IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 1282 del 10/10/2000 con
la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento regionale "Vigilanza
venatoria" art. 45 - co. 2 - L.R. n° 27/98; - Vista la decisione assunta
dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella
seduta del 19.10.2000 prot.n. 1694/32201 così come di seguito riportata: "Non
riscontra vizi di legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 1282 del
10.10.2000 con il presupposto che il termine di cui all'art. 45, secondo comma
della L.R. 27/98 è ordinatorio e non perentorio; - Visti gli artt. 39 e segg.
dello Statuto regionale; - Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della G.R. l'emanazione dei regolamenti
regionali;
EMANA
il seguente Regolamento
Art. 1
Generalità.
1) In esecuzione dell'art. 45
comma 2 L.R.
n. 27/1998 la Giunta regionale emana il presente regolamento per
disciplinare, uniformare e coordinare il servizio di vigilanza su tutto il
territorio della Regione Puglia.
2) L'attività di vigilanza venatoria riguarda in particolare
l'applicazione della L.R.
n. 27/1998 che ha recepito la L. n. 157/1992.
3) La vigilanza sull'applicazione della L.R.
n. 27/1998 e dei regolamenti di attuazione è affidata agli addetti di cui
all'art. 44 L.R.
n. 27/1998.
4) Il presente regolamento disciplina il servizio di vigilanza
degli Agenti dipendenti della Provincia e delle Guardie venatorie volontarie.
Art. 2
Funzioni Amministrative e di coordinamento.
1) Ai sensi dell'art. 3
comma 2 L.R.
n. 27/1998 le funzioni amministrative di cui al presente regolamento
spettano alle province.
2) La Regione esercita i poteri di controllo e sostitutivi
previsti dalla L.R.
n. 27/1998.
Art. 3
Agenti venatori.
1) Gli Agenti venatori dipendenti dell'Amministrazione
Provinciale, nell'espletamento del servizio, indossano una divisa di colore
grigio - verde scuro modello militare.
2) Gli Agenti Venatori di cui al comma precedente sono dotati
di placca e tesserino di riconoscimento applicati in modo visibile sul petto a
sinistra. Sul tesserino è applicata la foto dell'Agente con le sue generalità
nonché il numero di matricola e la Provincia di appartenenza. Sulla placca sono
riportati:
a) Provincia di ... - Servizio di Vigilanza Faunistico -
venatoria.
b) Numero di matricola.
3) Il responsabile del servizio di vigilanza è il funzionario
dirigente del competente ufficio dell'Amministrazione Provinciale.
4) L'Amministrazione Provinciale, per lo svolgimento del
servizio di vigilanza venatoria doterà gli Agenti preposti di automezzi idonei,
da destinare esclusivamente a dette funzioni.
5) Tutti i mezzi saranno dotati di collegamento radio o altra
attrezzatura necessaria atta ad assicurare una efficiente operatività, nonché di
sistemi di sicurezza e allarme previsti dalla vigente legislazione in materia.
6) Ai mezzi di trasporto in dotazione agli Agenti Venatori di
colore verde scuro sono applicati i contrassegni della Provincia e la scritta
bianca "Vigilanza venatoria".
7) Detti Agenti devono portare durante il servizio e per i
compiti di istituto le armi di cui all'art. 32
della L.R.
n. 27/1998. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità
dell'art. 5 comma 5 legge 7 marzo 1986, n. 65. Inoltre hanno in dotazione una
pistola, secondo la normativa vigente, della quale sono responsabili sino alla
cessazione del servizio.
Art. 4
Guardie Volontarie.
1) La qualifica di guardia volontaria ed il riconoscimento da
parte della Provincia avviene con le procedure previste dalla L.R.
n. 27/1998 art. 44.
2) Le guardie venatorie volontarie sono dotate di una placca e
tesserino di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia, applicata in modo
visibile sul petto a sinistra.
Sulla placca devono essere riportati i seguenti dati:
a) Provincia di ... - Servizio di Vigilanza venatoria
volontaria.
b) Associazione di appartenenza e logo.
c) Numero di matricola di riconoscimento, così come riportato
su apposito registro istituito dalla Provincia competente ai sensi della L.R.
n. 27/1998 art. 44,
comma 9.
Sul tesserino devono essere riportati i seguenti dati:
a) Nome e cognome della guardia volontaria.
b) Data di rilascio del decreto di nomina a guardia giurata
venatoria volontaria.
c) Foto della guardia
d) Numero di matricola di riconoscimento, così come riportato
su apposito registro istituito dalla Provincia competente ai sensi della L.R.
n. 27/1998 art. 44
comma 9.
3) Le guardie venatorie volontarie, nello svolgimento delle
proprie funzioni di vigilanza, devono indossare le divise dell'Associazione di
appartenenza, che devono essere comunque di colore diverso da quelle degli
agenti delle Amministrazioni Provinciali ed approvate dal Prefetto come da
vigente regolamento di Pubblica Sicurezza.
