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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1997
Numero
7
Data
04/02/1997
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Norme in materia di organizzazione dell' amministrazione regionale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 febbraio 1997, n. 19.
Allegati
Nessun allegato

 

 Titolo I

(1) Con Delib.G.R. 20 luglio 2001, n. 973 è stata effettuata la ricognizione e la razionalizzazione dei moduli organizzativi della Regione. Vedi, altresì, la Delib.G.R. 1° marzo 2002, n. 169, il Reg. 22 aprile 2002, n. 3 e la Delib.G.R. 23 dicembre 2003, n. 2239.

 

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto e scopo della legge.

1. La presente legge regola l'attività della Regione Puglia secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Lo scopo è quello di accrescere l'efficienza nelle attività, metodi e procedure secondo criteri di trasparenza, economicità e flessibilità al fine di:

a) contenere la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta;

b) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato;

c) garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

 

Art. 2

Principi in materia di legislazione.

1. La Regione informa l'azione legislativa ai seguenti principi:

a) distribuzione delle funzioni secondo criteri di organicità e complementarietà; completamento del disegno di legge autonomistico con la più ampia valorizzazione del ruolo degli enti locali e la regolamentazione dei rapporti con gli stessi;

b) potenziamento del processo di integrazione comunitaria, mediante previsione e funzionamento di strutture appropriate;

c) individuazione di un complesso di regole uniformi e valide sia per i soggetti pubblici sia per i soggetti privati, non escludendo la liberalizzazione delle attività a contenuto più propriamente privatistico;

d) revisione periodica dell'assetto organizzativo e funzionale;

e) garanzia del diritto dei cittadini all'informazione e all'accesso agli atti e alle strutture.

2. In coerenza con i principi di cui al comma 1 la Regione attua un processo continuo e permanente di riduzione, semplificazione e aggiornamento del proprio sistema normativo per renderlo più accessibile, trasparente e idoneo a garantire una maggiore chiarezza di rapporti tra cittadini e istituzioni.

 

Art. 3

Principi in materia di amministrazione.

1. Il modello organizzativo regionale si ispira ai seguenti principi:

a) scelta della programmazione come metodo di intervento organico nella realtà socio-economica della Regione;

b) riconoscimento del ruolo di promozione delle autonomie locali (Comuni, Province), sostegno alle iniziative di associazione e integrazione tra enti locali per lo sviluppo del territorio e per la gestione più efficiente di servizi, coerente determinazione degli indirizzi della Regione secondo i principi di sussidiarietà;

c) partecipazione effettiva dei cittadini, degli enti e dei gruppi sociali alla formazione di provvedimenti amministrativi d'interesse generale;

d) distribuzione delle funzioni secondo criteri di organicità e complementarietà;

e) snellimento delle procedure e massima pubblicità degli atti del procedimento;

f) decentramento delle funzioni amministrative agli enti locali, attraverso gli istituti dell'attribuzione delle funzioni, della delega e della sub-delega, previa intesa con le loro associazioni regionali ovvero, in caso di delega specifica, anche con l'ente interessato;

g) qualità dei servizi, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché economicità ed efficienza della gestione;

h) separazione dell'attività di direzione e di indirizzo politico da quella di gestione amministrativa.

 

Art. 4

Ripartizione delle competenze.

1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite, ai sensi del presente e dei successivi articoli, tra gli stessi e i dirigenti regionali.

2. Gli organi di direzione politica della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze statutarie e legislative, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Alla dirigenza regionale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, compresa l'adozione degli atti che impegnano la Regione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 agli organi di direzione politica compete, secondo quanto previsto dallo Statuto:

a) la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare, l'indicazione delle priorità, l'emanazione delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, rivolte al conseguimento degli obiettivi prefissati;

b) la verifica, anche in itinere, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite secondo quanto previsto dall'art. 19;

c) gli atti a carattere normativo;

d) gli atti di programmazione e di pianificazione;

e) la definizione degli "accordi di programma" ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché degli accordi e intese di programma previsti dalla normativa in vigore;

f) la formulazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri ausili finanziari, nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette e per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri analoghi provvedimenti; (2)

g) gli atti di controllo sugli enti dipendenti e sugli altri enti e organismi esterni alla Regione, con esclusione degli atti espressamente demandati dalle leggi regionali alla competenza dei dirigenti;

h) gli atti concernenti inchieste e indagini;

i) gli atti di nomina dei rappresentanti regionali in seno a enti e organismi esterni, nonché di nomina o di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni all'amministrazione nel rispetto della normativa contrattuale vigente;

j) la costituzione o soppressione delle strutture di livello dirigenziale e la nomina dei responsabili di tali strutture nel rispetto della normativa contrattuale vigente;

k) gli altri atti loro attribuiti dalla legge regionale.

 (2) Vedi, al riguardo, la D.G.R. 26 giugno 2001, n. 825.

 

Art. 5

Funzione dirigenziale.

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, definite dalla presente legge e dagli atti regolamentari e di indirizzo politico, compete ai dirigenti:

a) l'attuazione di obiettivi, programmi, priorità e direttive generali fissati dagli organi di indirizzo politico;

b) la collaborazione ai suddetti organi attraverso l'articolazione di proposte relative agli atti di competenza degli stessi, secondo conformi indirizzi ricevuti;

c) la direzione e l'organizzazione delle strutture operative cui sono preposti, predisponendo programmi di lavoro;

d) lo svolgimento di attività di elaborazione tecnica, di consulenza, studio e ricerca; lo svolgimento di attività di natura tecnico-professionale; l'esercizio di funzioni ispettive e di controllo;

e) la gestione finanziaria e amministrativa delle attività loro affidate, con la diretta emanazione di atti amministrativi definitivi anche a rilevanza esterna e che impegnino l'amministrazione verso terzi, con l'assunzione dei relativi autonomi poteri di spesa e delle corrispondenti responsabilità di impegno e liquidazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità e bilancio e garantendo l'imparzialità e il buon andamento della amministrazione secondo i canoni della economicità della gestione, della efficacia dell'azione amministrativa e della semplificazione e trasparenza delle procedure;

f) ogni altra attività attribuita dalla legge regionale.

