anche con l'ente interessato;
g) qualità dei servizi, imparzialità e buon
andamento dell'azione amministrativa, nonché economicità ed efficienza della
gestione;
h) separazione dell'attività di direzione e di
indirizzo politico da quella di gestione amministrativa.
Art. 4
Ripartizione delle competenze.
1. Le funzioni amministrative e le attività di
diritto privato che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni
attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite, ai sensi del
presente e dei successivi articoli, tra gli stessi e i dirigenti regionali.
2. Gli organi di direzione politica della
Regione, nell'ambito delle rispettive competenze statutarie e legislative,
definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza
dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Alla dirigenza regionale spetta la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, compresa l'adozione degli atti
che impegnano la Regione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, con
responsabilità della gestione e dei relativi risultati.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma
1 agli organi di direzione politica compete, secondo quanto previsto dallo
Statuto:
a) la definizione degli obiettivi da perseguire e
dei programmi da attuare, l'indicazione delle priorità, l'emanazione delle
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, rivolte al
conseguimento degli obiettivi prefissati;
b) la verifica, anche in itinere, della
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali
impartite secondo quanto previsto dall'art. 19;
c) gli atti a carattere normativo;
d) gli atti di programmazione e di
pianificazione;
e) la definizione degli "accordi di programma" ai
sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché degli accordi
e intese di programma previsti dalla normativa in vigore;
f) la formulazione dei criteri per la concessione
di sovvenzioni, contributi e altri ausili finanziari, nonché per la
determinazione di tariffe, canoni e rette e per il rilascio di autorizzazioni,
licenze e altri analoghi provvedimenti; (2)
g) gli atti di controllo sugli enti dipendenti e
sugli altri enti e organismi esterni alla Regione, con esclusione degli atti
espressamente demandati dalle leggi regionali alla competenza dei dirigenti;
h) gli atti concernenti inchieste e indagini;
i) gli atti di nomina dei rappresentanti
regionali in seno a enti e organismi esterni, nonché di nomina o di
autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni all'amministrazione
nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
j) la costituzione o soppressione delle strutture
di livello dirigenziale e la nomina dei responsabili di tali strutture nel
rispetto della normativa contrattuale vigente;
k) gli altri atti loro attribuiti dalla legge
regionale.
(2) Vedi, al riguardo, la D.G.R.
26 giugno 2001, n. 825.
Art. 5
Funzione dirigenziale.
1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni,
definite dalla presente legge e dagli atti regolamentari e di indirizzo
politico, compete ai dirigenti:
a) l'attuazione di obiettivi, programmi, priorità
e direttive generali fissati dagli organi di indirizzo politico;
b) la collaborazione ai suddetti organi
attraverso l'articolazione di proposte relative agli atti di competenza degli
stessi, secondo conformi indirizzi ricevuti;
c) la direzione e l'organizzazione delle
strutture operative cui sono preposti, predisponendo programmi di lavoro;
d) lo svolgimento di attività di elaborazione
tecnica, di consulenza, studio e ricerca; lo svolgimento di attività di natura
tecnico-professionale; l'esercizio di funzioni ispettive e di controllo;
e) la gestione finanziaria e amministrativa delle
attività loro affidate, con la diretta emanazione di atti amministrativi
definitivi anche a rilevanza esterna e che impegnino l'amministrazione verso
terzi, con l'assunzione dei relativi autonomi poteri di spesa e delle
corrispondenti responsabilità di impegno e liquidazione, nel rispetto della
normativa vigente in materia di contabilità e bilancio e garantendo
l'imparzialità e il buon andamento della amministrazione secondo i canoni della
economicità della gestione, della efficacia dell'azione amministrativa e della
semplificazione e trasparenza delle procedure;
f) ogni altra attività attribuita dalla legge
regionale.
2. Le categorie di provvedimenti rientranti nelle
funzioni e nella responsabilità dei dirigenti desunte dal comma 1, sono
specificate, per le Aree e i Settori di competenza, dalla Giunta regionale e
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propri atti
deliberativi.
Art. 6
Modalità di esercizio della
funzione dirigenziale.
1. I dirigenti, nell'esercizio delle loro
funzioni, devono attenersi alle direttive emanate dagli organi competenti e
assicurare la rigorosa osservanza delle norme procedimentali previste dalla
legislazione vigente.
2. Ferma restando la responsabilità penale,
civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti
regionali, i dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni,
degli atti adottati e del buon andamento, dell'imparzialità, della legittimità
ed economicità dell'azione delle strutture organizzative alle quali sono
preposti, nonché della compatibilità finanziaria.
3. Per le finalità di cui al comma 2, i dirigenti
predeterminano con atto formale i criteri oggettivi, certi e verificabili, in
base ai quali deve essere provveduto alla istruttoria e alla adozione degli atti
di competenza, alla individuazione dei soggetti beneficiari o, comunque,
destinatari del provvedimento.
4. I dirigenti condividono a ogni effetto la
responsabilità delle direttive e degli atti cui hanno concorso e per i quali non
abbiano espresso il loro dissenso. Essi hanno il diritto e il dovere di
esprimere formalmente il loro eventuale dissenso per ragioni di legittimità;
sono tuttavia tenuti a eseguire le disposizioni che, nonostante il dissenso
espresso, vengono rinnovate per iscritto, salvo che non comportino atti
illeciti.
5. Gli atti adottati dai dirigenti sono trasmessi
in originale alla Segreteria della Giunta regionale. Gli stessi atti sono resi
pubblici mediante l'inserimento in apposito Albo da istituire presso le
rispettive Aree e/o Settori; l'avvenuta pubblicazione, comunque, non esonera
dall'obbligo della notifica degli atti ai soggetti interessati. Gli atti
adottati dai dirigenti del Consiglio regionale sono trasmessi in originale
all'Ufficio di Presidenza.
6. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio
dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse
pubblico, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze,
hanno facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti
che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso, la Giunta o l'Ufficio di
Presidenza procede all'accertamento delle relative responsabilità dirigenziali.
TITOLO II
Organizzazione strutturale (3)
Art. 7
Articolazione delle strutture
organizzative regionali.
