TITOLO I
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE
CONCESSIONI REGIONALI
Art. 1
(Oggetto della tariffa)
1. In attuazione dell’articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le tasse sulle concessioni
regionali, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n.230 e successive
modificazioni e integrazioni, sono rideterminate nella misura indicata nella
tariffa allegata alla presente legge.
Art. 2
(Modifica articolo 36 legge regionale 31
maggio 2001, n. 14)
1.
L’articolo 36 della legge regionale 31 maggio 2001, n.
14 è abrogato e sostituito dal seguente:
"Art.36 (Disposizioni per il Settore trasporti)
1.
Per l’esercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità, qualità
e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio regionale
pugliese, nonché per l’esercizio dell’attività di controllo da parte delle
Province e dei Comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL, sui
rispettivi territori, dal 1° gennaio 2002 il contributo di sorveglianza è
fissato nelle seguenti misure, per ciascuno degli scaglioni sotto indicati, per
autobus.Km, treni.Km o eli.Km:
1)
servizi competenza regionale
AUTOBUS.KM1000 (mille) |
TRENI.KM1000
(mille) |
ELI.KM1000 (mille) |
Contributo annuale euro per 1000 Km |
da 0 a 500.000 Km |
da 0 a 500.000 Km |
da 0 a 500.000 Km |
4,38 |
da 500.001 a 1.000.000 " |
da 500.001 a 1.000.000 " |
|
3,87 |
da 1.000.001 a 2.000.000 " |
da 1.000.001 a 2.000.000 " |
|
3,35 |
da 2.000.001 a 3.000.000 " |
da 2.000.001 a 3.000.000 " |
|
3,09 |
da 3.000.001 a 4.000.000 " |
da 3.000.001 a 4.000.000 " |
|
2,58 |
da 4.000.001 a 5.000.000 " |
da 4.000.001 a 5.000.000 " |
|
2,06 |
oltre 5.000.000 " |
oltre 5.000.000 " |
|
1,54 |
2)
servizi di competenza degli enti locali, per autobus.Km.1000:
AUTOBUS KM 1000 (mille) |
Contributo
annuo euro per 1000 km |
da 0 a 500.000 Km |
2,06 |
da 500.001 a 1.000.000 " |
1,80 |
da 1.000.001 a 2.000.000 " |
1,54 |
da 2.000.001 a 3.000.000 " |
1,29 |
da 3.000.001 a 4.000.000 " |
1,03 |
da 4.000.001 a 5.000.000 " |
0,51 |
oltre 5.000.000 " |
0,25 |
2.
Per autobus.Km, treni.Km, eli.Km si intende la sommatoria delle percorrenze
sviluppate in un anno solare da una impresa concessionaria, con riferimento ai
programmi di esercizio dei servizi gestiti.
3.
Il contributo di cui al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti
concedenti o affidanti, per il 60 per cento, entro il 31 maggio e, per il
restante 40 per cento, entro il 31 ottobre di ciascun anno. In mancanza, il
relativo importo è introitato mediante recupero a valere compensativamente sui
corrispettivi di servizio.".
4.
Per l’anno 2001 restano in vigore gli importi già previsti dall’articolo
36 della l.r. 14/2001.
TITOLO II
Tutela dell'affidamento e della buona fede
Art. 3
Tutela dell'affidamento e della buona fede.
1. In applicazione
dell'articolo 10 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del
contribuente), non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al
contribuente che abbia effettuato versamenti della tassa automobilistica
regionale con la procedura on-line, ossia attraverso collegamento telematico con
l'archivio regionale degli autoveicoli, qualora l'importo versato sia
determinato esclusivamente dal sistema automatico di calcolo della tassa stessa.
2. Nel
caso di versamenti tardivi è data facoltà al contribuente che ne faccia
richiesta di modificare il proprio periodo tributario, corrispondendo, oltre
all'importo del tributo relativo al periodo non coperto, le previste sanzioni e
i relativi interessi.
Art. 4
Veicoli regionali.
1.
Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli che,
dagli archivi del PRA, risultano intestati alla Regione.
1-bis.
A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentate dal pagamento della tassa
automobilistica regionale le autoambulanze e i veicoli a esse assimilati di
proprietà delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché quelle di
proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte
all'anagrafe delle ONLUS istituite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460 e regolarmente autorizzate dalla Regione Puglia al trasporto e al soccorso, la cui
destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di
circolazione (1).
1-ter.