2. Le categorie di provvedimenti rientranti nelle funzioni e nella responsabilità dei dirigenti desunte dal comma 1, sono specificate, per le Aree e i Settori di competenza, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propri atti deliberativi.

 

Art. 6

Modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

1. I dirigenti, nell'esercizio delle loro funzioni, devono attenersi alle direttive emanate dagli organi competenti e assicurare la rigorosa osservanza delle norme procedimentali previste dalla legislazione vigente.

2. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti regionali, i dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, degli atti adottati e del buon andamento, dell'imparzialità, della legittimità ed economicità dell'azione delle strutture organizzative alle quali sono preposti, nonché della compatibilità finanziaria.

3. Per le finalità di cui al comma 2, i dirigenti predeterminano con atto formale i criteri oggettivi, certi e verificabili, in base ai quali deve essere provveduto alla istruttoria e alla adozione degli atti di competenza, alla individuazione dei soggetti beneficiari o, comunque, destinatari del provvedimento.

4. I dirigenti condividono a ogni effetto la responsabilità delle direttive e degli atti cui hanno concorso e per i quali non abbiano espresso il loro dissenso. Essi hanno il diritto e il dovere di esprimere formalmente il loro eventuale dissenso per ragioni di legittimità; sono tuttavia tenuti a eseguire le disposizioni che, nonostante il dissenso espresso, vengono rinnovate per iscritto, salvo che non comportino atti illeciti.

5. Gli atti adottati dai dirigenti sono trasmessi in originale alla Segreteria della Giunta regionale. Gli stessi atti sono resi pubblici mediante l'inserimento in apposito Albo da istituire presso le rispettive Aree e/o Settori; l'avvenuta pubblicazione, comunque, non esonera dall'obbligo della notifica degli atti ai soggetti interessati. Gli atti adottati dai dirigenti del Consiglio regionale sono trasmessi in originale all'Ufficio di Presidenza.

6. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, hanno facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso, la Giunta o l'Ufficio di Presidenza procede all'accertamento delle relative responsabilità dirigenziali.

TITOLO II

Organizzazione strutturale (3)

Art. 7

Articolazione delle strutture organizzative regionali.

1. [L'organizzazione amministrativa regionale, si articola in:

a) strutture permanenti che attendono a funzioni e attività di carattere continuativo, denominato "Aree", "Settori" e "Uffici";

b) strutture temporanee connesse alla realizzazione di specifici progetti che hanno carattere di unicità nel quadro delle attività regionali o che possono richiedere l'integrazione tra diverse unità organizzative, denominate "Strutture di progetto".

2. L'Area è la struttura organizzativa responsabile di attività omogenee definite in relazione agli obiettivi strategici, alle risorse assegnate e ai conseguenti volumi di spesa. A ogni Area è preposto un dirigente Coordinatore di Area.

3. Il Settore rappresenta l'articolazione dell'Area. Ciascun Settore è definito con riferimento a funzioni specifiche, anche a livello periferico, ed è dotato delle risorse umane e strumentali necessarie. A ogni Settore è preposto un dirigente.

4. L'Ufficio rappresenta l'articolazione del Settore e/o dell'Area ed è definito in relazione alle specifiche attività da svolgere, anche a livello periferico. A ogni Ufficio è preposto un dirigente.

5. Nell'ambito delle strutture di Area e di Settore possono essere costituite posizioni individuali per lo svolgimento di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, di studio e ricerca, di livello dirigenziale.

6. Il Presidente della Giunta regionale si avvale altresì di un autonomo Gabinetto, il cui responsabile opera con funzioni di ausiliarietà per l'esercizio delle sue attività istituzionali e con compiti di raccordo e coordinamento dell'attività complessiva della Regione per la realizzazione degli obiettivi programmatici (4)] (5).

(3) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 7 a 17), è stato abrogato dall'art. 59, comma 8, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

(4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 10 ottobre 2000, n. 1245 e il Reg. 5 dicembre 2000, n. 2, riguardanti l'approvazione del regolamento sull'organizzazione del Gabinetto del Presidente della Regione.

(5) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 59, comma 8, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

 

Art. 8

Aree di coordinamento.

[1. Sono istituite sedici Aree di coordinamento, di cui quattro relative alle competenze ausiliarie e strumentali per il funzionamento degli organi istituzionali e dodici per ricomprendere le materie di competenza regionale.

2. Le quattro Aree con funzioni ausiliarie e strumentali per il funzionamento degli organi, di cui al comma 1, sono articolate come di seguito:

a) Area del Consiglio regionale (comprendente i seguenti ambiti di operatività):

- Segreteria del Consiglio

- Bilancio e ragioneria

- Personale e organizzazione

- Amministrazione e Provveditorato

- Affari legislativi e giuridici

- Commissioni consiliari permanenti

- Studi e pianificazione

- Documentazione

- Comunicazione e stampa

- Gruppi consiliari

- Difensore civico

b) Aree della Presidenza della Giunta regionale, così suddivise:

1. Area delle funzioni regionali e degli affari legislativi e giuridici (comprendente i seguenti ambiti di operatività):

- Segreteria della Presidenza

- Affari legislativi e istituzionali

- Legale e contenzioso

- Comunicazione e stampa

- Rapporti con la Conferenza Stato-Regioni

- Trasferimento competenze statali

- Materie delegate agli enti locali e territoriali

2. Area del Coordinamento delle politiche europee (comprendente i seguenti ambiti di operatività):

- Affari sociali

- Risorse

- Rapporti Regione-Unione Europea

c) Area della Giunta regionale (comprendente i seguenti ambiti di operatività):

- Segreteria della Giunta

- Struttura di raccordo e monitoraggio delle corrispondenti strutture strumentali per la gestione, esistenti presso le restanti Aree di coordinamento, competenti per:

- Ragioneria

- Economato

- Contratti e appalti

- Gestione delle risorse umane

- Sistemi informativi

- Controllo di gestione

3. Nell'ambito di ciascuna delle Aree di coordinamento di cui al comma 2 possono essere costituiti non più di sette Settori.

