TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità della legge. (2)
[1. La Regione Puglia, in attuazione della
vigente normativa statale e in osservanza dei principi stabiliti dalle
convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia, emana la
presente legge per la gestione programmata delle proprie risorse
faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio
ambientale. (art. 1 legge 11 febbraio 1992, n. 157).
2. Le finalità della presente legge sono:
a) proteggere e tutelare la fauna selvatica
sull'intero territorio regionale, mediante l'istituzione e la gestione delle
zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le rotte
di migrazione dell'avifauna o che presentano l'habitat idoneo a favorire
l'incremento naturale della fauna selvatica;
b) programmare, ai fini di una corretta
gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell'intero
territorio agro-silvo-pastorale pugliese;
c) disciplinare l'esercizio venatorio in
modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione del patrimonio
faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;
d) salvaguardare le esigenze produttive
agricole mediante la regolamentazione dell'attività venatoria e un efficace
controllo della fauna selvatica;
e) creare, migliorare e/o ripristinare gli
ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed
ecologico-ambientale, con particolare riferimento alle zone umide;
f) adottare le opportune iniziative e le
misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento delle popolazioni di fauna
selvatica in rapporto con le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali della
Puglia;
g) promuovere e adottare studi e indagini di
interesse faunistico-ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della
conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;
h) valorizzare gli aspetti ricreativi
culturali e turistici collegati all'esercizio venatorio e all'allevamento
amatoriale, purché atti a favorire un rapporto ottimale
uomo-ambiente-territorio;
i) assicurare con una costante vigilanza la
difesa delle acque, dell'aria e del terreno dall'inquinamento, onde eliminare o
ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nel terreni
agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica
sull'intero territorio regionale. ]
(2) Vedi, a riguardo, lal.r. n. 35/2015, art. 11.
Art. 2
Oggetto della tutela -
Esercizio venatorio.
[1. Il patrimonio faunistico, costituito da
tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente,
in stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, costituisce bene
ambientale e come tale è tutelato e protetto dalla presente legge,
nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.
2. Sono particolarmente protette, anche
sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: Lupo (Canis lupus), Lontra
(Lutra lutra), Gatto Selvatico (Felis Sylvestris), Lince (Lynx lynx), Foca
monaca (Monachus monachus), Puzzola (Mustela putorius), tutte le specie di
cetacei (Cetacea) e, inoltre, Cervo sardo (Cervus, e laphus corsicanus),
Camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica), Orso (Ursus arctos), Sciacallo dorato
(Canis aureus), Martora (Martes martes), Capriolo (Capreolus capreolus), Istrice
(Hystrix cristala), Tasso (Meles Meles);
b) uccelli: tutte le specie di rapaci diurni
(Accipitriformes e falconiformes), tutte le specie di rapaci notturni
(Stringiformes), tutte le specie di Cicogne (Ciconiidae) tutte le specie di
Pellicani (Pelecanidae), tutte le specie di Picchi (Picidae), Gallina prataiola
(Tetrax tetrax), Gru (Grus grus), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus),
Mignattaio (Plegadis falcinellus), Fenicottero (Pfigbenicopterus ruber),
Fistione turco (Netta rufina), Cigno reale (Cygnus olor) Cigno selvatico (Cygnus
cygnus), Volpoca (Tadorna tadorna), Piviere tortolino (Eudromias morinellus),
Gabbiano corso (Larus audouinii), Gabbiano corallino (Larus melanocephalus),
Gabbiano roseo (Larus genei), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Occhione
(Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (Coriacias garrulus), Sterna zampenere
(Gelochelidon nilotica), Sterna maggiore (Sterna caspia), Gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), Marangone minore (Phaeacrocorax pigmeus), Marangone
dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), Tarabuso (Botaurus steilaris), Spatola
(Platalea leucorodia), Gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), Pollo sultano
(Porphirio porphirio), Otarda (Otis tarda), Avocetta (Recurvirostra avosetta),
Chiurlottello (Numenius Tennirostris);
c) tutte le altre specie che direttive
comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.
3. Le norme della presente legge non si
applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
4. Ai fini dei precedenti commi il
territorio regionale è sottoposto a regime di caccia programmata; l'esercizio
venatorio è consentito con le modalità e i limiti previsti dalla presente legge.
5. Il controllo del livello delle
popolazioni degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è
affidato al Ministero dei trasporti. ]
TITOLO II
Funzioni amministrative - partecipazioni
Art. 3
Esercizio delle funzioni
amministrative.
[1. La Regione esercita le funzioni di
legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, al fini della
pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive
nelle materie di cui alla presente legge.
2. Le funzioni amministrative gestionali in
materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi
compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché
l'applicazione delle sanzioni amministrative, spettano, secondo quanto previsto
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Provincie territorialmente competenti,
che istituiscono per esercitarle appositi uffici, articolandosi anche con
strutture tecnico-faunistiche.
3. Qualora le Province risultino
inadempienti nell'esercizio di una o più funzioni ovvero in caso di grave
violazione di leggi, regolamenti e direttive regionali, al termine di novanta
giorni dal formale sollecito da parte della Regione la Giunta regionale si
sostituisce ad esse nella adozione degli atti di competenza. ]
Art. 4
Organismi di consulenza, partecipazione, ricerca e
gestione.
[1. La Regione e le Province, nell'esercizio
delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvalgono
rispettivamente della consulenza e di proposte e/o pareri del Comitato tecnico
faunistico-venatorio regionale e provinciale di cui agli artt. 5 e 6.
2. La Regione e le Province possono
avvalersi, altresì, della consulenza e di proposte e/o pareri dell'Istituto
nazionale della fauna selvatica (I.N.F.S.) nonché della collaborazione di altri
enti, associazioni, organismi, istituti specializzati di studio e ricerca.
3. I pareri dell'I.N.F.S. saranno richiesti
nei casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in materia di caccia
ne prevedono l'acquisizione.]
Art. 5
Comitato tecnico regionale
faunistico-venatorio.
[1. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, è
istituito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela
faunistico-ambientale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione.
2. Il Comitato tecnico regionale
faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici della Regione.
3. Il Comitato tecnico regionale
faunistico-venatorio è composto:
a) dall'Assessore regionale competente in
materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;
b) dal Presidente della Commissione
consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri regionali eletti
dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;
c) da un rappresentante per ciascuna
associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello
regionale;
d) da un rappresentante per ciascuna
organizzazione professionale degli imprenditori agricoli operante a livello
regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,
designati dalle stesse a livello regionale;
e) da quattro rappresentanti delle
associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a
livello regionale e presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, designati
dai predetti organismi a livello regionale;
f) da un rappresentante dell'Ente nazionale
per la cinofilia italiana (E.N.C.I.), designato dallo stesso a livello
regionale;
g) da un rappresentante dei Comuni,
designato dalla delegazione regionale dell'A.N.C.I.;
h) dal responsabile dell'Osservatorio
faunistico regionale di cui all'art. 7;
i) da un rappresentante dell'Ispettorato
regionale dell'agricoltura e foreste;
j) da un rappresentante del Raggruppamento
interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione
ornicoltori italiani.
Partecipa alle riunioni del Comitato il
dirigente del Settore caccia della Regione.
4. Il Comitato elegge nel suo seno un Vice
Presidente, scelto fra i membri di cui alla lett. b) del comma 3, che esercita
le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del
suo delegato.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da
un dipendente regionale appartenente al Servizio caccia, designato dal
Presidente del Comitato.
6. La durata in carica dei membri del
Comitato è di cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 3, lett. a) e
b), i quali decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente
sostituiti dai nuovi titolari dell'incarico.
7. Il Comitato si riunisce, su convocazione
del Presidente, per esprimere pareri e formulare proposte in relazione
all'attività della Regione nelle materie di cui alla presente legge.
8. I pareri e/o le proposte sono espressi a
maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e,
comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno.
9. Le riunioni del Comitato sono convocate
in prima e in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida
qualunque sia il numero dei presenti.
10. Ai membri del Comitato è dovuto un
gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al
rimborso delle spese di viaggio e a un'indennità di missione ai sensi delle
vigenti norme regionali in materia (3).
11. Le designazioni devono pervenire e2ntro
trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto
termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad istituire il Comitato,
tenendo conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i
2/3 dei componenti assegnati.
12. I membri del Comitato decadono
dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituite con
le modalità di cui al comma 11. ]
(3) Comma così sostituito
dall'art. 46,
comma 1, L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato «10.
Ai membri del Comitato sono dovuti gli emolumenti di cui alla legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45.».
Art. 6
Comitati tecnici provinciali per la tutela
faunistico-venatoria.
[1. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provinciali, sulla
base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, istituiscono i Comitati
tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria, organo
tecnico-consultivo-propositivo della Provincia.
2. I Comitati esprimono, a livello
provinciale, pareri motivati e formulano proposte per l'espletamento dei compiti
derivanti dal piano faunistico-venatorio regionale e relativi programmi annuali.
3. I Comitati hanno sede presso gli uffici
dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente.
4. Ciascun Comitato è composto:
a) dall'Assessore provinciale competente in
materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;
b) dal Presidente della Commissione
consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri provinciali
eletti dal Consiglio provinciale, di cui uno della minoranza;
c) da un rappresentante per ciascuna
associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello
provinciale;
d) da un rappresentante per ciascuna
organizzazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa
operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale;
e) da quattro rappresentanti delle
associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti a livello regionale e
presenti a livello provinciale, purché inserite nel Consiglio nazionale per
l'ambiente, designati dai predetti organismi a livello provinciale;
f) da un rappresentante dell'Ente nazionale
per la cinofilia italiana, designato dalla delegazione provinciale;
g) da un rappresentante dei Comuni,
designato dalla delegazione regionale dell'A.N.C.I.;
h) da un rappresentante dell'Ispettorato
dipartimentale delle foreste;
i) dal responsabile dell'Osservatorio
faunistico provinciale di cui all'art. 8; da un rappresentante del
Raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della
Federazione ornicoltori italiani.
Partecipa alle riunioni il dirigente del
Servizio provinciale competente in materia di caccia.
5. Ciascun Comitato elegge tra i suoi membri
il Vice Presidente, scegliendolo tra i Consiglieri provinciali, che esercita le
funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo
delegato.
6. Le funzioni di segretario di ciascun
Comitato sono svolte da un dipendente appartenente al Servizio caccia della
Provincia, designato dal Presidente del Comitato.
7. I membri del Comitato durano in carica
cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 4, lett. a) e b), i quali
decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai
nuovi titolari dell'incarico. Non possono fare parte del Comitato i componenti
dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).
8. Le riunioni di ciascun Comitato sono
convocate in prima e seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è
valida qualunque sia il numero dei presenti.
9. I pareri e/o le proposte sono espressi a
maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e,
comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno.
10. Le designazioni devono pervenire entro
trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto
termine, ciascun Presidente di Amministrazione provinciale provvede ad istituire
il Comitato tenuto conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano
raggiunto i 2/3 del numero dei componenti assegnati.
11. I membri del Comitato decadono
dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con
le modalità di cui al comma 10.
12. Ai membri del Comitato è dovuto un
gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al
rimborso delle spese di viaggio e a un'indennità di missione ai sensi delle
vigenti norme in materia (4). ]
(4) Il presente comma, già
sostituito dall'art. 39,
comma 1, L.R.
21 maggio 2002, n. 7, è stato poi nuovamente così sostituito
dall'art. 46,
comma 1, L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Il testo precedente era così formulato «12.
Ai membri del Comitato sono dovuti emolumenti per seduta pari a quelli previsti
per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale».
Art. 7
Struttura tecnica regionale - Osservatorio
faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà.
[1. Struttura tecnica della Regione, con
funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, è l'Osservatorio
faunistico regionale, con sede a Bitetto.
2. Nella struttura dell'Osservatorio
faunistico regionale opera il Centro recupero regionale fauna selvatica in
difficoltà.
3. Le finalità prioritarie dell'Osservatorio
faunistico regionale sono le seguenti:
a) coordinamento di tutte le attività degli
Osservatori faunistici provinciali;
b) coordinamento, indirizzo e
sperimentazione per il funzionamento ottimale dei centri pubblici di
sperimentazione provinciali;
c) raccolta di tutti i dati del territorio e
della fauna selvatica, censiti dagli Osservatori faunistici provinciali, per gli
opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell'habitat e della fauna
selvatica;
d) raccolta dati sui prelievi annuali di
fauna selvatica attraverso l'elaborazione dei tesserini regionali;
e) istituzione di corsi, d'intesa con
l'I.N.F.S., ai fini della cattura e dell'inanellamento a scopo scientifico della
fauna selvatica;
f) attività di sperimentazione sui
riproduttori, per il rifornimento dei centri pubblici provinciali, ai fini
istituzionali degli stessi;
g) attività di studio e sperimentazione per
il miglioramento della fauna autoctona e relativo habitat;
h) sperimentazione sul territorio, ai fini
di un miglioramento dell'habitat, per opportuni interventi agricoli per
l'alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che migratoria;
i) piani di intervento pluriennale, di
concerto con l'I.N.F.S. e programmi annuali di attuazione e funzionamento;
j) collaborazione nella redazione del
programma e calendario venatorio;
k) attività di consulenza e collaborazione
alle Province, A.T.C. e Comitati tecnici venatori.
4. Le finalità prioritarie del Centro
recupero regionale fauna selvatica in difficoltà sono le seguenti:
a) coordinamento di tutte le attività dei
centri provinciali di prima accoglienza;
b) ricezione, per cure e riabilitazione, di
fauna selvatica proveniente dai centri provinciali di prima accoglienza;
c) inanellamento dei soggetti recuperati,
prima della reimmissione in libertà;
d) detenzione e riproduzione in cattività o
allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie, di cui non è
stata possibile la riabilitazione al volo;
e) raccolta di tutti i dati e
documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari
pervenuti presso il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà;
f) attività di collegamento e concreta
collaborazione con i Centri recupero di altre Regioni, allo scopo di migliorare
gli interventi di tutela, le tecniche di riabilitazione e di riproduzione.
5. La struttura tecnica regionale è dotata
delle seguenti figure professionali:
a) agronomo;
b) biologo;
c) laureato in scienze naturali esperto in
ornitologia;
d) veterinario;
e) inanellatore autorizzato.
6. La struttura tecnica regionale è dotata,
prioritariamente, del personale ricollocato in servizio ai sensi della legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9 e già assegnato all'Osservatorio faunistico e
Centro recupero fauna selvatica, operanti in Bitetto.
7. La struttura tecnica regionale è dotata
di regolamento interno per il funzionamento della stessa, approvato dal
Consiglio regionale.
8. L'Osservatorio faunistico - Centro
recupero fauna selvatica in difficoltà è struttura tecnica dell'Assessorato
all'agricoltura.
9. È abrogata la legge
regionale 3 aprile 1995, n. 13. ]
Art. 8
Strutture tecniche provinciali - Osservatori
faunistici provinciali - Centri di prima accoglienza fauna selvatica in
difficoltà.
[1.
Ogni Provincia istituisce l'Osservatorio faunistico provinciale, con le seguenti
finalità e compiti:
a) cattura ed inanellamento ai sensi
dell'art. 35, comma 4;
b) censimento del proprio territorio per il
miglioramento dell'habitat al fini ecologici e in particolare per il ripristino
dei biotopi distrutti e la creazione di nuovi biotopi;
c) censimento della fauna selvatica a fini
statistici;
d) ripopolamento e cattura in apposite zone;
e) gestione dei centri pubblici di
sperimentazione e ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica
stanziale, anche con riproduttori forniti dalla struttura tecnica della Regione
di cui all'art. 7;
f) collaborazione e supporto al Comitati
tecnici provinciali e ai Comitati di gestione degli A.T.C.
