IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti
Regionali;
Visto l'art. 60 - 1° comma della L.R. n. 27 del
13/8/1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la
tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la
regolamentazione dell'attività venatoria";
Vista la deliberazione di G.R. n. 1155 del 3.8.2001 con
la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Regolamento relativo all'
"Attività di Tassidermia e di Imbalsamazione - art. 60 - comma 1 - L.R. n.
27/98;
EMANA
Il seguente regolamento:
Art. 1
Finalità.
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 60
comma 1 L.R.
n. 27/1998, disciplina l'attività di tassidermia e imbalsamazione e la
detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. Le funzioni amministrative relative a tali attività sono
delegate alle province territorialmente competenti.
Art. 2
Autorizzazioni.
1. L'esercizio dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione
è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia
territorialmente competente a persone nominativamente indicate, previa
dichiarazione di idoneità rilasciata dalla Commissione d'esame per
l'abilitazione venatoria di cui all'art. 29
della L.R.
n. 27/1998, integrata da un esperto di provata esperienza e competenza nella
specifica materia, individuato dalla Provincia su segnalazione del Comitato
Tecnico Provinciale.
2. La Commissione deve accertare con apposito esame
teorico-pratico che il richiedente possegga i seguenti requisiti:
a) specifica conoscenza faunistica, con particolare riguardo
alla capacità di riconoscere le specie di fauna selvatica, e legislativa in
materia venatoria;
b) competenza specifica nelle tecniche di tassidermia e di
imbalsamazione e conservazione delle spoglie;
c) conoscenza delle soluzioni e sostanze impiegate in tali
tecniche, del loro grado di tossicità e delle precauzioni da porre in atto
nell'uso delle stesse.
3. La domanda di ammissione all'esame è indirizzata alla
Provincia territorialmente competente, servizio caccia.
4. La Provincia decide il Calendario annuale per lo svolgimento
degli esami.
5. I tassidermisti in possesso da almeno un anno dall'entrata
in vigore del presente regolamento, di regolare iscrizione presso le Camere di
Commercio, Industria ed Artigianato del luogo di residenza, non sono tenuti
all'esame di cui al comma 1, ivi compresi coloro i quali siano in possesso
dell'attestato rilasciato dalla Provincia ai sensi della precedente normativa
regionale.
6. I tassidermisti e imbalsamatori dipendenti di Enti ed
Istituzioni Pubbliche, musei di storia naturale e di istituti universitari sono
esentati dall'autorizzazione e dal conseguimento dell'abilitazione di cui al
comma 1. Detti dipendenti possono esercitare l'attività di tassidermia
esclusivamente per conto dell'Ente di appartenenza e in locali appositamente
adibiti dall'Ente stesso.
Art. 3
Oggetto dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione.
1. È consentita la preparazione tassidermica e l'imbalsamazione
esclusivamente di esemplari appartenenti a:
a) Specie selvatiche di cui all'art. 31
L.R.
n. 27/1998, purché abbattute nel rispetto della Normativa vigente;
b) Esemplari di fauna protetta o particolarmente protetta di
cui sia comprovata la provenienza da allevamenti;
c) Fauna domestica nel rispetto delle norme che regolano la
detenzione delle singole specie;
d) Specie selvatiche appartenenti alla fauna esotica, purché
l'abbattimento, l'importazione o comunque l'entrata in possesso siano avvenuti
in conformità della Legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi
internazionali.
Art. 4
Adempimenti.
1. Il tassidermista o imbalsamatore ed i soggetti di cui al
comma 6 dell'art. 2 sono tenuti ai sottoelencati adempimenti.
Per ciascun esemplare da preparare, in possesso anche
temporaneo, devono essere riportate, in apposito registro numerato e vidimato
dalla Provincia competente per territorio:
a) la specie dell'esemplare;
b) il sesso;
c) le generalità di chi ha consegnato il soggetto;
d) la data di consegna e di riconsegna dell'esemplare.
Per le suddette specie dovrà altresì essere compilato a cura
del tassidermista o imbalsamatore apposito modulo in quadruplice copia,
sottoscritto dal cliente, contenente oltre al numero di carico attribuito, le
indicazioni di cui sopra. Una copia del suddetto modulo dovrà essere rilasciata
al proprietario e una inviata alla provincia competente entro il 30 di ogni
mese.
2. Il tassidermista o imbalsamatore nel caso di richiesta di
preparazione di soggetti appartenenti a specie protette o particolarmente
protette allevata o a specie cacciabili reperite in periodi diversi da quelli
previsti nel calendario venatorio, deve compilare apposito modulo in quadruplice
copia, sottoscritto dal richiedente e contenente oltre al numero di carico le
indicazioni di cui sopra, due copie del suddetto modulo devono essere inviate
alla Provincia e all'Osservatorio faunistico regionale entro ventiquattro ore
dal ricevimento delle spoglie.
3. Su tutte le preparazioni deve essere apposto un contrassegno
o etichetta, approvato dalla Provincia competente per territorio, indicante le
generalità, il numero dell'autorizzazione, la data di preparazione ed il numero
di riferimento del registro. Tale contrassegno deve essere apposto sulla base di
appoggio dell'animale o in mancanza sul corpo dello stesso.
4. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione, senza che la Provincia competente abbia sollevato eccezioni, può
essere dato luogo alla preparazione tassidermica.
5. I soggetti appartenenti a specie protette e particolarmente
protette d'allevamento, per i quali le Province hanno sollevato eccezioni alla
preparazione tassidermica o l'imbalsamazione possono essere detenuti dal
privato.
6. Le Province possono chiedere a fini didattici la
disponibilità dell'animale per uso temporaneo, non superiore ad un mese. Nel
caso di disponibilità permanente le Province rimborsano al detentore le spese di
preparazione.
Art. 5
Preparazione tassidermica in proprio.
In deroga a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del presente
regolamento, il cacciatore che sia legittimamente in possesso di esemplari
abbattuti di fauna appartenente alle specie cacciabili può preparare in proprio
gli esemplari.
Art. 6
Sanzioni - Sospensione - Revoca.
1. L'inadempienza alle disposizioni dell'art. 4 commi 1 e 2
comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 48
comma 22 della L.R.
n. 27/1998 previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie
protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati
nel Calendario Venatorio.
È prevista inoltre la sospensione dell'autorizzazione per un
anno.
2. In caso di recidiva l'autorizzazione è revocata.
3. Per tutte le rimanenti inadempienze al presente regolamento
si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 49
lettera p) della L.R.
n. 27/1998.
Art. 7
Vigilanza.
1. Il tassidermista o l'imbalsamatore è tenuto a consentire,
agli agenti di cui all'art. 44 comma 1 lettera A), la visione dei registri e dei
locali adibiti all'esercizio dell'attività o al deposito degli animali preparati
o da preparare.
2. Il rifiuto comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
Art. 8
Norma transitoria.
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento i detentori di preparazioni tassidermiche di specie protette e
particolarmente protette allegata devono darne comunicazione alla Provincia che
rilascerà la prescritta autorizzazione e provvederà a far applicare l'apposito
sigillo inamovibile di cui al precedente articolo.