4. Il Consiglio regionale, con apposito regolamento di attuazione, proposto dalla Giunta regionale, attribuisce alle singole rimanenti dodici Aree di coordinamento le matrici di competenza della Regione.

5. Ogni materia o gruppo di materie omogenee, in relazione al grado di complessità e ampiezza dell'attività da svolgere, potrà essere strutturata su uno o più Settori, anche a livello periferico ove necessari, a loro volta articolati in uno o più Uffici in relazione alle esigenze operative. In ogni caso, nelle dodici Aree di cui al comma 4, non possono essere costituiti più di settanta Settori.

6. Con regolamento del Consiglio regionale si provvede a definire la declaratoria delle Aree di coordinamento, specificando le attribuzioni dei singoli Settori che confluiscono in ciascuna Area. Lo stesso regolamento determina il numero degli Uffici e delle posizioni di studio e ricerca ricompresi in ciascuna Area e/o Settore.

7. In fase di prima applicazione, il regolamento è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] (6).

(6) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 59, comma 8, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

 

Art. 9

Principi organizzativi fondamentali.

[1. L'amministrazione regionale è ordinata mediante appositi regolamenti e/o atti di organizzazione generale approvati dal Consiglio regionale.

2. I regolamenti e gli atti di organizzazione devono definire non solo la struttura degli organismi interessati, ma anche i principali meccanismi di funzionamento, con particolare riguardo:

a) al collegamento delle attività mediante adeguati sistemi di comunicazione interna ed esterna;

b) ai sistemi informativi automatizzati;

c) alle procedure operative formalizzate;

d) ai sistemi di programmazione e controllo;

e) ai meccanismi di controllo di gestione.

3. I regolamenti e gli atti devono prevedere la flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane per assicurare, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità interna ed esterna, risposte adeguate al mutamento delle esigenze operative.

4. L'individuazione delle strutture operative deve ispirarsi, di norma, ai seguenti criteri direttivi:

a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni;

b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;

c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi] (7).

 (7) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 59, comma 8, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

 

Art. 10

Assegnazione quote di bilancio.

[1. In concomitanza con l'entrata in vigore della legge di bilancio annuale, e comunque entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale, sentiti i dirigenti Coordinatori di area, esplicita, con specifico provvedimento, gli obiettivi e i progetti da attuare con le relative priorità e gli indirizzi generali.

2. La Giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al comma 1, procede all'assegnazione a ciascuna Area, o altra struttura assimilabile per autonomia decisionale e operativa, di una specifica quota di bilancio, individuando i corrispondenti capitoli, e ne dà comunicazione alle competenti Commissioni consiliari. Analogamente opera l'Ufficio di Presidenza per il bilancio del Consiglio regionale.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 individua anche la quota parte degli importi relativi al funzionamento delle strutture, al costo del personale e all'acquisizione di beni e servizi necessari per il pieno adempimento dei compiti assegnati.

4. In attesa della legge di riordino delle procedure della programmazione, del bilancio e della contabilità regionale, le assegnazioni di quote di cui ai commi 2 e 3 sono determinati anche mediante aggregazioni e disaggregazioni dei capitoli di relativa pertinenza] (8).

(8) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 59, comma 8, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

 

Art. 11

Gruppi consiliari.

[1. Per l'assolvimento delle funzioni statutarie, ciascun Gruppo consiliare si avvale di un apposito Ufficio di segreteria del Gruppo. Tale Ufficio opera secondo direttive impartite dal Presidente del Gruppo.

2. La dotazione organica di ciascun Gruppo consiliare e le procedure per l'assegnazione del personale sono disciplinate dagli artt. 3 e 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3, come modificata dalla legge regionale 6 aprile 1994, n. 12.

3. Il personale assegnato all'Ufficio di segreteria del Gruppo è distaccato dalle strutture di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso le stesse alla cessazione dell'incarico.

4. Al responsabile dell'Ufficio di segreteria del Gruppo, se dirigente, compete il trattamento economico accessorio determinato ai sensi dell'art. 20] (9).

 (9) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 59, comma 8, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

 

Art. 12

Funzioni del dirigente Coordinatore di Area.

[1. Il dirigente Coordinatore di Area:

a) assicura l'unitarietà d'azione dell'Area;

b) formula proposte ai rispettivi organi titolari dell'indirizzo politico, anche ai fini dell'elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o atti di competenza degli organi medesimi;

c) emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica e ne verifica l'attuazione d'intesa con i dirigenti responsabili di ciascun Settore;

d) coadiuva gli organi di direzione politica e i Settori nella elaborazione delle iniziative legislative e regolamentari, assicurando il coordinamento con la previgente normativa di settore;

e) cura la trasmissione degli atti dei Settori di competenza dell'Area alle strutture centralizzate, verificando la rispondenza degli stessi atti agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

f) esercita i poteri di spesa per il funzionamento e per le iniziative collegate all'attività dell'Area, entro i limiti delle quote di bilancio assegnate ai sensi dell'art. 10;

g) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;

h) adotta gli atti di gestione del personale e stipula per conto dell'Ente i contratti individuali di lavoro per il personale dalla prima all'ottava qualifica funzionale;

i) propone la promozione e resistenza alle liti nonché conciliazioni e transazioni;

j) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati con la legge regionale di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;

k) favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti delle strutture aggregate dell'Area in apposite conferenze di servizio per l'esame delle principali problematiche organizzative] (10).

(10) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 59, comma 8, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

 

Art. 13

Conferenza di servizio di Area.

[1. La Conferenza di servizio di Area verifica di volta in volta la flessibilità organizzativa dei Settori più funzionale agli indirizzi programmatici assunti dalla struttura di coordinamento, nonché l'efficienza delle procedure, il controllo di gestione, il controllo di efficacia tramite la definizione dei parametri di efficienza ed efficacia.

