(1) Vedi, anche, quanto disposto dal
primo comma dell'art. 1, L.R.
17 agosto 1977, n. 26 e dal comma 6 dell'art. 7, L.R.
25 agosto 2003, n. 12.
Art. 1
1. È istituito presso ogni capoluogo di provincia l’ufficio
regionale del contenzioso.
2. All’ufficio di cui al comma 1 sono demandate
le seguenti competenze:
a) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti
in relazione alle violazioni della legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri
della Regione);
b) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e
ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative, di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), nelle materie
trasferite o delegate alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo
comma, della Costituzione.
c) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e
ogni altro adempimento attinente al recupero dei crediti regionali, con le
modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
(2)
(2) Il presente articolo,
già sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R.
15 novembre 1977, n. 36, è stato poi nuovamente così sostituito
dall’art. 11,
comma 1, lettera a), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. È istituito
presso ogni capoluogo di Provincia l'Ufficio regionale del Contenzioso.
Ad esso sono demandate le seguenti competenze:
1) istruttoria ed emanazione
dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della
legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1;
2) istruttoria ed emanazione
dei provvedimenti di cui al successivo art. 9 in relazione alle violazioni della
normativa regionale sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la
vendita al dettaglio;
3) istruttoria delle
controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di
diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari [soppressi dall'art.
29, primo comma, lettera d), L.R.
20 luglio 1984, n. 36] ed istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza,
rese obbligatorie da particolari disposizioni di leggi e di statuti, comprese
quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del R.D. 19
novembre 1889, n. 6535;
4) istruttoria, emanazione dei
provvedimenti ed ogni altro adempimento attinente alle
controversie amministrative nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai
sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.».
Art. 2
1. I provvedimenti di cui alla lettera a) del
comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:
a) avviso premonitorio con il quale il
trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15
giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonché della pena
pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme
tributarie;
b) ordinanza adottata con le modalità delle
norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato approvato con regio decreto 639/1910, con la quale l’Ufficio
regionale del contenzioso, decorso inutilmente il termine di cui sopra,
determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di
valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni
economiche e familiari.
2. Entro trenta giorni dalla data di notifica
dell’ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente
della Giunta regionale solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto
risulti superiore a euro 25,82. Il Presidente della Giunta regionale decide con
proprio decreto.
3. Avverso l’ordinanza inoppugnabile e non
impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammesso
il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre centottanta
giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge
valgono le norme contenute nella L.R.
n. 1/1972.
5. I provvedimenti di cui alla lettera b) del
comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:
a) ordinanza, con la quale l’Ufficio regionale
del contenzioso, ritenendo fondato l’accertamento, determina in concreto la
somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
all’autore della violazione e alle persone che sono obbligate in solido, sulla
base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità di costoro, alle
loro condizioni economiche e familiari;
b) ordinanza motivata di archiviazione degli
atti, dandone integrale comunicazione all’organo che ha redatto il rapporto, nel
caso in cui, d’ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l’Ufficio
regionale del contenzioso ritenga infondato l’accertamento degli organi di
vigilanza.
6. I provvedimenti di cui alla lettera c) del
comma 2 dell’ articolo 1 assumono la forma di ordinanza adottata con le modalità
delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 639/1910.
7. L’emissione di tutti i provvedimenti indicati
nei commi precedenti spetta al dirigente dell’Ufficio regionale del contenzioso
territorialmente competente.
8. Il dirigente del Servizio contenzioso
amministrativo, per specifiche esigenze di servizio, può delegare per un tempo
determinato, con atto scritto e motivato, l’emanazione degli atti applicativi
della presente legge a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate
nell’ambito delle strutture ad essi affidate.
9. Ferme restando le attività di direzione,
coordinamento e controllo proprie della funzione e del livello, il dirigente del
Servizio contenzioso amministrativo può liberamente revocare l’autorizzazione,
in tutto o in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche
relativamente a una singola questione . (3)
(3) Articolo così
sostituito dall’art. 11,
comma 1, lettera b), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. I provvedimenti
di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo assumono la forma di:
1) avviso premonitorio, con il
quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento,
entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonchè della
pena pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle
norme tributarie e della pena pecuniaria fissa di L. 30.000 quando si procede
per infrazione alla normativa sull'orario dei negozi e delle altre attività
esercenti la vendita al dettaglio;
2) ordinanza, con la quale
l'Ufficio, decorso inutilmente il termine (di cui sopra, determina in concreto
la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla
personalità del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari).