1. [L'organizzazione amministrativa regionale, si
articola in:
a) strutture permanenti che attendono a funzioni
e attività di carattere continuativo, denominato "Aree", "Settori" e "Uffici";
b) strutture temporanee connesse alla
realizzazione di specifici progetti che hanno carattere di unicità nel quadro
delle attività regionali o che possono richiedere l'integrazione tra diverse
unità organizzative, denominate "Strutture di progetto".
2. L'Area è la struttura organizzativa
responsabile di attività omogenee definite in relazione agli obiettivi
strategici, alle risorse assegnate e ai conseguenti volumi di spesa. A ogni Area
è preposto un dirigente Coordinatore di Area.
3. Il Settore rappresenta l'articolazione
dell'Area. Ciascun Settore è definito con riferimento a funzioni specifiche,
anche a livello periferico, ed è dotato delle risorse umane e strumentali
necessarie. A ogni Settore è preposto un dirigente.
4. L'Ufficio rappresenta l'articolazione del
Settore e/o dell'Area ed è definito in relazione alle specifiche attività da
svolgere, anche a livello periferico. A ogni Ufficio è preposto un dirigente.
5. Nell'ambito delle strutture di Area e di
Settore possono essere costituite posizioni individuali per lo svolgimento di
funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, di studio e ricerca, di livello
dirigenziale.
6. Il Presidente della Giunta regionale si avvale
altresì di un autonomo Gabinetto, il cui responsabile opera con funzioni di
ausiliarietà per l'esercizio delle sue attività istituzionali e con compiti di
raccordo e coordinamento dell'attività complessiva della Regione per la
realizzazione degli obiettivi programmatici (4)] (5).
(3) Il
presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 7 a
17), è stato abrogato dall'art. 59,
comma 8, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1
del suddetto articolo.
(4) Vedi,
anche, la Delib.G.R.
10 ottobre 2000, n. 1245 e il Reg.
5 dicembre 2000, n. 2,
riguardanti l'approvazione del regolamento sull'organizzazione del Gabinetto del
Presidente della Regione.
(5) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo
compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 59,
comma 8, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.
Art. 8
Aree di coordinamento.
[1. Sono
istituite sedici Aree di coordinamento, di cui quattro relative alle competenze
ausiliarie e strumentali per il funzionamento degli organi istituzionali e
dodici per ricomprendere le materie di competenza regionale.
2. Le quattro Aree con funzioni ausiliarie e
strumentali per il funzionamento degli organi, di cui al comma 1, sono
articolate come di seguito:
a) Area del Consiglio regionale (comprendente i
seguenti ambiti di operatività):
- Segreteria del Consiglio
- Bilancio e ragioneria
- Personale e organizzazione
- Amministrazione e Provveditorato
- Affari legislativi e giuridici
- Commissioni consiliari permanenti
- Studi e pianificazione
- Documentazione
- Comunicazione e stampa
- Gruppi consiliari
- Difensore civico
b) Aree della Presidenza della Giunta regionale,
così suddivise:
1. Area delle funzioni regionali e degli affari
legislativi e giuridici (comprendente i seguenti ambiti di operatività):
- Segreteria della Presidenza
- Affari legislativi e istituzionali
- Legale e contenzioso
- Comunicazione e stampa
- Rapporti con la Conferenza Stato-Regioni
- Trasferimento competenze statali
- Materie delegate agli enti locali e
territoriali
2. Area del Coordinamento delle politiche europee
(comprendente i seguenti ambiti di operatività):
- Affari sociali
- Risorse
- Rapporti Regione-Unione Europea
c) Area della Giunta regionale (comprendente i
seguenti ambiti di operatività):
- Segreteria della Giunta
- Struttura di raccordo e monitoraggio delle
corrispondenti strutture strumentali per la gestione, esistenti presso le
restanti Aree di coordinamento, competenti per:
- Ragioneria
- Economato
- Contratti e appalti
- Gestione delle risorse umane
- Sistemi informativi
- Controllo di gestione
3. Nell'ambito di ciascuna delle Aree di
coordinamento di cui al comma 2 possono essere costituiti non più di sette
Settori.
4. Il Consiglio regionale, con apposito
regolamento di attuazione, proposto dalla Giunta regionale, attribuisce alle
singole rimanenti dodici Aree di coordinamento le matrici di competenza della
Regione.
5. Ogni materia o gruppo di materie omogenee, in
relazione al grado di complessità e ampiezza dell'attività da svolgere, potrà
essere strutturata su uno o più Settori, anche a livello periferico ove
necessari, a loro volta articolati in uno o più Uffici in relazione alle
esigenze operative. In ogni caso, nelle dodici Aree di cui al comma 4, non
possono essere costituiti più di settanta Settori.
6. Con regolamento del Consiglio regionale si
provvede a definire la declaratoria delle Aree di coordinamento, specificando le
attribuzioni dei singoli Settori che confluiscono in ciascuna Area. Lo stesso
regolamento determina il numero degli Uffici e delle posizioni di studio e
ricerca ricompresi in ciascuna Area e/o Settore.
7. In fase di prima applicazione, il regolamento
è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge] (6).
(6) Il
titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente
articolo), è stato abrogato dall'art. 59,
comma 8, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto
articolo.
Art. 9
Principi organizzativi
fondamentali.
[1.
L'amministrazione regionale è ordinata mediante appositi regolamenti e/o atti di
organizzazione generale approvati dal Consiglio regionale.
2. I regolamenti e gli atti di organizzazione
devono definire non solo la struttura degli organismi interessati, ma anche i
principali meccanismi di funzionamento, con particolare riguardo:
a) al collegamento delle attività mediante
adeguati sistemi di comunicazione interna ed esterna;
b) ai sistemi informativi automatizzati;
c) alle procedure operative formalizzate;
d) ai sistemi di programmazione e controllo;
e) ai meccanismi di controllo di gestione.
3. I regolamenti e gli atti devono prevedere la
flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse
umane per assicurare, anche mediante processi di riconversione professionale e
di mobilità interna ed esterna, risposte adeguate al mutamento delle esigenze
operative.
4. L'individuazione delle strutture operative
deve ispirarsi, di norma, ai seguenti criteri direttivi:
a) ripartizione delle competenze nella loro
interezza, in modo da ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
b) unificazione dei compiti, in modo da rendere
evidenti le responsabilità;
c) semplificazione e riduzione delle fasi dei
procedimenti amministrativi] (7).
(7) Il titolo II, unitamente agli
articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato
dall'art. 59,
comma 8, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto
articolo.