2. All'interno dell'Osservatorio faunistico
provinciale opera il Centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in
difficoltà, con le seguenti finalità e compiti:
a) prima accoglienza della fauna selvatica
in difficoltà;
b) pronto soccorso veterinario della stessa;
c) trasferimento al Centro recupero
regionale di fauna selvatica in difficoltà dei soggetti abbisognevoli di
successive e particolari cure e riabilitazione;
d) liberazione della stessa, ove non
necessiti di riabilitazione.
3. Ogni struttura tecnica provinciale è
dotata delle seguenti figure professionali:
a) agronomo;
b) biologo;
c) laureato in scienze naturali esperto in
ornitologia;
d) veterinario;
e) inanellatore autorizzato.
4. Ogni struttura tecnica provinciale è
dotata di regolamento interno, per il funzionamento della stessa, predisposto
sulla base del regolamento-tipo approvato dalla Regione ai fini della uniformità
di detta normativa. ]
TITOLO III
Pianificazione faunistico-venatoria -
Istituti di gestione faunistico-venatoria
Art. 9
Piano
faunistico venatorio regionale - Programma annuale di
intervento.
[1. Il territorio agro-silvo-pastorale
regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per
quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità
riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento
delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione
delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. La Regione e le Amministrazioni
provinciali realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione
differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale della
Regione e delle Provincie è destinato, per una quota non inferiore al 20 per
cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In
dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività
venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre
1991, n. 394 e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni.
4. Con l'entrata in vigore della presente
legge chiunque, privato o pubblico, intende tabellare del territorio
agro-silvo-pastorale per qualsiasi vincolo, anche per effetto di altre leggi
antecedenti, deve presentare istanza alla Regione per la relativa
autorizzazione, che deve essere citata sulle tabelle, e alla Provincia
territorialmente competente per conoscenza. L'autorizzazione della Regione sarà
concessa dopo il controllo e il parere tecnico espresso dalla Provincia
competente per territorio. Il vincolo al territorio sarà concesso se non
ostacolerà il piano faunistico-venatorio regionale. La Regione, con la scadenza
quinquennale del piano faunistico-venatorio, provvederà all'aggiornamento dello
stesso inserendo e segnalando i nuovi territori vincolati. Il rispetto del
vincolo citato in tabella avrà effetto se sulla stessa tabella sarà riportato:
"Autorizzazione della Regione Puglia n. ... del ...".
5. Nei territori di protezione sono vietati
l'abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti
interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la
cura della prole.
6. Il territorio agro-silvo-pastorale
regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15 per
cento, a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'art. 17, a centri
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi
dell'art. 15 e a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 18.
7. Sul rimanente territorio
agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della
caccia alla fauna stanziale, ai sensi dell'art. 14 (5).
8. Il piano faunistico-venatorio regionale
determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla
costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende
agro-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica
allo stato naturale.
9. Sulla base della individuazione dei piani
faunistici venatori provinciali, la Regione istituisce con il piano faunistico
venatorio regionale le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i
centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale, le zone di addestramento cani, nonché gli A.T.C.
10. In deroga a quanto previsto dal comma 9,
le zone addestramento cani, i centri privati di produzione selvaggina allo stato
naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie
possono essere istituite dalla Regione, su richiesta degli interessati, sino al
raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche
successivamente all'approvazione dello stesso.
11. Ad avvenuta pubblicazione del
provvedimento consiliare approvativo del piano faunistico-venatorio regionale,
il proprietario o conduttore di un fondo, su cui intende vietare l'esercizio
dell'attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla precitata
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (B.U.), al
Presidente della Giunta regionale richiesta motivata, che sarà esaminata entro
sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della
pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10 della legge n. 157 del
1992; è altresì accolta, in casi specificatamente individuati dalla presente
legge, quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia
di colture agricole specializzate o a fini di ricerca scientifica. Trascorso il
termine di trenta giorni per l'opposizione, il proprietario o conduttore del
fondo ricadente nell'A.T.C. sarà ritenuto consenziente all'accesso dei
cacciatori per lo svolgimento della sola attività venatoria (6).
12. Nelle zone non vincolate per
l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai
sensi dell'art. 10, comma 5, resta in ogni caso precluso l'esercizio della
attività venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso
nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. La Regione, in via
eccezionale e in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la
costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e
cattura.
13. Il piano ha durata quinquennale; sei
mesi prima della scadenza, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, previa acquisizione dei piani provinciali e del parere del Comitato
tecnico regionale, approva il piano valevole per il quinquennio successivo (7).
14. Il piano faunistico-venatorio regionale
pluriennale stabilisce altresì:
a) criteri per l'attività di vigilanza;
b) misure di salvaguardia dei boschi e
pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e
l'accoglienza della fauna selvatica;
c) misure di salvaguardia della fauna e
relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare
giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell'I.N.F.S.;
d) modalità per la determinazione dei
contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai
proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti
territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle
condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;
e) criteri di gestione per la riproduzione
della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;
f) criteri di gestione delle oasi di
protezione;
g) criteri, modalità e fini dei vari tipi di
ripopolamento.
15. In attuazione del piano pluriennale, la
Giunta regionale approva il programma annuale entro il 30 aprile di ogni anno,
sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 5 (8).
16. Il programma provvede:
a) al finanziamento dei programmi di
intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
b) alla ripartizione della quota degli
introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente
legge annualmente assegnata ad ogni Provincia;
c) alla indicazione del numero massimo dei
cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C. per il prelievo di fauna stanziale,
nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di
caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella
stabilita dal M.I.R.A.A.F. (9);
d) alla determinazione della quota richiesta
al cacciatore di fauna stanziale, quale contributo di partecipazione alla
gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito
territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50
per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può
superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono
fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il
costo dei permessi giornalieri (10) .
]
(5) Comma così modificato
dall'art. 1,
comma 1, lettera a), L.R.
29 luglio 2004, n. 12.
(6) Vedi anche l'art.4,
Reg.
30 luglio 2009, n. 17.
(7) Vedi, al riguardo, per il
quinquiennio 1999-2003 e successive proroghe, il Piano approvato con Delib.C.R.
7 luglio 1999, n. 405 a cui è stata data attuazione con Reg.
5 agosto 1999, n. 2. Vedi poi il Reg.
30 luglio 2009, n. 17, attuativo del Piano faunistico venatorio
regionale 2009-2014.
(8) Per l'annata 2000-2001 vedi la
Delib.G.R. 4 agosto 2000, n. 1007. Per l'annata 2001-2002 vedi la Delib.G.R. 20
luglio 2001, n. 982. Per l'annata 2002-2003 vedi la Delib.G.R. 3 luglio 2002, n.
863. Per l'annata 2004-2005 vedi la Delib.G.R. 5 agosto 2004, n. 1292.
(9) Lettera così modificata
dall'art.1,
comma 1, lettera b), L.R.
29 luglio 2004, n. 12.
(10) Lettera così modificata
dall'art. 1,
comma 1, lettera c), L.R. 29 luglio 2004, n. 12.
Art. 10
Piani faunistici-venatori provinciali - Programma
annuale di intervento.
[1. Al fine della pianificazione generale
del territorio agro-silvo-pastorale, le Amministrazioni provinciali
predispongono piani faunistico-venatori articolandoli per comprensori omogenei,
comprendenti altresì programmi di valorizzazione ambientale finalizzati alla
riproduzione naturale nonché all'immissione della fauna selvatica.
2. I piani di cui al comma 1 sono approvati
dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale, previo parere
del Comitato tecnico provinciale.
3. I piani faunistico-venatori hanno durata
quinquennale e comprendono:
a) le oasi di protezione, destinate al
rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura,
destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla
cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili
all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità
faunistica ottimale;
c) i centri pubblici di riproduzione della
fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni
autoctone;
d) i centri privati di riproduzione di fauna
selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola,
consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è
consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da
parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di
persone nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento,
l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con
l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui
gestione è affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori
agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del
risarcimento in favore di conduttori dei fondi agricoli per i danni arrecati
dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi
agricoli vincolati per gli scopi di cui alle lett. a), b) e c);
g) i criteri per la corresponsione degli
incentivi in favore dei proprietari dei fondi agricoli, singoli o associati, che
si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento
della fauna selvatica nelle zone di cui alle lett. a), b) e c);
h) l'identificazione delle zone in cui sono
allocabili gli appostamenti fissi.
Le zone di cui al comma 3 devono essere
perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:
a) quelle di cui alle lett. a), b) e c) a
cura della Provincia;
b) quelle di cui alle lett. d) ed e) a cura
dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.
5. Inoltre, la deliberazione del Consiglio
provinciale che approva il piano faunistico venatorio provinciale e determina il
perimetro delle zone da vincolare di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3 deve
essere notificata, a cura dell'Amministrazione provinciale competente, ai
proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione
all'Albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati. Qualora, per il
numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, la Provincia provvederà a norma dell'art. 8 della legge
n. 241 del 1990, mediante:
a) affissione all'Albo pretorio dei Comuni
territorialmente interessati della delibera che determina il perimetro delle
zone da vincolare;
b) pubblicazione per estratto nel foglio
degli annunci legali della Provincia della delibera di cui alla lettera a);
c) affissione di apposito manifesto presso i
Comuni o frazioni interessati, nonché presso le organizzazioni professionali
agricole.
Qualora nei successivi sessanta giorni sia
presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali,
da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per
cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può
essere istituita. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in
cui non sia stata presentata formale opposizione. Alla scadenza del piano
faunistico-venatorio provinciale e con il rinnovo dello stesso, la deliberazione
con le eventuali individuazioni di nuove zone protette e/o modifica di quelle
già istituite sarà soggetta alle procedure, termini e modalità di cui sopra. Le
zone protette di cui alle citate lett. a), b) e c) del comma 3 già esistenti,
anche anteriormente all'approvazione dei piani faunistici provinciali, ove siano
ricomprese negli stessi, si intendono confermate e non soggette alle procedure
di notifica e promulgazione di cui sopra e sono atti non impugnabili. Resta
inteso che le zone protette di cui sopra hanno durata decennale, salvo revoca.
Il predetto termine di dieci anni per le zone protette già istituite
precedentemente all'approvazione del primo piano faunistico regionale decorrerà
dalla data di pubblicazione di detto atto sul B.U.
6. Il Piano faunistico venatorio di ogni
Provincia deve riportare l'ambito territoriale di caccia destinato alla caccia
programmata alla fauna stanziale (11).
7. Nel caso di mancato adempimento da parte
delle Amministrazioni provinciali, la Giunta regionale esercita i poteri
sostitutivi previsti dalla legge.
8. La Provincia, con provvedimento della
Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 6, approva il
programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del
programma venatorio regionale annuale di cui all'art. 9, trasmettendolo alla
Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.
9. Il Programma annuale di intervento
prevede:
a) interventi per la difesa, tutela dei
boschi e ripristino habitat;
b) investimenti, interventi e gestione nelle
zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in
altri territori;
c) incentivi per gli agricoltori per i
miglioramenti ambientali e faunistici;
d) programmi concordati e coordinati per la
vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle
associazioni venatorie e ambientalistiche per l'attuazione di piani finalizzati;
e) contributi ai proprietari e/o conduttori
di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le
indicazioni del piano faunistico di cui all'art. 9, comma 14, lett. d);
f) ripopolamenti e strutture di
ambientamento negli A.T.C. concordati con i Comitati di gestione;
g) contributi per i danni in zone protette e
A.T.C. prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria. ]
(11) Comma così sostituito
dall'art. 2,
L.R.
29 luglio 2004, n. 12. Il testo originario era così formulato: «6.
I piani faunistici venatori provinciali propongono alla Regione gli A.T.C. nel
territorio di competenza.».
Art. 11
Oasi di protezione.
[1. Le oasi di protezione sono destinate
alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica
attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei
mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici
popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
2. Le oasi di protezione in particolare:
a) assicurano la sopravvivenza delle specie
faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;
b) consentono la sosta e la produzione della
fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le
principali rotte di migrazione.
3. Nelle oasi di protezione è vietata ogni
forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla
fauna selvatica.
4. Le oasi sono possibilmente delimitate da
confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo
bianco "Oasi di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico di ciascuna
Provincia.
5. Le oasi di protezione hanno durata
decennale, salvo revoca.
6. La costituzione delle oasi di protezione
è deliberata dalla Regione, in attuazione del piano faunistico-venatorio
regionale. Con le stesse modalità l'istituzione di oasi può essere revocata
qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al
conseguimento delle finalità specificate.
7. La Provincia nella gestione delle oasi di
protezione può avvalersi della collaborazione dei Comitati di gestione degli
A.T.C., delle associazioni venatorie, protezionistiche ed agricole presenti nel
Comitato tecnico regionale.
8. Per ottenere i migliori risultati nella
gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni
intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per
singola zona e risolvendole in via prioritaria. ]
Art. 12
Zone di ripopolamento e cattura.
[1. Le zone di ripopolamento e cattura sono
destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo
irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani
previsti nel programma annuale provinciale di intervento per l'immissione sul
territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione
e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio.
2. Le zone di ripopolamento e cattura sono
lo strumento di base della programmazione regionale e provinciale in materia di
produzione, incremento, irradiamento e ripopolamento della fauna selvatica, in
particolare di quella stanziale.
3. Le zone devono essere costituite su
territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati
a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante
concentrazione della fauna stessa.
4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è
vietata ogni forma di esercizio venatorio.
5. Le zone di ripopolamento e cattura devono
avere una superficie non inferiore ai 500 ettari e comunque commisurata alle
esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate come da
documento orientativo dell'I.N.F.S. e sono segnalate con tabelle recanti la
scritta nera su fondo bianco "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di
caccia".
6. Nelle zone di ripopolamento e cattura
sono autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti integrativi negli ambiti
territoriali per la caccia programmata di cui all'art. 14 in cui sono comprese,
secondo le indicazioni contenute nei piani faunistico-venatori provinciali. Le
catture devono essere compiute in modo da consentire la continuità della
riproduzione della fauna selvatica.
7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno
durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni
oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.
8. La costituzione delle zone di
ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione in attuazione del piano
faunistico-venatorio regionale.
9. La Provincia nella gestione delle zone di
ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione degli organismi di
gestione degli A.T.C., delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole
presenti nel Comitato tecnico regionale.
10. Per ottenere i migliori risultati nella
gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni
intervento mirato alla eliminazione delle cause negative, identificandole per
singola zona e risolvendole in via prioritaria.
11. Le zone di ripopolamento, e cattura
possono comprendere centri pubblici di sperimentazione di cui all'art. 13.
]
Art. 13
Centri pubblici di produzione della fauna
selvatica.
[1. I centri pubblici di riproduzione della
fauna selvatica sono aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali,
esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione
delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale selvatichezza.
2. Nei centri pubblici è vietata ogni forma
di esercizio venatorio.
3. I centri pubblici, delimitati
naturalmente o opportunamente recintati in modo da impedire la fuoriuscita della
fauna selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo
bianco "Centro pubblico per la riproduzione della fauna - Divieto di caccia".