2. Alla Conferenza di servizio partecipano normalmente i dirigenti dei Settori in essa ricompresi; possono anche essere chiamati a partecipare i dirigenti degli Uffici e i responsabili di Unità operative ricompresi nei singoli Settori, ove se ne ravvisi l'utilità.

3. La Conferenza può essere integrata per questioni interdisciplinari da dirigenti di Settori facenti capo ad altre Aree] (11).

(11) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 59, comma 8, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

 

Art. 14

Funzioni dei dirigenti responsabili di Settore.

[1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

a) d'intesa con il coordinatore, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche relative agli atti di loro competenza;

b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente di Area e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;

c) cura le attività del Settore ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare i dirigenti sottordinati e funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza certificativi, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato; stipula i contratti e le convenzioni;

d) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita al riguardo poteri sostitutivi nei casi motivati di necessità o di urgenza; fornisce risposta ai rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

e) procede alla verifica periodica del carico di lavoro e della produttività del Settore, previo eventuale esame con le Organizzazioni sindacali ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;

f) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

g) risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e alla richiesta di pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;

h) verifica e controlla l'attività dei funzionari responsabili degli uffici dipendenti dal Settore, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) d'intesa con il coordinatore di Area organizza il Settore; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture centrali e periferiche, tra gli Uffici e le altre strutture operative sottordinate; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i procedimenti disciplinari;

j) individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; cura l'osservanza delle altre norme del procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, ivi compreso il rispetto dei tempi previsti, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa] (12).

 (12) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 59, comma 8, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

 

Art. 15

Funzioni del responsabile di Ufficio.

[1. Il dirigente responsabile di Ufficio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore di cui all'art. 14, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Collabora con il responsabile della struttura sovraordinata per l'assistenza agli organi di direzione politica e per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti di competenza degli organi stessi.

3. Relaziona periodicamente al dirigente del relativo Settore sulla efficienza, economicità e razionalità delle procedure di organizzazione, anche con riferimento ai carichi di lavoro, nonché sul grado di soddisfazione degli utenti.

4. Può esercitare funzioni vicarie del dirigente sovraordinato] (13).

(13) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 59, comma 8, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

 

Art. 16

Ufficio relazioni con il pubblico e sportelli del cittadino.

[1. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico, struttura organizzativa centrale di comunicazione articolata sul territorio, ha lo scopo di:

a) dare attuazione al principio della trasparenza dell'attività amministrativa, al diritto di accesso alla documentazione e a una corretta informazione;

b) rilevare sistematicamente i bisogni e il livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualità;

c) proporre adeguamenti e correttivi per favorire l'ammodernamento delle strutture, la semplificazione dei linguaggi e l'aggiornamento delle modalità con cui l'amministrazione si propone all'utenza;

d) collabora, in raccordo con l'ufficio competente, alle iniziative in materia di comunicazione di pubblica utilità.

2. Per le attività di cui al comma 1, gli uffici regionali sono tenuti a garantire la collaborazione e le informazioni richieste dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico, compreso l'accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici stessi.

3. L'Ufficio relazioni con il pubblico opera sul territorio, anche attraverso collegamento telematico, avvalendosi di strutture organizzative decentrate denominate "Sportello del cittadino", cui sono affidati i seguenti compiti:

a) fornire informazioni in ordine alle competenze degli uffici regionali e ogni altra utile notizia in ordine al funzionamento complessivo degli uffici regionali;

b) ricevere e verificare l'ammissibilità di richieste degli operatori sia pubblici sia privati diretti alle strutture centrali dell'amministrazione regionale e inoltrarla agli uffici competenti;

c) provvedere all'attività di ricerca e di analisi finalizzate alla evidenziazione delle esigenze dell'utenza e delle carenze rilevate nella erogazione dei servizi;

d) provvedere alle altre attività affidate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

4. Le strutture organizzative di cui al presente articolo sono costituite con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione istitutiva dello "Sportello" individua la sede operativa e ne stabilisce l'organico] (14).

 

(14) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 59, comma 8, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

 

Art. 17

Strutture di progetto.

[1. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di strutture temporanee, denominate "Strutture di progetto", per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entità e complessità, per la progettazione e la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali. Le Strutture di progetto operano tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diverse Aree.

2. Per le esigenze funzionali dell'Area del Consiglio regionale la Giunta delibera, su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, l'istituzione della Struttura di progetto di cui al comma 1.

3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza dei termini predeterminati con l'atto di costituzione e, comunque, con l'adempimento dei compiti affidati.

4. L'atto istitutivo delle Strutture di progetto indica la struttura operativa, fra quelle previste dalla presente legge, alla quale l'ufficio medesimo è equiparato e/o sottordinato] (15).

(15) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 59, comma 8, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

 

TITOLO III (16)

Disciplina della dirigenza regionale

Art. 18

Incarichi dirigenziali.

[1. Ciascuno dei dirigenti è di norma incaricato, secondo i criteri di cui ai successivi articoli e in conformità ai principi fissati dal C.C.N.L. dell'area della dirigenza, dell'esercizio di funzioni inerenti uno dei seguenti diversificati livelli di responsabilità:

a) dirigente Coordinatore di Area;

b) dirigente di Settore;

c) dirigente di Ufficio.

2. All'interno delle strutture organizzative così come definite dall'art. 7, possono essere attribuiti incarichi di direzione di programmi e progetti di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione.

3. L'incarico di "Capo Gabinetto" è equiparato a quello di "dirigente Coordinatore di Area".

4. I Coordinatori delle Aree di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b), punto 1, e c) assumono, rispettivamente, il titolo di "Segretario generale del Consiglio", "Segretario generale della Presidenza" e "Segretario generale della Giunta"].

 (16) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 18 a 21), è stato abrogato dall'art. 59, comma 8, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

 

Art. 19

Conferimento di incarichi dirigenziali.