Art. 10
Assegnazione quote di
bilancio.
[1. In
concomitanza con l'entrata in vigore della legge di bilancio annuale, e comunque
entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale, sentiti i dirigenti
Coordinatori di area, esplicita, con specifico provvedimento, gli obiettivi e i
progetti da attuare con le relative priorità e gli indirizzi generali.
2. La Giunta regionale, entro lo stesso termine
di cui al comma 1, procede all'assegnazione a ciascuna Area, o altra struttura
assimilabile per autonomia decisionale e operativa, di una specifica quota di
bilancio, individuando i corrispondenti capitoli, e ne dà comunicazione alle
competenti Commissioni consiliari. Analogamente opera l'Ufficio di Presidenza
per il bilancio del Consiglio regionale.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 individua
anche la quota parte degli importi relativi al funzionamento delle strutture, al
costo del personale e all'acquisizione di beni e servizi necessari per il pieno
adempimento dei compiti assegnati.
4. In attesa della legge di riordino delle
procedure della programmazione, del bilancio e della contabilità regionale, le
assegnazioni di quote di cui ai commi 2 e 3 sono determinati anche mediante
aggregazioni e disaggregazioni dei capitoli di relativa pertinenza] (8).
(8) Il
titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente
articolo), è stato abrogato dall'art. 59,
comma 8, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto
articolo.
Art. 11
Gruppi consiliari.
[1. Per
l'assolvimento delle funzioni statutarie, ciascun Gruppo consiliare si avvale di
un apposito Ufficio di segreteria del Gruppo. Tale Ufficio opera secondo
direttive impartite dal Presidente del Gruppo.
2. La dotazione organica di ciascun Gruppo
consiliare e le procedure per l'assegnazione del personale sono disciplinate
dagli artt. 3
e 4
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3, come modificata dalla legge
regionale 6 aprile 1994, n. 12.
3. Il personale assegnato all'Ufficio di
segreteria del Gruppo è distaccato dalle strutture di appartenenza e rientra
obbligatoriamente presso le stesse alla cessazione dell'incarico.
4. Al responsabile dell'Ufficio di segreteria del
Gruppo, se dirigente, compete il trattamento economico accessorio determinato ai
sensi dell'art. 20] (9).
(9) Il titolo II, unitamente agli
articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato
dall'art. 59,
comma 8, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto
articolo.
Art. 12
Funzioni del dirigente
Coordinatore di Area.
[1. Il dirigente
Coordinatore di Area:
a) assicura l'unitarietà d'azione dell'Area;
b) formula proposte ai rispettivi organi titolari
dell'indirizzo politico, anche ai fini dell'elaborazione di programmi, di
direttive, di schemi di progetti di legge o atti di competenza degli organi
medesimi;
c) emana disposizioni per l'attuazione degli
obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione
politica e ne verifica l'attuazione d'intesa con i dirigenti responsabili di
ciascun Settore;
d) coadiuva gli organi di direzione politica e i
Settori nella elaborazione delle iniziative legislative e regolamentari,
assicurando il coordinamento con la previgente normativa di settore;
e) cura la trasmissione degli atti dei Settori di
competenza dell'Area alle strutture centralizzate, verificando la rispondenza
degli stessi atti agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli
organi di direzione politica;
f) esercita i poteri di spesa per il
funzionamento e per le iniziative collegate all'attività dell'Area, entro i
limiti delle quote di bilancio assegnate ai sensi dell'art. 10;
g) promuove le condizioni per rendere effettivi i
diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa
e la snellezza dei procedimenti;
h) adotta gli atti di gestione del personale e
stipula per conto dell'Ente i contratti individuali di lavoro per il personale
dalla prima all'ottava qualifica funzionale;
i) propone la promozione e resistenza alle liti
nonché conciliazioni e transazioni;
j) coordina le attività dei responsabili dei
procedimenti individuati con la legge regionale di attuazione della legge 7
agosto 1990, n. 241;
k) favorisce i principi della partecipazione,
riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti delle strutture aggregate
dell'Area in apposite conferenze di servizio per l'esame delle principali
problematiche organizzative] (10).
(10) Il
titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente
articolo), è stato abrogato dall'art. 59,
comma 8, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto
articolo.
Art. 13
Conferenza di servizio di
Area.
[1. La
Conferenza di servizio di Area verifica di volta in volta la flessibilità
organizzativa dei Settori più funzionale agli indirizzi programmatici assunti
dalla struttura di coordinamento, nonché l'efficienza delle procedure, il
controllo di gestione, il controllo di efficacia tramite la definizione dei
parametri di efficienza ed efficacia.
2. Alla Conferenza di servizio partecipano
normalmente i dirigenti dei Settori in essa ricompresi; possono anche essere
chiamati a partecipare i dirigenti degli Uffici e i responsabili di Unità
operative ricompresi nei singoli Settori, ove se ne ravvisi l'utilità.
3. La Conferenza può essere integrata per
questioni interdisciplinari da dirigenti di Settori facenti capo ad altre
Aree] (11).
(11) Il
titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente
articolo), è stato abrogato dall'art. 59,
comma 8, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto
articolo.
Art. 14
Funzioni dei dirigenti
responsabili di Settore.
[1. Il dirigente
responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva
struttura, esercita i seguenti compiti:
a) d'intesa con il coordinatore, assiste gli
organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche
relative agli atti di loro competenza;
b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal
dirigente di Area e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle
risorse;
c) cura le attività del Settore ed emana gli atti
di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare i dirigenti
sottordinati e funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di
conoscenza certificativi, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto
vincolato; stipula i contratti e le convenzioni;
d) verifica e controlla gli adempimenti di
competenza del Settore; esercita al riguardo poteri sostitutivi nei casi
motivati di necessità o di urgenza; fornisce risposta ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti emanati;
e) procede alla verifica periodica del carico di
lavoro e della produttività del Settore, previo eventuale esame con le
Organizzazioni sindacali ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e
contrattuali;
f) provvede all'attribuzione dei trattamenti
economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti
collettivi;
g) risponde ai rilievi degli organi di controllo
sugli atti di propria competenza e alla richiesta di pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione;
h) verifica e controlla l'attività dei funzionari
responsabili degli uffici dipendenti dal Settore, anche con potere sostitutivo
in caso di inerzia degli stessi;
i) d'intesa con il coordinatore di Area organizza
il Settore; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra
le strutture centrali e periferiche, tra gli Uffici e le altre strutture
operative sottordinate; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza
delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità;
promuove i procedimenti disciplinari;
j) individua i responsabili dei procedimenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; cura
l'osservanza delle altre norme del procedimento amministrativo, la
semplificazione e la trasparenza delle procedure, ivi compreso il rispetto dei
tempi previsti, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione
amministrativa] (12).
