Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
2001
Numero
11
Data
21/12/2001
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Regolamento n. 4/2001: proposta di sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.
Note
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

-          Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali;

 

-          Vista la L.R. 4/08/1999, n. 24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n. 114/98;

 

-          Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 20 marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

 

-          Visto l'art. 5 del suddetto Regolamento Regionale, che fissa gli obiettivi di presenza e di Sviluppo delle grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso;

 

-          Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1861 dell' 11/12/2001, con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita;

 

 

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

 

Art. 1

Sono sospesi gli effetti del Reg. 20 marzo 2001, n. 4 limitatamente all'art. 5 e delle norme ad esso collegate fino all'approvazione dell'aggiornamento della programmazione della rete di vendita e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002 (1).


Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

     Dato a Bari, addì 21 dicembre 2001

(1)  Ai sensi dell'art. 28, comma 10, L.R. 1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, sono fatti salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento. Vedi, anche, le altre disposizioni ivi previste.