4. La costituzione dei centri pubblici, in
attuazione del piano faunistico regionale, è deliberata dalla Regione, che
stabilisce i criteri per la gestione, affidata alla Provincia.
5. Nei centri pubblici possono essere
autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali protette.
6. Per comprovate esigenze di funzionalità
nei centri può essere autorizzata dal Presidente dell'ente Provincia il prelievo
della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento.
7. I centri pubblici allo stato naturale
devono utilizzare prioritariamente ambiti protetti di estensione non inferiore a
trenta ettari.
8. I centri pubblici hanno durata decennale,
salvo revoca. ]
Art. 14
Ambiti territoriali di caccia - ATC.
[1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9,
comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in
attuazione dei Piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano
faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla
fauna stanziale.
2. Ai cacciatori residenti in Puglia è
consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio
ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su
tutti i territori degli ATC della Regione e la caccia alla stanziale nell'ATC di
appartenenza della propria provincia.
3. Ai cacciatori residenti in Puglia è
consentita l'attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori
della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi
dell'articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e
versamento della quota di partecipazione.
4. Il Comitato di gestione, per eventuali
posti resisi disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare
permessi giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata
con il Programma venatorio.
5. Per i cacciatori residenti in altre
regioni la fauna migratoria può essere cacciata per un massimo di venti
giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun
ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'ATC prescelto e
versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La
Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con
il Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per
annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel Programma predetto. Eventuali
posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.
6. Le modalità di rilascio delle
autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.
7. La Giunta regionale approva il
regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale
faunistico venatorio. Nel regolamento devono essere, fra l'altro, previsti:
a) le modalità di costituzione del Comitato
di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro
elezione o designazione e ai successivi rinnovi;
b) i compiti per la gestione del territorio
destinato alla caccia programmata;
c) le modalità di accesso per l'esercizio
venatorio alla fauna stanziale;
d) le modalità di accesso per l'esercizio
venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali;
e) l'osservanza delle norme del calendario
venatorio regionale.
8. La durata dei Comitati di gestione degli
ATC è quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio regionale.
9. Le Province hanno potere di vigilanza,
controllo e coordinamento sull'attività del Comitato di gestione, di cui si
avvalgono per la gestione degli ATC (12). ]
(12) Articolo così
sostituito dall'art. 3,
L.R.
29 luglio 2004, n. 12. Il testo originario era così formulato:
«Art. 14. Ambiti territoriali di caccia - A.T.C. 1. Gli A.T.C. sono istituiti
sul territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata
ai sensi dell'art. 14 - comma 1 - e dell'art. 10 - comma 6 - della legge n. 157
del 1992.
2. La Regione, sentito il
Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e in attuazione del piano
faunistico-venatorio regionale, istituisce gli A.T.C. di dimensione
sub-provinciale possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali o
artificiali.
3. La Regione Puglia,
d'intesa con le Regioni confinanti, per esigenze motivate può individuare A.T.C.
interessanti anche due o più Provincie contigue.
4. La Regione Puglia, ai
fini dell'esercizio della caccia alla fauna migratoria, consente l'assegnazione
gratuita ai cacciatori residenti mi Puglia, che abbiano versato il proprio
contributo di accesso a un A.T.C. della Regione, di un massimo di venti giornate
di caccia, da inserire nel tesserino regionale secondo le priorità e le modalità
che verranno previste nel relativo regolamento regionale.
5. La Regione Puglia,
secondo le priorità, i termini e le modalità di accesso stabiliti dal
regolamento di gestione degli A.T.C., può consentire il rilascio di
autorizzazioni annuali a cacciatori residenti in altre Regioni o in Stati esteri
in una quantità massima del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun
A.T.C., come determinate dal programma venatorio regionale annuale.
6. La Regione Puglia con
il programma venatorio annuale può riservare, nella percentuale massima del 2
per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C., permessi
giornalieri da rilasciare secondo le priorità e le modalità che verranno
previste nel regolamento regionale di gestione degli A.T.C..
7. La Regione Puglia con
il programma venatorio annuale può riservare sino ad una percentuale massima del
2 per cento del numero di cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. ai cacciatori
che otterranno per la prima volta la licenza di caccia durante l'annata
venatoria.
8. Ogni cacciatore che
abbia fatto richiesta al competente Comitato di gestione, nei modi e nei tempi
previsti dal relativo regolamento regionale, ha diritto di accesso
prioritariamente nell'A.T.C. in cui ricade il proprio comune di residenza, ove
possibile, ovvero in altro ambito della propria provincia o della Regione.
Inoltre, il cacciatore, in base al numero massimo dei cacciatori ammissibili,
può avere accesso ad altri A.T.C. della propria Regione, previo consenso dei
relativi organi di gestione e nel rispetto del regolamento regionale di gestione
degli A.T.C.
9. Il Consiglio regionale,
su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico faunistico
regionale, approva, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il regolamento che disciplina le modalità di gestione degli
A.T.C. e l'accesso dei cacciatori. Nel regolamento deve essere previsto, fra
l'altro, per tali ambiti:
a) l'osservanza delle
norme del calendario venatorio regionale;
b) il versamento da parte
dei cacciatori ammessi nell'A.T.C. di un contributo quale partecipazione, per
finalità faunistico-venatoria, alla gestione dei territori compresi negli
A.T.C.;
c) una vigilanza adeguata;
d) un accesso
regolamentato sulla base della opzione fatta dai cacciatori ai sensi dell'art.
22, comma 6, nel rispetto dell'indice di densità minima fissato dal Ministero
dell'agricoltura e foreste con periodicità quinquennale per ogni A.T.C. e della
capienza predeterminata. È data facoltà al Comitato di gestione, ammettere un
numero di cacciatori superiore alla densità venatoria di cui sopra se ricorrono
i presupposti previsti dall'art. 14, comma 8, della legge n. 157 dei 1992 e con
le modalità richieste;
e) le modalità di
costituzione degli organi direttivi degli A.T.C., la loro durata in carica,
nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi
rinnovi.
10. La durata degli A.T.C.
è quinquennale analogamente al piano faunistico venatorio regionale.
11. Il prelievo venatorio
di fauna stanziale, nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti
dalla presente legge, è regolato in rapporto alla consistenza delle popolazioni
di fauna presenti nel territorio, accertata previo censimenti.
12. Le Provincie hanno
poteri di vigilanza, controllo e coordinamento sull'attività dei Comitati di
gestione, di cui si avvalgono per la gestione degli A.T.C.».
Art. 15
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica
allo stato naturale.
[1. I centri privati di riproduzione della
fauna selvatica sono destinati alla produzione, allo stato naturale, di fauna
appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento ed attività
cinofile.
2. L'attività di produzione esercitata dal
titolare di impresa agricola nell'azienda stessa, organizzata in forma singola,
consortile o cooperativa, è considerata agricola a tutti gli effetti.
3. Nei centri privati è vietata ogni forma
di esercizio venatorio. È tuttavia consentita la cattura, che può essere
compiuta dall'imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la
commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile.
4. I centri privati sono segnalati con
tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro privato per la
riproduzione della fauna selvatica - Divieto di caccia", poste a cura e a spese
dei titolari dei centri.
5. I centri privati hanno durata di 5 anni
salvo rinnovo.
6. La costituzione dei centri privati è
autorizzata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale
e sulla base degli indirizzi regionali in materia. Non possono estendersi,
comunque, su una superficie complessivamente superiore all'1 per cento del
territorio agro-silvo-pastorale della provincia territorialmente competente e
sono soggetti a tassa di concessione regionale.
7. Le domande di autorizzazione sono
presentate alla Regione e alla Provincia competente dai possessori o conduttori,
singoli o associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi
rustici su cui si intende realizzare il centro.
8. Le domande di cui al comma 7 devono
essere corredate della planimetria del territorio interessato, dell'atto
comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, di una relazione
illustrativa del programma produttivo che si intende realizzare.
9. Per tutta la fauna selvatica prodotta dai
centri privati deve essere previsto, in ogni caso, il controllo sanitario da
parte della A.U.S.L. territorialmente competente.
10. I danni causati dalla fauna selvatica
prodotta alle colture agricole all'interno dei centri privati e nelle zone
limitrofe sono a carico dei concessionari, senza diritto al rimborso o
indennizzo.
11. Il provvedimento di costituzione dei
centri privati è revocato con effetto immediato qualora la gestione ed il
funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nel
regolamento o per mancato funzionamento del centro stesso per un anno
continuativo.
12. Le modalità di gestione e di
funzionamento sono determinate da un apposito regolamento approvato dal
Consiglio regionale previo parere del Comitato tecnico regionale, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge (13) .
13. Il controllo sull'attività di gestione
spetta all'Amministrazione provinciale competente. ]
(13) Vedi, al riguardo, il Reg.
16 novembre 2001, n. 9.
Art. 16
Allevamenti e detenzione della fauna a scopo
alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi
per la caccia da appostamento.
[1. La Regione regolamenta (14) , nei sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) gli allevamenti di fauna selvatica a
scopo alimentare;
b) gli allevamenti di fauna selvatica con
fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la caccia da
appostamento consentito;
c) gli allevamenti e/o la detenzione di
fauna selvatica, esotica a scopo ornamentale ed amatoriale;
d) gli allevamenti dei cani da caccia, nel
rispetto delle competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana.
2. Le autorizzazioni per gli allevamenti di
cui al comma 1, lett. a) e b), soggetti a tassa di concessione regionale sono
rilasciate dalla Regione; gli allevamenti di cui alle lett. c) e d) sono
segnalati alle Provincie territorialmente competenti.
3. La Regione regolamenta, inoltre, nei sei
mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vendita
e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché
il loro uso in funzione di richiami della caccia da appostamento. Nella predetta
normativa la Regione deve prevedere la regolamentazione per l'acquisto e
l'allevamento del falco, quale mezzo di caccia anche proveniente dall'estero.
]
(14) Vedi, al riguardo, il
Reg.
25 settembre 2003, n. 11.
Art. 17
Aziende faunistico-venatorie - Aziende
agri-turistico-venatorie.
[1. La Regione, su richiesta degli
interessati e sentito il parere dell'I.N.F.S., può, nel limite massimo del 10
per cento del territorio agro-silvo-pastorale delle province interessate, di cui
il 5 per cento per le aziende faunistico-venatorie e il 5 per cento per le
aziende agrituristiche venatorie:
a) autorizzare l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione
regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare
riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni
devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale
al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende
faunistico-venatorie, l'esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a
chi da questo autorizzato all'abbattimento di fauna selvatica cacciabile al
sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio
secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende
faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica
successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione per
l'istituzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica;
b) autorizzare l'istituzione di aziende
agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di
concessione regionale, nelle quali sono consentite l'immissione e l'abbattimento
per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento. Nelle aziende
agri-turistico-venatorie l'abbattimento è consentito solo al titolare o a chi da
questi autorizzato.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie
devono:
a) essere preferibilmente situate nei
territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il
territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura
svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli.
3. La domanda di concessione per
l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata da un
imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costruire l'azienda.
4. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle
zone umide e vallive possono essere autorizzate se comprendono bacini
artificiali e utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento
nel rispetto delle convenzioni naturali.
5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie
sono consentite, anche dopo la stagione venatoria, prove cinofile con o senza
abbattimento di fauna allevata delle specie cacciabili, previa autorizzazione
della Provincia competente per territorio.
6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle
aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto della presente legge, con
esclusione dei limiti di cui all'art. 22, comma 6; per quanto riguarda le
aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'abbattimento di fauna selvatica,
mentre sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi di fauna delle
specie cacciabili, allevate in batteria.
7. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, emana un regolamento che preveda le modalità di costituzione, gestione e
funzionamento (15) .
8. Le aziende faunistico-venatorie di cui al
comma 1 non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e
a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una durata di cinque
anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. Le aziende
agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari
per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una
durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta.
9. Le aziende di cui al comma 8 devono
essere distanti almeno 1000 metri tra loro; le distanze dalle zone protette
(oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di
riproduzione) devono essere di 300 metri per le aziende faunistico-venatorie e
500 metri per le aziende agri-turistico-venatorie. Le aziende
faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della presente
legge sono esentate dal rispetto delle suddette distanze.
10. La tabellazione delle aziende di cui al
comma 1 sono a cura e spese delle stesse.
11. Nelle aziende di cui al comma 1 la
vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente dalle stesse, nonché a
quello della Provincia. ]
(15) Vedi, al riguardo, il Reg.
28 dicembre 2000, n. 4 e il Reg.
28 dicembre 2000, n. 6.
Art. 18
Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare
cinofile.
[1. La Regione istituisce, nei limiti del 4
per cento del territorio agro-silvo-pastorale delle provincie interessate, le
zone di cui all'art. 9, comma 6, destinate all'allenamento, all'addestramento e
alle gare di cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con
l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.
2. Le Provincie stabiliscono i periodi delle
attività previste al comma 1 con i piani faunistici venatori provinciali di cui
all'art. 10.
3. La Regione affida la gestione delle zone
ad associazioni cinofile riconosciute ed associazioni venatorie o ad
imprenditori agricoli singoli o associati.
4. Le zone di cui al comma 1 si suddividono
in zone di tipo A e di tipo B.
5. Le zone di tipo A, di estensione
ricompresa tra 100 e 1000 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva,
sono destinate esclusivamente all'addestramento in presenza di fauna immessa
senza abbattimento per tutto il periodo dell'anno. Nelle stesse, inoltre, si
svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed
internazionale.
6. Le zone di tipo B, di estensione
ricompresa tra 10 e 100 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva,
sono destinate all'addestramento o a gare cinofile con abbattimento di fauna
riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna selvatica e limitatamente
alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna, lepre e ungulati per tutto
l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa (16) .
7. Le prove cinofile, nel rispetto dei
regolamenti dell'E.N.C.I., a livello nazionale ed internazionale, senza
l'abbattimento di fauna sono consentite, inoltre, previo nulla-osta dell'organo
di gestione competente e autorizzazione della Provincia interessata:
a) nelle zone di ripopolamento e cattura;
b) negli A.T.C.;
c) nelle aziende faunistico-venatorie;
d) nelle zone demaniali.
Le prove cinofile di cui sopra devono essere
espletate con esclusione dei mesi di aprile e maggio.
8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie,
con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove
cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi
comprese le gare con abbattimento.
9. L'allenamento dei cani da caccia in
periodo di pre apertura dell'attività venatoria è consentito in periodo previsto
dal calendario venatorio regionale.
10. Le concessioni delle zone di cui al
presente articolo hanno durata quinquennale, salvo rinnovo, revoca o disdetta.
11. Nei sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale adotta il
regolamento di costituzione e gestione delle zone addestramento cani (17) . ]
(16) Comma così modificato
dall’art. 12,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(17) Vedi, al riguardo, il Reg.
28 dicembre 2000, n. 5.
Art. 19
Terreni del demanio.
[1. I terreni del demanio regionale, qualora
presentino favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in ordine prioritario,
in centri pubblici per la produzione della fauna, oasi di protezione, zone di
ripopolamento e cattura.
2. L'utilizzazione ai fini di cui al comma 1
è definita dalla Regione, su proposta della Provincia con il piano
faunistico-venatorio provinciale.
3. La gestione tecnica dei terreni demaniali
per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali spetta alle Provincie
territorialmente competenti, che operano in coerenza con gli indirizzi dei piani
e programmi provinciali e regionali e possono avvalersi della collaborazione
delle associazioni venatorie riconosciute e ambientalistiche presenti nel
Comitato tecnico nazionale.
