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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2000
Numero
3
Data
28/12/2000
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Vigilanza venatoria articolo 45, comma 2, l.r. 27/1998
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia 3 gennaio 2001, n. 1.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE


- Vista la Deliberazione di G.R. n. 1282 del 10/10/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento regionale "Vigilanza venatoria" art. 45 - co. 2 - L.R. n° 27/98;
- Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 19.10.2000 prot.n. 1694/32201 così come di seguito riportata: "Non riscontra vizi di legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 1282 del 10.10.2000 con il presupposto che il termine di cui all'art. 45, secondo comma della L.R. 27/98 è ordinatorio e non perentorio;
- Visti gli artt. 39 e segg. dello Statuto regionale;
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R. l'emanazione dei regolamenti regionali;


EMANA

il seguente Regolamento

 

Art. 1

Generalità.

1) In esecuzione dell'art. 45 comma 2 L.R. n. 27/1998 la Giunta regionale emana il presente regolamento per disciplinare, uniformare e coordinare il servizio di vigilanza su tutto il territorio della Regione Puglia.

2) L'attività di vigilanza venatoria riguarda in particolare l'applicazione della L.R. n. 27/1998 che ha recepito la L. n. 157/1992.

3) La vigilanza sull'applicazione della  L.R. n. 27/1998 e dei regolamenti di attuazione è affidata agli addetti di cui all'art. 44   L.R. n. 27/1998.

4) Il presente regolamento disciplina il servizio di vigilanza degli Agenti dipendenti della Provincia e delle Guardie venatorie volontarie.

 


Art. 2

Funzioni Amministrative e di coordinamento.

1) Ai sensi dell'art. 3 comma 2 L.R. n. 27/1998 le funzioni amministrative di cui al presente regolamento spettano alle province.

2) La Regione esercita i poteri di controllo e sostitutivi previsti dalla L.R. n. 27/1998.

 


Art. 3

Agenti venatori.

1) Gli Agenti venatori dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, nell'espletamento del servizio, indossano una divisa di colore grigio - verde scuro modello militare.

2) Gli Agenti Venatori di cui al comma precedente sono dotati di placca e tesserino di riconoscimento applicati in modo visibile sul petto a sinistra. Sul tesserino è applicata la foto dell'Agente con le sue generalità nonché il numero di matricola e la Provincia di appartenenza. Sulla placca sono riportati:

a) Provincia di ... - Servizio di Vigilanza Faunistico - venatoria.

b) Numero di matricola.

3) Il responsabile del servizio di vigilanza è il funzionario dirigente del competente ufficio dell'Amministrazione Provinciale.

4) L'Amministrazione Provinciale, per lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria doterà gli Agenti preposti di automezzi idonei, da destinare esclusivamente a dette funzioni.

5) Tutti i mezzi saranno dotati di collegamento radio o altra attrezzatura necessaria atta ad assicurare una efficiente operatività, nonché di sistemi di sicurezza e allarme previsti dalla vigente legislazione in materia.

6) Ai mezzi di trasporto in dotazione agli Agenti Venatori di colore verde scuro sono applicati i contrassegni della Provincia e la scritta bianca "Vigilanza venatoria".

7) Detti Agenti devono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi di cui all'art. 32 della L.R. n. 27/1998. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità dell'art. 5 comma 5 legge 7 marzo 1986, n. 65. Inoltre hanno in dotazione una pistola, secondo la normativa vigente, della quale sono responsabili sino alla cessazione del servizio.

 


Art. 4

Guardie Volontarie.

1) La qualifica di guardia volontaria ed il riconoscimento da parte della Provincia avviene con le procedure previste dalla L.R. n. 27/1998 art. 44.

2) Le guardie venatorie volontarie sono dotate di una placca e tesserino di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia, applicata in modo visibile sul petto a sinistra.

Sulla placca devono essere riportati i seguenti dati:

a) Provincia di ... - Servizio di Vigilanza venatoria volontaria.

b) Associazione di appartenenza e logo.

c) Numero di matricola di riconoscimento, così come riportato su apposito registro istituito dalla Provincia competente ai sensi della L.R. n. 27/1998 art. 44, comma 9.

Sul tesserino devono essere riportati i seguenti dati:

a) Nome e cognome della guardia volontaria.

b) Data di rilascio del decreto di nomina a guardia giurata venatoria volontaria.

c) Foto della guardia

d) Numero di matricola di riconoscimento, così come riportato su apposito registro istituito dalla Provincia competente ai sensi della L.R. n. 27/1998 art. 44 comma 9.

3) Le guardie venatorie volontarie, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, devono indossare le divise dell'Associazione di appartenenza, che devono essere comunque di colore diverso da quelle degli agenti delle Amministrazioni Provinciali ed approvate dal Prefetto come da vigente regolamento di Pubblica Sicurezza.

