La presente legge è stata abrogata dall'art. 1,
comma 1, L.R.
25 settembre 2000, n. 14. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso
articolo.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n.
695 del 28-02-2005, Società Pielar s.r.l. c. Comune di Porto Cesareo
Art. 1.
Modifiche dei programmi
comunitari.
[1. Le modifiche del P.O.P.
Puglia 1994-1999, nonché degli altri programmi comunitari, sono sottoposte
all'approvazione del Comitato di sorveglianza e/o dei Servizi della Commissione
UE, secondo quanto previsto dal regolamento C.E.E. n. 2082 del 20 luglio 1993 e
dalle disposizioni comuni di attuazione del QCS 94/99 approvato con decisione
della Commissione UE C(94) 1835 del 29 luglio 1994, dopo che le stesse sono
adottate dalla Giunta regionale, previo parere della Prima Commissione
consiliare permanente che si esprimerà entro quindici giorni dalla data di
assegnazione.
2. Le deliberazioni del Comitato di
sorveglianza e le decisioni della Commissione UE sono immediatamente esecutive e
pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia].
Art.
2
Valutazione di impatto
ambientale.
[1. In attuazione del decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996: "Atto di indirizzo e
coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio
1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale":
a) la Regione è l'autorità
competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
b) l'organo tecnico competente
allo svolgimento dell'istruttoria è costituito dall'Assessorato all'ambiente,
che si avvale anche dei settori e uffici competenti nelle materie oggetto dello
studio di impatto ambientale;
c) la domanda contenente il
progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è depositata a cura del
proponente presso gli uffici della Regione, della Provincia e dei Comuni
interessati e, nel caso di aree naturali protette, presso gli enti gestione;
d) contemporaneamente, il
proponente provvede a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, nonché su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel
territorio interessato, annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono
specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria
descrizione dell'opera o dell'intervento nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
2. La Giunta regionale, ai soli
fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 1996, è autorizzata a delimitare le aree naturali protette individuate
dall'art. 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19.
3. Per i progetti di
infrastrutture di cui all'allegato B) del decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996 ammessi a finanziamento nell'ambito del P.O.P.
1994-1999 alla data di entrata in vigore della presente legge, che non ricadono
all'interno di aree naturali protette, la Regione, sentite le Amministrazioni
municipali nei cui territori sono realizzate le opere, decide, entro trenta
giorni dall'annuncio di cui al comma 4, se le caratteristiche del progetto non
richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale
individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e
monitoraggio delle opere e/o impianti.
4. Il soggetto attuatore, dopo il deposito
del progetto dell'opera presso l'Assessorato all'ambiente, provvede a pubblicare
su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio
interessato l'annuncio della attivazione della procedura di cui al comma 3, nel
quale sono specificati l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione
dell'opera, nonché l'indicazione dei termini e del luogo di deposito del
progetto.
5. Nel caso in cui la verifica di cui al
comma 3 si concluda con un giudizio di esclusione dalla procedura di valutazione
di impatto ambientale, il soggetto attuatore provvede a darne annuncio secondo
le modalità di cui al comma 4] .
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez.
I, sent. n. 953 del 04-02-2004, Ordine degli ingegneri della provincia di
Brindisi c. Provincia di Brindisi e I.P.R.E.S.
Art.
3
Autorizzazioni in materia di
vincolo paesaggistico.
[1. ... (1).
2. Per la realizzazione delle opere pubbliche
di cui al comma 1 non si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.
3. La realizzazione delle opere
pubbliche dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e degli Enti
strumentali statali e regionali può essere autorizzata dal Sindaco in deroga a
quanto previsto dall'art. 1 della legge
regionale 11 maggio 1990, n. 30, secondo le procedure previste dagli artt. 2, 3 e 5 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8] (2).
(1) Aggiungeva, ai fini
della realizzazione di opere pubbliche finanziate nell'ambito del P.O.P.
1994-1999 o di altri programmi comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da
Amministrazioni centrali ed Enti strumentali dello Stato, la lettera p) all'art.
1,
L.R.
24 marzo 1995, n. 8.
(2) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 1,
comma 1, L.R.
25 settembre 2000, n. 14. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. IV, sent. n. 3364 del
29-05-2009 (ud. del 24-03-2009), Sasso G. e altri c. Comune di
Melissano
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 820 del
25-03-2002, G.G.B. c. Comune di Nociglia e Provincia di Lecce.
Art.
4
Varianti agli strumenti
urbanistici.