4. La Regione, previa richiesta della
Provincia interessata, può inoltrare richiesta allo Stato o ad altri enti
pubblici per ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini
di cui al presente articolo. ]
Art. 20
Tabellazione.
[1. Qualora nella presente legge si faccia
menzione di tabelle da apporre al fine della identificazione delle zone
sottoposte a particolare vincolo, esse devono essere predisposte e collocate con
le seguenti modalità:
a) devono essere delle dimensioni di cm. 25
x 33;
b) devono avere scritta nera sul fondo
bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto di caccia e
scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi;
c) devono essere collocate lungo tutto il
perimetro della zona interessata su pali ad una altezza non inferiore a 2 metri
e ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e comunque, in modo che siano
visibili le due contigue.
Devono essere comunque visibili da almeno 30
metri di distanza;
d) devono essere collocate anche nei confini
perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovano terreni che non
sono in esso compresi o le medesime sono attraversate da strade pubbliche di
larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a
tale misura è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi;
e) quando si tratta di terreni vallivi,
laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati
al fondo e devono emergere almeno cm 50 dal livello dell'acqua;
f) quando il confine coincide con un corso
d'acqua l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da
comprendere il corso d'acqua stesso;
g) quando segnalano divieti temporanei di
caccia devono contenere l'indicazione precisa della data d'inizio e termine del
divieto;
h) devono essere mantenute sempre in buono
stato di conservazione e leggibilità. ]
Art. 21
Introduzione di fauna selvatica dall'estero -
Immissioni faunistiche.
[1. L'introduzione di fauna selvatica viva
dall'estero, solo se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi a scopo di
ripopolamento e miglioramento genetico.
2. Le autorizzazioni per l'introduzione di
fauna selvatica dall'estero sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole
e forestali su parere dell'I.N.F.S. e nel rispetto delle convenzioni
internazionali.
3. Dette autorizzazioni possono essere
rilasciate unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed
attrezzature per ogni singola specie, al fine di garantire i controlli sanitari
e i periodi di ambientamento.
4. I ripopolamenti devono avere carattere
transitorio per far posto progressivamente ad una gestione faunistico-venatoria,
basata sul prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, incentivando la
produzione della fauna.
5. I criteri, le modalità e i fini dei vari
tipi di ripopolamento sono stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale
(art. 9, comma 14, lett. g).
6. I programmi di cattura nelle zone
protette e per i ripopolamenti in altri ambiti sono previsti dal programma
annuale provinciale di cui all'art. 10, comma 9, lett. b).
7. L'immissione di fauna a scopo di
ripopolamento, venatorio può essere compiuta dal Comitato di gestione
dell'A.T.C. e dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai
terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel
piano faunistico-venatorio provinciale, previa autorizzazione della Provincia,
entro il 31 agosto.
8. Al fine di prevenire la diffusione di
malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al
ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti
dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario, all'origine, a cura
del Servizio veterinario della A.U.S.L., competente, il quale rilascia
l'autorizzazione all'immissione. Qualora la liberazione non avvenga nel
territorio della A.U.S.L., di prima destinazione degli animali, il Servizio
veterinario di tale A.U.S.L., provvede a dare comunicazione alla A.U.S.L.,
locale competente per l'area di liberazione dell'inoltro della fauna, al fine di
consentire i controlli veterinari. Il Servizio veterinario della A.U.S.L.
competente per il territorio di liberazione trasmette ai responsabili
dell'immissione in libertà della fauna l'autorizzazione corredata delle
eventuali specifiche disposizioni. ]
TITOLO IV
Attività venatoria
Art. 22
Esercizio venatorio - Limiti e modi.
[1. L'attività venatoria, svolta in base ad
una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve
contrastare con l'esigenza di conservazione delle specie di fauna selvatica e
non deve arrecare danno effettivo alle produzioni agricole.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività
venatoria è altresì necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato
dalla Regione di residenza, con i criteri di cui all'art. 25, ove sono indicate
le specifiche norme inerenti al calendario regionale nonché le forme di cui al
comma 6 del presente articolo e gli ambiti territoriali di caccia ai quali poter
accedere e praticare l'attività venatoria.
3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto
diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego
dei mezzi di cui all'art. 32 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.
4. È considerato altresì esercizio venatorio
il vagare o il soffermarsi in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di
attesa della medesima per abbatterla, con i mezzi di cui all'art. 32 e,
comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.
5. Ogni altro modo di abbattimento è
vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con
l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via
esclusiva in una delle seguenti forme:
a) da appostamento fisso;
b) nell'insieme delle altre forme di
attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente
territorio destinato all'attività venatoria programmata.
7. La fauna selvatica abbattuta durante
l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge
appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che per primo ha scovato la
fauna ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte di altri cacciatori.
8. È vietata la cattura della fauna con
mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.
9. Le norme di cui al presente articolo e
successivi si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso
dell'arco e del falco.
10. Non costituisce esercizio venatorio la
presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai
lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso
(appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica.
11. Non costituisce esercizio venatorio lo
spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se
l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica. ]
Art. 23
Documenti venatori.
[1. L'attività venatoria è consentita, a
parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di
età e sia munito dei seguenti documenti:
a) licenza di porto di fucile per uso
caccia, rilasciata dall'Autorità di P.S.;
b) tesserino regionale;
c) attestato di versamento della tassa di
concessione governativa;
d) attestato di versamento della tassa di
concessione regionale;
e) polizza di assicurazione per la
responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi
utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni
correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dalla
vigente legge (art. 12, comma 8, legge n. 157 del 1992) e successivi
aggiornamenti. In caso di sinistri, colui che ha subito il danno può procedere
ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale
colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza. ]
Art. 24
Licenza di porto di fucile per uso
caccia.
[1. La licenza di porto di fucile per uso di
caccia, necessaria anche per praticare l'attività venatoria mediante uso
dell'arco o del falco, è rilasciata in conformità delle leggi di P.S.; ha
validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel
rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il
richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.
3. L'abilitazione all'esercizio venatorio è
necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo
della stessa in caso di revoca.
4. La licenza di porto d'armi per uso di
caccia ha durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare,
corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a
novanta giorni dalla domanda stessa.
5. Nei dodici mesi successivi al rilascio
della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se
accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni
prima e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge
comportanti la sospensione o la revoca della licenza.]
Art. 25
Tesserino venatorio regionale.
[1. Ai fini dell'esercizio dell'attività
venatoria è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale, stampato a
cura della Regione in conformità di un modello predisposto dal competente
Assessorato regionale.
2. Il tesserino, valido su tutto il
territorio nazionale, esente da marca da bollo, è distribuito a titolo gratuito
dalla Provincia, tramite il Comune di residenza del richiedente, dietro
esibizione dei seguenti documenti in originale e fotocopia degli stessi non
autenticata, che sarà acquisita dal precitato Comune:
a) licenza di porto di fucile per uso
caccia;
b) certificato di residenza in carta libera
o altro documento legale certificante la residenza;
c) attestazione dei versamenti delle vigenti
tasse di concessione statale e regionale;
d) attestazione da cui risulti l'avvenuta
stipulazione delle polizze di assicurazione di cui all'art. 23, lett. e).
3. Il tesserino regionale ha validità per
una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca
della licenza di porto d'armi per uso di caccia.
4. Il Comune di residenza preposto alla
consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza (18) .
5. Ai cittadini stranieri e italiani
residenti all'estero può essere rilasciato il tesserino regionale purché in
regola con le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1978 e
successive modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dell'intera tassa
di concessione regionale e dell'assicurazione per la responsabilità civile nelle
forme e nei modi di cui all'art. 23.
6. I cacciatori sono tenuti a riconsegnare
al Comune competente il tesserino venatorio regionale della stagione ultimata,
previo rilascio di ricevuta, condizione questa per richiedere il nuovo
tesserino.
7. In caso di deterioramento o smarrimento
il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al Comune di residenza.
In caso di smarrimento deve dimostrare di aver provveduto alla denuncia
dell'avvenuta perdita all'Autorità di P.S.
8. Il titolare deve annotare in modo
indelebile, negli appositi spazi, i giorni di caccia e i capi di fauna
abbattuti, secondo le modalità previste dal calendario venatorio regionale.
9. La Provincia, entro trenta giorni dalla
raccolta dei tesserini regionali pervenuti dai Comuni, provvederà all'inoltro
degli stessi all'Osservatorio faunistico regionale. ]
(18)
Comma così sostituito dall'art. 4,
L.R.
29 luglio 2004, n. 12. Il testo originario era così formulato: «4. Il Comune
di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di
propria competenza, tra cui la segnalazione degli ambiti territoriali di caccia
in Regione e/o fuori Regione ove è consentita l'attività venatoria
all'intestatario dello stesso e dietro presentazione dell'attestato di
versamento della quota di partecipazione agli A.T.C. assegnati.».
Art. 26
Abilitazione venatoria.
[1. L'abilitazione all'esercizio venatorio è
necessaria per il rilascio della prima licenza di porto di fucile nonché per il
rinnovo in caso di revoca.
2. L'aspirante cacciatore consegue
l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici
dinanzi ad una apposita commissione composta da esperti qualificati, ritenuti
tali dal soggetto che li designa, in ciascuna delle materie di cui all'art. 27,
dopo aver presentato domanda alla Provincia territorialmente competente, con
allegati i seguenti documenti:
a) certificato di residenza;
b) certificato medico di idoneità
all'esercizio venatorio, rilasciato ai sensi della normativa vigente, in data
non anteriore a sessanta giorni rispetto alla data della domanda;
c) ricevuta di versamento della quota di
partecipazione di cui al comma 3.
3. Ogni candidato è tenuto a versare alla
Provincia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla Provincia
medesima in misura non superiore a euro 50,00. In caso di ripetizione dell'esame
il candidato deve versare, per ogni seduta, un importo di euro 20,00. Detti
importi sono utilizzati dalla Provincia per far fronte alle spese per l'esame,
ivi compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell'attestato di
abilitazione all'esercizio venatorio (19)
. ]
(19) Comma
così sostituito dall'art. 48,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato: «3.
Ogni candidato è tenuto a versare alla Provincia, quale rimborso spese di esame,
un importo fissato dalla Provincia medesima in misura non superiore a lire 50
mila. In detta somma sono compresi gli ausili didattici nonché il rilascio
dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio. Detto importo sarà
utilizzato dalla Provincia per far fronte a tutte le spese per l'esame di che
trattasi.».
Art. 27
Esame di abilitazione venatoria.
[1. Gli esami di abilitazione venatoria
devono riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove
pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia, loro uso e
relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di
salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.
2. Al fine di favorire la preparazione dei
candidati, la Regione predispone un apposito testo di esame distribuito alle
Provincie, che provvederanno, a proprie spese, alla stampa dello stesso al fine
di consegnarlo al candidato al momento della presentazione della domanda.
3. Le Provincie organizzano corsi di
preparazione gratuiti per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e corsi
per l'aggiornamento sui contenuti innovativi della vigente legislazione
venatoria per i possessori di licenza, avvalendosi della collaborazione delle
associazioni provinciali naturalistiche, agricole e venatorie riconosciute e
della delegazione dell'E.N.C.I. provinciale.]
Art. 28
Prove d'esame e ripetizione
dell'esame.
[1. L'aspirante cacciatore per essere
ammesso all'esame di abilitazione deve superare una prova preliminare
consistente nel rispondere per iscritto ad un questionario di 30 domande sotto
forma di quiz predisposto dal competente Assessorato della Regione.
2. L'aspirante cacciatore deve indicare le
risposte esatte.
3. Qualora commetta oltre sei errori,
l'aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano
trascorsi due mesi.
4. Superata la prova preliminare
positivamente, l'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio
con la commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma d'esame, deve
superare, altresì, una prova pratica di riconoscimento della fauna stanziale e
migratoria cacciabile e relativa modalità di caccia, nonché una prova pratica
sulle armi comprendente lo smontaggio, rimontaggio e maneggio del fucile da
caccia.
5. La Commissione, collegialmente, esprime
la propria valutazione di idoneità; il relativo attestato viene rilasciato a
firma del Presidente e del segretario della Commissione.
6. La valutazione della Commissione è
definitiva e inappellabile.
7. Il candidato non idoneo potrà sostenere
un nuovo esame non prima di due mesi. ]
Art. 29
Commissioni per l'abilitazione all'esercizio
venatorio.
[1. Le Commissioni per l'abilitazione
all'esercizio venatorio di cui all'art. 28 sono istituite con decreto del
Presidente della Giunta regionale, una per ciascuna Provincia. Esse hanno sede
presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale.
2. Ciascuna Commissione è composta da:
a) un componente nominato dalla Regione -
esperto in legislazione venatoria - che assume la Presidenza della Commissione
(20) ;
b) un laureato in scienze biologiche o
scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designato dal presidente della
Provincia competente, nonché un supplente;
c) un esperto in armi e munizioni da caccia
e relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal Presidente della
Provincia competente;
d) un esperto in norme di pronto soccorso,
nonché un supplente, designati dal Presidente della Provincia competente;
e) sei esperti in legislazione venatoria,
regole comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla
caccia, designati dalle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul
territorio provinciale (21) ;
f) un esperto in cinofilia venatoria,
designato dalla delegazione E.N.C.I. provinciale nonché un supplente (22) ;
g) un esperto in principi di salvaguardia
delle produzioni agricole, designati dalle organizzazioni professionali degli
imprenditori agricoli a livello provinciale più un supplente (23) ;
h) un esperto in tutela dell'ambiente,
designati dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche a livello
provinciale più un supplente (24) .
3. Svolge le funzioni di segretario di
ciascuna Commissione un dipendente amministrativo dell'Amministrazione
provinciale, designato dall'Amministrazione provinciale.
4. I componenti delle Commissioni rimangono
in carica cinque anni.
5. In caso di dimissioni, vacanza di posto o
sostituzione da parte dell'associazione designante, il componente nominato in
sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro
che ha sostituito.
6. Ai componenti delle Commissioni per
l'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuto, a carico della rispettiva
Provincia, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00,
unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un'indennità di missione ai
sensi delle vigenti norme in materia (25) .
7. Le Commissioni sono validamente insediate
dal Presidente con la presenza di almeno otto componenti che rappresentino tutte
le categorie dalla lett. b) alla lett. h) del comma 2.
8. In caso di assenza o impedimento del
Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età.
9. Ciascuna Commissione può articolarsi in
due Commissioni paritetiche presiedute dal Presidente.
10. Gli esperti previsti alle lett. e), f),
g), e h) del comma 2 sono designati dalle associazioni venatorie, agricole,
naturalistiche, protezionistiche ed E.N.C.I. a livello provinciale presenti nel
Comitato tecnico faunistico-venatorio di cui all'art. 6.
11. Le Provincie trasmettono la
deliberazione di nomina delle Commissioni, entro sessanta giorni dalla
richiesta, al Presidente della Giunta regionale per l'emissione del decreto di
nomina. Entro trenta giorni dalla richiesta, le associazioni venatorie,
protezionistiche ambientali, agricole e la delegazione provinciale E.N.C.I.
devono far pervenire alle Provincie competenti per territorio le designazioni
dei propri rappresentanti. Trascorso il suddetto termine senza l'avvenuta
designazione, le Provincie provvederanno alla individuazione degli esperti,
delle quattro componenti di cui al comma 2, lett. e), f), g) e h), su
segnalazione dei componenti il Comitato tecnico provinciale. ]
(20) Lettera così
sostituita dall'art. 5,
comma 1, lettera a), L.R.