[1. La Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, formula in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali a personale regionale con qualifica dirigenziale nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, applicando il criterio della rotazione, in base al possesso dei seguenti requisiti:

a) formazione culturale adeguata alle funzioni da affidare;

b) professionalità acquisita nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;

c) attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con le funzioni da attribuire, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

3. L'incarico di Coordinatore di Area può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione, assunte, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e nei limiti stabiliti dal C.C.N.L. dell'area della dirigenza, con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, di norma, una sola volta. Il trattamento economico, concordato di volta in volta fra le parti, è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti (17).

4. Oltre al termine naturale di cui al comma 3, l'incasso cessa di diritto dopo sessanta giorni dalla elezione rispettivamente della nuova Giunta e del Presidente del Consiglio. Se le funzioni di coordinatore vengono espletate da un dirigente regionale, lo stesso è sostituito temporaneamente da altro dirigente e, al termine dell'incarico, riassume la titolarità delle funzioni di provenienza.

5. Gli incarichi di Coordinatore di Area sono conferiti con atti della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, che contengono le linee di indirizzo politico generale, l'indicazione delle quote di bilancio di cui all'art. 10, le risorse umane e strumentali assegnate all'Area.

6. Gli incarichi di dirigente di Settore e/o di Ufficio sono conferiti dalla Giunta regionale. Per i Settori e/o Uffici del Consiglio, la Giunta conferisce gli incarichi su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

7. Gli incarichi di direzione di programmi e progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione, sono conferiti su proposta del dirigente sovraordinato, con atti monocratici del dirigente di Area, in relazione alle direttive generali impartite per ogni Area dagli organi di direzione politica.

8. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture e dei soggetti di cui si avvale nonché di quelle a cui deve rispondere.

9. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a termine, di norma per un periodo non superiore a tre anni o per un diverso periodo stabilito in relazione alla natura dell'incarico e sono rinnovabili.

10. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo concluso in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto nelle attività affidategli.

11. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali possono essere conferiti gli incarichi di cui al presente articolo a personale di qualifica funzionale equiparabile alla qualifica dirigenziale del ruolo regionale, proveniente dai ruoli di altra pubblica Amministrazione, in posizione di comando. Tali incarichi non possono superare la quota del cinque per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale] (18).

(17) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 2, comma 2, L.R. 4 agosto 2005, n. 7.

(18) Il titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 59, comma 8, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

 

Art. 20

Trattamento economico della dirigenza.

[1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale del comparto. Il trattamento economico accessorio, correlato alla tipologia degli incarichi previsti dall'art. 19, è determinato con apposito provvedimento di Giunta regionale.

2. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

a) complessità operativa della struttura;

b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;

c) dimensione e qualità dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.

3. La graduatoria delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.

4. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono effettuate entro sessanta giorni dalla data di istituzione delle strutture di cui alla presente legge.

5. Dalla data di adozione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi cessano di essere corrisposte le indennità di funzione previste dall'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 5 è abrogato l'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1 (Provvedimento provvisorio in materia di indennità di direzione e di funzione) ] (19).

 (19) Il titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 59, comma 8,L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

 

Art. 21

Nucleo di valutazione.

[1. Ai fini del miglioramento dell'area amministrativa nonché per la verifica dei risultati conseguiti da ciascun dirigente, è istituito un Nucleo di valutazione con il compito di considerare e verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie.

2. Il Nucleo di valutazione è composto da tre esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni all'Amministrazione regionale, da individuarsi anche mediante convenzione con ditte o società specializzate. È nominato con deliberazione della Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e rimane in carica per un periodo di tre anni.

3. Il Nucleo ha sede presso la Presidenza della Giunta, opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture e risponde della propria attività esclusivamente agli organi di direzione politica. Per l'espletamento dei compiti istituzionali del Nucleo viene assegnato, con decreto del Presidente della Giunta, di personale.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun dirigente presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La relazione è rimessa al dirigente del Settore sovraordinato.

5. Nei successivi trenta giorni, il dirigente Coordinatore di Area trasmette al Nucleo di valutazione, sulla scorta della documentazione di cui al comma 4, unitamente a una propria relazione generale sull'andamento, nell'anno precedente, dell'Area cui è preposto e delle singole articolazioni organizzative a essa interne. Per l'Area del Consiglio, la relativa documentazione è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che provvede al successivo invio alla Giunta regionale.

6. Il Nucleo determina annualmente, anche su indicazione della Giunta regionale, i parametri di riferimento del controllo nonché le modalità cui devono attenersi i dirigenti per le relazioni di cui ai commi 4 e 5. Ai fini della verifica, il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere relazioni integrative e procedere ad audizioni informative anche in contraddittorio. Annualmente il Nucleo elabora e inoltra un rapporto di gestione al Presidente della Giunta, che lo illustra al Consiglio regionale in sede di discussione dei documenti di bilancio.

7. Con regolamento consiliare (20), su proposta della Giunta regionale, sono disciplinati:

a) le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione;

b) i sistemi di valutazione;

c) la relazione interattiva con la struttura di raccordo e monitoraggio istituita nell'Area di coordinamento della "Giunta regionale" per il controllo di gestione e le corrispondenti strutture strumentali istituite presso ciascuna Area di coordinamento] (21).

(20) Vedi, al riguardo, il Reg. 20 marzo 2001, n. 3.

(21) Il titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art.59, comma 8, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto articolo.

 

TITOLO IV

Pianta organica

Art. 22

Dotazione organica della Regione Puglia.

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali della Regione Puglia, determinata sulla base della ricognizione di tutto il personale in servizio e della rilevazione dei carichi di lavoro, come previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinata secondo la Tabella "A" allegata alla presente legge, afferente alle strutture organizzative del Consiglio e della Giunta.

2. La dotazione organica della qualifica unica dirigenziale viene determinata in n. 500 posti in conseguenza di una riduzione del dieci per cento rispetto al personale con qualifica dirigenziale in servizio alla data del 31 agosto 1993. Successivamente all'adozione degli atti di organizzazione di cui all'art. 8 della presente legge, viene determinata la dotazione organica definitiva della qualifica dirigenziale, provvedendo a eventuale ulteriore riduzione conseguente al riordino delle strutture e alla nuova ripartizione delle competenze.