[1. Nel caso in cui le opere
pubbliche, finanziate nell'ambito del P.O.P. 1994-1999 o di altri programmi
comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da Amministrazioni centrali o da enti
strumentali dello Stato, nonché da Province, Comuni e Comunità montane, ricadono
in aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici
servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dei progetti
costituisce adozione di variante agli strumenti urbanistici. La delibera di
adozione è pubblicata il giorno successivo e depositata per dieci giorni presso
la Segreteria comunale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante manifesti
affissi nei luoghi pubblici e all'Albo pretorio del Comune. Nei successivi dieci
giorni si possono presentare osservazioni. Scaduti i termini predetti, il
Consiglio comunale approva in via definitiva il progetto decidendo
contestualmente sulle osservazioni presentate (3).
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 non
sono soggette né a controllo né ad autorizzazione e approvazione
regionale (4)] (5).
(3) Comma così modificato dal primo
comma dell'art. 1,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 8.
(4) Comma così modificato dal secondo
comma dell'art. 1,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 8.
(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dall'art. 1, comma 1, L.R.
25 settembre 2000, n. 14. Vedi, anche, il comma 2 dello
stesso articolo.
Art.
5
Intese ex art. 81 decreto
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
[1. Le competenze della Regione
nei procedimenti di intesa previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni e
integrazioni sono esercitate dal Coordinatore dell'Assessorato all'urbanistica,
previo parere del Comitato urbanistico regionale, che adotta gli atti relativi
nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della
domanda (6).
2. Il parere del C.U.R. di cui
al comma 1 dovrà essere espresso entro e non oltre trenta giorni dalla data di
trasmissione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si
intende favorevole.
3. Per le opere che ricadono
nel territorio di un solo Comune le competenze regionali di cui al comma
precedente sono delegate al Sindaco] (7).
(6) Comma così
modificato dal primo comma dell'art. 57,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14.
(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dall'art. 1, comma 1, L.R.
25 settembre 2000, n. 14. Vedi, anche, il comma 2 dello
stesso articolo.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 229 del 21-01-2003, L. c.
Comune di Castellaneta, Ministero beni culturali e Soc. N.C.
Art. 6
Opere di pubblico
interesse.
[1. Le disposizioni di cui agli
artt. 3 - comma 3 - e 4 si applicano, oltre che alle opere e lavori pubblici,
anche alle opere dichiarate di pubblico interesse dal Comune nel cui territorio
l'opera stessa insiste] .
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. IV, sent. n. 3364 del
29-05-2009 (ud. del 24-03-2009), Sasso G. e altri c. Comune di
Melissano
Art.
6-bis
[1. Ai fini urbanistici,
edilizi, paesaggistico-ambientale e per ogni effetto di legge, la dichiarazione
di pubblico interesse e di pubblica utilità di cui al precedente art. 6 può
riguardare unicamente le opere di seguito elencate:
a) opere realizzate da enti o
organismi pubblici anche se non classificabili quali opere pubbliche;
b) opere realizzate da soggetti
privati che godono di finanziamento pubblico o che rientrano in programmi
relativi alla previsione di urbanizzazione, strutture, infrastrutture o servizi
pubblici o di interesse pubblico;
c) opere per le quali
l'interesse pubblico e la pubblica utilità sono riconosciute da norme
legislative statali e regionali (8)] (9).
(8) Articolo aggiunto
dal primo comma dell'art. 2,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 8.
(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dall'art. 1, comma 1, L.R.
25 settembre 2000, n. 14. Vedi, anche, il comma 2 dello
stesso articolo.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 953 del 04-02-2004, Ordine degli
ingegneri della provincia di Brindisi c. Provincia di Brindisi e I.P.R.E.S.
Art. 6-ter
[1. Per quanto previsto
all'art. 6-bis si seguono le procedure di cui all'art. 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ai regolamenti successivi (10)] (11).
(10) Articolo aggiunto
dal secondo comma dell'art. 3,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 8.
(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dall'art. 1, comma 1, L.R.
25 settembre 2000, n. 14. Vedi, anche, il comma 2 dello
stesso articolo. .
Art.
7
Proroga termini attuazione
misure P.O.P. 1994-1999.
[1. Il termine entro il quale
devono essere appaltati i lavori degli interventi già ammessi a finanziamento
nell'ambito del P.O.P. 1994-1999, stabiliti dai bandi di gara in centottanta
giorni dalla data di concessione degli stessi finanziamenti, è prorogato al 31
marzo 1998 per gli interventi per i quali, al momento della scadenza dei
suddetti termini, si è in presenza di atti comunali formali ed efficaci inerenti
l'adozione della progettazione dell'intervento medesimo. Decorso inutilmente il
termine del 31 marzo 1998, la Giunta regionale dispone la revoca dei
finanziamenti.
2. Restano fermi i termini
temporali ultimi previsti per l'impegno delle risorse e la contabilizzazione
delle relative spese di cui alla decisione della Commissione C.E.E. del 22
maggio 1995.