(12) Il titolo II, unitamente agli
articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato
dall'art. 59,
comma 8, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto
articolo.
Art. 15
Funzioni del responsabile di
Ufficio.
[1. Il dirigente
responsabile di Ufficio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore
di cui all'art. 14, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è
preposto.
2. Collabora con il responsabile della struttura
sovraordinata per l'assistenza agli organi di direzione politica e per la
predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti di
competenza degli organi stessi.
3. Relaziona periodicamente al dirigente del
relativo Settore sulla efficienza, economicità e razionalità delle procedure di
organizzazione, anche con riferimento ai carichi di lavoro, nonché sul grado di
soddisfazione degli utenti.
4. Può esercitare funzioni vicarie del dirigente
sovraordinato] (13).
(13) Il
titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente
articolo), è stato abrogato dall'art. 59,
comma 8, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto
articolo.
Art. 16
Ufficio relazioni con il pubblico
e sportelli del cittadino.
[1. L'Ufficio
per le relazioni con il pubblico, struttura organizzativa centrale di
comunicazione articolata sul territorio, ha lo scopo di:
a) dare attuazione al principio della trasparenza
dell'attività amministrativa, al diritto di accesso alla documentazione e a una
corretta informazione;
b) rilevare sistematicamente i bisogni e il
livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e collaborare per
adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualità;
c) proporre adeguamenti e correttivi per favorire
l'ammodernamento delle strutture, la semplificazione dei linguaggi e
l'aggiornamento delle modalità con cui l'amministrazione si propone all'utenza;
d) collabora, in raccordo con l'ufficio
competente, alle iniziative in materia di comunicazione di pubblica utilità.
2. Per le attività di cui al comma 1, gli uffici
regionali sono tenuti a garantire la collaborazione e le informazioni richieste
dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico, compreso l'accesso ai documenti
amministrativi detenuti dagli uffici stessi.
3. L'Ufficio relazioni con il pubblico opera sul
territorio, anche attraverso collegamento telematico, avvalendosi di strutture
organizzative decentrate denominate "Sportello del cittadino", cui sono affidati
i seguenti compiti:
a) fornire informazioni in ordine alle competenze
degli uffici regionali e ogni altra utile notizia in ordine al funzionamento
complessivo degli uffici regionali;
b) ricevere e verificare l'ammissibilità di
richieste degli operatori sia pubblici sia privati diretti alle strutture
centrali dell'amministrazione regionale e inoltrarla agli uffici competenti;
c) provvedere all'attività di ricerca e di
analisi finalizzate alla evidenziazione delle esigenze dell'utenza e delle
carenze rilevate nella erogazione dei servizi;
d) provvedere alle altre attività affidate dalla
Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
4. Le strutture organizzative di cui al presente
articolo sono costituite con deliberazione della Giunta regionale. La
deliberazione istitutiva dello "Sportello" individua la sede operativa e ne
stabilisce l'organico] (14).
(14) Il
titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente
articolo), è stato abrogato dall'art. 59,
comma 8, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto
articolo.
Art. 17
Strutture di progetto.
[1. La Giunta
regionale può deliberare l'istituzione di strutture temporanee, denominate
"Strutture di progetto", per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la
realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entità e
complessità, per la progettazione e la realizzazione di progetti innovativi o
sperimentali. Le Strutture di progetto operano tramite l'impiego coordinato di
più strutture organizzative, anche appartenenti a diverse Aree.
2. Per le esigenze funzionali dell'Area del
Consiglio regionale la Giunta delibera, su conforme proposta dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio, l'istituzione della Struttura di progetto di cui al
comma 1.
3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 cessano alla
scadenza dei termini predeterminati con l'atto di costituzione e, comunque, con
l'adempimento dei compiti affidati.
4. L'atto istitutivo delle Strutture di progetto
indica la struttura operativa, fra quelle previste dalla presente legge, alla
quale l'ufficio medesimo è equiparato e/o sottordinato] (15).
(15) Il
titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente
articolo), è stato abrogato dall'art. 59,
comma 8, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto
articolo.
TITOLO III (16)
Disciplina della dirigenza
regionale
Art. 18
Incarichi dirigenziali.
[1. Ciascuno dei
dirigenti è di norma incaricato, secondo i criteri di cui ai successivi articoli
e in conformità ai principi fissati dal C.C.N.L. dell'area della dirigenza,
dell'esercizio di funzioni inerenti uno dei seguenti diversificati livelli di
responsabilità:
a) dirigente Coordinatore di Area;
b) dirigente di Settore;
c) dirigente di Ufficio.
2. All'interno delle strutture organizzative così
come definite dall'art. 7, possono essere attribuiti incarichi di direzione di
programmi e progetti di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed
elaborazione.
3. L'incarico di "Capo Gabinetto" è equiparato a
quello di "dirigente Coordinatore di Area".
4. I Coordinatori delle Aree di cui all'art. 8,
comma 2, lettere a), b), punto 1, e c) assumono, rispettivamente, il titolo di
"Segretario generale del Consiglio", "Segretario generale della Presidenza" e
"Segretario generale della Giunta"].
(16) Il presente titolo, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 18 a 21), è stato abrogato dall'art. 59,
comma 8, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto
articolo.
Art. 19
Conferimento di incarichi
dirigenziali.
[1. La Giunta
regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, formula in
via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi
dirigenziali a personale regionale con qualifica dirigenziale nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti.
2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti,
applicando il criterio della rotazione, in base al possesso dei seguenti
requisiti:
a) formazione culturale adeguata alle funzioni da
affidare;
b) professionalità acquisita nello svolgimento di
attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;
c) attitudine ad assolvere le responsabilità
connesse con le funzioni da attribuire, anche in relazione ai risultati
conseguiti in precedenza.