Ai fini della fruizione dei benefici di cui al comma 1-bis, i soggetti
interessati devono far pervenire alla competente struttura tributaria della
Regione apposita istanza corredata
della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti (2).
1-quater.
A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con le stesse modalità di cui al comma 1-ter
sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli
automezzi di soccorso, antincendio e ambulanze, di proprietà delle associazioni
di volontariato iscritte nell'elenco regionale delle Associazioni di
volontariato per la
Protezione civile della Regione Puglia, di cui all'articolo 5
della legge
regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Ordinamento e
organizzazione regionale (3).
2. La
tenuta dell'archivio dei suddetti veicoli è affidata al Settore finanze.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 6,
comma 1, L.R.
4 dicembre 2003, n. 25.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 6,
comma 1, L.R. 4 dicembre 2003, n. 25.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 21,
L.R.
30 dicembre 2005, n. 20, poi così
modificato dall'art. 7,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Il presente comma
non avrà più efficacia dal primo gennaio 2018 perché abrogato dalla l.r.
n. 20/2017, art. 4.
TITOLO III
Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi
Art. 5
Modifica legge
regionale 4 settembre 2001, n. 26.
1. La lettera B2 dell’articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n.26 "Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi
urbani" è così sostituita:
"B2 euro 11 (undici) per rifiuti conferiti tal quali in discariche di
bacino o di ambito nel quale sia stata costituita l’autorità di bacino o di
ambito limitatamente ai rifiuti conferiti dai Comuni del medesimo bacino o
ambito."
TARIFFA DELLE TASSE
SULLE CONCESSIONI REGIONALI IGIENE E
SANITA'
N° |
Indicazione degli atti
soggetti a tassazione |
Tassa di rilascio
euro |
Tassa annuale
euro |
1(1) |
Concessione
per l'apertura l'esercizio di farmacie nei comuni con
popolazione |
|
|
|
a)
fino a 5.000 abitanti |
232 |
82 |
|
b)
da 5.001 a 10.000
abitanti |
695 |
243 |
|
c)
da 10.001 a 15.000
abitanti |
1390 |
420 |
|
d)
da 15.001 a 40.000
abitanti |
2222 |
670 |
|
e)
da 40.001 a 100.000
abitanti |
3331 |
1117 |
|
f)
da 100.001 a 200.000
abitanti |
4443 |
1838 |
|
g)
oltre 200.000 abitanti |
6940 |
2447 |
|
D.P.R. 14
gennaio 1972, n. 4 art. 1, secondo comma, lettera m)
Nota:
La tassa di esercizio
deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e
privilegiate.
Analogamente la tassa
annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle
farmacie di cui al penultimo comma dell'art.369 del T.U. delle leggi
sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
La tassa è ridotta alla
misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia
principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi
dell'art. 116 del citato T.U.
Non è dovuta tassa di
rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma
dell'art. 129 del citato T.U. né nel caso previsto dal secondo comma
dell'art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la
tassa annuale di esercizio.
Sono esenti dal pagamento
delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di
farmacie interne esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico da parte
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle
istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario nazionale (legge
23 dicembre 1978, n. 833).
Sono esenti dal pagamento
delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di
residenza.
Le tasse calcolate in
base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si
riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, vanno
corrisposte entro il 31 gennaio di ciascun anno. |
|
|
2* |
Autorizzazione
all'apertura e all'esercizio di (articoli 194 e 196 del T.U. delle leggi
sanitarie ad art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854): |
|
|
|
a)
stabilimenti termali-balneari, nonché strutture dove si effettuano cure
idropiniche, idroterapeutiche, fisiche di ogni specie |
1880 |
940 |
|
b)
gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche
saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia |
2502 |
1251 |
|
D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, art. 27, lettera a)
D.P.R. 14 gennaio 1972,
n. 4, art. 1, comma 2, lettera e). |
|
|
|
Nota:
Sono stabilimenti termali
quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi
sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari
se in essi i bagni costituiscono la cura
fondamentale.
Vanno assoggettati alla
stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.)
o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali
idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919,
n. 1924).
Ai sensi dell'art. 196
del T.U. delle leggi sanitarie, i
titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici od i possessori di
apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al
pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente
misura: |
|
|
|
1)
apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt |
|
280 |
|
2)
apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt |
|
115 |
|
Nel caso di più
apparecchi viene corrisposta la tassa per l'apparecchio con maggiore
tensione. Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di
apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello
terapeutico.
