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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2001
Numero
4
Data
20/03/2001
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Art. 1 e 2. lett a della l.r. 24/99. Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.
Note
Pubblicato nel B.U. Puglia 4 aprile 2001, n. 52. Limitatamente all'art. 5 e alle norme ad esso collegate, sono sospesi gli effetti del presente regolamento ai sensi di quanto disposto: - dal regolamento n. 11/2001 (fino e non oltre il 30 giugno 2002); - dal regolamento n. 5/2002 (fino e non oltre il 31 dicembre 2002); - dal regolamento n. 10/2002 (fino al 30 gennaio 2003); - dal regolamento n. 1/2003 (fino al 30 aprile 2003) ; - dal regolamento n. 3/2003 (fino al 31 maggio 2003) ; - dal regolamento n. 4/2003 (fino al 30 giugno 2003); - dal regolamento n. 5/2003 (fino al 31 luglio 2003); - dal regolamento n. 8/2003 (fino al 31 agosto 2003).
Allegati

 



Regolamento implicitamente abrogato dalla  l.r. 11/2003
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



- Vista la deliberazione G.R. n. 1675 dell'11/12/2000 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. a) della legge regionale 24/99;


- Vista la decisione prot. n. 2069, verb. n. 11, seduta del 18/12/2000 della Commissione di controllo che ha rilevato che "a termini dell'art. 17, comma 32, della legge 15.5.1.997, n. 127, il controllo di legittimità sugli atti della Regione si esercita esclusivamente sui regolamenti e inoltre che la legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 prevede che i regolamenti stessi debbano essere emanati dal Presidente della Giunta e conseguentemente che l'atto soggetto a controllo preventivo può essere solo il decreto emanato dal Presidente della Giunta".


- Vista la successiva deliberazione di chiarimenti n. 84 del 13/2/01 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;


- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;



 

EMANA



il seguente Regolamento

 



TITOLO I

Princìpi generali

 

Art. 1

Natura del provvedimento.

1. Il presente regolamento contiene gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, integrati con ulteriori direttive e indicazioni operative ai comuni per l'attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio.

2. La validità temporale delle presenti disposizioni è di anni tre a decorrere dalla loro entrata in vigore. La Giunta regionale, si riserva la facoltà di aggiornare il presente studio entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in considerazione del tempo trascorso dalla sua formazione, nonché dei nulla osta concessi successivamente da Commissari ad acta nominati dagli organi di giustizia amministrativa.

 


Art. 2

Definizioni.

Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:

a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

b) per legge regionale, la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, "Princìpi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio";

c) per area sovracomunale, il territorio di ciascuna delle cinque province, configurabile come unico bacino di utenza, in conformità con quanto disposto all'articolo 3 della legge regionale;

d) per comuni delle classi I, II, III e IV, i comuni appartenenti alle classi demografiche indicate all'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24;

e) per generi di largo e generale consumo, ai fini dell'applicazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, i prodotti già ricompresi nelle tabelle merceologiche I, IA, II, VI, VIII e IX di cui all'allegato n. 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375;

f) per popolazione residente si intende quella risultante dal più recente dato anagrafico disponibile.

 

Art. 3

Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, punto 1 e dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale, le medie e le grandi strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi, tenuto conto della classe demografica dei comuni della Regione, in relazione al disposto dell'art. 4 della legge regionale, si suddividono nelle seguenti tipologie:

M1 - Medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 900 mq. nei comuni di classe I e II e tra 151 e 600 mq. nei comuni di classe III e IV;

M2 - Medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 901 e 2500 mq. nei comuni di classe I e II e tra 601 mq. e 1500 mq. nei comuni di classe III e IV;

G1 - Grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 2501 e 7500 mq. nei comuni di classe I e Il e tra 1501 e 4500 mq. nei comuni di classe III e IV;

G2 - Grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore di 7500 mq. fino a 10 mila mq. nei comuni di classe I e Il oppure maggiore di 4500 mq. fino a 7500 mq. nei comuni di classe III e IV.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della legge regionale, si applicano in ogni caso i limiti dimensionali previsti per i comuni delle classi I e II:

a) nei centri storici, da intendersi, conformemente a quanto indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale, come le aree riconosciute tali dai comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali;

b) nei comuni fino a diecimila abitanti confinanti con comuni superiori a cinquantamila abitanti, a condizione che appartengano alla medesima Provincia.