3. In relazione ai vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, l'organo istituzionale competente provvede all'adeguamento dell'organico globale di cui alla Tabella "A", con specifico riferimento ai processi di delega o trasferimento di funzioni, all'evoluzione della domanda di servizi, all'evoluzione istituzionale nonché alle conseguenti esigenze organizzative. In ogni caso, l'aumento o la diminuzione dell'organico devono essere funzionali alle ristrutturazioni organizzative e conseguenti alle rilevazione dei carichi di lavoro. Tali operazioni sono effettuate previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Qualora l'adeguamento dell'organico comporti maggiori oneri finanziari si provvede con legge di variazione al bilancio.

Art. 23

Inquadramento del personale non di ruolo.

1. Entro i limiti della dotazione organica della Regione, stabilita dalla Tabella "A" di cui all'art. 22, e previo superamento di prova concorsuale, la Giunta regionale provvede all'inquadramento nel ruolo unico regionale delle seguenti categorie di personale non di ruolo già retribuite con oneri a carico del bilancio regionale:

a) n. 164 operai addetti alle attività forestali già con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 27 maggio 1982, n. 22 (Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della Regione Puglia);

b) n. 48 operai addetti alle medesime attività forestali che hanno comunque maturato il diritto al passaggio a tempo indeterminato nel rapporto di lavoro con la Regione (22);

c) n. 55 operai a tempo indeterminato addetti ai servizi irrigui di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1994, n. 32, nonché a sentenze passate in giudicato ed eseguite con provvedimenti della Giunta regionale (23);

d) n. 2 unità di personale già dipendente dalla Regione e riassunto in servizio in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali;

e) n. 7 unità di personale ex legge 1° giugno 1977, n. 285 in servizio presso gli uffici della Regione e non ancora collocato in ruolo ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138;

f) n. 10 unità di personale ex legge 1° giugno 1977, n. 285, attualmente in servizio presso la Regione in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, non ancora collocati in ruolo ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138.

2. Con atto della Giunta regionale vengono stabiliti i posti messi a concorso per ciascuna qualifica funzionale, i relativi profili professionali, la composizione delle Commissioni di concorso nonché le modalità e i contenuti delle prove concorsuali.

(22) Vedi, anche, l'art. 2, L.R. 10 ottobre 2003, n. 23.

(23) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 7, comma 2, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

 

Art. 24

Inquadramento nel ruolo regionale del personale appartenente alle categorie protette ex legge 2 aprile 1968, n. 482 in servizio presso la Regione.

1. Nei limiti della dotazione organica della Regione stabilita dalla Tabella "A" di cui all'art. 22, il personale appartenente alle categorie protette ex legge 2 aprile 1968, n. 482, di II qualifica funzionale (n. 23) e IV q.f. (n. 30), in servizio presso la Regione Puglia da data antecedente al 31 dicembre 1991 per effetto di decisioni giurisdizionali cautelari, è inquadrato nel ruolo unico del personale della Regione Puglia dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Previo formale provvedimento di Giunta regionale, il rapporto di lavoro con le unità di personale di cui al comma 1, regolato ex art. 14, C.C.N.L./95, è costituito sulla base della corrispondente qualifica già rivestita nel rapporto di lavoro con la Regione e nel rispetto delle aliquote complessive previste dal comma 1 dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

3. Successivamente all'inquadramento del personale di cui al presente articolo, ai fini delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 36 e dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3-bis. Il personale di cui al comma 1 può partecipare alle procedure concorsuali previste dagli artt. 30 e 32 della presente legge (24).

(24) Comma aggiunto dal primo comma, dell'art. 66, L.R. 6 maggio 1998, n. 14, indicato erroneamente come comma 3.

 

Art. 25

1. Le procedure di cui all'art. 90 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23, sono definitivamente concluse e sono fatti salvi gli atti amministrativi esecutivi e la medesima norma è abrogata.

 

Art. 26

Dotazione organica degli enti strumentali.

1. Il ruolo dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Regione Puglia (E.R.S.A.P.) è soppresso in conseguenza di quanto disposto dall'art. 35 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nel ruolo organico della Regione Puglia con decorrenza dalla data di soppressione dell'Ente e ricompreso, con la qualifica funzionale in godimento, nella Tabella "A" di cui all'art. 22. Lo stesso personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico e previdenziale acquisiti alla data di trasferimento.

2. Le dotazioni organiche degli Enti per il diritto agli studi universitari (E.D.I.S.U.) di cui all'art. 41 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari) sono provvisoriamente determinate secondo le allegate Tabelle "B" e "C" afferenti rispettivamente agli E.D.I.S.U. di Bari e Lecce.

3. La dotazione organica del ruolo regionale delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.) di cui all'art. 26 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217) è determinata secondo l'allegata Tabella "D" afferente complessivamente alle Aziende di Promozione Turistica delle province di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

 

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 27

Norma di perequazione.

1. Ai sensi e per gli effetti dall'art. 28 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, va considerato utile il servizio prestato dal 15 aprile 1981 al 31 dicembre 1982 presso gli uffici regionale da parte del personale di cui alla legge regionale 28 gennaio 1981, n. 12 e alla legge regionale 28 gennaio 1981, n. 13 cui detta norma non è stata ancora applicata.

 

Art. 28

(25).

 (25) Articolo abrogato dal primo comma, lett. a), dell'art. 1, L.R. 4 febbraio 1997, n. 8.

 

Art. 29

Attività informatica.

