ARTICOLO 1
1.
Ai dirigenti del ruolo regionale che hanno maturato o che maturino il
diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza entro il 31
dicembre 2000 e che presentino o confermino domanda di cessazione dal servizio
entro il 30 giugno 2000, sarà corrisposta una indennità aggiuntiva "una tantum"
pari al quaranta per cento della retribuzione lorda di qualifica, compresa
l’indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999, che avrebbero
percepito fino al compimento del sessantacinquesimo anno di
età.
2.
L’importo massimo dell’indennità di cui al comma 1 non potrà superare, in
ogni caso, le ventiquattro mensilità, intere della retribuzione lorda di
qualifica, compresa l’indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999.
3. La presente normativa non si
applica ai dirigenti che abbiano già usufruito delle proroghe previste e che
debbano ancora prestare meno di due anni di servizio.
ARTICOLO 2
1.
L’indennità di cui all’articolo 1 sarà corrisposta fino a un massimo di
dodici mensilità intere entro il 31 dicembre 2000; l’eventuale saldo sarà
corrisposto entro il 31 dicembre 2001.
2.
La cessazione dal servizio avverrà entro novanta giorni dalla data di
presentazione della domanda per i dirigenti che abbiano maturato il diritto al
collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza alla data di presentazione
della domanda, ivi compresi i dirigenti di cui all’articolo 1, comma 3. Per gli
altri la cessazione dal servizio avverrà alla data prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
ARTICOLO 3
1.
I posti resi vacanti in applicazione della presente legge sono portati in
diminuzione dalla corrispondente dotazione organica (qualifica "dirigente") di
cui alla tabella A (articolo 22,
comma 1) della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
2.
La legge
regionale 31 dicembre 1991, n.16 "Adeguamento alle disposizioni di cui al
decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 37 (‘Elevazione limiti di età per collocamento riposo dirigenti della Regione
Puglia’) è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
lettera f) del comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 7/1997 è
abrogata.
3.
Gli oneri derivanti dalla presente legge graveranno soltanto sui bilanci
relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.