3. L'incarico di Coordinatore di Area può essere
altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione, assunte, ai sensi
dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
nei limiti stabiliti dal C.C.N.L. dell'area della dirigenza, con contratto di
diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni,
rinnovabile, di norma, una sola volta. Il trattamento economico, concordato di
volta in volta fra le parti, è definito assumendo come parametri quelli previsti
per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato
per figure dirigenziali equivalenti (17).
4. Oltre al termine naturale di cui al comma 3,
l'incasso cessa di diritto dopo sessanta giorni dalla elezione rispettivamente
della nuova Giunta e del Presidente del Consiglio. Se le funzioni di
coordinatore vengono espletate da un dirigente regionale, lo stesso è sostituito
temporaneamente da altro dirigente e, al termine dell'incarico, riassume la
titolarità delle funzioni di provenienza.
5. Gli incarichi di Coordinatore di Area sono
conferiti con atti della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio, secondo le rispettive competenze, che contengono le linee di
indirizzo politico generale, l'indicazione delle quote di bilancio di cui
all'art. 10, le risorse umane e strumentali assegnate all'Area.
6. Gli incarichi di dirigente di Settore e/o di
Ufficio sono conferiti dalla Giunta regionale. Per i Settori e/o Uffici del
Consiglio, la Giunta conferisce gli incarichi su proposta dell'Ufficio di
Presidenza.
7. Gli incarichi di direzione di programmi e
progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed
elaborazione, sono conferiti su proposta del dirigente sovraordinato, con atti
monocratici del dirigente di Area, in relazione alle direttive generali
impartite per ogni Area dagli organi di direzione politica.
8. Il provvedimento di incarico deve contenere
l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle
strutture e dei soggetti di cui si avvale nonché di quelle a cui deve
rispondere.
9. Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti a termine, di norma per un periodo non superiore a tre anni o per un
diverso periodo stabilito in relazione alla natura dell'incarico e sono
rinnovabili.
10. Il rinnovo dell'incarico è disposto con
provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente
nel periodo concluso in relazione al conseguimento degli obiettivi e
all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia
raggiunto nelle attività affidategli.
11. Al fine di rispondere a specifiche esigenze
organizzative e funzionali possono essere conferiti gli incarichi di cui al
presente articolo a personale di qualifica funzionale equiparabile alla
qualifica dirigenziale del ruolo regionale, proveniente dai ruoli di altra
pubblica Amministrazione, in posizione di comando. Tali incarichi non possono
superare la quota del cinque per cento della dotazione organica della qualifica
dirigenziale] (18).
(17) Per
l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 2,
comma 2, L.R.
4 agosto 2005, n. 7.
(18) Il
titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente
articolo), è stato abrogato dall'art. 59,
comma 8, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto
articolo.
Art. 20
Trattamento economico della
dirigenza.
[1. La
retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai
contratti collettivi per l'area dirigenziale del comparto. Il trattamento
economico accessorio, correlato alla tipologia degli incarichi previsti
dall'art. 19, è determinato con apposito provvedimento di Giunta regionale.
2. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche
ai fini della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale per
l'area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
a) complessità operativa della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie,
strumentali e umane a disposizione;
c) dimensione e qualità dei referenti e dei
destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.
3. La graduatoria delle posizioni è aggiornata
ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la
loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle
responsabilità e l'assegnazione delle risorse.
4. Le valutazioni di cui ai commi che precedono
sono effettuate entro sessanta giorni dalla data di istituzione delle strutture
di cui alla presente legge.
5. Dalla data di adozione dei provvedimenti di
conferimento degli incarichi cessano di essere corrisposte le indennità di
funzione previste dall'art. 2
della legge
regionale 8 gennaio 1992, n. 1.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 5 è
abrogato l'art. 2
della legge
regionale 8 gennaio 1992, n. 1 (Provvedimento provvisorio in
materia di indennità di direzione e di funzione) ] (19).
(19) Il titolo III, unitamente agli
articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato
dall'art. 59,
comma 8,L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto
articolo.
Art. 21
Nucleo di valutazione.
[1. Ai fini del
miglioramento dell'area amministrativa nonché per la verifica dei risultati
conseguiti da ciascun dirigente, è istituito un Nucleo di valutazione con il
compito di considerare e verificare, mediante valutazioni comparative dei costi
e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica
gestione delle risorse finanziarie.
2. Il Nucleo di valutazione è composto da tre
esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni
all'Amministrazione regionale, da individuarsi anche mediante convenzione con
ditte o società specializzate. È nominato con deliberazione della Giunta
regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e rimane in
carica per un periodo di tre anni.
3. Il Nucleo ha sede presso la Presidenza della
Giunta, opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture e risponde della
propria attività esclusivamente agli organi di direzione politica. Per
l'espletamento dei compiti istituzionali del Nucleo viene assegnato, con decreto
del Presidente della Giunta, di personale.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun
dirigente presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La
relazione è rimessa al dirigente del Settore sovraordinato.
5. Nei successivi trenta giorni, il dirigente
Coordinatore di Area trasmette al Nucleo di valutazione, sulla scorta della
documentazione di cui al comma 4, unitamente a una propria relazione generale
sull'andamento, nell'anno precedente, dell'Area cui è preposto e delle singole
articolazioni organizzative a essa interne. Per l'Area del Consiglio, la
relativa documentazione è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che
provvede al successivo invio alla Giunta regionale.
6. Il Nucleo determina annualmente, anche su
indicazione della Giunta regionale, i parametri di riferimento del controllo
nonché le modalità cui devono attenersi i dirigenti per le relazioni di cui ai
commi 4 e 5. Ai fini della verifica, il Nucleo ha accesso ai documenti
amministrativi, può richiedere relazioni integrative e procedere ad audizioni
informative anche in contraddittorio. Annualmente il Nucleo elabora e inoltra un
rapporto di gestione al Presidente della Giunta, che lo illustra al Consiglio
regionale in sede di discussione dei documenti di bilancio.
7. Con regolamento consiliare (20), su proposta della Giunta regionale,
sono disciplinati:
a) le modalità di funzionamento del Nucleo di
valutazione;
b) i sistemi di valutazione;
c) la relazione interattiva con la struttura di
raccordo e monitoraggio istituita nell'Area di coordinamento della "Giunta
regionale" per il controllo di gestione e le corrispondenti strutture
strumentali istituite presso ciascuna Area di coordinamento] (21).