1. Ai fini del miglioramento dell'erogazione dei servizi, della trasparenza dell'azione amministrativa, dell'accesso facilitato alle informazioni a supporto delle decisioni pubbliche, del contenimento dei costi dell'azione amministrativa, in sintonia con le previsioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la Regione intende provvedere con proprio personale dipendente alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati a integrazione e potenziamento delle attuali attività informatiche per:

a) definire un sistema informatico aperto e in grado di dialogare con i sistemi informativi dell'Amministrazione pubblica e dell'Unione europea in modo da consentire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi locali e remoti;

b) garantire il rispetto degli standard di elaborazione dati definiti in armonia con le normative comunitarie;

c) promuovere l'accesso alle informazioni, nelle modalità definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte dei cittadini, degli enti locali, delle imprese e dei titolari di professioni.

Art. 30

Istituzione dei profili professionali dell'Area informatica.

1. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla Tabella "A" della presente legge, sono istituiti i seguenti profili professionali dell'Area informatica:

a) n. 5 posti del profilo professionale di "Analista di sistema" della VIII qualifica funzionale;

b) n. 15 posti del profilo professionale di "Analista di procedura" della VIII qualifica funzionale;

c) n. 30 posti del profilo professionale di "Analista" della VII qualifica funzionale;

d) n. 72 posti del profilo professionale di "Programmatore" della VI qualifica funzionale;

e) n. 630 posti del profilo professionale di "Addetto alla registrazione dei dati" della V qualifica funzionale.

2. Alla copertura dei posti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge regionale 4 maggio 1990, n. 22, si provvede mediante l'attribuzione del profilo - nell'ambito della qualifica funzionale posseduta - ai dipendenti di ruolo che svolgono funzioni proprie dei profili dell'Area informatica individuati nella Tabella 3 allegata alla stessa legge regionale 4 maggio 1990, n. 22.

3. I posti non coperti per effetto del comma 2 sono attribuiti a personale dipendente appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso dei requisiti culturali previsti dalla tabella 3 allegata alla stessa legge regionale 4 maggio 1990, n. 22, mediante concorso per titoli e colloquio. Qualora risulti un numero di candidati inferiore al numero dei posti da coprire, al concorso sono ammessi i dipendenti di ruolo appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore al posto da coprire, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale di appartenenza e che abbiano svolto funzioni ricomprese nello stesso profilo professionale per almeno tre anni, anche con compiti di responsabilità di Unità operativa per la gestione di banche dati (26).

4. I posti di "Addetto alla registrazione dati" della qualifica funzionale V di cui alla lettera e) del comma 1 sono attribuiti ai vincitori del corso-concorso con colloquio e prova pratica finale riservato a personale dipendente appartenente alle qualifiche funzionali inferiori in possesso dei requisiti culturali previsti dalla Tabella 3 allegata alla legge regionale 4 maggio 1990, n. 22.

5. Al corso-concorso di cui al comma 4 sono ammessi un numero di candidati pari al numero dei posti da attribuire aumentato del venti per cento. In caso di carenza del numero di candidati necessari, sono ammessi al corso-concorso i dipendenti che già svolgono funzioni di addetto alla registrazione dati in sistemi informatici e/o che abbiano espletato mansioni di dattilografia.

6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari per l'espletamento delle procedure di inquadramento e per lo svolgimento dei concorsi e/o corsi-concorsi previsti dal presente articolo, previo confronto con le Organizzazioni sindacali.

7. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di accesso.

 

(26) Comma così sostituito dal primo comma, lett. b), dell'art. 1, L.R. 4 febbraio 1997, n. 8.

 

Art. 31

Prima istituzione della quinta qualifica funzionale.

1. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla Tabella "A", i posti di quinta qualifica funzionale sono così suddivisi:

a) n. 170 posti da destinarsi a profili professionali attinenti a funzioni tecniche e di vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e dell'allegato "A" del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

b) n. 630 posti per il profilo professionale di "Addetto alla registrazione dei dati" di cui all'art. 30, comma 1, lettera c).

2. I posti di quinta qualifica funzionale di cui al comma 1, lettera a), sono attribuiti con le procedure previste dall'art. 32.

 

Art. 32

Prima copertura delle vacanze di organico.

(giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 373 del 23-07-2002

T.A.R. Bari

Sez. II, sent. n. 4527 del 22-10-2001, P.S. c. Regione Puglia

T.A.R. Bari

Sez. II, sent. n. 2610 del 21-06-2004, Patrono c. Regione Puglia

 

 

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale determina il numero dei posti vacanti del ruolo organico di ciascuna qualifica, così come determinati dalla Tabella "A" di cui all'art. 22. Sempre in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima della attivazione del processo di trasferimento di funzioni al sistema delle Autonomie locali, si provvede alla loro copertura secondo le modalità di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalla successiva legge regionale 13 aprile 1988, n. 13, art.61 e legge regionale 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2, in quanto detta norma non è mai stata applicata dalla Regione Puglia (27).

2. I posti risultanti vacanti in ogni qualifica funzionale, in progressione successiva, a partire dall'ottava e fino alla terza qualifica funzionale, sono coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami ovvero, per le qualifiche della quinta all'ottava, mediante corsi-concorso riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale di appartenenza; per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore, ai sensi dell'art. 35, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 (28).

3. Nel computo dei posti vacanti di cui al comma 1 non sono considerati quelli destinati ai profili professionali individuati ai sensi degli artt. 23, 24 e 30 e comma 1 dell'art. 26 (29).

4. Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al comma 2 i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale per effetto dell'art. 26, comma 1, che avevano effettuato i concorsi di cui all'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 nell'ente di provenienza.

5. Le norme di cui al presente articolo potranno essere applicate per il personale degli Enti per il diritto agli studi universitari (E.D.I.S.U.) e delle Aziende di promozione turistica di cui all'art. 26, commi 2 e 3, che non ha beneficiato delle stesse disposizioni presso gli enti del precedente ordinamento entro i limiti delle dotazioni organiche di ciascun ente strumentale definite rispettivamente dalla legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari) e dalla legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento amministrazione turistica regionale) (30).

 

(27) La Corte costituzionale, con sentenza 10-23 luglio 2002, n. 373 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, in combinato disposto con l'art. 39, L.R. 9 maggio 1984, n. 26, nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno.