3. I soggetti attuatori di
misura FESR che hanno provveduto all'apertura dei cantieri entro il 31 dicembre
1997 possono chiedere di utilizzare le economie, conseguenti ai ribassi ottenuti
in sede di gara, per interventi di miglioramento del progetto approvato, per
estendimenti funzionali o per interventi della stessa tipologia della misura
nell'ambito della quale è stato finanziato. Il soggetto attuatore dovrà a tal
fine presentare progettazione esecutiva entro il 31 marzo 1998.
4. I soggetti attuatori di
misura FERS relativa al secondo triennio 1994-1999 possono chiedere di
utilizzare le economie conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di gara per
interventi di miglioramento del progetto approvato, per estendimenti funzionali
o per interventi della stessa tipologia della misura nell'ambito della quale è
stato finanziato; a tal fine, devono presentare il progetto definitivo
regolarmente approvato dagli organi competenti entro e non oltre il 31 luglio
1999. I soggetti attuatori devono procedere al conseguente appalto nei modi di
legge e alla stipula dei relativi contratti comunque entro e non oltre il 31
dicembre 1999 e alla erogazione della spesa, all'approvazione degli atti di
collaudo e alla rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre 2001
(12)] (13).
(12) Comma aggiunto dal
secondo comma dell'art. 57, L.R.
6 maggio 1998, n. 8 e successivamente così sostituito dal primo comma
dell'art. 23,
L.R.
4 maggio 1999, n. 17. Il testo originario così disponeva:
«4. I soggetti attuatori di
misura FERS relativa al secondo triennio 1994-1999, che provvederanno
all'apertura dei cantieri nei termini previsti negli atti deliberativi di
ammissione a finanziamento, possono chiedere, nei successivi centoventi giorni,
di utilizzare le economie conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di gara per
interventi di miglioramento del progetto approvato, per estendimenti funzionali
o per interventi della stessa tipologia della misura nell'ambito della quale è
stato finanziati. Il soggetto attuatore dovrà a tal fine contestualmente
presentare progetto definitivo. I soggetti attuatori dovranno procedere al
conseguente appalto nei modi di legge e alla stipula dei relativi contratti
comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1999, pena la revoca, e all'erogazione
della spesa, all'approvazione degli atti di collaudo e alla rendicontazione
entro e non oltre il 3l dicembre 2001».
(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dall'art. 1, comma 1, L.R.
25 settembre 2000, n. 14. Vedi, anche, il comma 2 dello
stesso articolo.
Art.
8
Modificazioni
procedurali.
[1. Dopo il punto 5.4 delle
"Procedure tecnico-amministrative per la concessione dei contributi previsti dal
P.O.P. - Asse prioritario 4" (fatta esclusione per le Misure 4.2.4 - 4.2.5 -
4.2.6 e 4.4.2) e dopo il punto 5.5 delle "Procedure tecnico-amministrative per
la concessione dei contributi previsti dal P.O.P. - Asse prioritario 4 - Misura
4.4.2. Attuazione Reg. C.E.E. n. 866/1990", sono inseriti, rispettivamente, i
seguenti punti 5.4-bis e 5.5-bis:
"I progetti per la
realizzazione degli interventi previsti nel P.O.P. Puglia 1994-1999 -
Sottoprogramma FEOGA - presentati a seguito del bando per il triennio 1997-1999,
istruiti favorevolmente e non finanziabili per insufficienza di fondi per
misura, formano una graduatoria aperta per l'ammissibilità a finanziamento con
le eventuali disponibilità rivenienti dalla riprogrammazione delle schede
finanziarie del medesimo P.O.P.
L'ammissione a finanziamento
dei progetti deve rispettare la graduatoria sino alla concorrenza delle somme
rese disponibili con la riprogrammazione.
Le domande presentate dai
richiedenti ai sensi del terzo capoverso dei precedenti punti 5.4 e 5.5 sono
ammesse a finanziamento con priorità rispetto alle domande presentate a seguito
del bando relativo al triennio 1997-1999.
Sono abrogate precedenti
disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente articolo".
2. Il punto 9.3 delle
"Procedure tecnico-amministrative per la concessione dei contributi previsti dal
P.O.P. - Asse prioritario 4" (fatta esclusione per le Misure 4.2.4 - 4.2.5 -
4.2.6 e 4.4.2), è sostituito dal seguente:
"Le varianti ai progetti
esecutivi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie del P.O.P.
Puglia 1994-1999 - Sottoprogramma FEOGA - che non alterino le finalità
tecnico-economiche e che siano contenute nell'importo del 10% della spesa
ammessa a contributo, possono essere approvate in via consuntiva su proposta del
tecnico incaricato dell'accertamento finale di avvenuta e regolare esecuzione
degli investimenti".
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .