Art. 1
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 l’ammontare del tributo speciale di cui all’articolo 3, comma 4,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il deposito in discarica di ogni
tonnellata di rifiuti solidi è così determinato:
A. RIFIUTI SPECIALI
TAL QUALI
A.1 euro
10 (dieci) per i rifiuti speciali pericolosi;
A.2
euro 6 (sei) per gli altri rifiuti
non pericolosi;
A.3
euro 4 (quattro) per i rifiuti
misti da costruzioni e demolizioni.
B. RIFIUTI URBANI TAL
QUALI
B.1 euro 20
(venti) per i rifiuti conferiti tal quali in discariche;
B.2 euro 11
(undici) per i rifiuti conferiti tal quali in discariche di bacino o di àmbito
nel quale sia stata costituita l’autorità di bacino o di àmbito limitatamente ai
rifiuti conferiti dai Comuni del medesimo bacino o ambito. *
* lettera così sostituita
dall’art.5
della l.r.
31/2001
Art. 2
1. Ai fini del calcolo
del tributo si tiene conto anche della frazione di tonnellata fino a tre
decimali. I registri di cui all’articolo 3, comma 28, della legge n. 549 del
1995, devono riportare il peso dei rifiuti, conferiti in discarica, espresso in
tonnellate e/o frazioni di esse, al fine di agevolare le operazioni di
verifica.
2.Analoga
indicazione deve essere riportata nella dichiarazione annuale di cui
all’articolo 3, comma 30, della legge n. 549 del
1995.