(20)
Vedi, al riguardo, il Reg.
20 marzo 2001, n. 3.
(21) Il
titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente
articolo), è stato abrogato dall'art.59,
comma 8, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto
articolo.
TITOLO IV
Pianta organica
Art. 22
Dotazione organica della Regione
Puglia.
1. La dotazione organica delle qualifiche
funzionali della Regione Puglia, determinata sulla base della ricognizione di
tutto il personale in servizio e della rilevazione dei carichi di lavoro, come
previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinata secondo
la Tabella "A" allegata alla presente legge, afferente alle strutture
organizzative del Consiglio e della Giunta.
2. La dotazione organica della qualifica unica
dirigenziale viene determinata in n. 500 posti in conseguenza di una riduzione
del dieci per cento rispetto al personale con qualifica dirigenziale in servizio
alla data del 31 agosto 1993. Successivamente all'adozione degli atti di
organizzazione di cui all'art. 8 della presente legge, viene determinata la
dotazione organica definitiva della qualifica dirigenziale, provvedendo a
eventuale ulteriore riduzione conseguente al riordino delle strutture e alla
nuova ripartizione delle competenze.
3. In relazione ai vincoli di spesa stabiliti dal
bilancio pluriennale, l'organo istituzionale competente provvede all'adeguamento
dell'organico globale di cui alla Tabella "A", con specifico riferimento ai
processi di delega o trasferimento di funzioni, all'evoluzione della domanda di
servizi, all'evoluzione istituzionale nonché alle conseguenti esigenze
organizzative. In ogni caso, l'aumento o la diminuzione dell'organico devono
essere funzionali alle ristrutturazioni organizzative e conseguenti alle
rilevazione dei carichi di lavoro. Tali operazioni sono effettuate previa
informazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Qualora l'adeguamento dell'organico comporti
maggiori oneri finanziari si provvede con legge di variazione al bilancio.
Art. 23
Inquadramento del personale non di
ruolo.
1. Entro i limiti della dotazione organica della
Regione, stabilita dalla Tabella "A" di cui all'art. 22, e previo superamento di
prova concorsuale, la Giunta regionale provvede all'inquadramento nel ruolo
unico regionale delle seguenti categorie di personale non di ruolo già
retribuite con oneri a carico del bilancio regionale:
a) n. 164 operai addetti alle attività forestali
già con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge
regionale 27 maggio 1982, n. 22
(Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della
Regione Puglia);
b) n. 48 operai addetti alle medesime attività
forestali che hanno comunque maturato il diritto al passaggio a tempo
indeterminato nel rapporto di lavoro con la Regione (22);
c) n. 55 operai a tempo indeterminato addetti ai
servizi irrigui di cui all'art. 12,
comma 1, della legge
regionale 5 settembre 1994, n. 32, nonché a sentenze passate in
giudicato ed eseguite con provvedimenti della Giunta regionale (23);
d) n. 2 unità di personale già dipendente dalla
Regione e riassunto in servizio in esecuzione di provvedimenti cautelari
giurisdizionali;
e) n. 7 unità di personale ex legge 1° giugno
1977, n. 285 in servizio presso gli uffici della Regione e non ancora
collocato in ruolo ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138;
f) n. 10 unità di personale ex legge 1° giugno
1977, n. 285, attualmente in servizio presso la Regione in esecuzione di
provvedimenti cautelari giurisdizionali, non ancora collocati in ruolo ai sensi
della legge 16 maggio 1984, n. 138.
2. Con atto della Giunta regionale vengono
stabiliti i posti messi a concorso per ciascuna qualifica funzionale, i relativi
profili professionali, la composizione delle Commissioni di concorso nonché le
modalità e i contenuti delle prove concorsuali.
(22)
Vedi, anche, l'art. 2,
L.R.
10 ottobre 2003, n. 23.
(23)
Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 7,
comma 2, L.R.
13 dicembre 1999, n. 32.
Art. 24
Inquadramento nel ruolo regionale
del personale appartenente alle categorie protette ex legge 2 aprile 1968, n.
482 in servizio presso la Regione.
1. Nei limiti della dotazione organica della
Regione stabilita dalla Tabella "A" di cui all'art. 22, il personale
appartenente alle categorie protette ex legge 2 aprile 1968, n. 482, di
II qualifica funzionale (n. 23) e IV q.f. (n. 30), in servizio presso la Regione
Puglia da data antecedente al 31 dicembre 1991 per effetto di decisioni
giurisdizionali cautelari, è inquadrato nel ruolo unico del personale della
Regione Puglia dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Previo formale provvedimento di Giunta
regionale, il rapporto di lavoro con le unità di personale di cui al comma 1,
regolato ex art. 14, C.C.N.L./95, è costituito sulla base della corrispondente
qualifica già rivestita nel rapporto di lavoro con la Regione e nel rispetto
delle aliquote complessive previste dal comma 1 dell'art. 12 della legge 2
aprile 1968, n. 482.
3. Successivamente all'inquadramento del
personale di cui al presente articolo, ai fini delle assunzioni obbligatorie di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 si applicano le disposizioni
previste dal comma 1 dell'art. 36 e dall'art. 42 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
3-bis. Il personale di cui al comma 1 può
partecipare alle procedure concorsuali previste dagli artt. 30 e 32 della
presente legge (24).
(24)
Comma aggiunto dal primo comma, dell'art. 66,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14, indicato
erroneamente come comma 3.
Art. 25
1. Le procedure di cui all'art. 90
della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18, come sostituito dall'art. 4
della legge
regionale 18 luglio 1974, n. 23, sono definitivamente concluse e
sono fatti salvi gli atti amministrativi esecutivi e la medesima norma è
abrogata.
Art. 26
Dotazione organica degli enti
strumentali.
1. Il ruolo dell'Ente regionale di sviluppo
agricolo della Regione Puglia (E.R.S.A.P.) è soppresso in conseguenza di quanto
disposto dall'art. 35
della legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9. Il personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nel ruolo organico
della Regione Puglia con decorrenza dalla data di soppressione dell'Ente e
ricompreso, con la qualifica funzionale in godimento, nella Tabella "A" di cui
all'art. 22. Lo stesso personale conserva la posizione giuridica e il
trattamento economico e previdenziale acquisiti alla data di trasferimento.