3. In conformità con quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale, tali tipologie vengono ulteriormente suddivise, in relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:

A - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;

B - Strutture di vendita - autorizzate per il solo settore non alimentare.

4. Nell'àmbito della definizione dei centri commerciali richiamata dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale, vengono classificati come centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una media struttura; la superficie di vendita degli esercizi di vicinato deve essere almeno pari al 30% della superficie complessiva del centro commerciale di vicinato.

5. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

6. Ai sensi dell'articolo1, comma 8, punto 1) della legge regionale, per l'insediamento di centri commerciali classificabili come G2 il limite massimo di superficie di cui al precedente comma 1, risulta fissato in 20000 mq., fermo restando il rispetto dei limiti di dimensione di cui al precedente comma 1 per i singoli esercizi presenti nei centri stessi.

7. I comuni promuovono programmi di intervento integrato e accordi di programma per la diffusione dei centri commerciali di vicinato, tenendo conto delle procedure di cui all'articolo 5, comma 3 dellalegge regionale. I comuni possono altresì promuovere centri commerciali al dettaglio diretto di cui al precedente punto 6, di tipo G2/B, non alimentare, concepiti come parte integrante di parchi permanenti attrezzati con strutture stabili per il tempo libero ed adeguate aree di parcheggio, assentiti dalla Regione con finalità anche culturali o ricreative. In tali programmi integrati, a forte contenuto occupazionale, limitatamente alle sub - aree classificate come soggetti ad intervento prioritario del successivo art. 6 i Centri commerciali saranno autorizzati, in sede di conferenza dei servizi a partire dal secondo semestre dall'entrata in vigore del presente regolamento e assorbendo solo un punto di disponibilità per il settore interessato.

 

TITOLO II

Indirizzi per le grandi strutture di vendita

 

Art. 4

Compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita.

1. Al fine di perseguire il riequilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di vendita, evitando l'eccessiva concentrazione delle stesse in àmbiti territoriali ristretti e a ridosso delle zone a maggiore densità abitativa, all'interno delle aree sovracomunali è disposta un'ulteriore ripartizione in ventiquattro sub - aree aventi caratteristiche socio economiche omogenee.

2. L'elenco dei comuni appartenenti alle singole sub-aree è contenuto nell'allegato A.

3. Al fine di favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e di permettere un uso razionale e programmato del territorio, l'apertura ed il trasferimento delle grandi strutture di vendita sono consentiti nei comuni la cui ampiezza demografica, espressa dalla classe di appartenenza ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, risulti compatibile con la tipologia dimensionale e la categoria merceologica dell'esercizio o del centro commerciale, secondo quanto indicato nella tabella che segue:


Classe demografica del Comune
 Strutture incompatibili
 
I - Comuni con popolazione superiore a 50
 Nessuna
 
mila abitanti
 
 
Il - Comuni con popolazione superiore al 10
 Grandi strutture di vendita G2/A
 
mila e fino a 50 mila abitanti
 
 
III - Comuni con popolazione superiore a 3
 Grandi strutture di vendita G2/A, G2/B e G1/A
 
mila e fino a 10 mila abitanti
 
 
IV - Comuni con meno di 3000 abitanti
 Grandi strutture di vendita di qualsiasi tipo
 
 

4. I vincoli di cui al comma precedente non trovano applicazione:

a) per i comuni della classe III e IV, confinanti con comuni della Classe I della medesima Provincia ed a questi equiparati;

b) per i comuni collegati da autostrada o altra via a scorrimento veloce, idonee ad ampliare notevolmente il bacino di utenza per le strutture di vendita di maggior dimensione.

 

Art. 5
Obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita (1).

1. Al fine di individuare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita idonei a garantire un rapporto equilibrato con la popolazione residente, per il periodo di validità del presente provvedimento sono approvati, con la procedura di cui all'articolo 8 della legge regionale, interventi di apertura di nuove grandi strutture di vendita, configurate come unico esercizio o centri commerciali, nelle seguenti misure massime per ciascuna area provinciale:

Area provinciale

Grandi strutture alimentari

Grandi strutture non alimentari

 

Primo

Secondo

Anni

Primo

Secondo

Anni

 

semestre

semestre

succes.

semestre

semestre

succes.