4) La Provincia tramite gli uffici preposti coordina il
servizio di vigilanza, di concerto con l'Associazione di appartenenza della
guardia volontaria, a livello provinciale.
5) L'Associazione provinciale della guardia venatoria
volontaria è tenuta a trasmettere alle stesse le direttive sui servizi emanate
dalla Provincia per la relativa attuazione.
6) Le guardie venatorie volontarie svolgono le proprie funzioni
di vigilanza nell'ambito del territorio della Provincia di residenza.
7) Alle stesse è vietato l'esercizio venatorio durante lo
svolgimento del servizio di vigilanza.
8) L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte
delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative
funzioni sono espletate a titolo gratuito salvo contributi messi a disposizione
dalla Regione con il Programma venatorio e dalla Provincia con il Programma
annuale di intervento L.R.
n. 27/1998 art. 10
comma 9 lett. d).
9) Le guardie venatorie volontarie usano per il servizio di
vigilanza automezzi privati anche messi a disposizione dall'associazione di
appartenenza.
10) Ai contributi previsti al punto 8 si accede esclusivamente
se il servizio di vigilanza volontaria è coordinato dalla Provincia e sulla base
di una relazione documentata sul servizio svolto nei territori indicati dalla
Provincia per l'attuazione di piani finalizzati.
11) Il numero delle guardie venatorie volontarie unitamente
agli agenti della Provincia dovrà garantire un operatore di vigilanza per ogni
4.000 Ha di territorio agro-silvo-pastorale della provincia di appartenenza.
12) Le guardie volontarie possono portare, durante il servizio,
le armi agli esclusivi fini della difesa personale, se sono in possesso di
regolare autorizzazione rilasciata dall'autorità competente al rilascio.
Art. 5
Professionalità degli addetti alla vigilanza.
1) Per tutti i soggetti preposti alla vigilanza venatoria,
agenti faunistici e guardie volontarie, sono indetti corsi di aggiornamento
finalizzati ad assicurare la migliore efficienza.
2) Lo svolgimento dei corsi di aggiornamento è affidato alle
province competenti per territorio e alle associazioni di cui alla L.R.
n. 27/1998 art. 44
comma 1 lett. b).
3) Le province sono tenute, altresì, ad organizzare corsi di
qualificazione per il riconoscimento dell'incarico di agente o di guardia
venatoria volontaria rilasciando a fine corso un attestato di idoneità ai sensi
dell'art. 45,
comma 3) L.R.
n. 27/1998.
Art. 6
Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza.
1) I soggetti preposti alla vigilanza venatoria di cui alla L.R.
n. 27/1998 art. 44
possono chiedere, a qualsiasi persona in possesso di armi atte alla caccia ed in
esercizio o in attitudine di caccia, la documentazione di rito nonché la fauna
selvatica abbattuta.
2) Il procedimento sanzionatorio da attivare in caso di
violazioni sia per le sanzioni amministrative che penali, è disciplinato dalla
L.R.
n. 27/1998 agli artt. 51
e 52.
3) Ogni altro procedimento in violazione della citata normativa
è passibile di annullamento.
4) Agli addetti alla vigilanza venatoria volontaria che
disattenderanno quanto previsto dalla L.R.
n. 27/1998 e dal presente regolamento può essere revocato o sospeso, previa
contestazione scritta, il riconoscimento da parte della Provincia ai sensi
dell'art. 44,
comma 9, L.R.
n. 27/1998. L'Amministrazione Provinciale ai fini dell'applicazione delle
sanzioni predette, sentita l'Associazione provinciale di appartenenza nonché la
guardia volontaria stessa, dovrà acquisire il parere del Comitato Tecnico
Faunistico venatorio provinciale. La revoca comporta l'immediato ritiro della
placca e del tesserino di riconoscimento, previsti dal presente regolamento ai
sensi dell'art. 4 comma 2 nonché l'annotazione sul registro dell'Amministrazione
provinciale.
5) Ai sensi del comma precedente la nuova richiesta di
riconoscimento potrà essere avanzata alla Provincia competente non prima di un
anno. La Provincia sentito il Comitato Tecnico Faunistico Provinciale valuterà
se riconoscere o meno la nuova richiesta.
Art. 7 (2)
Norme finali.
1) Le Amministrazioni provinciali si doteranno di un
regolamento interno, per le dotazioni agli agenti venatori, concordato con la
Regione. Nel citato regolamento interno saranno stabilite la durata delle
dotazioni vestiarie, le misure di sicurezza per la custodia delle armi in
dotazione agli agenti, gli orari, i tempi e le modalità dello svolgimento della
vigilanza, i livelli di responsabilità nel corpo di vigilanza.
2) Le Amministrazioni provinciali, al fine di dare attuazione
al presente regolamento nonché per uniformare, a livello regionale, quanto
previsto in materia di divisa agli agenti faunistici venatori di cui al
precedente art. 3 concorderanno, con apposite riunioni, le relative dotazioni.
(2) Nel B.U. il presente articolo era
indicato erroneamente come art. 8.
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