29 luglio 2004, n. 12. Il testo originario era così formulato: «a)
un dirigente della Regione competente in materia di caccia ed esperto in
legislazione venatoria, che la presiede;».
(21) Lettera così
sostituita dall'art. 5,
comma 1, lettera b), L.R.
29 luglio 2004, n. 12. Il testo originario era così formulato: «e)
tre esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore,
nozioni di zoologia applicata alla caccia, designati dalle Associazioni
venatorie a livello provinciale;».
(22) Lettera così
modificata dall'art. 5,
comma 1, lettera c), L.R.
29 luglio 2004, n. 12.
(23) Lettera così
modificata dall'art. 5,
comma 1, lettera d), L.R.
29 luglio 2004, n. 12.
(24) Lettera così
modificata dall'art. 5,
comma 1, lettera e), L.R.
29 luglio 2004, n. 12.
(25) Il presente
comma, già sostituito dall'art. 39,
comma 2,L.R.
21 maggio 2002, n. 7 è stato poi nuovamente così sostituito
dall'art. 46,
comma 4, L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «6.
Ai componenti delle Commissioni sono dovuti, a carico della rispettiva
Provincia, gli emolumenti corrisposti ai Consiglieri delle singole province per
la partecipazione a sedute di Consiglio».
Art. 30
Registro dei cacciatori.
[1. Presso ciascuna Provincia viene tenuto
un registro dei titolari delle licenze di caccia.
2. Su apposite schede, compilate sulla base
dei dati trasmessi dagli Organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo
delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati
relativi al rilascio dei tesserino venatorio regionale, nonché le eventuali
sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione
delle stesse in caso di recidiva. ]
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 226 del 19-06-2003
Art. 31
Specie cacciabili e periodi di
caccia.
[1. Ai fini dell'esercizio venatorio è
consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti
specie e per i periodi sottoindicati.
a) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 dicembre:
quaglia (coturnix coturnix); tortora
(streptopeia turtur); merlo (turdue merula);
allodola (alauda arvensis); starna (perdix
perdix); pernice rossa (alectoris rufa);
lepre comune (lepus europaeus); coniglio
selvatico (oryctolagus cuniculus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 gennaio:
- fagiano (phasianus colchicus); germano
reale (anas platyrhynchos); folaga (fulica atra); gallinella d'acqua (gallinula
chloropus); canapiglia (anas strepera); porciglione (rallus acquaticus); moretta
(aythia fuligula); frullino (lymnocryptese rusticola); combattente (philomacus
pugnax); cornacchia nera (corvus corone); cornacchia grigia (corvus corone
comix); ghiandaia (garrulis glanda rulis); gazza (pica pica); volpe (vulpes
vulpes) (26) ;
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30
novembre:
coturnice (alcetoris graeca); capriolo
(capreolus); cervo (cervus elaphus); daino (dama dama); muflone (ovis musimon);
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31
dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (sus scrofa);
d-bis) [specie cacciabili dalla terza
domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio:
- pavoncella (vanellus vanellus); marzaiola
(anas querquedula); alzavola (anas crecca); codone (anas acuta); mestolone (anas
clipeata); fischione (anas Penelope); moriglione (aythya ferina); colombaccio
(colomba palumbus); beccaccia (scolopax rusticola); beccaccino (gallinago
gallinago); tordo bottaccio (turdus philomelos); tordo sassello (turdus
iliacus); cesena (turdus pilaris)] (27)
.
2. È sempre vietato abbattere o catturare:
a) le femmine accompagnate dai piccoli o
comunque lattanti ed i piccoli del capriolo, del cervo e del daino di età
inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;
b) il cinghiale di età inferiore ad un anno
con manto rigato.
3. Con il calendario venatorio i termini
temporali di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in
relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
4. I termini devono essere comunque
contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno, nel rispetto dell'arco
temporale massimo indicato al comma I.
5. Sulla base di piani di abbattimento
selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ungulati può
essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto, nel rispetto dell'arco temporale
di cui al comma I.
6. Il Presidente della Giunta regionale
aggiorna con proprio decreto l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1,
sulla base di modifiche apportate come previsto dall'art. 18, comma 3, della
legge n. 157 del 1992. ]
(26) Lettera così
sostituita dall'art. 38,
comma 1, L.R.
21 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «b)
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
cesena (turdus pilaris); tordo bottaccio (turdus
philomelos); tordo sassello (turdus iliacus); fagiano (phasianus colchicus);
germano reale (anas platyrhynchos); folaga (fulica atra); gallinella d'acqua
(gallinula chloropus); alzavola (anas crecca); canapiglia (anas strepera);
porciglione (railus acquaticus); fischione (anas penelope); codone (anas acuta);
marzaiola (anas querquecula); mestolone (anas clypeata); moriglione (aythya
ferina); moretta (aythia fuligula); beccaccino (gallinago gallinago);
colombaccio (columba palumbus); frullino (lymnocryptese rusticola); combattente
(philomacus pugnax); beccaccia (scolopax rusticola); cornacchia nera (corvus
corone); pavoncella (vanellus vanellus); cornacchia grigia (corvus corone
comix); glixandaia (garrulis glandarius); gazza (pica pica); volpe (vulpes
vulpes);».
(27) Lettera
aggiunta dall'art. 38,
comma 2, L.R.
21 maggio 2002, n. 7. La Corte costituzionale, con sentenza 19
giugno-4 luglio 2003, n. 226 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, prima serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 2,
con la conseguente estensione di detta illegittimità alla presente lettera.
Art. 32
Mezzi di caccia.
[1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di:
a) fucile con canna ad anima liscia, fino a
due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore
contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non più di due
cartucce, di calibro non superiore al dodici;
b) fucile con canna ad anima rigata a
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non
inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40;
c) fucile combinato, a due e tre canne, di
cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al dodici e una o due ad
anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6.
2. È consentito, altresì, l'uso dell'arco e
del falco.
3. Per la caccia con il falco devono essere
utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cattività in conformità alle
leggi vigenti, alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e
allo specifico regolamento regionale.
4. L'allenamento e l'addestramento dei
falchi in periodi di caccia chiusa può avvenire previo rilascio di apposito
permesso da parte delle Provincie ed esclusivamente su fauna di allevamento e
secondo le modalità indicate nel già citato regolamento.
5. Chi esercita la caccia con l'arco o con
il falco deve essere munito del porto d'armi.
6. La caccia con l'arco è consentita
soltanto per l'abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con l'arco di
libraggio non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in
elevazione e per i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza
minima di millimetri 22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi.
7. Il titolare della licenza di porto di
fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a
portare, oltre le armi da sparo, l'arco o il falco, anche utensili da punta e da
taglio, atti alle esigenze venatorie nonché ad avvalersi dell'ausilio del cane e
dei richiami vivi consentiti dalla presente legge per la caccia da appostamento.
8. È vietato, durante l'esercizio venatorio,
usare, a fini di richiamo acustico, registratori o strumenti elettromagnetici e
similari con o senza amplificazione del suono.
9. Sono vietate, altresì, le armi ad aria o
altri gas compressi nonché tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio
venatorio e non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
10. I bossoli delle cartucce devono essere
recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia. ]
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 391 del 21-10-2005
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent. n. 1618
del 10-05-2006 (ud. del 08-02-2006),
Associazione Italiana
per il World Wide Fund For Nature (W.W.F. Italia) - onlus - c. Regione
Puglia
Art. 33
Calendario venatorio regionale (28) .
[1. La Regione regolamenta l'esercizio
dell'attività venatoria con il calendario venatorio regionale, pubblicato entro
e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il
15 giugno, resta in vigore quello dell'annata venatoria precedente finché non
viene pubblicato il nuovo calendario venatorio.
2. Il calendario venatorio regionale,
predisposto sulla base delle proposte formulate dalle Provincie e dal Comitato
tecnico faunistico regionale di cui all'art. 5, è deliberato dalla Giunta
regionale, sentiti l'I.N.F.S. e la Commissione consiliare permanente competente
ed è pubblicato sul B.U.
3. Il calendario venatorio stabilisce, in
particolare:
a) le specie di mammiferi ed uccelli
cacciabili nei periodi consentiti;
b) il numero massimo di giornate di caccia
settimanali e nei diversi periodi;
c) il carniere massimo giornaliero di fauna
migratoria e stanziale;
d) il carniere massimo stagionale per
particolari specie di fauna stanziale gestita nell'A.T.C.;
e) i periodi e i territori di allenamento
dei cani da caccia nei giorni che precedono la stagione venatoria;
f) le modalità di impiego dei cani da caccia
durante la stagione venatoria.
4. Il numero delle giornate di caccia
settimanali non può essere superiore a tre.
5. Può essere consentita la libera scelta al
cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio
venatorio è in ogni caso sospeso.
6. In ciascuna giornata di caccia è
consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero
massimo di capi:
a) selvaggina stanziale: due capi, di cui
una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare
un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per
giornata di caccia secondo regolamento eventuale emanato dalle Provincie;
b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui
al massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre
beccacce.
7. La caccia è consentita da un'ora prima
del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati [e
la caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua
stagnanti o corrente] è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (29) .
8. La Regione, sentite le proposte
provinciali di cui al comma 2, con il calendario venatorio può autorizzare una o
più Provincie ad anticipare l'esercizio venatorio a norma dell'art. 31, commi 3
e 4, in base alla predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori che
comprendano:
a) numero capi abbattibili per ogni specie e
per ogni giornata di caccia;
b) individuazione dei territori ove la
caccia è consentita;
c) caratteristiche dei cacciatori
ammissibili;
d) modalità di caccia.
9. Il calendario venatorio regionale può
contenere norme che prevedano il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio
venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico, nonché norme che
prevedano il divieto temporaneo di praticare particolari attività
escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie
particolarmente protette. ]
(28) Per il
calendario venatorio, annata 1998-1999, vedi la Delib.G.R. 14 luglio 1998, n.
2574. Per quello relativo all'annata 2000-2001 vedi la Delib.G.R. 4 agosto 2000,
n. 1008, per quello relativo all'annata 2001-2002 vedi la Delib.G.R. 20 luglio
2001, n. 983, per quello relativo all'annata 2002-2003 vedi la Delib.G.R. 3
luglio 2002, n. 864 e per quello relativo all'annata 2004-2005 vedi la
Delib.G.R. 5 agosto 2004, n. 1293.
(29) Comma così
modificato dall'art. 1,
L.R.
25 agosto 2003, n. 15 con l'aggiunta delle parole racchiuse fra
parentesi quadre, dichiarate illegittime in quanto la Corte costituzionale, con
sentenza 12-21 ottobre 2005, n. 391 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43, prima
serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art.
1, L.R. n. 15/2003 che le ha introdotte.
Art. 34
Controllo della fauna e divieti temporanei di
caccia.
[1. La Regione attua le variazioni
all'elenco delle specie cacciabili emanate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, come previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992.
2. La Regione può vietare o ridurre, per
periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui
all'art. 31 per ragioni motivate ed importanti connesse con la consistenza
faunistica per la fauna stanziale, su segnalazione dell'Osservatorio faunistico
regionale, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o
altre calamità anche per fauna migratrice.
3. Il Presidente della Giunta regionale, su
proposta delle Province, sentito l'I.N.F.S., può autorizzare il controllo di
qualsiasi specie di fauna selvatica, nonché dei cani e dei gatti inselvatichiti,
che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danno alle colture agricole, al
patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,
al beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche al fini di
una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per
motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione
biologica.
4. Le operazioni di controllo di cui al
comma 3 possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in
periodi di divieto di caccia. Per quanto concerne il controllo dei cani e dei
gatti inselvatichiti, sono fatte salve le disposizioni previste dalle normative
vigenti.
5. Tale controllo, esercitato
selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici
sulla base delle indicazioni fornite dall'I.N.F.S.
6. Qualora l'Istituto verifichi
l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di
abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari
appartenenti alla popolazione responsabile del danno, predisposti dalle
Provincie.
7. I piani di cui al comma 6 devono essere
attuati dalle Amministrazioni provinciali mediante gli agenti venatori
dipendenti. Le Provincie possono, altresì, avvalersi dei proprietari o
conduttori dei fondi sul quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di
licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie
comunali e guardie volontarie munite di licenza per l'esercizio venatorio nonché
di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito
di porto d'armi e compreso in apposito elenco istituito dalle Province.
8. Nel caso il controllo debba essere
effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio
storico-artistico all'interno dei centri urbani, lo stesso può essere
autorizzato, su conforme parere dell'A.U.S.L., competente, demandando
l'attuazione al Comune interessato.
9. Nel caso che il controllo della fauna
selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle
riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve
essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel
territorio dei Comuni interessati, nominativamente designati dall'Ente gestore,
purché muniti di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il
controllo degli agenti dipendenti del parco.
10. La Provincia, per comprovate ragioni di
protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta
delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale tramite le loro, strutture provinciali, piani di abbattimento,
attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione
dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi,
delle forme inselvatichite di specie domestiche. ]
Art. 35
Uccellagione - Cattura a scopi scientifici e per
l'utilizzo nell'attività venatoria.
[1. In tutto il territorio regionale è
vietata ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi
selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto
previsto nei successivi commi.
2. La Regione, su parere dell'I.N.F.S., può
autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica, esclusivamente gli
istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e
i musei di storia naturale ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di
mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
3. L'attività di cattura temporanea per
l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata
sull'intero territorio nazionale dall'I.N.F.S.; tale attività funge da schema
nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento
(EURING). Detta attività di cattura temporanea per l'inanellamento può essere
svolta esclusivamente da titolari, residenti in Regione, di specifica
autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su parere
dell'I.N.F.S.. L'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a
specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento
del relativo esame finale. L'autorizzazione del Presidente della Giunta
regionale è subordinata ad una richiesta dettagliata di detta attività,
contenente il tipo di fauna selvatica interessata all'inanellamento, ai mezzi di
cattura previsti dall'I.N.F.S., ai periodi di effettuazione e ai luoghi in cui
sarà effettuata, dando comunicazione trenta giorni prima alle Province
competenti per territorio dell'inizio dell'attività ai fini dei controlli
necessari.
4. La Regione, su richiesta delle Provincie
interessate, autorizza le stesse, quali titolari di impianti, all'attività di
cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate su
parere dell'I.N.F.S.; l'espressione di tale parere è subordinata alla
partecipazione a specifici corsi di istruzione, da parte del personale impiegato
in detti impianti, organizzati dallo stesso I.N.F.S. e al superamento del
relativo esame.
6. L'I.N.F.S. svolge altresì compiti di
controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne
determina il periodo di attività.
7. La cattura per la cessione a fini di
richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie:
allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e
colombaccio, utilizzati per l'attività venatoria da appostamento.
8. È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o
rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Provincia territorialmente
competente, che provvederà ad informare l'I.N.F.S..
9. Il soccorso, la detenzione temporanea e
la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono affidati al
Centro recupero fauna selvatica previsto dall'art. 7.
10. È fatto obbligo, a chi rinviene o uccide
accidentalmente esemplari di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna
protetta o particolarmente protetta, di darne notizia alla Provincia
territorialmente competente. La Provincia provvede all'invio al Centro recupero
di fauna selvatica in difficoltà e all'imbalsamazione a scopi didattici in caso
di esemplari morti. ]
Art. 36
Appostamenti fissi e temporanei.