Sono esonerati dal
pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del
S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale,
nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto
per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi
utilizzati.
Le tasse annuali di cui
sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferiscono.
* Le tasse di cui al presente numero
d’ordine sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi di quanto
disposto dal comma 2 dell’art. 6 della l.r.
25/2003 |
|
|
3 |
Autorizzazione
per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura
medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il
pubblico a scopo di accertamento diagnostico, casa o pensioni per gestanti
(art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10
giugno 1955, n. 854): |
|
|
|
1)
per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza
ostetrica, case o pensioni per gestanti: |
|
|
|
-
se l'istituto ha non più di 50 posti letto |
1445 |
723 |
|
-
se l'istituto ha non più di 100 posti letto |
3332 |
1666 |
|
-
se l'istituto ha più di 100 posti letto |
8328 |
4165 |
|
2)
per gli ambulatori e per gabinetti di analisi per il
pubblico |
280 |
140 |
|
D.P.R. 14 gennaio 1972,
n. 4, art. 1 lettera e). |
|
|
|
Nota: |
|
|
|
Sono ambulatori gli
istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che,
quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico
esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle
case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di
chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche
quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi
si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o
degenza.
Conseguentemente non sono
soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa
sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e
specializzati esercitano la loro professione.
Sono case di cura, da
distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le
persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure
mediche e chirurgiche.
Gli ambulatori veterinari
sono soggetti al pagamento della tassa.
Sono esenti dal pagamento
della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978),
gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché
degli enti pubblici di assistenza.
Le tasse annuali devono
essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferiscono. |
|
|
4(2) |
Autorizzazione
igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti
pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato
dalla L. 16 giugno 1939, n. 1112): |
|
|
|
1)
Strutture ricettive alberghiere e altre strutture
ricettive |
|
|
|
a)
alberghi con 5 stelle e lusso |
1500 |
1500 |
|
b)
alberghi con 4 stelle |
834 |
834 |
|
c)
alberghi con 3 stelle |
347 |
347 |
|
d)
alberghi con 2 stelle |
251 |
251 |
|
e)
alberghi con 1 stella nei Comuni con popolazione: |
|
|
|
superiore
a 50.000 abitanti |
113 |
113 |
|
fino
a 50.000 |
30 |
30 |
|
f)
affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione: |
|
|
|
superiore
a 50.000 abitanti |
40 |
40 |
|
fino
a 50.000 abitanti |
15 |
15 |
|
2)
Esercizi per la somministrazione di alimenti nei comuni con
popolazione: |
|
|
|
superiore
a 50.000 abitanti |
130 |
130 |
|
fino
a 50.000 abitanti |
30 |
30 |
|
3)
Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni |
|
|
|
superiore
a 100.000 abitanti |
85 |
85 |
|
superiore
a 50.000 abitanti |
45 |
45 |
|
superiore
a 10.000 abitanti |
30 |
30 |
|
fino
a 10.000 abitanti |
15 |
15 |
|
D.P.R. 14 gennaio 1972,
n. 4 art. 1 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.
27 |
|
|
|
Nota:
Per le classificazioni
degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n.
217.
L'autorizzazione occorre
anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo,
costituendo queste, esercizi a se stanti.
Per la classificazione
degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande e
per il rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui al D.M. 22
luglio 1977 (Gazz. Uff. n. 246 del 9 settembre 1977) nonché dell'art. 32
del D.M. 375/1988.
Rientrano fra gli
esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie,
le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi
similari.
Rientrano fra gli
esercizi per la somministrazione di bevande i caffè-bar, gli spacci, le
mescite e gli esercizi per la vendita di bevande
analcoliche.
Se le sopraindicate
attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti e di bevande) sono
esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona
fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dell'attività
principale, la relativa autorizzazione igienico-sanitaria è soggetta alla
sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attività principale; in
mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni
igienico-sanitarie prescritte per ciascuna delle attività esercitate sono
soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole
attività.
Allorchè le tasse di
rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto
riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno
cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati
dall'ISTAT.
La tassa annuale deve
essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferisce. |
|
|
(1) La l.r.
35/2020, art. 2
: A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre
2022 non sono dovute le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero 1
della Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali igiene e
sanità.
(2) La l.r.
45/2012, art. 8
ha soppresso , a partire dal 1° gennaio 2013, le tasse di concessione di cui al
presente numero.