Bari

0

0

1

0

0

2

Brindisi

0

0

1

0

0

0

Foggia

0

1

1

0

0

1

Lecce

0

0

1

0

2

1

Taranto

0

0

1

0

0

0

2. In attuazione del criterio, previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge regionale, del graduale inserimento di nuove grandi strutture di vendita nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, gli obiettivi di cui al precedente comma vengono indicati separatamente per il primo semestre, per il secondo semestre e gli anni successivi.

3. I valori della tabella di cui al comma precedente, in relazione alla classificazione delle strutture di cui al precedente articolo 3, sono utilizzabili in sede di Conferenza di servizi nel seguente modo:

a) L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipo G1, o per l'ampliamento di una grande struttura di tipo G1 in una struttura di tipo G2, assorbe un punto di disponibilità per il settore interessato;

b) l'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/A assorbe un punto di disponibilità nel settore interessato tenendo presente che, in conformità alle indicazioni dell'articolo 1, comma 8, punto 4 della legge regionale, le autorizzazioni per strutture di tipo G2/A nel primo triennio di programmazione possono essere rilasciate soltanto per l'apertura di centri commerciali;

c) l'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/B assorbe due punti di disponibilità nel settore interessato.

4. Gli ampliamenti e trasferimenti di cui al successivo articolo 7, nonché le eventuali nuove aperture conseguenti a provvedimenti amministrativi pregressi, ex legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, sono esclusi dalla verifica sulla compatibilità con gli obiettivi di presenza e sviluppo di cui al comma 1 a partire dal secondo semestre. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, le strutture classificate in base alla ex legge n. 32/1995 come tipologia A (Primo livello) vanno classificate come tipologia G2, ai sensi del precedente articolo 3. La validità dei nulla-osta rilasciati dalla Regione in conformità con le disposizioni della medesima legge n. 32/1995 è revocata qualora, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto, il titolare non inizi l'attività entro un anno dalla data del rilascio della conseguente autorizzazione comunale, se trattasi di una media struttura di vendita, o entro due anni, se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

(1)  A norma di quanto disposto dall'art. 1, Reg. 21 dicembre 2001, n. 11, dall'art. 1, Reg. 28 giugno 2002, n. 5  e dall'art. 1, Reg. 23 dicembre 2002, n. 10, sono sospesi gli effetti del presente articolo e delle norme ad esso collegate fino all'approvazione dell'aggiornamento della programmazione della rete di vendita e, comunque, non oltre, rispettivamente, il 30 giugno 2002, il 31 dicembre 2002 e il 31 gennaio 2003. Successivamente il Reg. 28 gennaio 2003, n. 1, il Reg. 18 aprile 2003, n. 3, il Reg. 27 maggio 2003, n. 4, il Reg. 30 giugno 2003, n. 5 e il Reg. 30 luglio 2003, n. 8 hanno ulteriormente sospeso gli effetti del presente articolo, rispettivamente, fino al 30 aprile 2003 (vedi, anche, le altre disposizioni ivi contenute), fino al 31 maggio 2003, fino al 30 giugno 2003, fino al 31 luglio 2003 e fino al 31 agosto 2003.

Successivamente l'art. 28, comma 10, L.R. 1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, ha fatto salvi gli effetti delle sospensioni disposte dai succitati regolamenti. Il medesimo comma 10 stabilisce altresì che le domande comunque presentate ai sensi del presente articolo debbano essere riproposte secondo le modalità definite nei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della suddetta L.R. n. 11/2003.


 
Art. 6

Criteri di priorità.

1. Sulla base dei risultati dello studio preliminare realizzato attraverso la collaborazione delle Camere di Commercio e dei comuni, sullo stato della rete distributiva e sui fattori socio economici e demografici che maggiormente ne influenzano le caratteristiche, le sub aree di cui al precedente art. 4 vengono classificate come soggette ad intervento prioritario, secondario o residuale per il settore alimentare (A) e non alimentare (B) in relazione ai relativi obiettivi di sviluppo delle grandi strutture di vendita nel triennio secondo quanto indicato nell'allegato B.

2. Nei primi 24 mesi, le disponibilità per ciascuna Provincia sono utilizzabili esclusivamente per l'apertura di grandi strutture nelle sub-aree in cui l'incremento della rete di vendita è classificato come prioritario.

3. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente delibera, le residue disponibilità sono destinate ad autorizzare iniziative anche nelle sub-aree della Provincia classificate come secondarie.

