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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2001
Numero
10
Data
17/12/2001
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Modifica al Regolamento regionale 5.12.2000, n. 2 concernente il regolamento di Organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
Note
Pubblicato nel B.U. R. Puglia 19 dicembre 2001, n. 182.
Allegati
Nessun allegato

 



 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali;

 

Visto l'art. 2 del Regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2 "Regolamento di Organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale", ai sensi del quale il Presidente può nominare quattro Consiglieri, uno per ciascuno delle seguenti discipline: giuridica, amministrativa, economica, internazionale;

 

Visto il comma 4 del citato articolo che disciplina, nel caso si ricorra a nominare i suddetti Consiglieri le modalità per la corresponsione del compenso;

 

Vista la decisione della Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25/10/2000 - prot. n. 1695/05, assunta in sede di esame del Regolamento di che trattasi, allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1245 del 10 ottobre 2000, con la quale, relativamente agli incarichi di cui sopra, ha osservato che gli stessi debbano essere disciplinati secondo la normativa regionale sulle consulenze e cioè della L.R. 12 agosto 1981, n. 45;

 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1686 del 28/11/01 con la quale la Giunta ha approvato la modifica del succitato Regolamento regionale n. 2/2000;

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

 

Art. 1

 

Il quarto comma dell'art. 2 del Regolamento regionale 5/12/2000, n. 2 è sostituito dal seguente:

"L'incarico di consulenza ai Consiglieri del Presidente è disciplinato dalla L.R. 12 agosto 1981, n° 45.

 La convenzione, da stipularsi con i predetti consiglieri, potrà prevedere anche il rimborso delle spese".

 

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

 Dato a Bari, addì 17 dicembre 2001