ARTICOLO 1
La presente legge è stata abrogata
dall'art. 20,
comma 2, L.R.
23 giugno 2006, n. 17.
Art. 1
Oggetto della
legge.
[1. La presente legge
disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni ai
sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, connesse alla gestione del demanio marittimo, nella fase di prima
attuazione della relativa attività funzionale, nonché l'esercizio delle funzioni
conferite alle Regioni in materia di demanio marittimo dell'articolo 105 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le quali vengono mantenute in capo
alla Regione Puglia] (3).
(giurisprudenza)
Art. 2
Modalità per
l'esercizio delle funzioni delegate.
[1. Le funzioni amministrative
di cui all'articolo 1 sono espletate dalla Regione in conformità delle
disposizioni del codice di navigazione, del relativo regolamento di esecuzione,
parte marittima, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 e delle altre disposizioni nazionali legislative e
regolamentari vigenti in materia.
2. Per l'esercizio delle
funzioni delegate, fino alla definizione dell'assetto operativo del settore, la
Regione si avvale di strutture interne o delle capitanerie di porto e degli
uffici da esse dipendenti sulla base di apposita convenzione da stipularsi,
secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
535, convertito con modificazioni della legge 32 dicembre 1996, n. 647.
3. Le funzioni amministrative
di competenze regionale sono esercitate dalla Giunta regionale o dall'Assessore
competente in materia di demanio marittimo, se delegato, mediante apposita
struttura organizzativa da istituire nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7. Nell'ambito
dell'attività istruttoria dell'azione amministrativa delegata e/o conferita alla
Regione, i pareri di cui all'articolo 12 del regolamento del codice di
navigazione in vigore sono rilasciati dagli uffici regionali competenti.
4. L'attività di vigilanza o le
istruttorie per i provvedimenti di regolarizzazione dell'uso improprio delle
aree demaniali marittime, fino alla completa operatività della struttura
organizzativa prevista in materia, possono essere svolte dai soggetti
convenzionati per l'esercizio delle funzioni in materia delegate di cui al comma
2, sulla base dei regolamenti approvati dalla Giunta regionale.
5. L'ammontare dell'imposta
regionale sui canoni delle concessioni demaniali marittime è determinato nella
misura del dieci per cento del canone.
6. Per l'esercizio finanziario
1999 non si applica l'imposta regionale di cui al comma 5] .
Art. 3
Piano di
utilizzazione del demanio marittimo.
[1. Su proposta della Giunta
regionale, il Consiglio approva il piano di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo, previsto dall'articolo 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 494. La
Giunta regionale predispone gli atti necessari ed emana apposite direttive per
la redazione del piano nel rispetto degli adempimenti previsti da comma 3 dello
stesso articolo 6.
2. Fino all'approvazione del
piano di cui al comma 1, la Giunta regionale, previo parere della competente
Commissione consiliare, emana le direttive intese ad individuare le condizioni
alle quali è subordinato il rilascio delle nuove concessioni demaniali
marittime] .
Art. 4
Norma
finanziaria.
[1. Alla spesa derivante
dall'attuazione della presente legge, valutata per l'esercizio finanziario 1999
in lire di 100 milioni, si fa fronte quanto a lire 50 milioni con lo
stanziamento iscritto nel capitolo n. 003690 e quanto a lire 50 milioni con lo
stanziamento iscritto nel capitolo n. 003692 del medesimo bilancio regionale per
l'esercizio 1999.
2. Per gli esercizi successivi
al 1999 si provvede con appositi stanziamenti nei pertinenti capitoli] .