[1. L'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell'art. 22, comma 6, è
rilasciata dalle Province in numero non superiore a quelle rilasciate
nell'annata venatoria 1989-1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste
da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria citata. In deroga a
quanto sopra previsto, l'autorizzazione può essere richiesta dagli
ultrasessantenni, da invalidi o portatori di handicap nella misura massima
dell'1 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ogni A.T.C..
L'autorizzazione è richiesta all'Amministrazione provinciale competente ed
all'A.T.C. di residenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge, allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante
l'ubicazione dell'appostamento con gli ettari utili all'attività venatoria,
compresa la zona di rispetto di mt. 150, il titolo di proprietà o il consenso
scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del terreno nonché
il certificato catastale in carta semplice. L'autorizzazione ha durata
quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento
è delimitato tutto l'anno con tabelle poste all'altezza di mt. 1,50, di
dimensioni di cm. 25x33 e riportanti la scritta rossa su fondo bianco:
"appostamento fisso - autorizzazione della Provincia di ... n. ... del ...".
2. Si considera attività venatoria da
appostamento fisso ai fini dell'art. 22, comma 6, solo quella con l'utilizzo di
richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati nel comma 7
dell'art. 35 ovvero uccelli allevati (art. 16, comma 1, lett. b), appartenenti
alle specie cacciabili.
3. Le Province, in riferimento all'art. 35,
comma 4, emanano un regolamento per la cessione, ad ogni cacciatore che esercita
l'attività venatoria da appostamento, di esemplari vivi da richiamo previsti
dall'art. 35, comma 7, e la relativa gestione, consentendo la detenzione di un
numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di
quaranta unità per chi caccia da appostamento fisso. Per i cacciatori che
esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il
patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di
dieci unità.
4. È vietato l'uso di richiami che non siano
identificati mediante anello inamovibile e numerato.
5. La sostituzione di un richiamo di cattura
può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo
morto da sostituire.
6. È vietata la vendita di uccelli di
cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.
7. È vietato usare richiami vivi non
provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici.
8. Sono previsti gli appostamenti temporanei
di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo ha occupato il
terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è
consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
9. Si considerano appostamenti temporanei
quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non
abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.
10. Si considerano appostamenti fissi quelli
costruiti in muratura o altra solida materia.
11. Sono anche considerati appostamenti
fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate negli
stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati
al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli
acquatici. Il recupero della fauna acquatica è consentito con l'utilizzo del
natante non a motore.
12. Non sono considerati fissi, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 22, comma 6, gli appostamenti fissi per la caccia agli
ungulati, ai colombacci e agli acquatici senza richiami vivi. Le Province
autorizzano detti appostamenti, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare
l'attuazione del piano faunistico-venatorio.
13. La caccia dagli appostamenti di cui al
comma 12 può essere esercitata dai titolari della concessione provinciale o da
chi da questi espressamente autorizzato per iscritto.
14. Per gli appostamenti fissi senza
richiami vivi di cui al comma 12 che richiedano preparazione del sito con
modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del
proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Detti
appostamenti hanno la durata quinquennale. La richiesta dell'autorizzazione
effettuata alla Provincia deve essere corredata dell'autorizzazione autenticata
del proprietario e/o del conduttore del fondo, lago o stagno. L'autorizzato può
tabellare, durante lo svolgimento giornaliero dell'attività venatoria, con
tabelle poste a 100 metri quale zona di rispetto recante la scritta rossa sul
fondo bianco "appostamento temporaneo ai sensi della presente legge art. 36
comma 13 autorizzazione della Provincia ... n. ... del ...". Le tabelle, di
dimensioni 25x33, poste su sostegni smontabili con altezza minima di metri 1,50,
devono essere poste in modo da rendere visibile il perimetro del territorio
interessato. Le stesse devono essere tolte nel periodo non utilizzato per
l'appostamento.
15. È vietato costituire appostamenti fissi
e temporanei a distanza inferiore a 150 metri dagli immobili, da vie di
comunicazione ferroviaria nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle
poderali e interpoderali.
16. A ciascun appostamento temporaneo
compete una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di
rispetto non può essere inferiore a 150 metri.
17. La distanza tra gli appostamenti fissi
non può essere inferiore a 300 metri e quella tra gli appostamenti temporanei a
200 metri.
18. Durante l'esercizio della caccia da
appostamento è vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun
cacciatore.
19. Il percorso di andata e ritorno dagli
appostamenti fissi deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita
custodia.
20. Gli appostamenti fissi sono segnalati
con apposite tabelle a cura e spese del titolare.
21. Il titolare dell'autorizzazione
dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o
conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al
mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la
tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di 100 metri
dall'impianto, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.
]
Art. 37
Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione
programmata della caccia.
[1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi
nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata
della caccia è dovuto, ai proprietari o conduttori, un contributo da
determinarsi a cura dell'Amministrazione provinciale in relazione alla
estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla
valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del
contributo di cui al comma 1 si provvede con il finanziamento regionale annuale
di cui all'art. 54, comma 4, lett. a).
3. Il proprietario o conduttore di un fondo
che intende vietare l'esercizio della attività venatoria deve inoltrare, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano faunistico venatorio
regionale, richiesta motivata al Presidente della Regione.
4. La Regione, sentito il parere tecnico
dell'Amministrazione provinciale competente per il territorio, entro sessanta
giorni accoglie la richiesta se non ostacola l'attuazione della pianificazione
faunistico-venatoria di cui all'art. 9. È altresì accolta in casi
specificatamente individuati e cioè quando l'attività venatoria è in contrasto
con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di
produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca
scientifica, ovvero quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di
rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto è reso noto mediante
l'apposizione di tabelle con modalità e criteri previsti dall'art. 20, esenti da
tasse regionali, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali
delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Le
tabelle devono riportare la scritta nera su fondo bianco: "Divieto di caccia ai
sensi dell'art. 37 della legge regionale ... dal ... al ... autorizzazione
regionale n. ... del ...".
6. Nei fondi sottratti alla gestione
programmata della caccia è vietato a Chiunque, compreso il proprietario o il
conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del
divieto. ]
Art. 38
Fondi chiusi.
[1. Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è
vietato.
2. Sono considerati fondi chiusi quelli
recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non
inferiore a 1,20 metri, o circondati da corsi o specchi di acqua perenni il cui
letto abbia la larghezza di almeno 3 metri e la profondità di almeno 1,50 metri.
3. I fondi chiusi sono segnalati con tabella
recante la scritta nera su fondo bianco: "Fondo chiuso - Divieto di caccia
autorizzazione regionale n. ... del ...", apposta a cura dei proprietari dei
fondi senza alcun gravame di tasse o sopratasse regionali. Per i fondi chiusi
esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che
si intenderà successivamente istituire, i proprietari devono chiedere
l'autorizzazione alla Regione e all'ufficio della Provincia competente per
territorio. La Provincia, dopo le relative verifiche, ne prende atto, al fine
della pianificazione del proprio territorio, e trasmette il proprio nulla-osta
al competente ufficio della Regione, che rilascerà l'autorizzazione.
4. Gli addetti alla vigilanza di cui alla
presente legge possono in ogni tempo accedere al fondi chiusi ai fini della
vigilanza venatoria. Gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione di
accesso al proprietario e/o al conduttore quando il fondo chiuso costituisca
pertinenza della privata dimora.
5. La superficie dei fondi chiusi entra a
far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale
di cui all'art. 9, comma 3. ]
Art. 39
Terreni in attualità di
coltivazione.
[1. Nei terreni in attualità di coltivazione
è vietata ogni forma di esercizio venatorio.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono da
ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili:
a) i vivai, gli orti, i terreni destinati a
campi sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni floreali, dal momento
della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto;
b) le colture erbacee da seme, dalla
germinazione fino al raccolto;
c) i prati naturali e artificiali, dalla
ripresa della vegetazione al termine del taglio;
d) le foraggiere mature per lo sfalcio;
e) i frutteti, i mandorleti, gli agrumeti,
coltivati in forma intensiva, dal momento della germogliazione o fioritura fino
al raccolto;
f) gli uliveti con piante a forma di
palmetta, cespuglio, vaso basso, coltivate in forma intensiva;
g) i pioppeti;
h) i vigneti e i carciofeti, dal momento
della germogliazione o fioritura fino al raccolto;
i) i terreni coltivati a soia e a riso
nonché a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto;
l) i terreni rimboschiti, compresi i
reimpianti di boschi distrutti, dalla data dell'impianto fino al compimento del
quindicesimo anno di età e comunque fino a che gli alberi non abbiano raggiunto
l'altezza di tre metri; detto divieto si applica a condizione che il
rimboschimento riguardi l'intera superficie o comunque la parte prevalente;
m) i terreni coltivati a tabacco.
3. Sui terreni di cui al comma 1 i
conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono apporre, a
salvaguardia delle colture, apposite tabelle recanti la scritta nera su fondo
bianco: "fondo in attualità di coltivazione - divieto di caccia ai sensi della
legge regionale n. ... art. 39 dal ... al ... - Autorizzazione regionale del ...
n. ...". La richiesta di apposizione delle tabelle va comunicata, per la
relativa autorizzazione, alla Regione e alla Provincia competente per
territorio. La Provincia, dopo aver effettuato gli appositi accertamenti,
trasmette il proprio nulla-osta all'ufficio competente della Regione, che
rilascerà la relativa autorizzazione. ]
Art. 40
Presenza di bestiame.
[1. L'esercizio venatorio nei fondi con
presenza di bestiame allo stato brado o semibrado è vietato purché delimitati da
muretti, recinzioni intere o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o
altre barriere naturali.
2. I fondi sono delimitati con tabelle poste
a cura e spese del proprietario recanti la dicitura nera su fondo bianco
"Divieto di caccia - presenza bestiame pascolo brado e/o semibrado dal ... al
... autorizzazione della Regione n. ... del ...", esenti da tasse.
3. La richiesta di apposizione delle tabelle
per il periodo di presenza del bestiame e utilizzo del territorio
agro-silvo-pastorale va comunicato alla Regione per la relativa autorizzazione e
alla Provincia competente per territorio.
4. La Regione concederà l'autorizzazione
previo il parere della Provincia competente per territorio, che avrà accertato
quanto con l'istanza richiesto, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame
per ettaro a seconda che trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado
e cioè, in questo caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato
libero vagando, ma è soggetto a stabulazione in parte della giornata con il
foraggiamento aggiuntivo. In caso di pascolo brado assoluto in territorio
silvo-pastorale boschivo, il carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini
o equini, in un capo di bestiame per ogni cinque ettari, e, in caso di pascolo
misto o semibrado, in cinque capi per ettaro. L'ampiezza di territorio
silvo-pastorale che si intenderà recintare dovrà rispettare i parametri
indicati. Per gli ovini e i caprini con pascolo in movimento continuato si
osserverà il divieto di caccia e di sparo in una zona di rispetto di 150 metri
dal gregge. ]
Art. 41
Accensione delle stoppie.
[1. Nei territori della Regione Puglia, è
vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le
erbe di prato e le erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli
arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo
autostrade e ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe
infestanti, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e
personalmente controllati, fino a quando il fuoco non si sarà spento del tutto e
non saranno state praticate le dovute "precese" (30) .
2. Le modalità e i termini per
l'applicazione del comma 1 sono quelle di cui alla legge
regionale 12 maggio 1997, n. 15 (31) . ] (32)
(31) Comma aggiunto
dall'art. 37,
L.R.
12 aprile 2000, n. 9.
(32) articolo abrogato dalla l.r.
n. 38/2016, art. 13, c.1, lett. c).
Art. 42
Impiego dei cani - Cani vaganti.
[1. È consentito l'uso dei cani da cerca e
da ferma con abbattimento del selvatico per tutta l'annata venatoria.
2. L'uso dei cani da seguito e da tana con
abbattimento del selvatico è consentito dalla terza domenica di settembre al 31
dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio è consentito
l'uso dei cani succitati, limitatamente alla volpe, in battute organizzate,
autorizzate dalla Provincia territorialmente competente e previo nulla osta dei
Comitati di gestione, nel rispetto del regolamento della Provincia, nei giorni
di mercoledì e domenica; invece per la caccia al cinghiale nei giorni consentiti
sino a fine gennaio.
3. In particolari località le Provincie
possono limitare o proibire l'uso dei cani da seguito ove ricorra la necessità
di proteggere determinata fauna selvatica.
4. I cani di qualsiasi razza incustoditi,
trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non consentite o nelle zone
di protezione della fauna, sono catturati ai sensi della normativa vigente.
Durante i periodi e nelle aree nei quali non è permesso l'uso del cane da
caccia, la cattura ha luogo solo quando il medesimo non è accompagnato o non si
trova sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne ha l'obbligo.
5. I cani da caccia devono essere
rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono
essere tenuti al guinzaglio.
6. I cani da guardia non possono essere
lasciati incustoditi nelle campagne a più di 50 metri dal bestiame e dai recinti
in cui esso e ricoverato.
7. I cani catturati devono essere dati in
custodia al servizi comunali territorialmente competenti, che ne dispongono a
norma della vigente normativa.
8. Per quanto applicabili, le norme del
presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvatichiti.
9. Gli interventi di cui sopra saranno
effettuati nel rispetto della normativa vigente. ]
Art. 43
Divieti.
[È vietato a chiunque:
1) l'esercizio venatorio nei giardini, nei
parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni
adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di
cento metri purché opportunamente tabellate;
2) l'esercizio venatorio nei parchi
nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente
alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonché
sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri purché opportunamente
tabellate;
3) l'esercizio venatorio nelle oasi di
protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei fondi chiusi, nei centri
di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle foreste demaniali
regolarmente tabellate, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di
cinquanta metri dagli stessi;
4) l'esercizio venatorio ove vi siano opere
di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile
dell'Autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano
delimitate da tabelle autorizzate al sensi della presente legge, esenti da
tasse, indicanti il divieto;
5) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle
corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di
cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di
lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione
ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed
interpoderali;
6) sparare da distanza inferiore a
centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da
distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad
abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade
carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie
ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed
altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel
periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
7) il trasporto, all'interno dei centri
abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria dalla presente
legge, delle armi da sparo per uso venatorio ovvero a bordo di veicoli di
qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio
venatorio, che non siano scariche e in custodia;
8) cacciare a rastrello in più di tre
persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da
sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
9) cacciare sparando da veicoli o da
imbarcazioni o da natanti, a motore, o da aeromobili;
10) cacciare a distanza inferiore a cento
metri da macchine operatrici agricole in funzione;
11) cacciare qualsiasi specie di fauna
selvatica quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte di neve,
ad esclusione dei corsi e specchi d'acqua limitatamente agli argini e sponde che
li delimitano e per le specie acquatiche consentite;
12) cacciare negli stagni, nelle paludi e
negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da
ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
13) prendere e detenere uova, nidi e piccoli
nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei
casi previsti all'art. 35, comma 2, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei
centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione oppure
feriti o in difficoltà per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in
tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso, nelle ventiquattro ore successive,
alla competente Amministrazione provinciale, che provvederà al successivo invio
degli stessi al Centro recupero della fauna selvatica in difficoltà;
14) esercitare la caccia sparando in
direzione dei pioppeti, a distanza inferiore a 100 metri;
15) usare richiami vivi non provenienti da
allevamento nella caccia agli acquatici;
16) usare durante l'esercizio venatorio, al
fine di richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali
nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, ivi compresi i
registratori;
17) cacciare negli specchi di acqua ove si
esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle
valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle con dicitura nera
su fondo bianco "autorizzazione regionale n. ... del ...", esenti da tasse,
indicanti il divieto di caccia;
18) commerciare fauna selvatica morta se non
proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
19) usare munizione spezzata nella caccia
agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze
adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare
impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con
scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
20) vendere a privati e detenere da parte di
questi reti di uccellagione;
21) produrre, vendere e detenere trappole
per la fauna selvatica;
22) l'esercizio in qualunque forma del tiro
al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 6;
23) vendere, detenere per vendere,
acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati
facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica;
24) il commercio di esemplari vivi di specie
di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
25) rimuovere, danneggiare o comunque
rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della
vigente legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali,
ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
26) detenere, acquistare e vendere esemplari
di fauna selvatica, ad eccezione:
a) dei capi usati come richiami vivi nel
rispetto delle modalità previste dalla presente legge;
b) della fauna selvatica lecitamente
abbattuta la cui detenzione viene regolamentata anche con le norme sulla
tassidermia e imbalsamazione;
c) della fauna selvatica ed esotica
proveniente da allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale;
27) usare esplosivi ad esclusione delle
cartucce da caccia, i cui bossoli devono, comunque, essere recuperati dal
cacciatore prima di allontanarsi dal posto di caccia e non abbandonati sul
terreno;
28) usare i segugi per la caccia agli
ungulati, con eccezione del cinghiale;
29) cacciare e/o addestrare i cani nei
terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 39 e nei fondi chiusi di
cui all'art. 38;
30) cacciare negli oliveti in forma di
rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori, nel periodo dal 15
novembre al 31 gennaio;
31) effettuare la posta alla beccaccia e
l'appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
apporre tabelle, in modo illegittimo,
indicanti il divieto di caccia. ]
TITOLO V
Vigilanza venatoria - Sanzioni
Art. 44
Vigilanza venatoria.
