IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti
regionali;
Visto l'art. 2 del Regolamento regionale 5 dicembre
2000, n. 2 "Regolamento di Organizzazione del Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale", ai sensi del quale il Presidente può nominare quattro
Consiglieri, uno per ciascuno delle seguenti discipline: giuridica,
amministrativa, economica, internazionale;
Visto il comma 4 del citato articolo che disciplina, nel
caso si ricorra a nominare i suddetti Consiglieri le modalità per la
corresponsione del compenso;
Vista la decisione della Commissione di Controllo
sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25/10/2000 - prot. n.
1695/05, assunta in sede di esame del Regolamento di che trattasi, allegato alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 1245 del 10 ottobre 2000, con la quale,
relativamente agli incarichi di cui sopra, ha osservato che gli stessi debbano
essere disciplinati secondo la normativa regionale sulle consulenze e cioè della
L.R. 12 agosto 1981, n. 45;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1686 del
28/11/01 con la quale la Giunta ha approvato la modifica del succitato
Regolamento regionale n. 2/2000;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Il quarto comma dell'art. 2
del Regolamento
regionale 5/12/2000, n. 2 è sostituito dal seguente:
"L'incarico di consulenza ai
Consiglieri del Presidente è disciplinato dalla L.R.
12 agosto 1981, n° 45.
La convenzione, da
stipularsi con i predetti consiglieri, potrà prevedere anche il rimborso delle
spese".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 17 dicembre 2001