4) La Provincia tramite gli uffici preposti coordina il servizio di vigilanza, di concerto con l'Associazione di appartenenza della guardia volontaria, a livello provinciale.

5) L'Associazione provinciale della guardia venatoria volontaria è tenuta a trasmettere alle stesse le direttive sui servizi emanate dalla Provincia per la relativa attuazione.

6) Le guardie venatorie volontarie svolgono le proprie funzioni di vigilanza nell'ambito del territorio della Provincia di residenza.

7) Alle stesse è vietato l'esercizio venatorio durante lo svolgimento del servizio di vigilanza.

8) L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito salvo contributi messi a disposizione dalla Regione con il Programma venatorio e dalla Provincia con il Programma annuale di intervento L.R. n. 27/1998 art. 10 comma 9 lett. d).

9) Le guardie venatorie volontarie usano per il servizio di vigilanza automezzi privati anche messi a disposizione dall'associazione di appartenenza.

10) Ai contributi previsti al punto 8 si accede esclusivamente se il servizio di vigilanza volontaria è coordinato dalla Provincia e sulla base di una relazione documentata sul servizio svolto nei territori indicati dalla Provincia per l'attuazione di piani finalizzati.

11) Il numero delle guardie venatorie volontarie unitamente agli agenti della Provincia dovrà garantire un operatore di vigilanza per ogni 4.000 Ha di territorio agro-silvo-pastorale della provincia di appartenenza.

12) Le guardie volontarie possono portare, durante il servizio, le armi agli esclusivi fini della difesa personale, se sono in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'autorità competente al rilascio.

 

Art. 5

Professionalità degli addetti alla vigilanza.

1) Per tutti i soggetti preposti alla vigilanza venatoria, agenti faunistici e guardie volontarie, sono indetti corsi di aggiornamento finalizzati ad assicurare la migliore efficienza.

2) Lo svolgimento dei corsi di aggiornamento è affidato alle province competenti per territorio e alle associazioni di cui alla L.R. n. 27/1998 art. 44 comma 1 lett. b).

3) Le province sono tenute, altresì, ad organizzare corsi di qualificazione per il riconoscimento dell'incarico di agente o di guardia venatoria volontaria rilasciando a fine corso un attestato di idoneità ai sensi dell'art. 45, comma 3) L.R. n. 27/1998.

 

Art. 6

Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza.

1) I soggetti preposti alla vigilanza venatoria di cui alla L.R. n. 27/1998 art. 44 possono chiedere, a qualsiasi persona in possesso di armi atte alla caccia ed in esercizio o in attitudine di caccia, la documentazione di rito nonché la fauna selvatica abbattuta.

2) Il procedimento sanzionatorio da attivare in caso di violazioni sia per le sanzioni amministrative che penali, è disciplinato dalla L.R. n. 27/1998 agli artt. 51 e 52.

3) Ogni altro procedimento in violazione della citata normativa è passibile di annullamento.

4) Agli addetti alla vigilanza venatoria volontaria che disattenderanno quanto previsto dalla L.R. n. 27/1998 e dal presente regolamento può essere revocato o sospeso, previa contestazione scritta, il riconoscimento da parte della Provincia ai sensi dell'art. 44, comma 9, L.R. n. 27/1998. L'Amministrazione Provinciale ai fini dell'applicazione delle sanzioni predette, sentita l'Associazione provinciale di appartenenza nonché la guardia volontaria stessa, dovrà acquisire il parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio provinciale. La revoca comporta l'immediato ritiro della placca e del tesserino di riconoscimento, previsti dal presente regolamento ai sensi dell'art. 4 comma 2 nonché l'annotazione sul registro dell'Amministrazione provinciale.

5) Ai sensi del comma precedente la nuova richiesta di riconoscimento potrà essere avanzata alla Provincia competente non prima di un anno. La Provincia sentito il Comitato Tecnico Faunistico Provinciale valuterà se riconoscere o meno la nuova richiesta.

 

Art. 7 (2)

Norme finali.

1) Le Amministrazioni provinciali si doteranno di un regolamento interno, per le dotazioni agli agenti venatori, concordato con la Regione. Nel citato regolamento interno saranno stabilite la durata delle dotazioni vestiarie, le misure di sicurezza per la custodia delle armi in dotazione agli agenti, gli orari, i tempi e le modalità dello svolgimento della vigilanza, i livelli di responsabilità nel corpo di vigilanza.

2) Le Amministrazioni provinciali, al fine di dare attuazione al presente regolamento nonché per uniformare, a livello regionale, quanto previsto in materia di divisa agli agenti faunistici venatori di cui al precedente art. 3 concorderanno, con apposite riunioni, le relative dotazioni.

 

 

(2)  Nel B.U. il presente articolo era indicato erroneamente come art. 8.