4. In caso di domande concorrenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale, vanno rispettati, nell'ordine, i criteri di priorità indicati dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale; il criterio di massima priorità è assegnato alla realizzazione di nuove iniziative per concentrazione di esercizi di vicinato e di medie e grandi strutture di vendita, in attività da almeno un anno, purché sussistano le condizioni elencate nella lettera a).

5. A parità di condizioni rispetto ai criteri fissati dalla legge regionale e dalla presente delibera, si fa riferimento all'ordine cronologico di inoltro della domanda, nell'àmbito del mese solare di riferimento.

 


Art. 7

Ampliamento e trasferimento di sede di grandi strutture di vendita.

1. L'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita può essere autorizzato dal Comune, previo parere positivo della Conferenza di servizi, qualora sia contenuto nei limiti della tipologia G1 o, trattandosi di una grande struttura di tipo G2, nei limiti di superficie indicati al precedente articolo 3, in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge regionale. Tale ampliamento è sempre concesso direttamente dal Comune, senza richiedere il parere della Conferenza di servizi, qualora concorra l'ipotesi di accorpamento di esercizi già autorizzati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale.

2. Il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita nell'àmbito del medesimo territorio comunale è sempre concesso direttamente dal Comune, nel rispetto della normativa urbanistica.

3. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita in un altro Comune della stessa sub-area o in un Comune di una diversa sub-area non è ammesso.

 

TITOLO III

Direttive ai comuni

 

Art. 8

Sviluppo delle medie strutture di vendita.

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi i comuni approvano:

a) le norme sul procedimento concernenti le domande per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, tenendo conto delle indicazioni della legge regionale e dell'articolo 8 del decreto, contenute nella delibera-tipo di cui all'allegato C;

b) i criteri, da aggiornare almeno una volta ogni tre anni, per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita nel triennio, i comuni approvano una delibera contenente i criteri di programmazione di questa tipologia di vendita.

3. I comuni nel promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita perseguono:

a) la modernizzazione del sistema distributivo e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di vendita;

b) il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per gli operatori;

c) la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione e razionalizzazione delle strutture distributive esistenti;

d) la qualificazione dei servizi per le zone periferiche e di nuovo insediamento;

e) l'adeguata previsione di aree e destinazioni d'uso compatibili con l'insediamento delle strutture commerciali.

4. Ferma restando la ripartizione del territorio predisposta per la programmazione urbanistica, i comuni, al fine di conseguire una migliore articolazione delle opportunità di sviluppo, possono ripartire il territorio comunale in più delimitate aree di intervento.

5. Il trasferimento di sede di medie strutture nell'àmbito del medesimo Comune è di norma sempre concesso, nell'osservanza della normativa urbanistica, fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nella delibera comunale di cui al precedente comma 1.

6. L'apertura o l'ampliamento di una media struttura di vendita, attraverso concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale vanno sempre concessi nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

7. In caso di domande concorrenti per l'autorizzazione di una media struttura di vendita, vanno rispettati i criteri di priorità indicati dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale.

8. I comuni che non abbiano approvato i criteri di programmazione per le medie strutture di vendita di cui al precedente comma 2 entro il termine di centoventi giorni, ai fini del rilascio delle autorizzazioni che non costituiscono atto dovuto esaminano le domande facendo riferimento alle disposizioni urbanistiche vigenti.

 


Art. 9

Centri storici.

1. Per la valorizzazione e tutela dei centri storici i comuni, attraverso gli strumenti di promozione e sviluppo previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale, possono:

a) sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato alle procedure di valutazione di impatto commerciale di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale, al fine di selezionare le attività più consone all'immagine ed alla funzione del centro storico così da incentivarle con apposite agevolazioni;

b) prevedere attività commerciali a contenuto merceologico limitato, al solo fine di attribuire ai relativi esercizi maggiori facoltà e, in particolare, prevedere esercizi specializzati per la vendita dei prodotti indicati all'art. 13, comma primo, del decreto, ovvero al fine di promuovere la nascita di vie, piazze o aree tematiche specializzate nella vendita di alcuni soli prodotti;

c) promuovere programmi di riqualificazione delle attività di vendita, di concerto con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori, specie volte alla realizzazione di infrastrutture e servizi comuni ed anche prevedenti l'attribuzione di riconoscimenti e marchi di qualità alle imprese;

d) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali o all'immagine del centro storico;

e) prevedere particolari agevolazioni per attività commerciali a carattere fortemente innovativo ed alternativo all'offerta esistente, nonché a favore di iniziative, debitamente documentate, di commercio equo o solidale, gestito da organismi senza fini di lucro formalmente riconosciuti;

2. I comuni possono legare, in tutto o in parte, l'operatività delle disposizioni agevolative di cui al presente articolo, alla frequenza del titolare dell'impresa o di altro personale in esse operante ai corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 22 della legge regionale.

3. Dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi debbono considerarsi istituite in tutto l'àmbito regionale, senza necessità di specifici provvedimenti comunali di ricezione, le seguenti voci merceologiche specifiche, attivabili esclusivamente nel centro storico del capoluogo comunale:

a) prodotti alimentari tipici pugliesi, intesi come prodotti di esclusiva provenienza da aziende agricole ed agro-alimentari operanti nella Regione, in esercizi trattanti esclusivamente detti prodotti in una superficie non superiore a 50-mq.

b) prodotti dell'artigianato tipico pugliese, intesi come prodotti realizzati con materie prime di esclusiva provenienza regionale ed interamente realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione, in esercizi di superficie non superiore a 50 mq.

 

Art. 10

Norme urbanistiche per la localizzazione degli insediamenti commerciali.

1) I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi e criteri, valutano la conformità dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi ai medesimi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale.

2) Relativamente alle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi della delibera della Conferenza unificata n. 161 del 21/10/1999, lo strumento urbanistico può prevedere la sola destinazione commerciale anche in promiscuità con altre destinazioni; ove negli strumenti urbanistici ci si riferisce alle esigenze dei settori produttivi in senso generico, senza precisarne il tipo, si devono intendere per tali non solamente quelli industriali e artigianali, ma anche quelli commerciali, pur se la destinazione commerciale non risulta esplicitamente codificata.

3) Nel definire le scelte di pianificazione urbanistica riferite al settore commerciale, i comuni perseguono obiettivi di miglioramento della qualità urbana e del servizio commerciale e si attengono agli indirizzi volti a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della rete distributiva. Le scelte urbanistiche dei comuni devono tendere:

a) al rilancio della capacità attrattiva, della funzione aggregativa e sociale e della vivibilità delle aree urbane centrali di consolidata presenza commerciale, favorendo l'integrazione e la concentrazione degli esercizi commerciali di vicinato e la continuità della presenza di vetrine commerciali e di attività di servizio lungo i fronti delle strade commerciali, anche attraverso apposite normative urbanistiche di indirizzo tipologico;

b) all'inserimento di medie strutture e centri commerciali di vicinato nell'àmbito di programmi di riqualificazione urbana o dei progetti di valorizzazione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale;

c) a privilegiare l'insediamento degli esercizi e dei centri commerciali di vicinato nei centri storici e nelle aree urbane centrali;

d) a qualificare e potenziare gli assi commerciali e i nuclei di servizio esistenti nelle aree della periferia urbana caratterizzate da consolidata presenza commerciale, anche al fine di contribuire al miglioramento della vita sociale dei quartieri e alla prevenzione dei fenomeni di degrado; a tal fine vanno privilegiate le azioni di ammodernamento e razionalizzazione di medie strutture di vendita esistenti, di promozione dei centri commerciali di vicinato e di integrazione e completamento della gamma dei servizi lungo gli assi commerciali esistenti;

e) a prevedere nuovi insediamenti privilegiando le operazioni di riqualificazione urbana o di riconversione di insediamenti dismessi anche per l'incremento e diversificazione dell'offerta commerciale, laddove ciò possa determinare effetti sinergici di rafforzamento di assi o nuclei commerciali preesistenti.

 

Art. 11

Criteri per l'individuazione dei comuni turistici e delle città d'arte (4).

1. In attuazione dell'articolo 17 della legge regionale, presso l'Assessorato al commercio della Regione è tenuto l'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e alle città d'arte nel quale sono iscritti, su istanza dei comuni stessi, quelli che rientrano nei criteri e nei parametri indicati nell'allegato D al presente regolamento.

2. Condizione per l'inserimento nell'elenco regionale di cui al precedente comma è la sussistenza di almeno due parametri tra quelli riportati nell'allegato D, ovvero la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995.

3. I comuni, sentite le locali organizzazione dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, richiedono all'Assessorato regionale competente l'inserimento nell'elenco, indicando le zone interessate da flussi turistici, nonché i periodi di maggiore afflusso turistico, sulla base di quanto previsto nel precedente comma e dei parametri contenuti nell'allegato D.

