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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1999
Numero
9
Data
11/02/1999
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 17 febbraio 1999, n. 16.
Allegati
Nessun allegato

 



 

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria di competenza della Regione o enti delegati fissando, laddove mancante, la misura del minimo edittale, fermo restando quella massima già determinata dalla legislazione statale con successivi adeguamenti.

 

Art. 2

(Misure igieniche contro le mosche)

1. La mancata predisposizione delle misure igienico-sanitarie previste dal decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928 (norme obbligatorie per l’attuazione della legge 24 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a lire 400 mila.

 

Art. 3

(Vigilanza sulle carni)

1. L’inosservanza delle disposizioni sulla vigilanza sanitaria delle carni prevista dal regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (regolamento per la vigilanza sanitaria sulle carni) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

 

Art. 4

(Carni avicunicole)

1. L’inosservanza degli artt. 4 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 (disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina) nonché delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 (regolamento per l’attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia veterinaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

 

Art. 5

(Carni congelate)

1. L’inosservanza dell’art. 13 del decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, di concerto con il Ministro per la sanità e il Ministro per l’agricoltura e le foreste, 3 febbraio 1977 (regolamento di esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1977, n. 63) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 830 mila a lire 5 milioni.

 

Art. 6

(Lavorazione e/o confezionamento di prodotti surgelati)

1. Chiunque lavora o confeziona prodotti alimentari surgelati in locali dai quali non sono stati allontanati i rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

 

Art. 7

(Lavorazione e commercio dei cereali, sfarinati, pane e paste alimentari)

1. L’inosservanza degli artt. 1, 2, 3, 5, 10, 12 (comma 2), 18, 27, 34 e 36 (comma 2) della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni.

2. L’inosservanza degli artt. 7 (ultimo comma), 16, 17, 20 (commi 2, 3 e 4), 21, 22 (ultimo comma), 24 (commi 2 e 3), 26, 33 (ultimo comma) della legge n. 580 del 1967 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a lire 600 mila.

3. L’inosservanza delle disposizioni della legge n. 580 del 1967 diverse da quelle indicate nei precedenti commi e del relativo regolamento di esecuzione nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dalla citata legge n. 580 del 1967 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 3 milioni.

 

Art. 8

(Produzione e vendita del latte)

1. L’inosservanza degli artt. 1, 19, 20, 22, 24, 45 (comma 7, lett. a) e 46 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

 

Art. 9

(Stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, deposito di sostanze alimentari e depositi di coloranti e additivi)

1. L’inosservanza delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dai regolamenti delle leggi speciali è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

 

Art. 10

(Libretto di idoneità sanitaria e obblighi del titolare degli esercizi di produzione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari)

1. L’inosservanza dell’art. 14, comma 1, della legge n. 283 del 1962 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 mila a lire 60 mila.

2. L’inosservanza dell’art. 14, comma 2, della legge n. 283 del 1962 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 25 mila a lire 150 mila.

 

Art. 11

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e nella legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 successivamente modificata con legge regionale 31 novembre 1977, n.36.

 

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Le sanzioni e le ammende previste dalla presente legge sono versate sul capitolo di nuova istituzione 1012014 "Sanzioni amministrative previste da leggi regionali".