Art.
1
1.
La legge
regionale 20 gennaio 1998, n. 3 "Norme urgenti per l’accelerazione delle
procedure connesse all’attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione
di opere pubbliche realizzate dallo stato e amministrazioni centrali" e
successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
2.
Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per i quali alla data di
entrata in vigore della presente legge risulti:
- per le opere
pubbliche, adottata la variante urbanistica con delibera del Consiglio
comunale ai sensi dell’articolo 4
della l.r.
3/1998;
- per le opere di
pubblico interesse, conclusa positivamente la conferenza di servizi di cui
all’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e all’articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447.
La presente è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà’ in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.