[1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e
dei regolamenti regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti della Provincia
preposti a tale funzione. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della
legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio provinciale. Detti agenti
possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da
caccia di cui all'art. 32 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui
sopra sono portate e detenute in conformità dall'art. 5, comma 5, della legge 7
marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle
associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti
nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle
associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente,
alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì
affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello
Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai
sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle
guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti faunistici svolgono le proprie
funzioni sul territorio provinciale di competenza. Le guardie faunistiche
volontarie svolgono le proprie funzioni, ai fini della presente legge,
nell'ambito del territorio della Provincia di residenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può
essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a
cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione
previo superamento di apposito esame come previsto dall'art. 45.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con
compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio
in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato
l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di
aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla
salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati dalle Province
territorialmente competenti nonché dalle associazioni di cui al comma 1, lett.
b), sotto il controllo della Regione.
7. L'appartenenza al servizio volontario di
vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di
lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.
8. I cittadini in possesso, a norma del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia
venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non
necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4, ma di partecipazione
ad apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia territorialmente
competente.
9. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett.
a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Province riconoscono la
nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie delle associazioni
venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, in possesso di regolare
decreto di nomina rilasciato al sensi del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, istituendo un apposito registro e attribuendo loro un numero di
matricola.
10. Le Provincie coordinano l'attività delle
guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientalistiche.
]
Art. 45
Attività di vigilanza - Corsi di
formazione.
[1. L'attività di vigilanza riguarda in particolare
l'applicazione della normativa nazionale e regionale.
2. La Giunta regionale, con apposito
regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge (32) , detta norme per
uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento degli agenti faunistici su
tutto il territorio regionale e per disciplinare l'utilizzazione delle guardie
volontarie, fatta salva la competenza del Prefetto di approvare le uniformi
delle guardie giurate come da vigente regolamento di Pubblica sicurezza.
3. Il riconoscimento e/o lo svolgimento
dell'incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di
qualificazione di cui all'art. 44, comma 6, nonché al conseguimento di un
attestato di idoneità previo esame scritto ed orale da parte di una commissione,
proposta dalla Provincia e nominata dal Presidente della Giunta regionale, in
cui devono essere garantite in modo paritario le presenze dei rappresentanti
delle associazioni venatorie, ambientali ed agricole integrate dai docenti che
hanno svolto il corso. ]
(32) Vedi, al riguardo, il Reg.
28 dicembre 2000, n. 3.
Art. 46
Poteri e compiti degli addetti alla
vigilanza.
[1. I soggetti preposti alla vigilanza
venatoria al sensi dell'art. 44 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in
possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di
caccia, tutti i documenti venatori di cui all'art. 23 nonché della fauna
selvatica abbattuta.
2. In ogni caso di contestazione delle
infrazioni amministrative e penali previste dalla presente legge, i soggetti
preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito processo verbale,
rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile.
3. Nei casi previsti dall'art. 48, gli
ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al
sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, compresi i
richiami acustici di cui all'art. 43, punto 16, con esclusione del cane e dei
richiami vivi autorizzati e al deposito degli oggetti sequestrati presso i
competenti uffici di ciascuna Provincia.
4. Le Province, ove non dispongano di propri
idonei locali per la custodia dei mezzi sequestrati, possono stipulare apposite
convenzioni con ditte autorizzate alla custodia ai sensi delle vigenti
disposizioni di Pubblica sicurezza.
5. Quando è sequestrata fauna selvatica,
viva o morta, gli ufficiali o agenti di cui al comma 3 provvedono, nel caso di
fauna viva, a liberarla in loco oppure, se ferita, a depositarla presso il
proprio Centro di recupero fauna per le prime cure, per poi trasferirla presso
il Centro recupero fauna di cui all'art. 7 per le cure, riabilitazione e
successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel caso di fauna morta, la
Provincia provvede alla sua vendita ove possibile, tenendo la somma ricavata a
disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione ove si accerti,
successivamente, che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito
sussiste, l'importo viene incassato sull'apposito capitolo di entrata
dell'Amministrazione provinciale di cui all'art. 51, comma 12.
6. Della consegna o della liberazione di cui
al comma 5, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale, nel quale
sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e
quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. I mezzi sequestrati devono
essere ritirati dai proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno dalla
notificazione del relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli
oggetti sono confiscati.
7. I mezzi e gli oggetti confiscati sono
distrutti a cura delle Province, secondo le vigenti disposizioni in materia.
8. Gli organi di vigilanza che non
esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali accertano, anche a seguito di
denuncia, violazioni in materia di attività venatoria, redigono verbale di
accertamento e di contestazione, conforme alla legislazione vigente, nel quale
devono essere specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni
del contravventore, e li trasmettono, entro quarantotto ore dalla contestazione,
all'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale quale organo
accertatore.
9. L'Amministrazione provinciale competente
provvede alla stampa, previa intesa con la Regione, dei blocchetti per i
verbali, ciascuno dei quali deve essere in quadruplice copia ricalcanti,
numerate progressivamente; all'atto della contestazione del verbale e/o
notifica, la prima copia è consegnata al verbalizzato, l'originale e la seconda
copia all'Amministrazione provinciale, la terza copia resta allegata al
blocchetto. In caso di errore nel verbalizzare deve essere apposta dall'addetto
alla vigilanza la dizione "annullato" sull'originale che, unitamente alla copia,
non deve essere staccato dal blocchetto. Ciascun blocchetto deve essere numerato
e consegnato alla guardia volontaria, che potrà ricevere il nuovo blocchetto da
parte dell'Amministrazione provinciale previa restituzione di quello esaurito.
10. Gli agenti venatori dipendenti dagli
enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15
dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche e integrazioni non sono ammessi
all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui
all'art. 9 della medesima legge. ]
Art. 47
Agenti dipendenti dagli enti locali.
[1. Ferme restando le altre disposizioni
della legge n. 65 del 1986, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono
conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di
agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza
venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e
portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti e in
quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i
verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi
previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'art. 46 anche fuori
dell'orario di servizio. ]
Art. 48
Sanzioni penali.
[1. Per le violazioni delle disposizioni
della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi a un anno o
l'ammenda da lire 1 milione 800 mila a lire 5 milioni per chi esercita la caccia
in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura
dell'attività venatoria fissata dal calendario venatorio;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda
da lire 1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi abbatte, cattura o detiene
mammiferi o uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette;
c) l'arresto da tre mesi a un anno o
l'ammenda da lire 2 milioni a lire 12 milioni per chi abbatte, cattura o detiene
esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da
lire 900 mila a lire 3 milioni per chi esercita la caccia nei parchi nazionali,
nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione,
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni
adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino a un anno o l'ammenda da
lire 1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda
fino a lire 1 milione per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio
venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6 milioni per chi
abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale
alpina, non contemplati nella lett. b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3 milioni per chi
abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la
caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi
esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita
la caccia con l'ausilio di richiami vivi non previsti dall'art. 35, comma 7 e di
quelli vietati dall'art. 43, comma 1, punto 16. Nel caso di tale infrazione si
applica altresì la confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda
fino a lire 4 milioni per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da
natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due mesi a sei mesi o
l'ammenda da lire 1 milione a lire 4 milioni per chi pone in commercio o detiene
a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto
riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni
della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le
medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui
spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, regolamenta, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i casi e le modalità di sospensione e
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e
imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si
applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente
previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge
e di regolamento in materia di armi. ]
Art.
49
Sanzioni
amministrative.
[1. Per le violazioni delle disposizioni
della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400 mila
a lire 2 milioni 400 mila per chi esercita la caccia in forma diversa da quella
prescelta al sensi dell'art. 22, comma 6;
b) sanzione amministrativa da lire 200 mila
a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia senza avere stipulato la
polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila;
c) sanzione amministrativa da lire 300 mila
a lire 1 milione 800 mila per chi esercita la caccia senza aver effettuato il
versamento della tassa di concessione governativa e/o della tassa di concessione
regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500
mila a lire 3 milioni;
d) sanzione amministrativa da lire 300 mila
a lire 1 milione 800 mila per chi esercita la caccia all'interno dei centri
pubblici o privati di riproduzione e senza autorizzazione negli ambiti destinati
alla caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie e
agro-turistico-venatorie; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di ulteriore violazione la sanzione è
da lire 700 mila a lire 4 milioni 200 mila. Le sanzioni previste dalla presente
lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento
in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200 mila
a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in zone di divieto non
diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 500 mila a lire 3 milioni;
f) sanzione amministrativa da lire 200 mila
a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel
caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di
protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa,
la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;
g) sanzione amministrativa da lire 200 mila
a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in violazione degli orari
consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero superiore a
cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400 mila a
lire 2 milioni 400 mila;
h) sanzione amministrativa da lire 300 mila
a lire 1 milione 800 mila per chi si avvale di richiami di allevamento non
autorizzati ai sensi dell'art. 36, comma 7; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;
i) sanzione amministrativa da lire 150 mila
a lire 900 mila per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino
regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150 mila
a lire 900 mila per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza
l'autorizzazione di cui all'art. 21; alla violazione consegue la revoca di
eventuali autorizzazioni rilasciate al sensi dell'art. 21 per altre
introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50 mila a
lire 300 mila per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente
richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione, il tesserino regionale, le
ricevute di versamento delle rispettive tasse di concessione governativa e/o
regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il
documento entro cinque giorni;
n) sanzione amministrativa da lire 50 mila a
lire 300 mila per chi arreca danno, rimuove o manomette le tabelle previste
dalla presente legge o ne abbatte i pali di sostegno, oltre a lire 50 mila per
ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso;
o) sanzione amministrativa da lire 100 mila
a lire 1 milione per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla
presente legge, ovvero violando le modalità previste, oltre a lire 10 mila per
tabella apposta abusivamente;
p) sanzione amministrativa da lire 50 mila a
lire 300 mila per chi viola le disposizioni della presente legge non
espressamente richiamate dal presente articolo. Resta salva l'applicazione delle
norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi ed in materia
fiscale e doganale;
q) sanzione amministrativa da lire 300 mila
a lire 1 milione 800 mila per i trasgressori di cui all'art. 41, salvo quanto
previsto dagli artt. 17 e 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e
successive modificazioni.
2. Gli addetti alla vigilanza di cui
all'art. 44 provvedono al sequestro dei richiami acustici a funzionamento
meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, i registratori con o senza
amplificazione del suono, incustoditi.
3. Nei casi previsti dal presente articolo
non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale. ]
Art. 50
Sospensione, revoca e divieto di rilascio della
licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione
dell'esercizio.
[1. Oltre alle sanzioni penali previste
dall'art. 48, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o
decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al
comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità amministrativa dispone:
a) la sospensione della licenza di porto di
fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti
dall'art. 48, comma 1, lett. a), b), d) e i), nonché, relativamente ai fatti
previsti dallo stesso comma, lett. f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di
recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale;
b) la revoca della licenza di porto di
fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni
nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, lett. c) ed e), nonché relativamente ai
fatti previsti dallo stesso comma, lett. d) ed i), limitatamente alle ipotesi di
recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale;
c) l'esclusione definitiva della concessione
della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dall'art.
48, comma 1, lett. a), b) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui
all'art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale;
d) la chiusura dell'esercizio o la
sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese,
nel caso previsto dall'art. 48, comma 1, lett. l); nelle ipotesi di recidiva di
cui all'art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione
è disposta per un periodo da due a quattro mesi.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono
adottati dal questore della Provincia del luogo di residenza del contravventore,
a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è
effettuata l'oblazione, ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di
condanna.
3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è
effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore
dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'art. 48, comma 1, lett.
a), b), c), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione
cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica
sicurezza.
4. Oltre alle sanzioni amministrative
previste dall'art. 49, si applica il provvedimento di sospensione per un anno
della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo
stesso art. 49, comma 1, lett. a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente
commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.
5. Il provvedimento di sospensione della
licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal
questore della Provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione,
previa comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato
effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è
stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato
definito il relativo giudizio.
6. L'organo accertatore dà notizia delle
contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare
il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma
delle leggi di pubblica sicurezza.
7. La sospensione del tesserino venatorio
regionale di cui all'art. 25, con relativo ritiro, è prevista nei casi di cui ai
comma 3 e 4 del presente articolo.
8. Al fine dell'aumento dell'importo delle
sanzioni amministrative di cui all'art. 49, nonché dell'applicazione delle altre
sanzioni di cui al presente articolo, le violazioni si intendono nuovamente
commesse nel caso in cui si ripetano nel corso del quinquennio; in caso
contrario debbono ritenersi prescritte. ]
Art. 51
Procedimento sanzionatorio
amministrativo.
[1. L'Amministrazione competente in materia
di procedimento sanzionatorio è la Provincia nel cui ambito è stata verbalizzata
l'infrazione.
2. I verbali di accertamento delle
infrazioni, di cui alla presente legge, devono essere trasmessi
all'Amministrazione provinciale nei termini e con le modalità di cui all'art.
46, comma 8.
3. Il verbale di cui al comma 2 deve
contenere:
a) l'indicazione dell'ora, del giorno, del
mese, dell'anno, nonché del luogo di accertamento;
b) il nome e cognome del verbalizzante,
nonché l'ente, l'istituto o l'associazione di appartenenza;
c) le generalità anagrafiche del
trasgressore ed ogni altra indicazione desunta dalla documentazione necessaria
per l'esercizio dell'attività venatoria, nonché il tipo del mezzo di caccia, il
relativo numero di matricola e la proprietà dello stesso;
d) la descrizione sommaria dei fatti oggetto
dell'infrazione, e l'articolo della norma violata;
e) le eventuali osservazioni e/o
controdeduzioni del trasgressore;
f) le generalità di eventuali testimoni
presenti all'atto della violazione;
g) la dichiarazione di avvenuta consegna al
trasgressore del verbale o i motivi della non contestazione e/o notifica.