 

 


TITOLO IV

Esercizio dell'attività

 

Art. 12

Locali di vendita.

1. I locali nei quali si svolgono attività di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci e insegne visibili da area pubblica.

2. È consentita l'attività di vendita su spazi privati all'aperto ed al di fuori di specifici locali di vendita, qualora essa concerna legnami, combustibili, materiali per l'edilizia, autoveicoli ed altri prodotti che, sulla base di usi locali, vengono detenuti e venduti all'aperto.

3. È vietato esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio nel medesimo punto di vendita, costituito da uno o più locali contigui. Il divieto non si applica qualora l'operatore, quale che sia il contenuto merceologico oggetto della comunicazione di cui all'art. 7 del decreto o dell'autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso, si limiti a trattare esclusivamente uno o più dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato;

b) elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico, per telecomunicazioni;

c) colori, vernici, carta da parati, ferramenta ed utensileria;

d) articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti igienici; articoli per riscaldamento;

e) strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di misura;

f) macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio;

g) auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori.

 

Art. 13

Vendita in strutture ricettive.

1. L'attività di vendita effettuata in alberghi o in altre strutture ricettive, effettuata dal titolare delle stesse o da terzi con il suo consenso, non è sottoposta alle norme del decreto quando è effettuata nelle forme e nei limiti previsti da leggi dello Stato o disposizioni regionali relative all'attività ricettiva.

2. All'interno delle strutture ricettive è vietata la vendita al pubblico, ma è consentita, a favore dei soli soggetti alloggiati, la fornitura di guide turistiche, giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, audio e videocassette, cartoline e francobolli.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle strutture ricettive agrituristiche.

 

Art. 14

Disposizioni in materia merceologica.

1. In un esercizio commerciale possono vendersi tutti e solamente i prodotti compresi nel settore merceologico indicato nella comunicazione di apertura o, nei casi di cui agli artt. 7 ed 8 del decreto, oggetto dell'autorizzazione. È vietato porre limitazioni al contenuto merceologico dei settori, fatti salvi i poteri di intervento per i centri storici.

2. In conformità a quanto disposto all'art. 26 comma 3 del decreto, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero settore merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal decreto.

3. Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare possono essere venduti anche i detergenti, gli articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.

4. Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli e alimentari ha diritto a porre in vendita al minuto qualunque prodotto surgelato, secondo il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 32.

5. Il pane può essere venduto, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e specifica di tale prodotto, da qualsiasi operatore che abbia titolo a vendere i prodotti del settore alimentare di cui all'art.5 del decreto.

6. L'operatore che, in base alla comunicazione o all'autorizzazione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto, è abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori di cui all'art. 5 dello stesso, ha facoltà di vendere, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro settore purché il valore di mercato di questi ultimi non superi un quarto del valore di mercato dell'intera confezione.

7. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

8. Costituisce ad ogni effetto apertura di nuovo esercizio commerciale disciplinata dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto, l'inizio della vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due indicati all'art. 5 del decreto, non compreso nella precedente comunicazione o autorizzazione di apertura.

 

Art. 15

Misure per lo sviluppo del commercio elettronico.

1. La Regione promuove, in collaborazione con le Camere di commercio e con le organizzazioni delle imprese del commercio, iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico, al fine di garantire una crescita equilibrata del mercato elettronico, favorendo la competitività delle aziende commerciali e l'uso da parte di esse di tecniche di gestione di qualità, nonché tutelando gli interessi dei consumatori.

2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative per lo sviluppo del commercio elettronico promosse in sede nazionale dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione dell'articolo 21 del decreto.

 

 

Art. 16

Accordi e convenzioni.

Per favorire ed incentivare le risorse commerciali e produttive del territorio, la Regione e gli enti locali possono promuovere e stipulare appositi accordi e convenzioni con i titolari di imprese commerciali, con le associazioni di categoria dei commercianti, dei produttori e dei lavoratori finalizzati:

1. al coinvolgimento degli operatori nei centri commerciali;

2. ad assicurare l'occupazione dei residenti;

3. al reimpiego del personale in caso di concentrazione, accorpamento di esercizi e di ristrutturazione o crisi aziendali;

4. ad impegnare i promotori ed i gestori delle attività commerciali nell'acquisto e nella messa in commercio di prodotti regionali;

5. ad attuare ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle risorse commerciali produttive dell'area.

 

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Vedasi riferimenti  normativi ed europei in allegato