ARTICOLO
1
(Proroga dei
termini)
1.
Il termine disposto dalla legge
regionale 6 settembre 1999, n. 26 per la richiesta di concessione dei pozzi
non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi a falda artesiana e freatica
ai sensi dell’articolo 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al
20 agosto 2000.
ARTICOLO
2
(Semplificazione degli
adempimenti per le utenze minori)
Abrogato dall’art.3
della l.r. 25/2001
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.