2. Le dotazioni organiche degli Enti per il
diritto agli studi universitari (E.D.I.S.U.) di cui all'art. 41
della legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari)
sono provvisoriamente determinate secondo le allegate Tabelle "B" e "C"
afferenti rispettivamente agli E.D.I.S.U. di Bari e Lecce.
3. La dotazione organica del ruolo regionale
delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.) di cui all'art. 26
della
legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento
dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della
legge 17 maggio 1983, n. 217) è determinata secondo l'allegata Tabella
"D" afferente complessivamente alle Aziende di Promozione Turistica delle
province di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.
TITOLO V
Norme transitorie e finali
Art. 27
Norma di perequazione.
1. Ai sensi e per gli effetti dall'art. 28
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21, va considerato utile il servizio
prestato dal 15 aprile 1981 al 31 dicembre 1982 presso gli uffici regionale da
parte del personale di cui alla legge
regionale 28 gennaio 1981, n. 12 e alla legge
regionale 28 gennaio 1981, n. 13 cui detta norma non è stata ancora
applicata.
Art. 28
(25).
(25) Articolo abrogato dal primo comma,
lett. a), dell'art. 1, L.R.
4 febbraio 1997, n. 8.
Art. 29
Attività informatica.
1. Ai fini del miglioramento dell'erogazione dei
servizi, della trasparenza dell'azione amministrativa, dell'accesso facilitato
alle informazioni a supporto delle decisioni pubbliche, del contenimento dei
costi dell'azione amministrativa, in sintonia con le previsioni di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la Regione intende
provvedere con proprio personale dipendente alla progettazione, allo sviluppo e
alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati a integrazione e
potenziamento delle attuali attività informatiche per:
a) definire un sistema informatico aperto e in
grado di dialogare con i sistemi informativi dell'Amministrazione pubblica e
dell'Unione europea in modo da consentire l'integrazione e l'interconnessione
dei sistemi locali e remoti;
b) garantire il rispetto degli standard di
elaborazione dati definiti in armonia con le normative comunitarie;
c) promuovere l'accesso alle informazioni, nelle
modalità definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte dei
cittadini, degli enti locali, delle imprese e dei titolari di professioni.
Art. 30
Istituzione dei profili
professionali dell'Area informatica.
1. Nell'ambito della dotazione organica di cui
alla Tabella "A" della presente legge, sono istituiti i seguenti profili
professionali dell'Area informatica:
a) n. 5 posti del profilo professionale di
"Analista di sistema" della VIII qualifica funzionale;
b) n. 15 posti del profilo professionale di
"Analista di procedura" della VIII qualifica funzionale;
c) n. 30 posti del profilo professionale di
"Analista" della VII qualifica funzionale;
d) n. 72 posti del profilo professionale di
"Programmatore" della VI qualifica funzionale;
e) n. 630 posti del profilo professionale di
"Addetto alla registrazione dei dati" della V qualifica funzionale.
2. Alla copertura dei posti di cui alle lettere
a), b), c) e d) del comma 1, ai sensi dell'art. 33,
comma 2, della legge
regionale 4 maggio 1990, n. 22, si provvede mediante
l'attribuzione del profilo - nell'ambito della qualifica funzionale posseduta -
ai dipendenti di ruolo che svolgono funzioni proprie dei profili dell'Area
informatica individuati nella Tabella 3 allegata alla stessa legge
regionale 4 maggio 1990, n. 22.
3. I posti non coperti per effetto del comma 2
sono attribuiti a personale dipendente appartenente alla qualifica
immediatamente inferiore in possesso dei requisiti culturali previsti dalla
tabella 3 allegata alla stessa legge
regionale 4 maggio 1990, n. 22, mediante concorso per titoli e
colloquio. Qualora risulti un numero di candidati inferiore al numero dei posti
da coprire, al concorso sono ammessi i dipendenti di ruolo appartenenti alla
qualifica immediatamente inferiore al posto da coprire, purché in possesso del
titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale di appartenenza e che
abbiano svolto funzioni ricomprese nello stesso profilo professionale per almeno
tre anni, anche con compiti di responsabilità di Unità operativa per la gestione
di banche dati (26).
4. I posti di "Addetto alla registrazione dati"
della qualifica funzionale V di cui alla lettera e) del comma 1 sono attribuiti
ai vincitori del corso-concorso con colloquio e prova pratica finale riservato a
personale dipendente appartenente alle qualifiche funzionali inferiori in
possesso dei requisiti culturali previsti dalla Tabella 3 allegata alla legge
regionale 4 maggio 1990, n. 22.
5. Al corso-concorso di cui al comma 4 sono
ammessi un numero di candidati pari al numero dei posti da attribuire aumentato
del venti per cento. In caso di carenza del numero di candidati necessari, sono
ammessi al corso-concorso i dipendenti che già svolgono funzioni di addetto alla
registrazione dati in sistemi informatici e/o che abbiano espletato mansioni di
dattilografia.
6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari
per l'espletamento delle procedure di inquadramento e per lo svolgimento dei
concorsi e/o corsi-concorsi previsti dal presente articolo, previo confronto con
le Organizzazioni sindacali.
7. Per quanto non previsto si applicano le
disposizioni vigenti in materia di accesso.
(26)
Comma così sostituito dal primo comma, lett. b), dell'art. 1, L.R.
4 febbraio 1997, n. 8.
Art. 31
Prima istituzione della quinta
qualifica funzionale.
1. Nell'ambito della dotazione organica di cui
alla Tabella "A", i posti di quinta qualifica funzionale sono così suddivisi:
a) n. 170 posti da destinarsi a profili
professionali attinenti a funzioni tecniche e di vigilanza secondo quanto
previsto dall'art. 8
della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26 e dell'allegato "A" del decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
b) n. 630 posti per il profilo professionale di
"Addetto alla registrazione dei dati" di cui all'art. 30, comma 1, lettera c).
2. I posti di quinta qualifica funzionale di cui
al comma 1, lettera a), sono attribuiti con le procedure previste dall'art. 32.
Art. 32
Prima copertura delle vacanze di
organico.
