Art.
1
(Proroga
termini)
1.
Il termine disposto dalla legge
regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall’articolo 1
della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessione dei pozzi non
autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell’articolo 10 del
decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 31 dicembre 2001. La stessa
scadenza è fissata per i pozzi a suo tempo autorizzati all’estrazione ai termini
dell’articolo 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
258.
Art. 2*
(Semplificazioni procedure per
le istanze di concessione in sanatoria)
* Il presente articolo è stato
così sostituito dall’art. 1 della l.r. 36/2001
– in origine aggiungeva l’art. 6 bis alla l.r.
18/981.
Per le richieste di concessione
relative a emungimenti dai pozzi di cui all’articolo 1, aventi profondità
massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi
annui complessivi di 10 mila metri cubi, non vi è l’obbligo di allegare la
documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprietà o titoli equipollenti),
2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di
analisi chimica e batteriologica) di cui all’Allegato 1) della
legge regionale
5 maggio 1999, n. 18.
2. La documentazione di
cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale saranno indicati: la
profondità del pozzo, il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da
irrigare e delle colture da praticare, l’eventuale esistenza dei pozzi vicini
compresi in un raggio di 500 metri, il tipo e la potenza della pompa
installata.
3. Per le richieste di
concessione relative a emungimenti da uno o più pozzi di cui all’articolo 1,
esistenti in azienda e con profondità superiore a 40 metri, con portate di
prelievo superiori a 5 l/s per volumi annui superiori a 10 mila mc, va
presentata un’unica domanda. La domanda è presentata con modello di
autocertificazione, resa ai sensi dell’articolo 2 della l. 15/1968, così come
modificato dall’articolo 3, comma 10, della legge 15 maggio 1977, n. 127. Il
modello deve contenere: nome e cognome della ditta, residenza, codice fiscale o
partita IVA, conduzione dell’azienda, superfici e dati catastali e numero di
pozzi esistenti in azienda, l’agro, i relativi dati catastali e la superficie
irrigabile. Al modello di domanda vanno allegati:
- corografia foglio
intero (due copie);
- planimetria catastale
foglio intero esteso a tutto il corpo aziendale comprendente l’ubicazione dei
pozzi in raggio di 500 metri da essi, con le indicazioni dei pozzi noti
esistenti (due copie);
- analisi chimiche e
batteriologiche con l’espressa indicazione della salinità espressa in g/l e la
dichiarazione che le acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio e
analizzate (due copie);
- versamento alla
Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, sul conto corrente n. 287706,
dell’importo previsto per le spese di istruttoria;
- per pozzi sprovvisti
di autorizzazione, versamento alla medesima Tesoreria e sul medesimo numero di
conto corrente dell’importo di lire 50 mila per portate fino a 10 l/s e lire
200 mila per portate superiori a 10 l/s, in applicazione del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258 e della legge 27 marzo 2001, n.
122.
4. Gli atti tecnici allegati
alla domanda devono essere a firma di un tecnico abilitato all’esercizio
professionale.
Art.
3
(Presentazione delle
denunce)
1.
L’articolo 2
della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 8 è abrogato.
2.
La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le Amministrazioni
provinciali competenti, nel termine di cui all’articolo 1 della presente legge,
estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della
legge 17 agosto 1999, n. 290".
La presente legge e’ dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.