(28) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il primo comma dell'art. 1, L.R. 30 marzo 1999, n. 15.

(29) Comma così modificato dal primo comma, lett. a), dell'art. 68, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

(30) Comma così sostituito dal primo comma, lett. c), dell'art. 68, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

 

Art. 33

Compimento procedura concorsuale.

1. Adempimento di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, il contingente della II qualifica dirigenziale viene stabilito in n. 72 posti così come determinati dal bando di concorso indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 maggio 1987, n. 467. Lo stesso concorso è portato a compimento, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi della presente legge, le strutture non assegnate ai vincitori cessati dal servizio attivo sono conferite ai dirigenti secondo l'ordine di collocazione in graduatoria.

 

Art. 34

Abrogazione e rinvio.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.

2. In particolare, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art. 8, oltre alle disposizioni individuate dall'art. 20 della presente legge, sono abrogati:

a) il Titolo II (Uffici del Consiglio regionale), a eccezione dell'art. 9 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, così come modificato dall'articolo unico della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Segreterie particolari del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e del Comitato per il piano); il Titolo III (Uffici della Giunta regionale), a eccezione degli artt. 21 e 23 relativi alla disciplina delle Segreterie particolari del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori; il Titolo IV (Uffici degli organi di controllo sugli atti degli enti locali e Uffici regionali del Contenzioso) e il Titolo V (Principi dell'ordinamento amministrativo), nonché gli artt. 39 (Attribuzioni del Coordinatore di Settore), 40 (Attribuzioni del Coordinatore di Ufficio), 42 (Attribuzioni del personale della 7ª fascia funzionale), 49 (Nomina dei coordinatori), 50 (Accesso alle fasce funzionali) e 51 (Mansioni) della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18;

b) l'art. 11 (Funzioni di coordinamento) della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16;

c) gli artt. 12 (Funzione dirigenziale), 13 (Attribuzioni e compiti dei dirigenti), 14 (Responsabilità dei dirigenti), 15 (Prima qualifica funzionale dirigenziale), 16 (Seconda qualifica funzionale dirigenziale) e 17 (Funzione di coordinamento) della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26;

d) gli artt. 39 (Principi generali), 40 (Mobilità dei dirigenti), 41 (Responsabilità dei dirigenti), 42 (Accesso alle qualifiche dirigenziali) e 43 (Contingente della I qualifica dirigenziale) della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13;

e) l'art. 38 (Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali) della legge regionale 4 maggio 1990, n. 22;

f) [la legge regionale 31 dicembre 1991, n. 16 "Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37" (Elevazione limiti di età per collocamento a riposo dirigenti della Regione Puglia)] (31).

3. Dalla medesima data di cui al comma 2 sono altresì soppresse tutte le strutture costituite ai sensi di legge regionali o altre disposizioni regionali di disciplina settoriale.

(31) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, L.R. 8 marzo 2000, n. 5. In pari tempo il suddetto comma 2 ha nuovamente abrogato la L.R. 31 dicembre 1991, n. 16.

 

Art. 35

Norma finanziaria.

1. La spesa necessaria per la nuova dotazione organica è di lire 170.534.411.940.

2. Gli oneri finanziari complessivi necessari per l'applicazione della presente legge dovranno essere comunque contenuti nei limiti di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ossia della spesa per la retribuzione determinata al 31 agosto 1993, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ammontante a lire 174.935.313.800.

 

Tabella "A" (32)

(Art. 22, comma 1)

 

 

 

 

 

Dotazione organica della Regione Puglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Qualifica seconda posti 

n. 

150 

 

- Qualifica terza posti 

n. 

700 

 

- Qualifica quarta posti 

n. 

400 

 

- Qualifica quinta posti 

n. 

800 

 

- Qualifica sesta posti 

n. 

1.200 

 

- Qualifica settima posti 

n. 

1.000 

 

- Qualifica ottava posti 

n. 

750 

 

- "Dirigente" posti 

n. 

500 

 

 

 

 

 

Totale posti 

n. 

5.500 

 

 (32) A norma di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L.R. 8 marzo 2000, n. 5 i posti resi vacanti in applicazione della stessa legge sono portati in diminuzione dalla corrispondente datazione organica (qualifica "dirigente" di cui alla presente tabella.

 

Tabella "B"

(Art. 26, comma 2)

 

Dotazione organica Ente Diritto agli Studi Universitari di Bari 

 

 

 

- Qualifica seconda posti 

n. 

 

- Qualifica terza posti 

n. 

25 

 

- Qualifica quarta posti 

n. 

150 

 

- Qualifica quinta posti 

n. 

-- 

 

- Qualifica sesta posti 

n. 

27 

 

- Qualifica settima posti 

n. 

17 

 

- Qualifica ottava posti 

n. 

 

- "Dirigente" posti 

n. 

 

 

 

 

 

Totale posti 

n. 

229 

 

 

Tabella "C"

(Art. 26, comma 2)

 

Dotazione organica Ente Diritto agli Studi Universitari di Lecce 

 

 

 

- Qualifica seconda posti 

n. 

 

- Qualifica terza posti 

n. 

17 

 

- Qualifica quarta posti 

n. 

10 

 

- Qualifica quinta posti 

n. 

-- 

 

- Qualifica sesta posti 

n. 

10 

 

- Qualifica settima posti 

n. 

 

- Qualifica ottava posti 

n. 

 

- " Dirigente" posti 

n. 

 

 

 

 

 

Totale posti 

n. 

54 

 

 

Tabella "D"

(Art. 26, comma 3)

 

Ruolo unico regionale Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) 

 

 

 

- Qualifica seconda posti 

n. 

15 

 

- Qualifica terza posti 

n. 

 

- Qualifica quarta posti 

n. 

32 

 

- Qualifica quinta posti 

n. 

 

- Qualifica sesta posti 

n. 

57 

 

- Qualifica settima posti 

n. 

12 

 

- Qualifica ottava posti 

n. 

14 

 

- "Dirigente" posti 

n. 

 

 

 

 

 

Totale posti 

n. 

140