Entro 30 giorni dalla notifica
dell'ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente
della Giunta Regionale, solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto,
risulti superiore a L. 50.000. Il Presidente della Giunta Regionale decide con
proprio decreto.
Avverso l'ordinanza
inoppugnabile e non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta
regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non
oltre 180 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo.
Per quanto non previsto dalla
presente legge valgono le norme contenute nella legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1 o, in quanto applicabili, quelle
contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4.».
Art. 3
[Ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 la Commissione prevista
dall'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed
integrazioni, ha sede presso l'Ufficio provinciale del Contenzioso.
Di essa fanno parte il dirigente l'Ufficio, con
funzioni di Presidente, il medico provinciale e il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione. (4)
Le funzioni di segretario sono esercitate da un
impiegato dell'Ufficio del Contenzioso di carriera non inferiore a quella di
concetto.
La costituzione della Commissione avviene con
decreto del Presidente della Giunta regionale. Col medesimo decreto sono
nominati i membri supplenti ed il vice segretario della Commissione, da
scegliersi quest'ultimo, fra il personale in servizio presso l'Ufficio del
Contenzioso, di carriera non inferiore a quella esecutiva.
La Commissione, dopo l'esame delle controversie
di cui al n. 3) del precedente art. 1, formula per ciascuna di esse un parere,
in conformità del quale il Presidente della Giunta regionale deve decidere con
proprio decreto.
Ove l'avviso dei due organi dovesse divergere,
compete al Presidente della Giunta regionale la determinazione finale, dopo aver
sentito il parere vincolante della Giunta Regionale.
Il provvedimento è definitivo. Contro di esso è
ammesso ricorso solo per motivi di legittimità] . (5)
(4) Il secondo comma
dell'art. 8, L.R.
20 luglio 1984, n. 36 così dispone: «Il responsabile del servizio di
igiene pubblica dell'unità sanitaria locale sostituisce il medico provinciale e
l'ufficiale sanitario in tutti gli organismi, comitati, collegi e commissioni
per cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi in qualità di
presidente o componente». Vedi, anche, quanto disposto dalla lettera b) del
comma 1 dell'art. 29 della stessa legge.
(5) Articolo soppresso
dall’art. 11,
comma 1, lettera c), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 4
1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione
previsti dalla legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri
della regione), le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui
all’articolo 1, nonché quelle dovute per effetto della legge
regionale 2 aprile 1981, n. 24 (Azioni di rivalsa sanitaria), sono
corrisposte mediante versamento sul conto corrente dell’Ufficio regionale del
contenzioso competente territorialmente.
2. Per la riscossione coattiva l’Ufficio
regionale del contenzioso si avvale delle norme contenute nel testo unico delle
norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
R.D. 639/1910, ovvero mediante ruolo affidato ai concessionari di cui
all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337). (6)
(6) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 2, L.R.
15 novembre 1977, n. 36 e dall'art. 41, L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4.
1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri
della Regione), le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui ai numeri
2) e 4) dell'articolo 1, nonché quelle dovute per effetto della legge
regionale 15 dicembre 1976, n. 27 (Norme per l'esercizio del diritto
di surroga e dell'azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilità
di terzi, delle spese di spedalità anticipate dalla Regione), sono corrisposte
mediante versamento alla Tesoreria regionale con le modalità da stabilirsi con
delibera della Giunta regionale.
2. Per la riscossione coattiva
la Regione si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante ruolo affidato ai
concessionari di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediate ruolo,
a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).».
Art. 5
... (7)
(7) Articolo abrogato dal primo comma
dell'art. 4, L.R.
15 dicembre 1976, n. 27.
Art. 6
Alla spesa occorrente per il primo impianto degli uffici sarà
provveduto con atti deliberativi della Giunta regionale, mediante prelievo
dell'importo occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.
Per gli anni finanziari successivi la spesa occorrente sarà
prevista sui capitoli di bilancio riguardanti, per l'amministrazione generale,
le spese per il personale in attività di servizio e le spese per l'acquisto di
beni e servizi.
Alla copertura dell'onere si farà fronte con le maggiori
entrate, tenuto conto dei proventi per pene pecuniarie e dell'incremento nel
gettito dei tributi propri.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60
dello statuto della Regione Puglia.
Art. 8
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.