TARIFFA DELLE TASSE
SULLE CONCESSIONI REGIONALI CACCIA E
PESCA
N° |
Indicazione degli atti
soggetti a tassazione |
Tassa di rilascio
euro |
Tassa annuale
euro |
5 |
La
disciplina delle tasse di concessione in materia di caccia è dettata
dall'art. 53 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, che di seguito
integralmente si riporta:
Art.
53
1. Per conseguire i mezzi
finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge,
è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio
dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
2. La tassa di
concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale.
Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per
poter esercitare l'attività venatoria.
3.
L'importo della tassa di
concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al
50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione er"Times New
Roman"e per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di
cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive
modificazioni.
4. Agli effetti delle
tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di
dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire
dall'anno successivo a quello di rilascio, o rinnovo della licenza per uso
caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e
regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti
possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di
rilascio rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno
precedente al fine di esibire in corso di controllo; dette ricevute si
intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della
licenza di caccia.
Nel caso in cui i
versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale,
questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza
annuale riferita alla data di rilascio della
licenza.
5. La tassa di
concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci
all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio
della stagione venatoria.
6. La tassa non è dovuta
qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria
esclusivamente all'estero.
7. La tassa di rinnovo
non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante
l'anno.
8. Sono altresì
assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare
entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:
a) i centri privati di
riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato
naturale;
b) le aziende
faunistico-venatorie;
c) le aziende
agri-turistico-venatorie;
d) gli appostamenti
fissi, ai sensi dell'art. 22, comma 6.
Il versamento è
effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla
Tesoreria regionale.
9. Con l'entrata in
vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi
del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e
della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31
gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente
misura:
- abilitazione venatoria
- centri privati di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
- centrri privati di
riproduzione di fauna di allevamento di cui all’art. 16, comma 7, lett. a)
e b)
- aziende faunistico –
venatorie per ogni ettaro o frazione di esso
- autorizzazione di
appostamento fisso ai sensi dell’art. 22, comma 6, per ogni anno
10. Inoltre, quale tassa
di nuova istituzione, viene determinata con la presente legge la
concessione di aziende agri-turistico venatorie in euro 5,16 per ettaro
per il rilascio e/o il rinnovo annuale.
11. Per quanto non
previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al decreto
legislativo n. 230 del 1991 e successive modifiche ed
integrazioni.
|
65
557
557
12,53
112 |
65
557
557
12,53
112 |
6 |
Licenza
per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del
R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive
modificazioni: |
|
|
|
Tipo
A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi |
63 |
63 |
|
Tipo
B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più
ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m 1,50 |
32 |
32 |
|
Tipo
C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di
lato non superiore a m 1,50 |
20 |
20 |
|
Tipo
D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o
senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non
superiore a 1,50 |
17 |
|
|
D.P.R. 15 gennaio 1972,
n. 11, art. 1, lettera p). |
|
|
|
Nota: |
|
|
|
Le licenze di tipo A, B e
C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella di tipo D ha la
validità di 3 mesi.
Nel caso di smarrimento o
distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento,
bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e
sopratassa.
Alle
tasse sopraindicate è aggiunta la sopratassa
annuale:
per
le licenze di tipo A; euro 24
per
le licenze di tipo B; euro 13
per
le licenze di tipo C; euro 6
da
ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei
pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie
giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con
provvedimenti del Consiglio regionale.
Il versamento della tassa
e della sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di
validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un
intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo
(tassa e sopratassa) non è dovuto. |
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7 |
Autorizzazione
per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di
energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la
conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n.
735) |
19 |
19 |
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D.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p). |
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Nota:
La tassa annuale deve
essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferisce. |
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TARIFFA DELLE TASSE
SULLE CONCESSIONI REGIONALI TURISMO E
INDUSTRIA ALBERGHIERA
N° |
Indicazione degli atti
soggetti a tassazione |
Tassa di rilascio
euro |
Tassa annuale
euro |
8(3) |
Autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per
l'apertura e l'esercizio d'uno dei seguenti complessi ricettivi
complementari a carattere turistico sociale: |
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a)
campeggi e villaggi turistici |
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-
con quattro stelle |
280 |
280 |
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-
con tre stelle |
170 |
170 |
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-
con due stelle, nei comuni con popolazione: |
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1)
superiore a 50.000 abitanti |
90 |
90 |
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2)
fino a 50.000 abitanti |
25 |
25 |
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-
con una stella, nei comuni con popolazione: |
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1)
superiore a 50.000 abitanti |
40 |
40 |
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2)
fino a 50.000 abitanti |
15 |
15 |
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b)
altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal
R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937,
n. 2651 e successive modificazioni ivi compresi |
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residence,
agriturismo se dotati di posti letto, bed and
breakfast |
50 |
50 |
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Nota: |
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Se le autorizzazioni
comprendono anche l'esercizio di somministrazione di bevande e/o alimenti,
sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 4,
punti 2 e 3, della presente tariffa.