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 373 del
23-07-2002
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 4527 del
22-10-2001, P.S. c. Regione Puglia
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 2610 del
21-06-2004, Patrono c. Regione Puglia
1. In sede di prima applicazione della presente
legge la Giunta regionale determina il numero dei posti vacanti del ruolo
organico di ciascuna qualifica, così come determinati dalla Tabella "A" di cui
all'art. 22. Sempre in sede di prima applicazione della presente legge, entro
due anni dalla data della sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e
prima della attivazione del processo di trasferimento di funzioni al sistema
delle Autonomie locali, si provvede alla loro copertura secondo le modalità di
cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 39
della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalla successiva legge
regionale 13 aprile 1988, n. 13, art.61
e legge
regionale 5 maggio 1990, n. 22, art. 46,
comma 2, in quanto detta norma non è mai stata applicata dalla Regione Puglia (27).
2. I posti risultanti vacanti in ogni qualifica
funzionale, in progressione successiva, a partire dall'ottava e fino alla terza
qualifica funzionale, sono coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami
ovvero, per le qualifiche della quinta all'ottava, mediante corsi-concorso
riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con
un'anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in
possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale di
appartenenza; per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello
costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore, ai sensi dell'art.
35,
comma 3, della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26
(28).
3. Nel computo dei posti vacanti di cui al comma
1 non sono considerati quelli destinati ai profili professionali individuati ai
sensi degli artt. 23, 24 e 30 e comma 1 dell'art. 26 (29).
4. Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi
di cui al comma 2 i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale per effetto
dell'art. 26, comma 1, che avevano effettuato i concorsi di cui all'art. 39
della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26 nell'ente di provenienza.
5. Le norme di cui al presente articolo potranno
essere applicate per il personale degli Enti per il diritto agli studi
universitari (E.D.I.S.U.) e delle Aziende di promozione turistica di cui
all'art. 26, commi 2 e 3, che non ha beneficiato delle stesse disposizioni
presso gli enti del precedente ordinamento entro i limiti delle dotazioni
organiche di ciascun ente strumentale definite rispettivamente dalla legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari)
e dalla legge
regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento amministrazione
turistica regionale) (30).
(27) La
Corte costituzionale, con sentenza 10-23 luglio 2002, n. 373 (Gazz. Uff. 31
luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, in combinato disposto con l'art. 39,
L.R.
9 maggio 1984, n. 26, nella parte in cui
riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno.
(28) Per
l'interpretazione autentica del presente comma vedi il primo comma dell'art. 1,
L.R.
30 marzo 1999, n. 15.
(29)
Comma così modificato dal primo comma, lett. a), dell'art. 68,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14.
(30)
Comma così sostituito dal primo comma, lett. c), dell'art. 68,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14.
Art. 33
Compimento procedura
concorsuale.
1. Adempimento di quanto previsto dal comma 2
dell'art. 36
della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26, il contingente della II qualifica
dirigenziale viene stabilito in n. 72 posti così come determinati dal bando di
concorso indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 maggio
1987, n. 467. Lo stesso concorso è portato a compimento, ai sensi dell'art. 25
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Sino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti attuativi della presente legge, le strutture non assegnate ai
vincitori cessati dal servizio attivo sono conferite ai dirigenti secondo
l'ordine di collocazione in graduatoria.
Art. 34
Abrogazione e rinvio.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni
legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.
2. In particolare, a decorrere dalla data di
adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art. 8, oltre alle
disposizioni individuate dall'art. 20 della presente legge, sono abrogati:
a) il Titolo II (Uffici del Consiglio regionale),
a eccezione dell'art. 9
della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18, così come modificato
dall'articolo unico della legge
regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Segreterie particolari del
Presidente, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle
Commissioni consiliari permanenti e del Comitato per il piano); il Titolo III
(Uffici della Giunta regionale), a eccezione degli artt. 21 e 23 relativi alla
disciplina delle Segreterie particolari del Presidente, del Vice Presidente e
degli Assessori; il Titolo IV (Uffici degli organi di controllo sugli atti degli
enti locali e Uffici regionali del Contenzioso) e il Titolo V (Principi
dell'ordinamento amministrativo), nonché gli artt. 39
(Attribuzioni del Coordinatore di Settore), 40
(Attribuzioni del Coordinatore di Ufficio), 42
(Attribuzioni del personale della 7ª fascia funzionale), 49
(Nomina dei coordinatori), 50
(Accesso alle fasce funzionali) e 51
(Mansioni) della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18;
b) l'art. 11
(Funzioni di coordinamento) della legge
regionale 13 marzo 1980, n. 16;
c) gli artt. 12
(Funzione dirigenziale), 13
(Attribuzioni e compiti dei dirigenti), 14
(Responsabilità dei dirigenti), 15
(Prima qualifica funzionale dirigenziale), 16
(Seconda qualifica funzionale dirigenziale) e 17
(Funzione di coordinamento) della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26;
d) gli artt. 39
(Principi generali), 40
(Mobilità dei dirigenti), 41
(Responsabilità dei dirigenti), 42
(Accesso alle qualifiche dirigenziali) e 43
(Contingente della I qualifica dirigenziale) della legge
regionale 13 aprile 1988, n. 13;
e) l'art. 38
(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali) della legge
regionale 4 maggio 1990, n. 22;
f) [la legge
regionale 31 dicembre 1991, n. 16 "Adeguamento alle disposizioni
di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 37" (Elevazione limiti di età per collocamento
a riposo dirigenti della Regione Puglia)] (31).
3. Dalla medesima data di cui al comma 2 sono
altresì soppresse tutte le strutture costituite ai sensi di legge regionali o
altre disposizioni regionali di disciplina settoriale.
(31)
Lettera abrogata dall'art.
3, comma 2, L.R.
8 marzo 2000, n. 5. In pari tempo il
suddetto comma 2 ha nuovamente abrogato la L.R.
31 dicembre 1991, n. 16.
Art. 35
Norma finanziaria.
1. La spesa necessaria per la nuova dotazione
organica è di lire 170.534.411.940.
2. Gli oneri finanziari complessivi necessari per
l'applicazione della presente legge dovranno essere comunque contenuti nei
limiti di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
ossia della spesa per la retribuzione determinata al 31 agosto 1993, ai sensi
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ammontante a lire 174.935.313.800.
Tabella "A" (32)
(Art. 22, comma 1)
(Art. 26, comma 2)
(Art. 26, comma 2)
(Art. 26, comma 3)