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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
8
Data
31/03/1973
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Istituzione in ogni Provincia dell' Ufficio regionale del Contenzioso.
Note
(*) Il procedimento sanzionatorio previsto dalla presente legge non ha luogo nei casi in cui la pena pecuniaria, nel minimo edittale, risulti complessivamente inferiore a L. 500, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 17 agosto 1977, n. 26 "Modifica alla l.r. 31.3.73, n. 8". Pubblicata nel B.U.R.Puglia 31 marzo 1973, n. 8
Allegati
Nessun allegato

 



(1)  Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 17 agosto 1977, n. 26 e dal comma 6 dell'art. 7, L.R. 25 agosto 2003, n. 12.

 

Art. 1

1. È istituito presso ogni capoluogo di provincia l’ufficio regionale del contenzioso.

2. All’ufficio di cui al comma 1 sono demandate le seguenti competenze:

a) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti in relazione alle violazioni della legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

b) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), nelle materie trasferite o delegate alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.

c) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e ogni altro adempimento attinente al recupero dei crediti regionali, con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 . (2)

(2) Il presente articolo, già sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 15 novembre 1977, n. 36, è stato poi nuovamente così sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. È istituito presso ogni capoluogo di Provincia l'Ufficio regionale del Contenzioso. Ad esso sono demandate le seguenti competenze:

1) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1;

2) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 9 in relazione alle violazioni della normativa regionale sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;

3) istruttoria delle controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari [soppressi dall'art. 29, primo comma, lettera d), L.R. 20 luglio 1984, n. 36] ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di leggi e di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del R.D. 19 novembre 1889, n. 6535;

4) istruttoria, emanazione dei provvedimenti ed ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.».

 

Art. 2

1. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:

a) avviso premonitorio con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonché della pena pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme tributarie;

b) ordinanza adottata con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 639/1910, con la quale l’Ufficio regionale del contenzioso, decorso inutilmente il termine di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari.

2. Entro trenta giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto risulti superiore a euro 25,82. Il Presidente della Giunta regionale decide con proprio decreto.

3. Avverso l’ordinanza inoppugnabile e non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella L.R. n. 1/1972.

5. I provvedimenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:

a) ordinanza, con la quale l’Ufficio regionale del contenzioso, ritenendo fondato l’accertamento, determina in concreto la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione e alle persone che sono obbligate in solido, sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità di costoro, alle loro condizioni economiche e familiari;

b) ordinanza motivata di archiviazione degli atti, dandone integrale comunicazione all’organo che ha redatto il rapporto, nel caso in cui, d’ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l’Ufficio regionale del contenzioso ritenga infondato l’accertamento degli organi di vigilanza.

6. I provvedimenti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’ articolo 1 assumono la forma di ordinanza adottata con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 639/1910.

7. L’emissione di tutti i provvedimenti indicati nei commi precedenti spetta al dirigente dell’Ufficio regionale del contenzioso territorialmente competente.

8. Il dirigente del Servizio contenzioso amministrativo, per specifiche esigenze di servizio, può delegare per un tempo determinato, con atto scritto e motivato, l’emanazione degli atti applicativi della presente legge a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate nell’ambito delle strutture ad essi affidate.

9. Ferme restando le attività di direzione, coordinamento e controllo proprie della funzione e del livello, il dirigente del Servizio contenzioso amministrativo può liberamente revocare l’autorizzazione, in tutto o in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche relativamente a una singola questione . (3)

(3) Articolo così sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. I provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo assumono la forma di:

1) avviso premonitorio, con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonchè della pena pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme tributarie e della pena pecuniaria fissa di L. 30.000 quando si procede per infrazione alla normativa sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;

2) ordinanza, con la quale l'Ufficio, decorso inutilmente il termine (di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari).

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della Giunta Regionale, solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto, risulti superiore a L. 50.000. Il Presidente della Giunta Regionale decide con proprio decreto.

Avverso l'ordinanza inoppugnabile e non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 o, in quanto applicabili, quelle contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4.».

 

Art. 3

[Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 la Commissione prevista dall'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, ha sede presso l'Ufficio provinciale del Contenzioso.

Di essa fanno parte il dirigente l'Ufficio, con funzioni di Presidente, il medico provinciale e il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.  (4)

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio del Contenzioso di carriera non inferiore a quella di concetto.

La costituzione della Commissione avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. Col medesimo decreto sono nominati i membri supplenti ed il vice segretario della Commissione, da scegliersi quest'ultimo, fra il personale in servizio presso l'Ufficio del Contenzioso, di carriera non inferiore a quella esecutiva.

La Commissione, dopo l'esame delle controversie di cui al n. 3) del precedente art. 1, formula per ciascuna di esse un parere, in conformità del quale il Presidente della Giunta regionale deve decidere con proprio decreto.

Ove l'avviso dei due organi dovesse divergere, compete al Presidente della Giunta regionale la determinazione finale, dopo aver sentito il parere vincolante della Giunta Regionale.

Il provvedimento è definitivo. Contro di esso è ammesso ricorso solo per motivi di legittimità] . (5)

(4)  Il secondo comma dell'art. 8, L.R. 20 luglio 1984, n. 36 così dispone: «Il responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale sostituisce il medico provinciale e l'ufficiale sanitario in tutti gli organismi, comitati, collegi e commissioni per cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi in qualità di presidente o componente». Vedi, anche, quanto disposto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 29 della stessa legge.

(5) Articolo soppresso dall’art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 4

1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della regione), le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui all’articolo 1, nonché quelle dovute per effetto della legge regionale 2 aprile 1981, n. 24 (Azioni di rivalsa sanitaria), sono corrisposte mediante versamento sul conto corrente dell’Ufficio regionale del contenzioso competente territorialmente.

2. Per la riscossione coattiva l’Ufficio regionale del contenzioso si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 639/1910, ovvero mediante ruolo affidato ai concessionari di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).  (6)

(6)  Il presente articolo, già sostituito dall'art. 2, L.R. 15 novembre 1977, n. 36 e dall'art. 41, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. 1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione), le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui ai numeri 2) e 4) dell'articolo 1, nonché quelle dovute per effetto della legge regionale 15 dicembre 1976, n. 27 (Norme per l'esercizio del diritto di surroga e dell'azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilità di terzi, delle spese di spedalità anticipate dalla Regione), sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale con le modalità da stabilirsi con delibera della Giunta regionale.

2. Per la riscossione coattiva la Regione si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante ruolo affidato ai concessionari di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediate ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).».

 

Art. 5

... (7)

(7)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 4, L.R. 15 dicembre 1976, n. 27.

 

Art. 6

Alla spesa occorrente per il primo impianto degli uffici sarà provveduto con atti deliberativi della Giunta regionale, mediante prelievo dell'importo occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

Per gli anni finanziari successivi la spesa occorrente sarà prevista sui capitoli di bilancio riguardanti, per l'amministrazione generale, le spese per il personale in attività di servizio e le spese per l'acquisto di beni e servizi.

Alla copertura dell'onere si farà fronte con le maggiori entrate, tenuto conto dei proventi per pene pecuniarie e dell'incremento nel gettito dei tributi propri.

 

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto della Regione Puglia.

 

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.