Allorché le tasse di
rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto
riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno
cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati
dall'ISTAT.
La tassa annuale deve
essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferisce. |
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9 |
Licenza
per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con
popolazione: |
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a)
fino a 10.000 abitanti |
102 |
52 |
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b)
da 10.001 a 20.000
abitanti |
200 |
102 |
|
c)
da 20.001 a 50.000
abitanti |
402 |
200 |
|
d)
da 50.001 a 100.000
abitanti |
601 |
302 |
|
e)
da 100.001 a 500.000
abitanti |
1000 |
501 |
|
f)
oltre 500.000 abitanti |
1666 |
834 |
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D.P.R. 14
gennaio 1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera f)
D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, articoli 56 e 56, n. 2
Legge 17 maggio
1983, n. 217, art. 9. |
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Nota: |
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Il rilascio delle
autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al
nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.
Non hanno bisogno
dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della
tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti
delle ferrovie dello Stato.
Oltre al pagamento della
tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la
cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, e
dell'art. 9 della legge 217/83 nella misura fissata con legge regionale in
relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata
l'autorizzazione.
L'autorizzazione è valida
anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre località
della regione.
In tal caso gli
interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui
alla lettera f).
Le succursali e le
filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede
principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da
rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa.
In caso di due o più succursali e filiali si applicano le disposizioni di
cui al comma precedente.
L'autorizzazione
regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di
pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei
requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (art. 9, comma
5, legge 217/83).
La tassa di rilascio è
dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità
dell'autorizzazione originaria.
Le tasse di rilascio ed
annuali sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del
penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati
dall'ISTAT.
La tassa annuale deve
essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferisce. |
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(3) La l.r.
45/2012, art. 8
ha soppresso , a partire dal 1° gennaio 2013, le tasse di concessione di cui al
presente numero.
TARIFFA DELLE TASSE SULLE
CONCESSIONI REGIONALI TRASPORTI
N° |
Indicazione degli atti
soggetti a tassazione |
Tassa di rilascio
euro |
Tassa annuale
euro |
10 |
Concessione,
tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici di
interesse regionale per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee)
di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche
se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre
1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno 1955, n. 771: |
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|
|
1)
autoservizi con frequenza giornaliera |
393 |
393 |
|
2)
autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per
settimana |
237 |
237 |
|
3)
autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per
settimana |
80 |
80 |
|
4)
concessioni di servizi automobilistici di gran turismo |
|
|
|
a)
autoservizi con frequenza giornaliera |
237 |
237 |
|
b)
autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per
settimana |
144 |
144 |
|
c)
autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per
settimana |
49 |
49 |
|
5)
autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per
ciascun anno di durata della concessione |
10 |
|
|
6)
autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di
particolari contingenze: |
|
|
|
a)
per il primo giorno di validità |
12 |
|
|
b)
per ogni giorno ulteriore di validità |
5 |
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D.P.R. 14 gennaio 1972,
n. 5, art. 1, secondo comma, lettera b).
D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, art. 84 |
|
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|
Nota: |
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Per le concessioni, tanto
provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per
periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a
metà.
Sono considerati
autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche
dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.
La disciplina del
contributo di sorveglianza è dettata dall'art. 36 della legge regionale 31
maggio 2001 e successive modificazioni e integrazioni. |
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TARIFFA DELLE
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI ARTI
E MESTIERI (4)
N° |
Indicazione degli atti
soggetti a tassazione |
Tassa di rilascio
euro |
Tassa annuale
euro |
11 |
Iscrizione
in albi, ruoli ed elenchi regionali per l'esercizio di arti e
mestieri |
32 |
|
|
D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, art. 63, lettera c). |
|
|
(4) La l.r.
35/2020 , art. 2,
comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono soppresse le tasse sulle
concessioni regionali arti e mestieri allegata alla
legge.
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