4. La violazione, quando è possibile, deve
essere contestata immediatamente al trasgressore. In tal caso, l'Amministrazione
provinciale notifica con raccomandata AR l'importo da corrispondere per
l'infrazione ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove non
fosse possibile contestare l'infrazione immediatamente all'interessato, vi
provvede la Provincia competente il termine perentorio di novanta giorni
dall'infrazione per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana e di
360 giorni per i residenti all'estero, con l'indicazione dell'importo da
corrispondere per la definizione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del
1981. La notifica di cui sopra deve essere effettuata con raccomandata AR o con
le modalità previste dal codice di procedura civile da un funzionario
dell'Amministrazione provinciale.
5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta
per la violazione si estingue ove siano trascorsi i termini di notifica di cui
al comma 4 ovvero quando quest'ultima non sia stata effettuata nei tempi dovuti
con le modalità previste nel presente comma. Con le raccomandate AR di cui al
comma 4, che indicano l'importo da versare per l'infrazione, deve essere
indicato l'ufficio dell'Amministrazione provinciale a cui gli interessati
possono far pervenire scritti difensivi con i termini e le modalità di cui al
comma 6.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione delle
raccomandate AR di cui al comma 5, il verbalizzato può far pervenire all'Ufficio
del contenzioso dell'Amministrazione provinciale competente per territorio
scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata AR, ivi compresa la richiesta di
essere udito personalmente. La presentazione dell'opposizione da parte del
verbalizzato sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo sino
all'emissione dell'ordinanza di cui ai successivi comma.
7. L'Ufficio del contenzioso della
Provincia, sentito il parere della Commissione di cui al comma 11, emette
ordinanza di accoglimento della opposizione con conseguente archiviazione della
pratica, ovvero ordinanza motivata di non accoglimento, determinando la somma
dovuta per la violazione entro i limiti previsti dalla presente legge, con
conseguente ingiunzione, nei confronti del trasgressore, di pagamento degli
importi dovuti.
8. La Provincia trasmette alle
Amministrazioni competenti la documentazione di rito ove risultino ulteriori
sanzioni accessorie.
9. Il pagamento delle somme dovute deve
avvenire entro trenta giorni dalla notifica, con raccomandata AR,
all'interessato dell'ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento nel
termine prescritto la Provincia procede alla riscossione forzata con
l'osservanza delle norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 14
aprile 1991, n. 639. L'ingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e
avverso essa è proponibile opposizione al Pretore con l'osservanza delle norme
di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981. L'atto con cui è proposta
l'azione davanti al Pretore deve essere anche notificato all'Ufficio provinciale
del contenzioso che ha emesso l'ordinanza ingiunzione per la rappresentanza e
difesa in giudizio. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la
sanzione è diventata esigibile.
10. Presso ciascuna Provincia è istituito un
apposito casellario per la conservazione di schede nominative relative ai
procedimenti sanzionatori di cui alla presente legge, al fine dell'esatta
quantificazione dell'illecito amministrativo e della graduazione delle sanzioni.
11. Nell'ipotesi di cui al comma 6, per
ciascuna Provincia è istituita una Commissione per il contenzioso, composta:
a) dal responsabile dell'Ufficio caccia
provinciale, che la presiede;
b) da un esperto in materia di legislazione
venatoria, laureato in Giurisprudenza, nominato dalla Provincia;
c) dal responsabile dell'Ufficio del
contenzioso regionale della Provincia interessata;
d) dal funzionario tecnico del Settore di
vigilanza faunistica, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.
12. Le sanzioni amministrative sono irrogate
dal Presidente della Provincia ed i relativi proventi sono incamerati dalla
stessa e confluiscono interamente su apposito capitolo del bilancio di
previsione, avente per oggetto: "Progetto finalizzato alla tutela e vigilanza
del territorio per la conservazione della fauna selvatica, da attuarsi dagli
agenti faunistici dipendenti delle Amministrazioni provinciali". ]
Art. 52
Procedimento sanzionatorio penale.
[1. In caso di violazione della norma di cui
all'art. 48, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia
giudiziaria redigono verbale di infrazione e/o di sequestro delle armi, della
fauna selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro quarantotto ore,
unitamente alla notizia di reato, alla Procura della Repubblica competente per
territorio, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
2. Una copia del verbale di infrazione deve
essere trasmessa all'Amministrazione provinciale competente per territorio, con
le modalità e termini di cui all'art. 51.
3. Qualora la notizia di reato venga
verbalizzata dalle guardie volontarie che non esercitano funzioni di polizia
giudiziaria, le stesse devono recarsi, immediatamente, alla più vicina sede di
autorità di polizia giudiziaria o presso l'Amministrazione provinciale
competente per territorio, a cui consegneranno copia del verbale per il seguito
di competenza.
4. L'originale del verbale è trasmesso
all'Amministrazione provinciale competente con le modalità e i termini di cui
all'art. 51.
5. L'Amministrazione provinciale, ad
acquisizione del verbale di cui ai precedenti commi, procede alla iscrizione del
trasgressore nell'apposito casellario di cui all'art. 51.
6. Ove sia prevista, nei casi di cui ai
commi precedenti, anche la sanzione amministrativa, l'Amministrazione
provinciale richiede all'Autorità giudiziaria se sussiste connessione obiettiva
tra la sanzione amministrativa e quella penale, ai fini della non attivazione
del procedimento sanzionatorio.
7. Ad emissione della sentenza definitiva da
parte dell'Autorità giudiziaria, è fatto obbligo a quest'ultima di trasmettere
all'Amministrazione provinciale copia della sentenza per i successivi
provvedimenti di competenza.
8. Nel caso non sussista connessione
obiettiva, l'Amministrazione provinciale attiva le procedure del procedimento
sanzionatorio amministrativo di cui all'art. 51. ]
TITOLO VI
Disposizioni finanziarie
Art. 53
Tasse di concessione regionale.
[1. Per conseguire i mezzi finanziari
necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la
tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio
venatorio.
2. La tassa di concessione regionale di cui
al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti
i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.
3. L'importo della tassa di concessione
regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento
dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il
rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1)
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641 e successive modificazioni.
4. Agli effetti delle tasse annuali,
governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi
decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno
successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i
versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono
essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere
anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della
licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in
corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di
scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti
vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno
validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita
alla data di rilascio della licenza.
5. La tassa di concessione regionale viene
rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale
di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.
6. La tassa non è dovuta qualora durante
l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.
7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora
non si eserciti la caccia durante l'anno.
8. Sono altresì assoggettati al pagamento di
tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui
si riferiscono:
a) i centri privati di riproduzione della
fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;
b) le aziende faunistico-venatorie;
c) le aziende agri-turistico-venatorie;
d) gli appostamenti fissi, ai sensi
dell'art. 22, comma 6.
Il versamento è effettuato, in modo
ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.
9. Con l'entrata in vigore della presente
legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22
giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31
gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:
|
Tassa di Rilascio |
Tassa Annuale |
|
|
|
|
|
- abilitazione venatoria |
125.000 |
|
125.000 |
|
- centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato
naturale |
1.078.000 |
|
1.078.000 |
|
- Centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui
all'art. 16, comma 7, lett. a) e b) |
1.078.000 |
|
1.078.000 |
|
- aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di
esso |
24.260 |
|
24.260 |
|
- autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'art. 22, comma
6, per ogni anno |
216.000 |
|
216.000 |
|
|
|
|
|
|
10. Inoltre, quale tassa di nuova
istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di aziende
agri-turistico-venatorie in lire 10.000 per ettaro per il rilascio e/o il
rinnovo annuale.
11. Per quanto non previsto dal presente
articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e
successive modifiche ed integrazioni. ]
Art. 54
Riparto dei proventi delle tasse regionali.
(33)
[1. La Giunta regionale ripartisce il 90 per
cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione
regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle
Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei
seguenti parametri:
a) 20 per cento in rapporto al numero dei
cacciatori residenti sul territorio provinciale;
b) 40 per cento in rapporto al territorio
agro-silvo-pastorale;
c) 40 per cento in rapporto all'estensione
di territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti
riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri
pubblici di riproduzione.
2. Le somme introitate dalla Provincia ai
sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le
proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli
previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla
Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
3. La Giunta regionale utilizza, entro il 31
dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi
derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto
previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese
proprie inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8
per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti
risarcibili.
4. Gli importi introitati da ogni singola
Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione,
per il:
a) 20 per cento quale contributo ai
proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art. 37) e
salvaguardia degli habitat (art. 9, comma 14, lett. b);
b) 20 per cento quale contributo danni
prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività
venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;
c) 30 per cento per gestione zone protette
(tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da
riproduzione);
d) 20 per cento quale contributo ai Comitati
di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette
all'ambientamento delle stesse;
e) 10 per cento per spese della Provincia
per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del
personale ed esami per il conseguimento dell'abilitazione venatoria (34) .
5. Agli impegni di spesa e alle relative
liquidazioni provvede con proprio decreto la Giunta regionale in sede di
approvazione del programma venatorio annuale. ]
(33) Vedi, a
riguardo, l.r.
n. 35/2015, art. 9.
(34) Lettera così
modificata dall'art. 47,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
Art. 55
Istituzione del fondo di tutela della protezione
agro-zootecnica.
[1. Per far fronte ai danni non altrimenti
risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui
terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività
venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti,
al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione
delle tasse di concessione regionale di cui agli artt. 53 e 54, comma 3, salvo
ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi
annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.
2. Il Programma venatorio regionale annuale
indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di
cui al comma 1.
3. Il risarcimento per danni provocati negli
ambiti destinati a gestione privata: aziende faunistico-venatorie, aziende
agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo
stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a carico degli
organismi preposti alla gestione. ]
Art. 56
Norme finanziarie.
[1. Agli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo
0841010 del bilancio regionale 1998.
2. Le somme da riscuotere a titolo di
concessione regionale in materia di caccia sono iscritte annualmente in apposito
capitolo di entrata del bilancio di previsione della Regione e sono destinate
integralmente all'attuazione degli interventi e al finanziamento degli enti
delegati per le spese connesse all'esercizio delle deleghe di cui alla presente
legge.
3. Le somme iscritte al Cap. 0841010 possono
essere integrate con ulteriori fondi, nel limiti delle disponibilità di bilancio
regionale di previsione.
4. Nei bilanci delle Provincie sono
istituiti appositi capitoli di entrata nei quali devono affluire i proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia previste dalla
normativa vigente.
5. I pagamenti di cui al comma 4 devono
essere effettuati mediante versamento sull'apposito conto corrente postale
intestato alla Tesoreria della Provincia territorialmente competente. ]
TITOLO VII
Norme transitorie finali. Tassidermia e
imbalsamazione
Art. 57
Zone protette esistenti.
[1. Gli ambiti protetti, le oasi di
protezione e le zone di ripopolamento e cattura già istituiti ai sensi della
legge
regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e riportati nei piani faunistici
provinciali restano confermati con la presente legge e la loro gestione è di
competenza dell'Amministrazione provinciale.
2. La tabellazione di altri ambiti che
indicano un divieto deve adeguarsi, entro novanta giorni, alle disposizioni
della presente legge, al sensi dell'art. 9, comma 4. ]
Art. 58
Disposizioni transitorie sulle aziende
faunistico-venatorie. Trasformazione in aziende
agri-turistico-venatorie.
[1. Le aziende faunistico-venatorie
autorizzate dalla Regione ai sensi della precedente normativa restano confermate
sino alla scadenza della concessione, sempre che la loro istituzione non sia in
contrasto con le disposizioni della presente legge. Dette concessioni sono
disciplinate dal regolamento regionale, approvato con Delib.C.R. 29 luglio 1987,
n. 586, per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more
dell'approvazione della nuova regolamentazione.
2. A richiesta del Concessionario, la
Regione può trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in
aziende agri-turistico-venatorie, sentito il parere del Comitato tecnico
regionale e provinciale, se non in contrasto con la presente legge. ]
Art. 59
Possesso di animali imbalsamati.
[1. Coloro che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, detengono esemplari imbalsamati appartenenti a
specie non consentite, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. ]
Art. 60
Tassidermia e imbalsamazione.
[1. Il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, regolamenta, nei sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'attività di tassidermia e
imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e
trofei (35) .
2. I tassidermisti autorizzati devono
segnalare alle Provincie le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di
specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a
spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel
calendario venatorio per la caccia della specie in questione.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui
al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle
sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o
per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel
calendario venatorio.
4. Nelle more dell'approvazione del
regolamento di cui al comma 1, resta in vigore la normativa adottata dal
Consiglio regionale con provvedimento 6 dicembre 1989, n. 6, per la parte non in
contrasto con la presente legge. ]
(35) Vedi, al riguardo, il Reg.
3 ottobre 2001, n. 7.
Art. 61
Allevamenti e/o detenzione di fauna selvatica
esotica a scopo ornamentale e amatoriale.
[1. Coloro i quali alla data di entrata in
vigore della presente legge, detengono o allevano specie appartenenti
all'avifauna selvatica devono comunicare alla Provincia il piano di gestione e
lo stato di fatto entro sessanta giorni. ]
Art. 62
Riconoscimento regionale delle associazioni
venatorie.
[1. In deroga a quanto sancito dagli artt.
5, 6 e 29, le associazioni venatorie riconosciute dalla Regione partecipano alla
composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale, dei Comitati
tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria nonché concorrono alla
composizione delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e
degli organismi di gestione degli A.T.C. Le associazioni venatorie costituite
per atto pubblico possono richiedere alla Regione il riconoscimento se:
a) hanno finalità ricreative, formative e
tecnico-venatorie;
b) hanno ordinamento democratico e
possiedono una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi
periferici;
c) dimostrano di avere un numero di iscritti
non inferiore ad un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Regione.
2. Le associazioni di cui al comma 1 sono
riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, su istanza
documentata dell'interessato. ]
Art. 63
Abrogazioni e/o rinvio a norme
esistenti.
[1. Alla data di entrata in vigore della
presente legge speciale cessano di avere applicazione le norme della legge
regionale n. 10 del 1984 "Norme per la disciplina dell'attività venatoria, la
tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali", nonché della legge
regionale 15 giugno 1994, n. 20 ed ogni altra normativa in contrasto con la
presente legge. Restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della
precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle
more dell'approvazione della nuova regolamentazione.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1,
limitatamente all'annata venatoria 1998/1999, il programma venatorio regionale e
il calendario venatorio regionale sono redatti, approvati e attuati al sensi
della precedente normativa.
3. Per quanto non espressamente previsto
dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge n. 157 del 1992 e
quelle delle leggi citate con la presente normativa. I regolamenti attuativi
della presente legge sono emanati dalla Regione nei sei mesi successivi alla sua
promulgazione.
4. Il limite per la detenzione delle armi da
caccia di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come
modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85 e all'art. 4 della legge
21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.
5. Le guardie zoofile volontarie esercitano
la vigilanza sull'applicazione della presente legge in materia di caccia a norma
dell'art. 44, comma 1, lett. b).
6. Le autorizzazioni di cui all'art. 35,
comma 3 e rilasciate ai sensi della precedente normativa sono revocate se in
contrasto con quanto sancito dalla presente legge. ]